Dacché i pubblici impiegati sono (art.98 Cost.) “al servizio esclusivo della Nazione” e, dunque, orientati in via esclusiva al perseguimento del pubblico interesse dello Stato-Comunità (creditore), il regime delle pertinenti incompatibilità assume una foggia giocoforza precipua e rigorosa, dovendosi scongiurare qualsivoglia potenziale “commistione” in grado di indurre, da un lato, perniciosi conflitti di interessi, e di compromettere, dall’altro, l’imparzialità pubblica, oltre che – più in generale – la stessa immagine della Pubblica Amministrazione intesa quale “costola” dello Stato-Apparato (debitore); con necessità, più nello specifico, di garantire il recupero di quanto incassato dall’impiegato infedele, tanto che poi avvenga a titolo risarcitorio (con vertenza appannaggio del GO) quanto che avvenga a titolo “sanzionatorio - recuperatorio” (con potestas iudicandi, in tal caso, del giudice contabile).
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Diritto Amministrativo
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