1. In via pregiudiziale deve essere scrutinata l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa erariale.
1.1. L’eccezione è infondata.
1.2. Ai sensi dell’art. 135, co. 1, lett. f), c.p.a. rientrano nella competenza funzionale del Tar del Lazio “le controversie di cui all’art. 133, co. 1, lett. o) limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2”.
In proposito, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il predetto disposto “non può che essere riferito, non solo ai provvedimenti concernenti l’autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione” (ord. n. 29 del 26.7.2012).
1.3. Nel caso che occupa è pacifico che la concessione per la realizzazione e il mantenimento degli elettrodotti di cui sopra è stata rilasciata “allo scopo di esercire il trasporto e dispaccio di energia elettrica sulla rede ad alta e altissima tensione” (art. 1.3 dell’atto di concessione; all. 2 ric.), di cui Terna è a sua volta concessionaria, sicché la controversia concerne, nei sensi dianzi precisati, “infrastrutture di trasporto ricomprese […] nella rete di trasmissione nazionale” (cfr. Tar Lazio, sez. III-s, 5.11.2020, n. 11458).
2. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa per acquiescenza.
2.1. In particolare, è stato già chiarito in giurisprudenza che “le obbligazioni del concessionario di corrispondere il previsto canone annuale nel corso della concessione, pur discendendo da una unica fonte negoziale, quali prestazioni periodiche, sono tra loro indipendenti, così come le corrispondenti pretese dell’amministrazione concedente (si veda Cass. Civ., Sez. un. 9 febbraio 2011, n. 3162, in tema di concessione di acque pubbliche, secondo cui i canoni rappresentano “più prestazioni aventi un titolo unico e però ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico”): sicché la contestazione in giudizio di ciascuna pretesa non è condizionata dall’impugnazione delle precedenti, e, in carenza, le modalità di calcolo non possono dirsi consolidate, essendo l’istituto dell’acquiescenza estraneo ai diritti soggettivi perfetti che vengono in rilievo al riguardo, né l’azione giudiziale può ritenersi priva di interesse ad agire, restando connotata da una sua propria utilità, che è quella di accertare la correttezza del canone siccome determinato per lo specifico anno oggetto di contestazione” (Cons. Stato, sez. V, 14.2.2020, n. 1184).
2.2. In altri termini, come pure precisato dalla Sezione, “l’inoppugnabilità di [specifici ordini di introito] può in ipotesi comportare la tendenziale stabilità della pretesa creditoria in essi contenuta per gli anni a cui si riferiscono, mentre non preclude ex se al concessionario di contestare né per il passato né per il futuro le comuni ragioni giuridiche e di fatto che dovessero costituire il fondamento di altri crediti vantati dall’Amministrazione. Invero, per ogni anno di concessione sorge un distinto diritto di credito, che pur trova fonte nello stesso rapporto giuridico; la scelta da parte del privato di reagire o meno a una singola pretesa può dipendere da valutazioni di opportunità e convenienza, sicché la mancata impugnazione dell’una nulla dice circa l’inequivoca volontà di rinunciare a difendersi anche nei confronti delle altre. Peraltro, al pari di quanto si verifica a fronte di un giudicato (funzionale alla certezza delle relazioni giuridiche in modo ancora più intenso rispetto all’inoppugnabilità del provvedimento amministrativo), l’effetto di incontestabilità non concerne in sé le ragioni giuridiche che sorreggono la decisione, bensì esclusivamente la situazione sostanziale (e, nel solo caso del giudicato, con possibile estensione dell’incontestabilità al modo di essere del rapporto giuridico ad essa sotteso, quindi anche a un comune punto di diritto, soltanto se il giudice, nel decidere del diritto di credito, sia dovuto risalire anche al rapporto; cfr. Cass., sez. III, ord. 22.3.2024, n. 7834; Cass., sez. III, ord. 14.9.2022, n. 27013; Cass., sez. un., sent. 16.6.2006, n. 13916). Né è possibile ravvisare tra i vari ordini di introito un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, tale per cui possa argomentarsi che la mancata contestazione dell’uno esaurisca il potere di contestare anche l’altro” (sentt. nn. 23852 e 23854 del 31.12.2024).
2.3. Nel caso di specie non può dunque dirsi verificata alcuna acquiescenza, in quanto il gravame si riferisce esclusivamente al canone del 2023, il cui pagamento è stato peraltro espressamente effettuato “senza acquiescenza e con riserva di ripetizione ad esito dell’impugnativa” (all. 3 ric.).
2.4. Né l’acquiescenza può fondatamente argomentarsi muovendo dal rilievo che Terna ha sottoscritto la concessione, atteso che alle disposizioni invocate dalla parte ricorrente, ricorrendo i presupposti per la relativa applicazione, deve essere riconosciuta efficacia sostitutiva di ogni clausola diversa o contraria ex art. 1339 c.c.
3. Venendo al merito, dato atto della sopravvenuta carenza di interesse relativamente all’applicazione del canone ricognitorio (con conseguente improcedibilità delle inerenti domande di annullamento, accertamento e ripetizione ai sensi degli artt. artt. 35, co. 1, lett. c, 84, co. 4, e 85, co. 9, c.p.a), occorre esaminare il secondo motivo di ricorso, con cui la società ha lamentato la mancata applicazione della riduzione del canone del 50% prevista dall’art. 4 del d.m. 19.7.1989.
3.1. La doglianza è fondata.
3.2. La predetta disposizione prevede che “[l]a misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d’acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all’esercizio di una specifica attività che non escluda l’uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dai precedenti articoli”.
3.3. La società ricorrente ha allegato e provato che gli elettrodotti sono in parte posati nel sottosuolo e in parte ancorati al di sotto della strada sopraelevata di collegamento urbano (così come d’altronde espressamente previsto nell’atto di concessione all’art. 1.1). Le specifiche caratteristiche dell’opera dedotte dalla società (che smentiscono l’eccepita inammissibilità del motivo per genericità) rendono quindi evidente che il bene demaniale non è stato interamente sottratto all’uso comune e che è invero suscettibile di ulteriori fruizioni.
3.4. Del resto, l’amministrazione si è limitata a eccepire che la tesi della ricorrente “è pacificamente smentita dal principio generale per cui le prerogative del proprietario del fondo (nel caso di specie l’Amministrazione) si estendono al sottosuolo e allo spazio sovrastante al suolo, secondo quanto previsto dall’art. 840 c.c.”. Ma proprio tale difesa conferma invece la fondatezza dell’assunto di Terna, in quanto gli elettrodotti insistono soltanto su una parte dell’invocata proiezione spaziale del bene demaniale, lasciando del tutto inalterate – in assenza di contrarie allegazioni e prove – le facoltà di godimento e disposizione del bene in capo all’ente concedente soprattutto in relazione all’intera superficie scoperta.
4. In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato, con conseguente annullamento parziale dell’avviso di pagamento impugnato, nella parte in cui non applica la riduzione del canone del 50% ex art. 4 d.m. 19.7.1989, e con obbligo della Ports of Genoa di restituire la maggiore somma riscossa.
5. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
TAR LAZIO – ROMA, V TER – sentenza 14.01.2026 n. 676