1. Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 21 del 20 aprile 2022 prot. 41340 con cui il Sindaco del Comune di Benevento, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 152/2006, nonché dell’art. 54, comma 2, del T.U. 267/2000, ha ordinato alla società Conca scarl “l’Immediata messa in sicurezza dei fabbricati e relative recinzioni di cantiere costituenti pericolo alla salute ed all’ambiente, siti in Via G.M. Galanti; 2. Immediato intervento di bonifica di tutti gli immobili (fabbricati, aree di sedime, recinzioni ed aree di pertinenza) con richiesta, in caso di presenza di amianto, all’ASL BN1 del N.O. di competenza; 3. Provvedere, ad horas, e comunque entro 7 giorni dalla notifica della presente, all’esecuzione delle predette operazioni”, con avvertenza che “decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, l’amministrazione comunale provvederà ad adottare i legittimi provvedimenti di competenza compresa l’esecuzione d’ufficio a spese della ditta interessata ai sensi dell’art. 192, c. 3, del D. Lgs. 152/2006”.
Parte ricorrente ha lamentato l’insussistenza dei presupposti del provvedimento impugnato, sia per il difetto dell’elemento della detenzione effettiva del bene, sia per la mancanza dell’urgenza.
Non si è costituita l’Amministrazione intimata.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 16 luglio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione in camera di consiglio.
2. Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato il vizio di eccesso di potere, deducendo che:
– il Comune di Benevento non può intimare alla società Conca di impedire gli atti di sversamento e di abbandono dei rifiuti sul fondo, in quanto a causa dei provvedimenti emessi dallo stesso Comune alla società Conca è stata tolta la disponibilità dei beni;
– infatti, il Comune di Benevento, con provvedimento Dirigenziale del 1° settembre 2008 e delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 10.11.2008 ha dichiarato la decadenza del diritto di superficie, facendo venir meno il titolo di disponibilità dei beni in capo alla società Conca;
– in esecuzione di tali provvedimenti il Comune ha anche preso possesso del cantiere;
– la società Conca ha impugnato i citati provvedimenti, che sono stati dichiarati illegittimi e privi di effetti con Lodo arbitrale del 13 novembre 2010;
– tuttavia la efficacia del lodo è stata sospesa, così come, su istanza del Comune, è stata sospesa la efficacia della sentenza con cui la Corte di Appello ha respinto l’impugnazione proposta dal Comune;
– la società Conca ha pure proposto una azione possessoria nei confronti del Comune, ma il ricorso è stato respinto, così restando il possesso in capo al Comune.
Il Collegio ritiene che la censura sia fondata.
La ricostruzione fattuale di parte ricorrente è confermata dai documenti in atti, e dimostra che, all’esito del contenzioso intercorso tra il Comune intimato e l’odierna ricorrente, quest’ultima ha perso il possesso del bene per cui è causa, che per cui, non avendo alcuna disponibilità materiale e giuridica della cosa, non è responsabile degli sversamenti abusivi e degli atti vandalici di terzi, e non può essere tenuta alla bonifica dell’area. Infatti il Comune intimato, dopo aver privato la società Conca della disponibilità giuridica e materiale degli immobili all’esito del descritto contenzioso in sede civile, non può intimare alla società Conca di porre rimedio ad una situazione di abbandono e di degrado di cui quest’ultima non ha alcuna responsabilità, non avendo più, già prima degli atti vandalici e di sversamento abusivi, alcuna disponibilità sul bene. Peraltro anche in sede penale l’amministratore della società ricorrente è stato assolto dalla contestazione di abbandono di rifiuti. Insomma, se il Comune intimato ha privato la società Conca della disponibilità giuridica e materiale del cantiere, non può poi imputare a tale società gli atti di sversamento e di abbandono di rifiuti effettuati proprio nel periodo in cui il Comune aveva sottratto la disponibilità dell’area alla ricorrente.
3. Alla luce dei rilievi esposti, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, I – sentenza 29.07.2025 n. 5722