Nel presente giudizio la società ricorrente, nella sua veste di concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con i quali il Comune resistente le ha richiesto, per la realizzazione di opere di scavo nel sottosuolo, il versamento della somma di € 2.250,00 a titolo di “compenso per manomissioni”.
La pretesa comunale si fonda sulla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16 febbraio 2016, con cui l’Ente Civico ha approvato il “Regolamento recante norme per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali e sulle aree comunali”, il cui art. 9 stabilisce che “il Comune, a compenso del degrado e disagio generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari dopo la ripresa in carico dei sedimi oggetto di lavori di ripristino, applicherà una tariffa in base al tipo di pavimentazione, determinata pari al 50% delle tariffe di cui al successivo art. 10”.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento di detto Regolamento e dell’atto applicativo formulando plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio i Comune intimato chiedendo dichiararsi il ricorso irricevibile (per tardività dell’impugnazione del regolamento comunale), inammissibile e comunque infondato.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
L’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione del regolamento comunale è infondata poiché per regola generale “le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l’atto presupposto, in quanto solamente quest’ultimo rende concreta la lesione degli interessi (Consiglio di Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 454) in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7797; V, 2 novembre 2017, n. 5071)”.
Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, l’impugnazione di regolamenti analoghi a quello in esame può essere validamente svolta solo insieme all’atto applicativo (cfr. T.A.R. Campania – Napoli – sez. VIII n. 6035/2025 T.A.R. Sicilia – Palermo – sez. V n. 3202/2024 che a sua volta richiama sull’argomento ex multis T.A.R. Sicilia – Palermo – sez. III, n.791/2022, C. Stato, sez. V, n. 5071/2017, n. 5750/2019 e n. 3146/2019; T.A.R. Lombardia – Milano n. 1814/2019).
Tali principi vanno applicati anche al caso di specie poiché la norma regolamentare approvata dal Comune resistente con delibera di C.C. n. n. 5 del 16 febbraio 2016 è priva di immediata efficacia lesiva, in quanto disposizione di carattere generale ed astratta suscettibile di essere applicata ad una pluralità di rapporti, mentre è direttamente lesiva soltanto la nota applicativa, ritualmente impugnata, con cui l’Amministrazione ha concretamente preteso dalla ricorrente il pagamento dell’indennità.
Il ricorso è ammissibile in quanto il compenso di € 2250 richiesto dal Comune per le opere da realizzarsi in Rua dei Serianni è dettagliatamente specificato (30 € x 75 €/mq) nell’atto applicativo del Regolamento comunale in questa sede gravato.
Non sussiste alcuna violazione dell’art. 40 c.p.a., peraltro solo genericamente dedotta dal Comune.
Nel merito il ricorso è fondato.
La questione sottoposta al vaglio del Collegio riguarda la legittimità della pretesa comunale di pagamento dell’onere di scavo richiesto ex ante al concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione al compimento di lavori di scavo nel sottosuolo.
Come è stato osservato dalla ricorrente, condivisibile giurisprudenza (Cons. Stato, 7 maggio 2019, n. 2935 e 16 aprile 2019, n. 2497; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 9 aprile 2018, n. 404; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 29 novembre 2017, n. 1398; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4089; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 9 maggio 2007, n. 4849), ha ribadito che la previsione in un regolamento comunale di una sorta di “indennità a titolo di civico ristoro” integri una nuova prestazione patrimoniale coattiva a carico di privati non prevista dalla legge e, pertanto, in contrasto con l’art. 23 Cost. e in specie che “Qualunque previsione di onere comunque denominato sarebbe in contrasto con l’art. 23 Cost. poiché imporrebbe una prestazione patrimoniale senza copertura legislativa. Ma anche laddove si volesse prescindere dal valutare la somma prevista dal regolamento come prestazione patrimoniale, se non vi fosse un rapporto di corrispettività con costi sostenuti dal Comune, si verserebbe in un’ipotesi di arricchimento senza causa” (enfasi aggiunta – cfr. TAR Toscana, Firenze, sentenza n. 1031/2018). Ancora, è stato rilevato che «le somme dovute sono solo quelle corrispondenti alle spese effettivamente comprovate, necessarie per il ripristino dei luoghi, laddove non correttamente realizzato dal concessionario» (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 29 novembre 2017, n. 1398).
In particolare, come osservato Da Consiglio di Stato, sezione I, n. 131 del 30.1.2023, in un caso analogo a quello sub iudice, “8. Fondata e meritevole di accoglimento deve ritenersi anche la contestazione del contributo di scavo, previsto dall’art. 20 del regolamento del Comune di Catanzaro (ove è stabilito che “I soggetti richiedenti l’autorizzazione per l’esecuzione di interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo dovranno corrispondere al Comune di Catanzaro un contributo allo scavo, da valere quale indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla gestione della rete viaria”, nelle misure stabilite nei successivi commi). Questa Sezione, con il parere 24 febbraio 2022, n. 459, giudicando del regolamento del Comune di Frosinone recante la disciplina delle opere che comportino la manomissione ed il ripristino dei sedimi stradali, ha ribadito che “In materia di manomissioni del manto stradale per la posa in opera di tubazioni da parte di una società operante nel settore delle telecomunicazioni, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha stabilito che “il Comune non può subordinare il rilascio di concessioni per lo scavo al pagamento di oneri aggiuntivi (quali l’«indennità di pubblico ristoro» ed il «canone metro/tubo») a carico di operatori di TLC che eseguano scavi sul territorio comunale” (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 4521), in applicazione dell’articolo 93, comma 2, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ai sensi del quale “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. La Sezione ha altresì aggiunto che “Indipendentemente dalla natura tributaria, che alcune pronunce hanno riconosciuto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 agosto 2012, n. 4606) e che il Comune di Frosinone contesta nella memoria (cfr. pag. 4) depositata nel presente procedimento, la giurisprudenza ha precisato che la prestazione pretesa dell’ente intimato “sarebbe comunque qualificabile, e va qualificata, come prestazione patrimoniale imposta, dal momento che gli obblighi pecuniari contestati derivano non già dal titolo civilistico, bensì da una determinazione adottata unilateralmente dall’amministrazione, perciò illegittima” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2019, n. 2935; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 2010, n. 3362; in materia di TLC, si vedano altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1005, Sez. VI, 5 aprile 2006, n. 1775)”.
In definitiva, l’Ente Locale non ha il potere di esigere attraverso una fonte normativa secondaria il pagamento di una somma di denaro ex ante imposta quale condizione per il rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del suolo comunale da parte del concessionario. Una siffatta richiesta sarebbe legittima esclusivamente se effettuata ex post, all’esito dei lavori e, correttamente quantificata caso per caso, quale corrispettivo per i danni o disagi causati dalla manomissione stessa.
Il ricorso va, pertanto, accolto nel merito, con conseguente annullamento dell’atto applicativo impugnato (richiesta di pagamento) e del presupposto regolamento comunale, nella parte in cui consente al Comune di esigere ex ante il “compenso per manomissioni” in questa sede contestato.
La problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
TAR MARCHE, I – sentenza 30.01.2026 n. 116