Autorizzazioni e concessioni – Affissione di manifesti pubblicitari contenenti la seguente frase: “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto” e successivo e tempestivo diniego con conseguente rimozione

Autorizzazioni e concessioni – Affissione di manifesti pubblicitari contenenti la seguente frase: “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto” e successivo e tempestivo diniego con conseguente rimozione

1. Con ricorso notificato in data 15.05.2021 e depositato in data 14.06.2021, l’Associazione ricorrente, avente tra i propri scopi statutari la promozione della vita nascente e della famiglia, ha premesso di avere inoltrato, in data 10 febbraio 2021, al Servizio Affissioni del Comune di Reggio Calabria la richiesta, corredata dall’attestazione di avvenuto pagamento del relativo diritto, avente ad oggetto l’affissione, per dieci giorni, di cento manifesti, contenenti la seguente frase: “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto”.

I manifesti de quibus venivano affissi, sugli appositi spazi comunali, in data 12 febbraio 2021 ed ivi rimossi il successivo 13 febbraio 2021.

1.1 A seguito di accesso agli atti, il 16.03.2021, la ricorrente apprendeva che, a mezzo mail del 13 febbraio 2021, l’assessore comunale alle Politiche Giovanili, Sport, Pari Opportunità e Politiche di genere aveva invitato il Servizio di affissioni pubbliche della Hermes Servizi Metropolitani S.r.l., concessionaria del servizio, a procedere all’oscuramento dei manifesti. Ciò in quanto ritenuti in contrasto con la disposizione di cui all’art. 18 comma 17 ter del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del servizio pubbliche affissioni, per come emendato dalla Delibera di C.C. n. 27/2017, secondo cui: “E’ vietata ogni forma di esposizione pubblicitaria di immagini o messaggi che incitino alla violenza, all’odio razziale, alla discriminazione, al gioco d’azzardo in denaro ed inoltre alla commercializzazione dei prodotti di tabacco”.

1.2 Sempre all’esito della predetta istanza ostensiva, l’Associazione apprendeva, altresì, che l’Amministratore Delegato della Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. – società in house, interamente partecipata dal Comune di Reggio Calabria nonché soggetta al cd. controllo analogo – con nota prot. n. 15/02/2021.0033931.I del successivo 15.02.2021, richiamata la comunicazione, via mail, proveniente dal predetto assessore (successivamente trasfusa nella nota acquisita al prot. n. 33826 del 15.02.2021), dava atto della circostanza che, il precedente 13.02.2021, si era provveduto alla rimozione/copertura dei manifesti in questione.

2. Avverso gli atti in epigrafe indicati è, dunque, insorta la ricorrente, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

1) VIOLAZIONE PER ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 18, COMMA 17 TER, NONCHÉ DEGLI ARTT. 24 E SS. DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 27 FEBBRAIO 2007, COME MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE N. 27 DEL 19 GIUGNO 2017 (ANCHE SOLO “REGOLAMENTO”) – ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER PALESE CARENZA DEI PRESUPPOSTI AFFERMATI – VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 – PROFILI DI SVIAMENTO”;

La rimozione dei manifesti oggetto della richiesta di affissione inoltrata dall’Associazione ricorrente sarebbe stata disposta in violazione dell’art. 18 comma 17 ter del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 27 febbraio 2007, per come modificato dalla deliberazione n. 27 del 19 giugno 2017.

Ciò nella misura in cui, il tenore del messaggio recato dai manifesti nonché le immagini ivi ritratte (raffigurati una giovane donna intenta a riferire lo slogan “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto”) non implicherebbero alcuna incitazione “alla violenza, all’odio razziale, alla discriminazione, al gioco d’azzardo in denaro ed inoltre alla commercializzazione dei prodotti di tabacco – espressamente vietata dal summenzionato comma 17 ter dell’art. 18 del Regolamento comunale – e, dunque, non avrebbero potuto giustificare la contestata censura.

Si sarebbe, piuttosto, trattato della libera manifestazione dell’opinione dell’Associazione sul tema dell’aborto, costituzionalmente garantita, e, come tale, insopprimibile.

– “2) IN SUBORDINE: ECCESSO DI POTERE PER INSANABILE CONTRASTO CON LA NATURA DI ATTO DOVUTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI – VIOLAZIONE DEGLI ATT. 24 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO SOTTO UN ULTERIORE PROFILO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 18, 19, 20, 20 BIS., 21 22, 24 DEL D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 836, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA A PRESIDIO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI – VIOLAZIONE DELL’ART. 21, DELL’ART. 2 E DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 10 CEDU – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1975, N. 405 – ECCESSO DI POTERE PER ABNORMITÀ DELLA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER INSANABILE DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA ASSOCIAZIONE RICORRENTE – VIOLAZIONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 – ULTERIORI PROFILI DI SVIAMENTO”;

In via subordinata rispetto al precedente motivo, la ricorrente ha sostenuto che, avuto riguardo ai manifesti delle associazioni no profit, contenenti messaggi privi di rilevanza economica, giacché relativi a profili culturali, sportivi, filantropici e religiosi, la normativa di riferimento, di rango primario (artt. 18 e ss. del D.lgs. n. 507/1993) e secondario (artt. 24 e ss. del sopra citato Regolamento comunale), non prevederebbe alcuna preventiva autorizzazione amministrativa abilitante l’affissione.

L’amministrazione, quindi, a fronte di una richiesta di affissione di tal fatta sarebbe tenuta – quale atto vincolato – ad eseguirla, previa verifica del preventivo pagamento di quanto dovuto a titolo di diritti, non sussistendo, in capo alla stessa, alcun margine di valutazione discrezionale in ordine al contenuto del messaggio veicolato dai manifesti da affiggere.

Qualsivoglia preventivo esame che impingesse nel merito del messaggio si risolverebbe in una inaccettabile censura, violativa del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Del resto, lo slogan riportato nel manifesto dell’Associazione, risulterebbe del tutto in linea con i valori costituzionali della sacralità della vita umana, fin dal suo inizio, e della valorizzazione sociale della maternità, costituzionalmente ed euro-unitariamente tutelati.

– “3) IN SUBORDINE: ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DI UN POTERE DI DEAFFISSIONE IN CAPO AL CIVICO ENTE E/O AL GESTORE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI – VIOLAZIONE DEGLI ATT. 24 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO SOTTO UN ULTERIORE PROFILO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 18 E SS, NONCHÉ 23 E 24 DEL D.LGS. 15

NOVEMBRE 1993, N. 507 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 836, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE SANZIONI INERENTI IL SERVIZIO COMUNALE DI PUBBLICHE AFFISSIONI – ECCESSO DI POTERE PER GRAVE INOTTEMPERANZA AI PRINCIPI E ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7, 10, 10 BIS, 21 NONIES

DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241”;

Non sussisterebbe alcun potere, in capo all’amministrazione comunale, di rimuovere/oscurare i manifesti già affissi. L’eventuale violazione delle disposizioni in materia di pubbliche affissioni rileverebbe soltanto in termini sanzionatori ed inoltre l’unica ipotesi di rimozione corrisponderebbe all’eventuale affissione al di fuori degli spazi pubblici a ciò deputati.

In ogni caso, stante l’intervenuta affissione dei manifesti, sia pure per un solo giorno (12.02.2021), dovrebbe ritenersi che l’amministrazione abbia preventivamente approvato la richiesta dell’Associazione. Di talché la rimozione dei manifesti già affissi si tradurrebbe nell’esercizio di un potere di autotutela, ritenuto illegittimo, stante l’assenza di tutti i requisiti all’uopo previsti dall’art. 21 nonies L. n. 241/90, oltre che per difetto della necessaria comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 citata Legge.

– “4) In subordine: Violazione dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Carenza di potere ovvero incompetenza”;

La rimozione dei manifesti in contestazione sarebbe stata determinata dalla volontà dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Sport, Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Reggio Calabria ossia di un soggetto che, a mente dell’art. 107 D.lgs. n. 267/2000, non sarebbe legittimato ad impegnare all’esterno la volontà dell’ente, insistendo tale competenza esclusivamente in capo al Dirigente addetto al Servizio pubbliche affissioni.

2.1 La ricorrente, in via istruttoria, ha chiesto l’acquisizione di tutti gli atti oggetto dell’istanza ostensiva formulata in data 16.02.2021, siccome utile ai fini della decisione.

In sede di conclusioni, ha, altresì, chiesto l’accertamento del proprio diritto “al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi nella somma che sarà determinata in corso di causa ovvero ritenuta di Giustizia, la quale si indica, sin d’ora, nel valore simbolico di € 10.000,00 per la compressione di diritti costituzionali oltre al rimborso di quanto effettivamente corrisposto per la richiesta di pubbliche affissioni di cui alla domanda del 10.2.2021”.

3. Il Comune di Reggio Calabria ha resistito al gravame con memoria di mera forma.

4. Con memoria conclusiva del 15.12.2025, parte ricorrente ha ribadito il proprio interesse ad una decisione della causa nel merito innanzitutto avuto riguardo alle pretese risarcitorie, avanzate nell’atto introduttivo del giudizio, sia sotto il profilo patrimoniale (mancato godimento del servizio di affissione regolarmente richiesto e pagato), sia sotto il profilo non patrimoniale, per la grave compressione del diritto dell’Associazione a diffondere il proprio messaggio su un tema di evidente rilievo pubblico.

L’Associazione ha, inoltre, evidenziato la persistenza del proprio interesse alla decisione, in relazione all’esigenza di conformare l’agere pubblico, avuto riguardo alle future campagne di sensibilizzazione da attivare nell’ambito del territorio comunale.

5. In occasione dell’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso, per la cui trattazione si ritiene sufficiente la documentazione fin qui versta agli atti di causa, è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

7. Preliminarmente, deve essere scrutinata la non graduabile censura di cui al quarto motivo di gravame, siccome tendente a contestare, in capo all’Assessore alle Politiche Giovanili, Sport, Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Reggio Calabria, la competenza a determinare la rimozione dei manifesti affissi, in data 12.02.2021, a richiesta dall’Associazione ricorrente (sulla non graduabilità delle censure afferenti alla competenza si vedano, tra le tante, T.A.R. Torino Piemonte sez. I, 25/06/2024, n. 786).

8. L’eccezione in parola è infondata, risentendo della non corretta imputazione della rimozione dei manifesti in contestazione avuto riguardo agli organi di indiritto politico-amministrativo ovvero gestionali dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria.

A tale proposito è necessario premettere che, per come risulta dagli atti di causa, il Comune di Reggio Calabria ha affidato la gestione del servizio di pubblica affissione alla Hermes Servizi Metropolitani S.r.l., società cd. in house, interamente partecipata dal predetto Comune nonché soggetta al relativo controllo analogo (ciò, si ritiene, in applicazione degli artt. 11 D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 in combinato disposto con l’art. 52 comma 5, lett. b, n. 3 Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, nonché degli artt. 4 e 6 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27 febbraio 2007).

Tanto premesso, per come evincibile dalla nota prot. n. 15/02/2021.0033931.I del 15.02.2021, a firma dell’Amministratore Delegato della predetta Hermes ed oggetto di impugnazione, la rimozione dei manifesti in parola, sia pure su sollecitazione dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Sport, Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Reggio Calabria, è, comunque, avvenuta a cura del Settore Accertatori/Notificatori/Affissatori della predetta società in house.

A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, siffatto potere di rimozione dei manifesti è stato, dunque, correttamente esercitato, in forza del summenzionato rapporto concessorio, da un soggetto giuridico – la società in house costituente la longa manus della p.a. – competente alla gestione del servizio in parola.

9. La complessiva infondatezza di tutti gli ulteriori motivi di gravame, necessitanti di una trattazione unitaria, passa dalla preliminare individuazione di quale sia la natura del manifesto di cui, in data 10 febbraio 2021, l’Associazione ricorrente ha chiesto la pubblica affissione nell’ambito del territorio comunale di Reggio Calabria.

Trattasi, a ben vedere, di una comunicazione destinata a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di rilevanza sociale, quale quello dell’aborto, e, dunque, di un messaggio avente una finalità propagandistica/pubblicitaria, ancorché non funzionale a promuovere iniziative commerciali/economicamente rilevanti.

10. Premessa siffatta natura sostanzialmente promozionale del manifesto in contestazione (cfr. sul tema Cons. Stato, Sez. V, 17.01.2025, n. 362), il potere dell’amministrazione comunale (e, dunque, dell’eventuale concessionario del servizio) di autorizzarne l’affissione – il quale reca in sé il potere di rimuoverlo, ove erroneamente affisso – è rinvenibile, innanzitutto, nell’art. 23 comma 4 bis del D.lgs. n. 285/92 (cd. Codice della Strada).

Così recita la normativa in parola: «E’ vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche».

10.1 Tale disposizione, di rango primario, è stata ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa espressione di un indirizzo dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, volto a consentire siffatta tipologia di controllo da parte dell’autorità preposta al rilascio della relativa autorizzazione(cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 17.01.2025, n. 362).

11. Soccorrono, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli:

– 3 D.lgs. n. 507/1993, secondo cui «Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse»;

– 18 comma 17 ter del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del servizio pubbliche affissioni, per come emendato dalla Delibera di C.C. n. 27/2017, secondo cui “E’ vietata ogni forma di esposizione pubblicitaria di immagini o messaggi che incitino alla violenza, all’odio razziale, alla discriminazione, al gioco d’azzardo in denaro ed inoltre alla commercializzazione dei prodotti di tabacco”.

Per come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, riguardante controversie analoghe a quella odierna ed introdotte proprio dall’Associazione ricorrente, il summenzionato potere regolamentare dell’amministrazione comunale, siccome conferitole dall’art. 3 del D.lgs. n. 507/93, «non può intendersi limitato alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria, destinata a veicolare messaggi, di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici per il tramite degli impianti pubblicitari comunali (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2025, n. 362)» (così Cons. Stato Sez. V, 29.08.2025, n. 7132).

In particolare, è stato chiarito come «la tutela interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola, nel d.lgs. n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento:

– l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità;

– l’altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 19 febbraio 2024, n. 1596)» (così Cons. Stato citata sentenza n. 7132/2025; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 22/10/2014, n. 22361; sez. VII, 4.07.2024, n. 5930).

12. Da qui l’infondatezza di tutte le censure tendenti a sostenere che il Comune di Reggio Calabria – in pretesa assenza di una disposizione normativa di rango primario e secondario di riferimento – non avrebbe potuto operare alcun vaglio, né preventivo né successivo, circa il contenuto del messaggio promozionale recato dai manifesti oggetto di affissione, i quali avrebbero dovuto, de plano, essere affissi, per tutta la durata prevista, quale atto dovuto e vincolato.

13. Deve, infatti, ritenersi che la Hermes Servizi Metropolitani S.r.l., in data 13 febbraio 2021, abbia rimosso i manifesti promozionali dell’Associazione ricorrente, affissi nella giornata del 12 febbraio 2021, in applicazione dei divieti di affissione sanciti tanto dalla disposizione normativa di cui all’art. 23 comma 4 bis del D.lgs. n. 285/92 (cd. Codice della Strada) quanto dalla disposizione di cui all’art. 18 comma 17 ter del citato Regolamento Comunale.

14. Tanto premesso, in punto di sussistenza, in capo alla pubblica amministrazione, del potere di autorizzare l’affissione/procedere alla rimozione dei manifesti, si appalesa infondata anche l’ulteriore censura – afferente il quomodo dell’esercizio di tale potere – secondo cui il tenore complessivo del messaggio recato dai manifesti dell’Associazione ricorrente (raffigurati una giovane donna intenta a riferire lo slogan “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto”), non ne avrebbe giustificato la rimozione. Tale messaggio, a detta della ricorrente, non implicherebbe alcuna incitazione “alla violenza, all’odio razziale, alla discriminazione, al gioco d’azzardo in denaro” ed “alla commercializzazione dei prodotti di tabacco”, espressamente vietati dal comma 17 ter dell’art. 18 del Regolamento comunale.

15.1 Sul punto, si ritiene, in linea generale ed in continuità con il condivisibile orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, «che i messaggi volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale non possono ricorrere a richiami tali da ingenerare allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento o colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendono aderire all’appello» (così Cons. Stato, sez. III, 29.08.2025, n. 7132).

La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha costantemente sottolineato come la libertà di espressione, garantita dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 21, non sia illimitata e assolutamente non controllata, comportando doveri e responsabilità e, dunque, può essere sottoposta dall’autorità pubblica anche a formalità, condizioni ovvero restrizioni, le quali, proprio in una società democratica, appaiono misure necessarie a proteggere l’interesse pubblico superiore e la reputazione ovvero i diritti altrui.

L’esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero – specialmente attraverso lo strumento pubblicitario, idoneo a raggiungere numerosi ed indifferenziati destinatari di una determinata comunità territoriale – incontra i limiti della continenza espressiva, nonché dei principi di prudenza e precauzione volti ad evitare impatti sulla sensibilità dei fruitori del messaggio (cfr. Corte E.D.U., 19 giugno 2012, n. 27306, 28 ottobre 1999, n. 18396; 23 aprile 1992, n. 236; 8 luglio 1986, n. 103; Cons. Stato, sez. V, 17.01.2025, n. 362).

16. Orbene, nel caso in esame, la valutazione che ha indotto la Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. a rimuovere i manifesti in contestazione sfugge ai motivi di gravame.

Il messaggio recato dal manifesto in questione, “Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto”, è in effetti idoneo, non soltanto per i contenuti ma anche per la forma – il manifesto reca l’immagine di una giovane donna che lo enuncia – a generare turbamento, a colpevolizzare chi non lo condivide, se non addirittura ad addossare responsabilità morali ed etiche in capo alle giovani donne che siffatta scelta non hanno operato ovvero non intendono, pro futuro, operare.

In applicazione dei summenzionati principi di prudenza e precauzione, volti evitare compromissioni sulla sensibilità di un numero indeterminato di soggetti potenzialmente fruitori del messaggio, deve, quindi, ritenersi che il manifesto dell’Associazione ricorrente rechi in sé un messaggio lato sensu discriminatorio e che, come tale, sia stato correttamente rimosso, onde garantire il rispetto dei divieti di affissione sanciti dal comma 17 ter dell’art. 18 del citato Regolamento comunale, oltre che dall’art. 23 comma 4 bis del Codice della Strada.

17. Priva di pregio si appalesa, dunque, la censura secondo cui l’amministrazione non avrebbe avuto il potere di rimuovere i manifesti ormai affissi, trattandosi al più di un potere di autotutela, rispetto all’originaria autorizzazione all’affissione, esercitato in assenza dei requisiti di cui all’art. 21 nonies L. n. 241/90, ed in mancanza della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di ritiro.

17.1 Innanzitutto, giova premettere come, nel caso in esame, la Hermes, con la nota impugnata, risalente al 15 febbraio 2021, si sia limitata a dare conto delle motivazioni sottese ad una attività di rimozione già effettuata il precedente 13 febbraio (motivazioni che, come sopra evidenziato, sfuggono ai motivi di gravame proposti dall’Associazione).

Ciò premesso, si ritiene che siffatta attività di rimozione, per come sopra già evidenziato, si traduca in una sorta di misura di natura ripristinaria, avente natura dovuta e vincolata, siccome tendente ad assicurare, sia pure con il ritardo di un solo giorno (l’affissione è avvenuta il 12 e la rimozione il successivo 13 febbraio 2021), il rispetto del divieto di affissione sancito nelle disposizioni di cui agli artt. 23 comma 4 bis del D.lgs. n. 285/92 e 18 comma 17 ter del Regolamento Comunale.

Siffatta misura ripristinatoria, ad avviso del Collegio, trova titolo nel disposto di cui all’art. 24 comma 4 D.lgs. n. 507/93 secondo cui «Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10».

Per come chiarito dalla giurisprudenza, tale ultima disposizione normativa legittima l’amministrazione, indipendentemente dall’irrogazione di una contestuale sanzione, ad adottare misure – copertura/rimozione – funzionali alla cessazione di un’attività riguardante le affissioni abusive, da intendersi anche quelle che, come nella specie, non avrebbero dovuto ab imis essere effettuate, in quanto, per l’appunto, vietate ex artt. 23 comma 4 bis del D.lgs. n. 285/92 e 18 comma 17 ter del Regolamento Comunale (circa la natura del potere in questione si vedano cfr. TA.R. Palermo Sicilia sez. III, 08/02/2012, n. 307; Cass. n. 5709/2002).

18. In ogni caso, pur volendo ritenere che la contestata rimozione sia espressione dell’esercizio di un potere di secondo grado (cd. ius poenitendi), il Collegio rileva l’estrema genericità della censura proposta dall’Associazione ricorrente, essendosi questa limitata ad affermare la “completa assenza di tutti i requisiti che l’art. 21 nonies della legge 241/90 impone per annullare una decisione già assunta”, senza altro aggiungere.

18.1 Soltanto per completezza, si evidenzia, comunque, il carattere vincolato del potere di ritiro in questione proprio in quanto funzionale a garantire il rispetto dei divieti di affissione sanciti dagli artt. 23 comma 4 bis del D.lgs. n. 285/92 e 18 comma 17 ter del Regolamento Comunale e, quindi, degli interessi pubblici sottesi a tali divieti, ritenuti ex ante dal Legislatore prevalenti rispetto a qualsivoglia altro diritto/interesse contrapposto.

19. Quanto, poi, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento – in disparte la natura non viziante dell’omissione in parola, tutte le volte in cui il contenuto del provvedimento, per come sopra evidenziato, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ex art. 21 octies L. n. 241/90 – tenuto conto della durata dell’affissione, avvenuta il 12 febbraio 2021, con una durata prevista di soli 10 giorni, non ci sarebbero stati, comunque, i presupposti per una utile comunicazione del predetto avviso.

Ed invero, ove il Comune, prima di procedere alla rimozione, avesse inviato la comunicazione di cui all’art. 7 L. n. 241/90, assegnando all’Associazione ricorrente il consueto termine di 10 giorni per presentare osservazioni, non vi sarebbe stato più spazio per qualsivoglia ritiro, giacché i manifesti sarebbero rimasti affissi per tutto il tempo indicato nella richiesta del 10.02.2021 (10 giorni), con conseguente irreparabile vulnus degli interessi pubblici sopra evidenziati.

Ciò viepiù tenuto conto dell’intrinseca urgenza nel provvedere – legittimante la compromissione delle garanzie partecipative, secondo quanto previsto dall’art. 7 L. n. 241/90 – determinata dalla necessità, quale atto dovuto e vincolato, di tutelare, senza ulteriore indugio, i summenzionati interessi pubblici (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 16/12/2022, n. 11042).

20. L’infondatezza della domanda annullatoria determina il rigetto anche di quella risarcitoria, riguardante i danni patrimoniali – conseguenti al pagamento anticipato del diritto di affissione, non integralmente fruito – e non patrimoniali, asseritamente derivanti dalla disposta rimozione.

21. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e, come tale, deve essere rigettato.

22. Tenuto conto della natura meramente formale della costituzione del Comune di Reggio Calabria, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 03.02.2026 n. 78

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