Autorizzazioni e concessioni – Concessioni demaniali marittime per stabilimento balneare e assegnazione a mezzo di gara pubblica ad un operatore economico che ha indicato nel PEF, Piano Economico Finanziario una durata della concessine pari a venti anni

Autorizzazioni e concessioni – Concessioni demaniali marittime per stabilimento balneare e assegnazione a mezzo di gara pubblica ad un operatore economico che ha indicato nel PEF, Piano Economico Finanziario una durata della concessine pari a venti anni

1. La ricorrente Maco, seconda classificata con punteggio di 51,53, ha impugnato gli atti della procedura comparativa per l’assegnazione della concessione demaniale marittima relativa allo stabilimento balneare con chiosco bar denominato “Papeete Beach”, contestando l’aggiudicazione in favore di Lucky, prima graduata con 68,65 punti.

2. Il I) ed il II) motivo del ricorso principale introduttivo ed i mezzi II) e III) della prima impugnativa in aggiunzione, scrutinabili unitariamente per affinità tematica, non sono meritevoli di condivisione.

Occorre premettere che, in base al disciplinare della procedura in contestazione, il piano economico-finanziario non costituiva oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi, rilevando soltanto per la verifica della sostenibilità dell’offerta e per la determinazione della durata del rapporto concessorio sulla base dell’ammortamento degli investimenti, tra un minimo di quattro ed un massimo di vent’anni (v. art. 5 del disciplinare della procedura comparativa, sub doc. 2 resistente; v., altresì, scheda dei criteri, sub doc. 1 resistente).

Poiché nel P.E.F. di Lucky non sono rappresentati i flussi finanziari da cui desumere i tempi necessari per il recupero degli investimenti, la commissione, pur giudicando l’offerta della controinteressata come la migliore, ha proposto di stabilire la durata della concessione nel quadriennio minimo anziché nel ventennio richiesto dall’operatore economico, rimettendo al R.U.P. l’attivazione del contraddittorio sul punto (v. verbale del 13.1.2025, sub doc. 9 resistente).

Pertanto, dopo aver approvato gli atti di gara con determinazione del 3 febbraio 2025 (doc. 11 resistente), con note in data 5 febbraio 2025 l’Amministrazione civica ha comunicato alle concorrenti l’esito della competizione ed ha assegnato a Lucky termine per controdedurre in merito alla durata indicata dalla commissione (docc. 12-13-14-15 resistente). A questo punto la controinteressata ha tempestivamente trasmesso una relazione integrativa del P.E.F., sulla cui base i commissari hanno ritenuto congruo l’affidamento del bene demaniale per diciassette anni (v. comunicazione del 21.2.2025, protocollata con nota prot. n. 14440 del 26.2.2025, sub doc. 16 resistente): indi, con determina del 5 marzo 2025, il Comune ha approvato l’aggiudicazione in favore di Lucky per il predetto arco temporale (doc. 17 resistente).

2.1. Orbene, contrariamente alla tesi patrocinata dalla ricorrente, il piano economico-finanziario consegnato da Lucky a corredo della propria offerta è composto dagli elementi essenziali prescritti dall’art. 3.2, punto n. 8), del disciplinare, in quanto contiene gli investimenti programmati con i relativi costi, le fonti di finanziamento e gli oneri del personale, nonché una tabella con il piano economico ed una tabella con il piano finanziario, attestando la capacità dell’aspirante concessionario di realizzare il progetto (v. P.E.F. di Lucky, sub doc. 7 resistente).

Per tale ragione l’Amministrazione ha concluso la fase comparativa della procedura con la proposta di aggiudicazione in favore della prima graduata per il periodo minimo di quattro anni, ma, al contempo, ha aperto un sub-procedimento, consentendole (non di produrre un nuovo piano economico-finanziario, bensì) di rendere chiarimenti sul tempo occorrente per ammortizzare gli investimenti. Nella relazione integrativa la commercialista incaricata da Lucky ha sviluppato i flussi di cassa previsionali, sulla base del fatturato e dei costi già preventivati nel P.E.F., ed ha inserito il piano di ammortamento del mutuo bancario, rappresentando che l’impresa può recuperare l’investimento e ottenere la remunerazione del capitale in un ventennio (v. relazione integrativa dott.ssa Rolando, sub doc. 5 controinteressata).

Dunque, non si è consumata alcuna violazione dei limiti di operatività dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 o della par condicio, perché la vincitrice della gara non ha modificato né completato l’offerta, ma ha specificato i flussi finanziari che consentono di determinare una durata della concessione adeguata al rientro del capitale investito, ossia un profilo alieno ai criteri di comparazione stabiliti dalla lex specialis.

2.2. Come si è detto, la commissione, dopo aver valutato l’integrazione di Lucky, ha stimato congrua l’estensione del rapporto concessorio a 17 anni, in quanto “si tratta di un periodo necessario per il recupero dell’investimento” (così la già richiamata comunicazione della commissione del 21.2.2025).

La ricorrente si è limitata a contestare genericamente tale apprezzamento tecnico-discrezionale, senza allegare gli elementi dai quali emergerebbe la ventilata inadeguatezza della durata diciassettennale della concessione: donde l’inaccoglibilità della censura.

2.3. Infine, si rivela inconferente il richiamo ricorsuale all’art. 189 del d.lgs. n. 36/2023, che vieta le modifiche sostanziali dei contratti di concessione.

Invero, la disposizione riguarda i negozi di concessione di lavori e di servizi pubblici e non le convenzioni concessorie di beni demaniali, le quali sono contratti attivi esclusi dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023 (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 225), fatta eccezione per le regole espressamente fatte proprie dalla lex specialis (che, nella specie, erano esclusivamente quelle attinenti ai requisiti dei concorrenti: v. art. 2.5 del disciplinare).

Oltretutto, la norma fa riferimento alle variazioni in fase esecutiva di contratti già stipulati, mentre la rimodulazione – o, rectius, la definizione della durata – della concessione di Lucky è intervenuta prima del rilascio del titolo.

3. Il I) motivo della prima impugnativa in aggiunzione è destituito di fondamento.

L’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017 stabilisce che lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare di più di una concessione demaniale marittima nell’ambito dello stesso comune. Con circolare interpretativa del 10 luglio 2024 la Regione Liguria ha precisato che la suddetta limitazione va intesa “nel senso che uno stesso operatore economico non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione per stabilimento balneare e/o per attività economica turistico ricreativa connessa alla balneazione nello stesso comune. Lo stesso soggetto potrebbe essere però contemporaneamente titolare anche della concessione per l’esercizio di più attività di cui all’art. 01 del D.L. 400/1993. Inoltre, a parere di questi uffici, sono escluse dalla predetta prescrizione preclusiva regionale le concessioni demaniali marittime conferite per altre finalità” (doc. 22 resistente).

Il punto 5 della delibera della Giunta cittadina n. 224 del 25 luglio 2024, che ha disposto di dare corso alle procedure comparative per l’assegnazione degli stabilimenti balneari (doc. 1 resistente), e l’art. 2.4 dell’allegato disciplinare di gara hanno interpretato in senso restrittivo la portata del divieto di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017, specificando che “Tale prescrizione è riferita alle sole attività della medesima lettera dell’art. 01 c. 1 del D.L. n. 400/1993”, vale a dire: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande; c) noleggio di natanti; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo. Lo stesso art. 2.4 e l’art. 9.1 del disciplinare stabiliscono che, “onde prevenire il ricorrere di situazioni contrastanti con tale divieto e rendere organizzativamente gestibili le molteplici procedure in corso di attivazione e seriamente comparabili le offerte con la scelta di concessionari effettivi, ogni soggetto interessato a divenire concessionario, sia o meno un precedente gestore, potrà partecipare ad un’unica procedura di affidamento. In caso si riscontrino più istanze di concessione, si disporrà l’esclusione da ogni procedura” (doc. 2 resistente).

Nel caso in esame è accaduto che, con lettera del 19 novembre 2024, Lucky ha chiesto all’Amministrazione civica se, pur avendo presentato istanza per l’assentimento dello stabilimento balneare “Papeete Beach”, poteva partecipare anche alla procedura per la concessione di un chiosco bar (doc. 5 resistente). Con nota del 22 novembre 2024 il Comune ha risposto affermativamente al quesito, per il fatto che lo stabilimento ed il chiosco afferiscono ad usi contemplati in lettere diverse dell’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993, ossia, rispettivamente, la lett. a) e la lett. b) (doc. 6 resistente); sicché la controinteressata ha gareggiato anche per l’assegnazione del chiosco bar denominato “Capo Horn”, posizionandosi prima in graduatoria.

In seguito, però, ritenendo che l’attività del chiosco in questione sia connessa alla balneazione e, quindi, ricada nel divieto ex art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017, l’Amministrazione ha consentito a Lucky di ottenere l’aggiudicazione di una sola concessione demaniale marittima e la società ha optato per lo stabilimento “Papeete Beach” (v. determinazione n. 519 del 18.3.2025, sub doc. 20 resistente; peraltro, la controinteressata ha gravato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la decisione comunale, sostenendo di poter mantenere anche il chiosco “Capo Horn”).

3.1. Orbene, contrariamente all’assunto attoreo, Lucky ha preso parte ad ambedue le procedure in conformità alla lex specialis, la quale ha chiaramente posto il vincolo di partecipazione, con la connessa sanzione espulsiva, limitatamente alle selezioni per l’assegnazione di beni demaniali marittimi rientranti nella medesima categoria fra quelle elencate nell’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993.

L’ammissione alla gara della vincitrice è, del resto, incensurabile alla luce del chiarimento reso dall’ente, che ha fornito un’esegesi del vincolo improntata al favor partecipationis, ingenerando un affidamento dell’operatore economico in tal senso (cfr., ex aliis, Cons. St., sez. V, 2 gennaio 2024, nn. 45-47-48-50-59-61-62; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 maggio 2024, n. 2959).

3.2. Non è suscettibile di accoglimento nemmeno la contestazione dell’esponente secondo cui il vincolo partecipativo “ristretto” alle concessioni per la stessa tipologia di attività, previsto dal disciplinare di gara, integrerebbe una violazione dell’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017.

Tale censura è, infatti, inammissibile, in quanto tardivamente introdotta con la memoria conclusionale non notificata. In ogni caso, l’assunto è infondato, perché la legge regionale vieta la contestuale titolarità di due concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative e sportive, senza prescrivere alcuna restrizione della facoltà di gareggiare in più procedure aventi ad oggetto diverse concessioni: sicché l’imposizione nel disciplinare di un vincolo di partecipazione per le sole competizioni relative a concessioni della medesima categoria / lettera di cui all’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993 è indubitabilmente legittima.

Peraltro, ai fini dell’odierna controversia non è rilevante stabilire se il divieto di titolarità contestuale sancito dall’art. 9, comma 3, della L.R. n. 26/2017 si applichi contemporaneamente a tutte le tipologie di concessioni demaniali marittime contemplate nelle lettere dell’art. 01, comma 1, del d.l. n. 400/1993, come sostenuto dalla ricorrente, oppure sia circoscritto alle sole categorie della medesima lettera, come obiettato dalla controinteressata, o, infine, si estenda alle attività turistico-ricreative diverse dalla gestione di stabilimenti se in concreto legate alla balneazione, secondo la ricostruzione della difesa civica. Infatti, Lucky ha espresso la preferenza per l’assegnazione dello stabilimento balneare (sia pur impugnando il provvedimento impositivo della scelta fra il bagno ed il chiosco), sicché la norma regionale risulta in ogni caso rispettata.

4. Il IV) mezzo del primo ricorso per motivi aggiunti è privo di pregio.

Anzitutto, sia nel P.E.F. sia nella relazione integrativa, Lucky ha prospettato un investimento di € 279.800,00 oltre Iva, da coprire per € 150.000,00 mediante un mutuo bancario e per la restante parte con mezzi propri (v. pagg. 1-2 del P.E.F. e pag. 2 della relazione integrativa).

Diversamente dall’assunto attoreo, la controinteressata non era tenuta ad indicare analiticamente ed a documentare il possesso delle risorse proprie, specificando se fossero costituite da liquidità di conto corrente, somme rinvenienti dal disinvestimento di titoli, ricavato della vendita di beni mobili e/o immobili, etc. Del resto, come controdedotto da Lucky, nemmeno Maco ha precisato nel P.E.F. la provenienza dei mezzi di finanziamento propri, sicché la censura incorre nella violazione del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e del principio di buona fede: infatti, si pone in contrasto con il comportamento tenuto dalla concorrente in gara, onde determinerebbe in primo luogo l’illegittimità della posizione vantata in giudizio dalla ricorrente (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10878; Cons. St., sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628; T.A.R. Liguria, sez. I, 28 agosto 2025, n. 984; T.A.R. Liguria, sez. I, 14 agosto 2025, n. 978; T.A.R. Liguria, sez. I, 4 gennaio 2025, n. 4; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 gennaio 2023, n. 116; T.A.R. Liguria, sez. I, 5 marzo 2021, n. 181).

L’affermazione contenuta nel P.E.F. di Lucky per cui gli incassi dello stabilimento balneare e del bar annesso rientrano tra le fonti di finanziamento va, ovviamente, intesa nel senso che i guadagni consentiranno all’impresa di rientrare del debito aziendale. È, infatti, con tutta evidenza impossibile utilizzare gli utili della gestione concessoria, che si otterranno solo dopo l’avvio dell’attività, per coprire i costi delle opere di progetto, che l’aggiudicataria si è impegnata a realizzare in sette settimane (v. cronoprogramma di Lucky, sub doc. 7 resistente).

I ricavi per il noleggio di ombrelloni e per la somministrazione di alimenti e bevande ipotizzati nel piano economico-finanziario sono gli stessi di quelli esposti nella relazione integrativa: invero, l’apparente diversità è semplicemente dovuta al fatto che nel P.E.F. i dati sono indicati al netto dell’imposta sul valore aggiunto, mentre nel secondo documento comprendono l’Iva (al 22% per gli ombrelloni ed al 10% per il bar).

Infine, è del tutto ovvio che, al momento dell’integrazione del P.E.F., l’istituto di credito non avesse ancora formalmente concesso il finanziamento, essendo notorio che, per stipulare mutui quale quello in questione, le banche attendono l’atto di assentimento della concessione demaniale.

5. Il III) motivo della seconda impugnativa in aggiunzione non coglie nel segno.

In base all’art. 3.2 del disciplinare, la domanda di concessione dev’essere corredata, tra l’altro:

– da una relazione illustrativa, recante l’indicazione degli elementi in cui si articola la proposta di utilizzo del bene demaniale e, tra essi, degli interventi progettati (con specificazione di materiali, tecnologie costruttive, misure di riduzione dell’impatto ambientale, termine di presentazione al SUAP, cronoprogramma, etc.);

– dagli elaborati progettuali, tra cui una relazione tecnico-illustrativa delle opere da realizzare;

– da un piano di gestione, contenente la descrizione, tra l’altro, della strategia imprenditoriale e del budget.

Ebbene, l’offerta tecnica della controinteressata comprende tutta la documentazione prescritta dalla lex specialis. Infatti, il documento denominato “relazione tecnico – illustrativa” contiene, oltre all’esposizione generale della proposta con i profili richiesti dal disciplinare, la descrizione degli interventi per la riqualificazione della struttura balneare e per l’implementazione delle opere di difesa costiera (v. pagg. 2 e ss. della relazione tecnico-illustrativa, sub doc. 7 resistente), nonché il piano di gestione (v. pagg. 36 e ss. della relazione tecnico-illustrativa). In quest’ultima parte, diversamente da quanto asserito dalla deducente, viene ampiamente illustrata la strategia turistica di Lucky, delineando le azioni per promuovere la valorizzazione del compendio demaniale in modo inclusivo e sostenibile (apertura invernale per servizio elioterapico e bar tavola calda; organizzazione di attività sportive, ludiche e culturali; iniziative per persone cerebrolese e pazienti pediatrici; messa a disposizione di lettini gratuiti e di una carrozzina da mare per disabili; offerta di tariffe ridotte per anziani, bambini e famiglie numerose; adozione di misure di risparmio energetico e idrico).

Contrariamente alla tesi ricorsuale, la proposta non può ritenersi lacunosa per il fatto che Lucky ha confezionato un unico documento racchiudente la relazione illustrativa, quella tecnica ed il piano di gestione, anziché tre documenti distinti: e ciò sia perché tale impostazione è consentita dall’art. 13 del disciplinare, laddove indica i contenuti della busta “B” contenente l’offerta tecnica; sia alla stregua dei principi generali di buon andamento e ragionevolezza, in forza dei quali, nella conduzione delle procedure di evidenza pubblica, l’Amministrazione ripudia formalismi inutili e avulsi dalla tutela dei valori fondamentali quali la par condicio, l’imparzialità, l’efficacia ed il risultato. Per la medesima ragione la controinteressata non è passibile di esclusione per aver indicato le risorse economiche allocate per la realizzazione del progetto solamente nel piano economico-finanziario e non anche nel piano di gestione, giacché, riguardata nel suo complesso, l’offerta risulta completa e adeguata.

6. Il III) motivo del gravame introduttivo, il V) mezzo del primo ricorso ex art. 43 c.p.a. ed i motivi II) e IV) della seconda impugnativa in aggiunzione, esaminabili congiuntamente per la sostanziale coincidenza contenutistica, sono inaccoglibili.

Le ragioni della preferenza accordata all’istanza di Lucky emergono dai punteggi assegnati dalla commissione in applicazione dei dettagliati criteri di valutazione stabiliti nella scheda allegata al disciplinare (v. tabelle di valutazione, sub doc. 10 resistente): contrariamente all’assunto attoreo, i giudizi sottesi ai punteggi censurati appaiono logici e aderenti alle offerte degli operatori economici concorrenti (con le uniche, ma irrilevanti, eccezioni di cui si dirà infra, nel § 6.5).

6.1. Segnatamente, per i criteri “C.3” (esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione) e “C.7” (utilizzo della concessione quale prevalente fonte di reddito negli ultimi cinque anni, anche tenendo conto di diversa concessione o di altre attività del settore), i maggiori punti conseguiti dall’aggiudicataria sono senza dubbio giustificati, giacché:

– il signor Luciano Pellicari, socio unico di Lucky e presidente del consiglio di amministrazione, ha maturato un’esperienza trentennale nella gestione di chioschi bar e tavole calde, la quale è sicuramente degna di considerazione sia perché rientra nel settore delle attività turistico-ricreative valutabili ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. n. 26/2017, sia in quanto il “Papeete Beach” è dotato di chiosco bar; il signor Giuliano Ardissone, consigliere di amministrazione (e cognato del signor Pellicari), è stato concessionario per diciassette anni, dal 2007 al 2024, dello stabilimento “Bagni Holiday” di Diano Marina (v. pag. 55-56 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky e documenti allegati, sub doc. 7 resistente);

– diversamente, il signor Matteo Colombo, socio ed amministratore di Maco, possiede un’esperienza solamente quadriennale nel settore turistico-balneare, avendo gestito da giugno 2020 a settembre 2024 la spiaggia libera attrezzata “Baia delle Vele” nel comune di San Lorenzo al Mare; l’altro socio ed amministratore, signor Jacopo Manetti, ha documentato unicamente lo svolgimento dell’attività di bagnino nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2004 (v. pag. 20 della relazione illustrativa di Maco e documenti allegati, sub doc. 8 resistente, nonché buste paga Manetti depositate dalla ricorrente in data 3.6.2025).

La tesi ricorsuale dell’inefficacia / inopponibilità della nomina del signor Ardissone ad amministratore, a causa dell’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese oltre il termine di trenta giorni, si fonda su un’erronea lettura della disciplina dettata dagli artt. 2383, commi 4 e 5, cod. civ. e 2193 cod. civ. Invero, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, la nomina dell’organo gestorio diviene immediatamente efficace al momento della deliberazione assembleare, con la conseguenza che gli amministratori entrano in carica subito dopo la designazione, indipendentemente dalla data di iscrizione nel registro delle imprese: ciò in quanto l’adempimento pubblicitario assolve ad una funzione dichiarativa e non costitutiva, rilevando ai soli fini dell’opponibilità ai terzi per i quali non sia dimostrabile l’effettiva conoscenza della reale situazione fattuale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2018, n. 30542; Trib. L’Aquila, sez. impresa, dec. 18 aprile 2023; Trib. Catania, sez. impresa, 6 aprile 2022, n. 1546).

Pertanto, la commissione ha correttamente valutato la pregressa esperienza del signor Ardissone nella gestione di stabilimenti balneari, perché, da un lato, questi ha assunto la carica di amministratore in forza di delibera dell’assemblea dei soci dell’11 novembre 2024; dall’altro lato, Lucky ha esplicitamente rappresentato tale circostanza nella relazione illustrativa prodotta con l’istanza concessoria del 13 novembre 2024, allegando il verbale della suddetta deliberazione societaria e quello della prima seduta del neonominato consiglio di amministrazione (v. doc. 16 controinteressata; per inciso, la mancanza di bollatura delle pagine dei libri sociali contenenti i due verbali è circostanza anodina, giacché per le s.r.l. e per le s.r.l.s., qual è Lucky, la vidimazione è facoltativa).

Per contro, l’iscrizione della nomina nel registro delle imprese in data 12 marzo 2025, in conseguenza della tardiva trasmissione alla Camera di Commercio (v. docc. 1-2 delle produzioni della ricorrente in data 10.10.2025), non rende l’investitura del nuovo amministratore inefficace o inopponibile all’Amministrazione, potendo al massimo comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da parte dell’ente camerale, ai sensi dell’art. 2630 cod. civ. In proposito, non appare calzante il precedente di Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2021, n. 8637, citato dall’esponente, perché in quel caso, relativo ad un procedimento per l’assegnazione di sovvenzioni, la società istante non aveva comunicato all’ente concedente l’intervenuta variazione dell’organo gestorio, trovando pertanto applicazione la regola della necessaria iscrizione della delibera di nomina nel R.I. ai fini dell’opponibilità ai terzi per i quali non sia provabile la conoscenza effettiva aliunde conseguita.

Sotto altro profilo, il fatto che il signor Ardissone sia un componente del consiglio di amministrazione e non un socio di Lucky non è minimamente idoneo a scalfire il punteggio ricevuto, perché, per la gestione del compendio demaniale, rileva l’esperienza professionale dei soggetti che amministrano l’impresa o che, comunque, sono stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale con funzioni direttive.

6.2. Con riferimento al parametro “B.7” (risorse strumentali e tecnologiche disponibili per l’utenza), il maggior punteggio ottenuto da Lucky risulta assolutamente ragionevole, giacché l’offerta vincitrice è più ricca rispetto a quella di Maco. Infatti, la controinteressata ha proposto numerose soluzioni tecnologiche innovative per la clientela dello stabilimento, quali l’apposizione di un totem per la ricarica di monopattini e biciclette elettriche; la messa a disposizione di una piattaforma web per prenotare la postazione in spiaggia, ordinare cibi e bevande sotto l’ombrellone e scaricare libri e quotidiani sul tablet o sullo smartphone; l’allestimento di internet point dotati di presa USB per ricaricare le batterie dei telefoni cellulari; il servizio wi-fi; un sistema di nuova generazione basato sulle impronte digitali per il pagamento (v. pagg. 41 e 46-48 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky, sub doc. 7 resistente). Per contro, nel suo pacchetto tecnologico la ricorrente ha offerto solamente la prenotazione degli ombrelloni online o tramite app, il wi-fi e la videosorveglianza (v. pag. 4, punto 11, del piano di gestione di Maco e pag. 18 della relazione illustrativa di Maco, sub doc. 8 resistente).

6.3. In relazione al criterio “B8” (sostenibilità ambientale del progetto per gestione dei rifiuti ed uso della risorsa idrica), l’attribuzione all’aggiudicataria di un punteggio superiore risulta coerente con il più ampio ventaglio di iniziative green dalla stessa prefigurate.

In particolare, per quanto riguarda i rifiuti, Lucky ha ideato l’allestimento di un’isola ecologica con i contenitori per la raccolta differenziata, prevedendo il mascheramento e l’ombreggiatura dei bidoni per evitare la diffusione di cattivi odori, nonché il ritiro della spazzatura più volte al giorno durante i periodi di maggior afflusso turistico (v. pagg. 50-51 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky).

Con riferimento all’utilizzo dell’acqua, il piano ambientale della controinteressata contempla svariate misure di risparmio idrico, ossia: rubinetti con pulsanti temporizzati per lavabi e docce; speciali erogatori “soffioni” per le docce, che riducono il consumo di acqua miscelandola con l’aria; cassette dei wc con scarico a metà; riuso delle acque bianche, se tecnicamente fattibile (v. pagg. 24-25 e 49-50 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky). Inoltre, la vincitrice ha progettato di produrre l’acqua calda dello stabilimento mediante pannelli solari (v. pagg. 23-24 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky).

La proposta della deducente appare, invece, meno articolata per la riduzione degli sprechi del bene idrico, sebbene contempli comunque erogatori temporizzati ed un sistema di riduzione di flusso, oltre alla produzione di acqua calda sanitaria mediante impianto solare termico (v. pag. 18 della relazione illustrativa di Maco). Ma è soprattutto con riguardo allo smaltimento dei rifiuti che l’offerta di Maco si rivela manchevole, perché la ricorrente si è limitata a riferire che avrebbe redatto un idoneo piano di gestione, senza però illustrarne i contenuti, né indicare alcuna iniziativa in proposito (v. pag. 2 del piano di gestione di Maco).

6.4. Con riguardo al parametro “C.5” (occupazione del personale impiegato dal concessionario uscente), i punti conferiti a Lucky risultano congrui, essendosi la concorrente espressamente obbligata all’inserimento nella concessione di apposita clausola sociale per assorbire i dipendenti del precedente gestore.

Invero, tale impegno risulta assunto dalla controinteressata in modo serio ed adeguato a pag. 54 della relazione tecnico-illustrativa, mentre, contrariamente alla tesi attorea, l’introduzione della clausola nello statuto di Lucky non era affatto necessaria e, a ben vedere, sarebbe risultata eccentrica rispetto all’ordinario contenuto del documento che regola il funzionamento societario.

6.5. Gli unici parametri valutativi che paiono applicati in modo incoerente sono i seguenti:

– il criterio “A.2.3” relativo al cronoprogramma: l’esponente ha programmato la realizzazione sia degli interventi di risanamento del compendio, sia delle opere di ripascimento e difesa costiera, entro 59 giorni dall’approvazione del progetto da parte del SUAP (v. pag. 3 del piano di gestione di Maco), onde la proposta si colloca nella finestra temporale di “<60 giorni”, per la quale è fissato il punteggio di 2 e non di 1,67;

– il criterio “B.3” concernente l’offerta di servizi ludico-sportivi e socio-didattici in convenzione con enti pubblici e associazioni di volontariato: pur prevedendo l’organizzazione di molteplici attività sportive e ricreative, Lucky non ha documentato rapporti di collaborazione con enti o associazioni, limitandosi a proporre al Comune di utilizzare la struttura per eventi culturali (v. pag. 40 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky); Maco, invece, ha stipulato in data 11 novembre 2024 un accordo con il Comitato di Imperia della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento di corsi gratuiti di formazione in materia di primo soccorso e tecniche di manovre salvavita (v. pag. 16 della relazione illustrativa di Maco ed allegata convenzione con la C.R.I.). Pertanto, i punti assegnati alle due contendenti, pari a 0,50 per la deducente e a 0,63 per la controinteressata su un massimo di 1, non risultano pienamente rispondenti al parametro prefissato, che mira a valorizzare l’esistenza di sinergie tra il concessionario e soggetti istituzionali o realtà associative;

– il criterio “C.4” concernente certificazioni ISO per qualità, gestione, sicurezza e analoghe: l’attribuzione di un punteggio di 0,70 all’aggiudicataria e di nessun punto alla ricorrente si rivela illogica e disparitaria, perché entrambe le società, essendo di recente costituzione e non ancora operative alla data della domanda, sono sprovviste di tali attestazioni ed hanno espresso il mero proposito di raggiungere gli standard necessari per il relativo rilascio (v. pag. 53 della relazione tecnico-illustrativa di Lucky e pag. 20 della relazione illustrativa di Maco).

Sennonché, anche ipotizzando di conferire a Maco il punteggio massimo per i criteri “A.2.3” e “B.3” e di azzerare i punti ricevuti da Lucky per i parametri “B.3” e “C.4”, il gap fra le due concorrenti è talmente elevato che l’esito della gara rimarrebbe immutato. Infatti, il punteggio di Lucky passerebbe a 67,32 (68,65 – 0,63 – 0,70) e, quindi, permarrebbe di gran lunga superiore rispetto a quello di Maco, che salirebbe a soli 52,36 punti (51,53 + 0,33 + 0,50).

7. Da ultimo, il I) motivo del secondo ricorso in aggiunzione non è condivisibile.

Come si è visto, l’Amministrazione ha legittimamente valorizzato l’esperienza professionale del signor Giuliano Ardissone, in quanto amministratore designato con delibera antecedente alla domanda concessoria (non risulta, invece, che l’aggiudicataria abbia ricevuto un punteggio premiale per l’inserimento nella governance societaria di Clara Pellicari, figlia del socio unico di Lucky).

È vero che, nella relazione illustrativa, la controinteressata ha affermato che la delibera di investitura del nuovo organo amministrativo era già stata trasmessa alla Camera di Commercio di Imperia per l’iscrizione nel registro delle imprese, mentre, in realtà, l’adempimento pubblicitario è stato effettuato solo quattro mesi più tardi. Tuttavia, è parimenti vero che tale dichiarazione non ha influenzato il processo decisionale della commissione e, dunque, non ha svolto alcun ruolo causale o concausale in relazione all’aggiudicazione, risultando la suddetta iscrizione irrilevante ai fini dell’efficacia ed opponibilità della nomina al Comune e, quindi, dell’apprezzamento dei titoli del signor Ardissone (supra, § 6.1). In altri termini, si è trattato di un “falso innocuo”, vale a dire inidoneo ad offendere l’interesse protetto, sicché non può essere sanzionato con l’espulsione dell’impresa dalla procedura, giacché, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, costituisce grave illecito professionale esclusivamente la comunicazione di informazioni false o fuorvianti che influiscano concretamente sulle determinazioni della stazione appaltante (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 27 giugno 2024, n. 5691, e Cons. St., ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16, relative, rispettivamente, ai previgenti art. 80, comma 5, lett. f-bis, e art. 80, comma 5, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50/2016).

8. In relazione a quanto precede, il ricorso principale ed i relativi motivi aggiunti si appalesano infondati e vanno, quindi, rigettati. Di conseguenza, l’impugnativa incidentale dev’essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

9. In considerazione della complessità di alcune delle questioni trattate, le spese di lite possono essere parzialmente compensate tra le parti, mentre, per il resto, vanno poste a carico della ricorrente principale soccombente e sono liquidate in dispositivo.

TAR LIGURIA, I – sentenza 10.01.2026 n. 17

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