Autorizzazione e concessioni – Affidamento in concessione del servizio di gestione, per alcune stagioni balneari, di una spiaggia libera attrezzata, requisito della pregressa esperienza diretta, almeno triennale, per stagione, completa anche non continuativa negli ultimi dieci anni nella gestione di stabilimenti balneari e illegittima aggiudicazione ad un operatore economico risultato privo del requisito richiesto

Autorizzazione e concessioni – Affidamento in concessione del servizio di gestione, per alcune stagioni balneari, di una spiaggia libera attrezzata, requisito della pregressa esperienza diretta, almeno triennale, per stagione, completa anche non continuativa negli ultimi dieci anni nella gestione di stabilimenti balneari e illegittima aggiudicazione ad un operatore economico risultato privo del requisito richiesto

I – L’appello è infondato.

II – Non può essere condivisa la tesi di parte appellante, che mira a contestare il parametro affermato dalla sentenza di primo grado, quale riferimento standard per la durata della stagione balneare.

In assenza di altri riferimenti normativi specifici, non può che farsi riferimento alla definizione contenuta nella normativa nazionale d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, peraltro di “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” che – costituendo un dato certo – espressamente reca all’art. 2 lett. e): “«stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a motivi climatici, in cui le acque di cui all’articolo 1, comma 3, vengono utilizzate per la balneazione”.

Tale indicazione è recepita dal D.D.G. dell’Assessorato regionale alla Salute n. 323 del 21 marzo 2025.

Non rileva la censura di parte appellante in ordine al fatto che le norme menzionate sarebbero indirizzate a finalità diverse da quelle della partecipazione alle gare pubbliche (quali ad es. della salubrità) poiché comunque, esse contengono una definizione precisa della “stagione balneare”, rispetto alla quale altre delimitazioni temporali assumono carattere eccezionale.

Del resto l’interpretazione del bando non può che essere quella tesa ad evitare arbitrarietà ed incertezze, proprio al fine di garantire la concorrenza.

Né tanto meno vale, con riferimento alla fattispecie che occupa, l’argomento relativo a situazioni particolari che potrebbero valere con riferimento ad alte Regioni, argomento che esula dall’interesse dell’appellante (la stagione di cui si discute la validità è relativa alla gestione a Capaci).

III – Quanto sin qui ritenuto è sufficiente a respingere l’appello, non avendo l’istante maturato il requisito introdotto al par. 7.5 lett. a).

IV – Dal rigetto dell’appello deriva l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell’appello incidentale.

V – In ragione della novità della questione esaminata sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

CGA, GIURISDIZIONALE – sentenza 13.02.2026 n. 83

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