Agendo in giudizio, la ricorrente ha esposto di essere proprietaria di un immobile, ove risiede, sito nel Comune di Falcone e identificato in catasto al foglio 1, particella n. 1038, subalterno 3-4 e 5, ubicato a poche decine di metri dal sito ove si vorrebbe collocare l’impianto radiobase della controinteressata assentito ai sensi degli articoli 44 e 45 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) di cui se ne prospetta l’illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 44, comma 5, del d. lgs. n. 259/2003; mancata pubblicizzazione dell’istanza presentata da Iliad Italia S.p.a. costituente adempimento inderogabile e funzionale all’attuazione di un principio di democraticità. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Con tale motivo si lamenta la mancata pubblicità dell’istanza di autorizzazzione dell’impianto così come prevista dall’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003
2) violazione di legge per errata e/o mancata applicazione dell’art. 44, comma 3, del d. lgs. n. 259/2003; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Danni alla salute e danni patrimoniali agli immobili di proprietà della ricorrente. Con tale motivo si lamenta la carenza d’istruttoria svolta dall’Arpa.
3) violazione di legge per errata e/o mancata applicazione dell’art. 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001; violazione del regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 del 29/11/2024.
Si sono costituiti in giudizio l’Arpa e la controinteressata che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025 – in vista della quale la ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie – previo avviso ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero, la mancata pubblicità dell’istanza costituisce fatto pacifico ed espressamente ammesso dalla contro-interessata che ha imputato tale omissione all’ente locale prospettandone – in ogni caso – l’irrilevanza ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2,della l. n. 241/1990 non potendosi ipotizzare un esito diverso del procedimento.
Ciò posto, l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici debbano essere preventivamente pubblicizzate a cura dello “sportello locale”, all’evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura. Né può sostenersi che la violazione in questione sarebbe sanabile ai sensi dell’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990, giacché l’adempimento pubblicitario è previsto dalla legge come essenziale onde consentire di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di permettere la partecipazione degli interessati al processo decisionale (Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2023, n. 8436), in quanto esposti al futuro campo magnetico e incisi dalla costruzione dell’impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio (cfr. Corte cost., 21 giugno 2007, n. 232).
Sottolinea sul punto la giurisprudenza come l’obbligo di pubblicità rappresenta una necessaria garanzia di particolare rilievo a favore dei terzi nella misura in cui dal provvedimento amministrativo espresso o silenzioso può derivare l’installazione di un impianto potenzialmente lesivo della salute. L’omissione di tale obbligo non impedisce strutturalmente la formazione del silenzio-assenso, ma ne implica l’illegittimità (Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2024, n. 7976).
Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, ritenuta fondata e assorbente la censura formulata da parte ricorrente con il primo motivo di gravame, incentrata sulla violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, il ricorso va accolto e, di conseguenza, va disposto l’annullamento dell’autorizzazione tacita formatasi per silentium sull’istanza della contro-interessata come indicata in oggetto.
Deve rigettarsi, infine, la domanda proposta dalla parte ricorrente volta ad ottenere la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna conseguente all’annullamento del titolo abilitativo, ivi compresa la rimozione dell’impianto e la riduzione in pristino, giacché tale misura presuppone l’esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati da declinare con l’eventuale adozione di un’ordinanza di demolizione ove ne siano sussistenti i presupposti, con la conseguente impossibilità per questo giudice di pronunciarsi ex art. 34, comma 2, c.p.a.
Le spese di lite – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e il Comune intimato, poiché l’insorgenza della lite è imputabile a quest’ultimo.
Spese compensate nei rapporti tra la parte ricorrente e le altre parti evocate in giudizio.
TAR SICILIA – CATANIA, I – sentenza 21.10.2025 n. 2930