Responsabilità – Disconnessione del manto stradale e responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia: nesso causale e concorso della condotta del pedone

Responsabilità – Disconnessione del manto stradale e responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia: nesso causale e concorso della condotta del pedone

1. Con atto di citazione notificato in data (omissis) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di (omissis) il Comune di (omissis) in persona del (omissis) pro tempore, chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data (omissis), quantificati, in base ai parametri di cui alla tabella del Tribunale di Milano 2018, in complessivi euro 23.185,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

1.1 In particolare, (omissis) rappresentava che:

– il (omissis), alle ore 19:00 circa, stava percorrendo a piedi, in località (omissis) sul lato sinistro della carreggiata, il “lungomare (omissis)” (strada a doppio senso di marcia), con direzione dalla zona mare verso la S.P. 84 (contrada (omissis);

– giunta all’altezza del civico n. .., “a causa di una sconnessione presente sul tratto di strada percorso”, era caduta rovinosamente a terra, procurandosi gravi lesioni personali;

– l’evento si era verificato di sabato, giornata particolarmente trafficata da veicoli che procedevano da e verso i lidi balneari;

– immediatamente trasportata a mezzo di ambulanza 118 presso il (omissis) dell'(omissis) “(omissis) Borsellino” di (omissis) era stata ricoverata presso il reparto di (omissis) con diagnosi di “frattura femorale pertrocanterica angolata con risalita del moncone distale”;

– era stata sottoposta, in data (omissis), ad intervento di osteosintesi, ed era stata dimessa in data (omissis);

– i successivi controlli, eseguiti presso l’ASP di (omissis) di (omissis) avevano evidenziato la necessità di rieducazione fisioterapica e carico parziale con uso di ausili per la deambulazione, fino alla definitiva stabilizzazione delle lesioni (accertata al definitivo mediante visita medico legale del 10/12/2019);

– all’esito del percorso fisioterapico, l’esame obiettivo effettuato dal CTP dott. (omissis) aveva evidenziato “lieve ipotonotrofia mm. quadricipite coscia sx rispetto al controlaterale (-1 cm); dismetria di 1 cm dell’arto inferiore sx rispetto al controlaterale; in regione trocanterica sx si apprezza esito cicatriziale di 5 cm, piano, ipercromico e in corrispondenza della faccia laterale della coscia sx si apprezza esito cicatriziale di 4 cm, piano ipercromico. Flessione anca a ginocchio flesso ed esteso possibile fino a 90°.

Estensione ridotta ai gradi estremi. Abduzione possibile fino a 30°-35°, adduzione ridotta ai gradi estremi”; il consulente le aveva quindi riconosciuto, in conseguenza del sinistro occorsole, un danno biologico permanente pari all’8%, con una ITT di giorni 43 ed una ITP di giorni 20 al 75%, giorni 20 al 50% ed ulteriori giorni 20 al 25%;

– costituito in mora ed invitato alla stipula di negoziazione assistita con note PEC del 12/12/2018 e del 23/01/2019, il Comune di (omissis) era rimasto inerte;

– secondo l’orientamento della giurisprudenza, la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati dalla cosa in custodia aveva carattere oggettivo, essendo sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, spettando poi al custode provare l’intervento di un fattore esterno, eccezionale e straordinario, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la res e il danno;

– nella specie, dalla documentazione in atti emergeva chiaramente che la causa del sinistro era riconducibile ad “un’oggettiva ed imprevedibile insidia”, presente nel tratto di strada da lei percorso, “rappresentata dall’irregolare e maltenuto stato del manto stradale”;

– l’obbligo di manutenzione in capo alla amministrazione comunale diventava più stringente nel periodo estivo, quando la zona in questione risultava intensamente trafficata per la frequentazione dei lidi balneari ivi presenti.

2. Con comparsa depositata il (omissis) si costituiva il Comune di (omissis) sostenendo che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti di cui all’art. 2051 c.c., e chiedendo il rigetto della domanda, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio. 2.1. In particolare, secondo l’Ente convenuto, mancava il nesso causale tra le condizioni della strada pubblica e il danno patito dall’attrice, posto che:

a) dal sopralluogo effettuato dagli ispettori del (omissis) di (omissis) in data (omissis), non si era riscontrata “alcuna sconnessione, sia sulla sede stradale che sulla banchina, tale da poter causare nocumento ai pedoni circolanti su quel tratto di strada”;

b) dai rilievi fotografici eseguiti in quell’occasione era emerso chiaramente come, sia sulla sede stradale che sulla banchina, non vi era alcuna alterazione o irregolarità tale da poter mettere in pericolo l’integrità fisica dei pedoni;

c) nonostante il sopralluogo fosse stato effettuato più di un anno e mezzo dopo rispetto alla data dell’infortunio patito da (omissis) l’uniformità del manto stradale che si evinceva dai rilievi fotografici dava prova del fatto che dal 30/06/2018 (epoca dei fatti) fino al 16/02/2020 non era stato eseguito alcun intervento di manutenzione su quel tratto di strada.

2.2. Inoltre, deduceva ancora il Comune di (omissis) anche ammettendo la presenza di una sconnessione sul tratto stradale in questione, non si sarebbe trattato, comunque, di una oggettiva e imprevedibile “insidia stradale”, tale da mettere in pericolo l’incolumità fisica dei soggetti fruitori di quel bene pubblico, posto che:

a) (omissis) stava procedendo a piedi e, quindi, a velocità moderatissima;

b) il tratto di via pubblica in questione, soprattutto durante la stagione estiva, veniva frequentemente transitato da pedoni che si dirigevano o provenivano dalla zona balneare e, di conseguenza, poteva presumersi che la maggior parte di loro riconoscesse facilmente le eventuali irregolarità del manto stradale e potesse evitarle;

c) i fatti si erano verificati in una fascia oraria pienamente illuminata dalla luce solare, considerando che alla data del 30/06/2018, nel territorio marsalese, il tramonto era stato registrato alle ore 20:36.

3. La causa veniva istruita con produzione documentale, escussione dei testi indicati da parte attrice e C.T.U. medico-legale sulla persona di (omissis) all’esito, a seguito della mancata accettazione da parte dell’ente convenuto della proposta conciliativa formulata in data (omissis), il Tribunale di (omissis) con sentenza n. 357/2022 del 5/05/2022, rigettava la domanda avanzata da (omissis) condannandola al pagamento, in favore del Comune di (omissis) delle spese di lite (liquidate in euro 4.835,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge) e di quelle per l’espletamento della C.T.U. (liquidate con separato decreto).

3.1. Nello specifico, il Tribunale premetteva che: – secondo la giurisprudenza prevalente, per applicarsi la presunzione di cui all’art. 2051 c.c., occorreva che la domanda di risarcimento fosse rivolta contro il “custode” della cosa e che il danno fosse stato cagionato proprio “dalla cosa”, non dal fatto del terzo o del danneggiato;

– nel caso di specie, sussisteva il rapporto di custodia tra il Comune di (omissis) e il tratto stradale sul quale il sinistro si era verificato;

– sotto il profilo dell’onere della prova, la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2051 comportava che la parte attrice dovesse provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa (presenza di irregolarità nel manto stradale) e l’evento lesivo (omissis) e che il convenuto, per liberarsi, fosse tenuto a provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità;

– tuttavia, nell’accertamento della responsabilità per omessa manutenzione, ai sensi dell’art. 2051 c.c., occorreva tener conto della “[…] concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso”.

3.2 Alla luce dell’istruttoria espletata, il Tribunale rilevava che:

– non potevano ritenersi adeguatamente provati la dinamica dell’evento, sì come descritta da parte attrice e, dunque, il nesso di causalità tra la presenza di una sconnessione del manto stradale ed il danno lamentato, posto che:

a) la (omissis) non era intervenuta sul luogo al momento del sinistro e non vi era, dunque, prova che la caduta fosse stata cagionata esclusivamente da una disconnessione del tratto stradale, senza altre concause;

b) nessuno dei testimoni indicati dall’attrice aveva assistito alla caduta di (omissis) avendo essi dichiarato di averla trovata già a terra;

– non vi era neanche prova dell’effettiva presenza di una disconnessione (“insidia o trabocchetto” inevitabile) nel tratto di strada ove l’attrice era stata soccorsa dai testimoni, posto che:

a) i testimoni si erano limitati a dichiarare genericamente che la strada presentava diverse buche e dislivelli e che i margini erano pieni di erbacce e terriccio, senza tuttavia attestare la presenza, nel punto ove l’attrice era caduta, di un dislivello tale da cagionare un pericolo per i pedoni;

b) dalla documentazione fotografica in atti poteva rilevarsi, al più, la presenza di un po’ di erba ai margini della strada e di qualche crepa del manto stradale;

c) ciò che emergeva dai reperti fotografici era coerente, d’altronde, con quanto attestato dagli ispettori del (omissis) di (omissis) nel rapporto di servizio;

– al momento del sinistro la strada era ancora sufficientemente illuminata dalla luce del giorno, né vi era prova di particolari intemperie;

– dal momento che (omissis) dimorava stabilmente in quella zona (sebbene solo per il periodo estivo, come confermato, altresì, da uno dei due testi di parte attrice) e percorreva abitualmente quella strada, ella avrebbe dovuto essere cosciente delle criticità del luogo.

4. Con l’atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data (omissis), (omissis) ha proposto appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.

5. Con comparsa del 17/10/2022 si è costituito il Comune di (omissis) chiedendo il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna di (omissis) al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.

6. Sostituita l’udienza del giorno 15/10/2025 con le note scritte di cui all’art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 19/10/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ridotti, ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

7. Con un unico motivo di appello, articolato in più profili, (omissis) ha censurato la sentenza lamentando l’erronea valutazione, da parte del Tribunale, del compendio probatorio offerto a sostegno della domanda.

7.1. Sotto un primo profilo, l’appellante ha dedotto: – che, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. della pubblica amministrazione, in materia di insidia stradale – che andrebbe ricollegata, peraltro, al disposto dall’art. 14 del cosiddetto (omissis) della strada – avrebbe natura oggettiva, dovendo l’amministrazione rispondere per tutte le situazioni di pericolo derivanti da difetti intrinseci della cosa (vizio costruttivo o manutentivo), a meno che non provi che il danno sia derivato da cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell’immediatezza, nemmeno utilizzando la più diligente attività di manutenzione;

– di aver assolto al proprio onere probatorio (allegando le fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, citando testi che hanno confermato la verificazione dell’evento, depositando documentazione medica comprovante il nesso di causalità tra il danno patito e la caduta), provando, dunque, il nesso causale tra la res e l’evento dannoso, mentre lo stesso non avrebbe fatto il Comune di (omissis) il quale non avrebbe provato il verificarsi di un evento fortuito idoneo ad escludere la propria responsabilità (dimostrando “l’inevitabilità e l’imprevedibilità dell’insidia”);

– che, in particolare, entrambi i testi escussi avrebbero confermato il verificarsi dell’evento dannoso sì come da lei ricostruito, confermando pure il punto esatto della caduta e lo stato dei luoghi a quel tempo, dal momento che avevano dichiarato di aver chiamato loro stessi l’ambulanza, avendola vista caduta a terra “lungo il muro sorretto dalla staccionata di cui alla foto n. 2”, e precisamente “lungo il tratto coperto di erba riprodotto nella foto 2”;

– che, pertanto, dovrebbe “quantomeno presuntivamente” ritenersi che il sinistro si sia verificato nel punto in cui lei è stata soccorsa, posto che “una donna anziana con una frattura ad una gamba” non avrebbe potuto “trascinarsi o spostarsi”;

– di aver tenuto “un comportamento consono alle regole”, posto che, “in considerazione della contingente situazione di traffico intenso” (dovuta al fatto che era estate e la strada, molto stretta, collegava agli stabilimenti balneari), stava transitando “a ridosso del margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, anche per non causare alcun intralcio alla circolazione”;

– che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere esclusa, poi, la natura insidiosa dei luoghi, posto che le circostanze di fatto avrebbero potuto, al più, determinare, in conseguenza dell’accertamento della propria condotta colposa, una limitazione del grado di responsabilità del Comune (non di certo, però, l’esclusione della stessa), essendo irrilevante sia la propria conoscenza dei luoghi (essendo stato appurato che il suo trasferimento in quella località avviene nei soli mesi estivi e, dunque, non prima della fine del mese di giugno), sia l’orario del sinistro, essendo stata la propria caduta inevitabile, avuto riguardo allo stato dei luoghi (strada stretta, trafficata e a doppio senso di marcia, presenza di buche e sconnessioni lungo la carreggiata, nonché dislivello, erbacce e terriccio proprio nel tratto di banchina da lei percorso);

– che il Tribunale avrebbe pure errato nel basare il suo convincimento su quanto attestato dagli ispettori del (omissis) di (omissis) nel rapporto di servizio del 16/02/2020 (ritenendolo “coerente con i reperti fotografici”), posto che tale documentazione – come già eccepito in primo grado – sarebbe priva di valore probatorio, in quanto formatasi in assenza di contraddittorio e a distanza di quasi due anni dal giorno del sinistro, pertanto non idonea ad attestare lo status quo ante dei luoghi (non a caso, ha osservato l’appellante, gli stessi ispettori si sarebbero limitati a far riferimento “allo stato attuale” dei luoghi);

– che, anche a voler considerare detta documentazione astrattamente valutabile, l’indagine in sé compiuta dagli ispettori risulterebbe comunque lacunosa e superficiale e addirittura contrastante con la tesi del Comune (cfr. rapporto di servizio: “in altre parti della sede viaria della via (omissis) il dislivello tra la sede stradale e la banchina è tale che può creare nocumento alla circolazione sia veicolare che pedonale”).

7.2. Quanto al secondo profilo del motivo di appello, (omissis) ha evidenziato che il C.T.U. medico-legale ha ritenuto sussistente il nesso causale tra l’evento dannoso e le lesioni riportate, riconoscendole, peraltro, una serie di postumi permanenti.

7.3. Infine, in merito all’ultimo profilo, l’appellante ha contestato la propria condanna al pagamento delle spese del giudizio, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto optare per una compensazione quanto meno parziale di queste, considerato lo svolgimento del procedimento e l’aver sentito l’esigenza di disporre la C.T.U., nonché tenuto conto della propria accettazione della proposta conciliativa e dei mutamenti giurisprudenziali registratisi in materia.

8. Di contro, il Comune di (omissis) ribadendo quanto statuito dal Tribunale, ha eccepito che:

a) (omissis) non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato che la caduta sia stata conseguenza esclusiva della sconnessione del manto stradale, stante la mancanza di testimoni oculari del sinistro occorso;

b) i reperti fotografici non dimostrerebbero la presenza di evidenti dislivelli, sconnessioni o erbacce nel punto della caduta, tali da rappresentare un’insidia imprevedibile e inevitabile;

c) risiedendo abitualmente in quella strada nei periodi estivi, la (omissis) conosceva perfettamente le eventuali insidie ivi presenti, ben visibili alle ore 19:00 di fine giugno.

8.1. Infine, l’appellato ha dedotto che il rapporto di servizio, lungi dall’esser privo di rilievo probatorio, avrebbe il valore tipico di un atto pubblico, ai sensi dell’art. 2699 c.c., e che l’appellante ne avrebbe frainteso il contenuto (posto che, nel punto esatto della caduta, non sono state riscontrate sconnessioni tali da rappresentare un’insidia e/o trabocchetto).

9. Ciò premesso, l’appello è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto, per le motivazioni che seguono.

9.1. Giova, in primo luogo, ricordare che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., che certamente si applica nel caso di un ente proprietario di beni demaniali (quali le strade), viene oggi pacificamente considerata, dopo una lunga evoluzione giurisprudenziale, una forma di responsabilità oggettiva.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “La disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere” (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 3 aprile 2009, n. 8157).

Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.

Il primo presupposto risulta integrato quando l’evento dannoso può ritenersi cagionato dalla cosa, ossia sia causalmente ascrivibile alla stessa. Nello specifico, l’evento di danno deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica, sia che derivi dall’effetto di concause umane o naturali.

Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode, sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.

Ciò comporta che sul danneggiato grava l’onere di provare l’esistenza del danno e il nesso di causalità tra questo e la cosa oggetto di custodia, mentre il custode, per andare esente da tale responsabilità (omissis), è onerato della prova del caso fortuito, da intendersi come fattore o elemento interruttivo o eliminativo del nesso eziologico tra res e danno.

Tale principio è stato di recente ribadito dalle (omissis) della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno affermato che “La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass., S.U., 30 giugno 2022, ord. n. 20943).

Ebbene, il caso fortuito, oltre che con un fatto naturale, ben può identificarsi con il comportamento del terzo, “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr., in tal senso, Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.).

Il caso fortuito può consistere, altresì, nella condotta del danneggiato medesimo, il quale abbia tenuto un comportamento connotato da colpa, intesa come oggettiva inosservanza di quella normale cautela correlata alla concreta situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza (cfr. comma 2 dell’art. 1227 c.c.).

9.2. (omissis) parte, la condotta del danneggiato può incidere sul danno risarcibile, in applicazione del principio di causalità materiale, diminuendolo, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (cfr. comma 1 dell’art. 1227 c.c.).

Peraltro, sotto il profilo processuale, il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. (a differenza dell’inosservanza del dovere di evitare l’aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d’ufficio, se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (così, ex multis, Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n. 11258, e Cass., sez. III, 19 luglio 2018, ord. n. 19218; nello stesso senso, altresì, cfr. Cass., S.U., n. 20943/2022, cit.).

In definitiva, il comportamento del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente – nel qual caso vi è una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della res in custodia, dunque imputabile al custode – oppure un’efficienza causale esclusiva, nell’ipotesi in cui, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno. Ed infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”(cfr. Cass., S.U., n. 20943/2022, cit., che richiama, sul punto, le pronunce nn. 2480 e 2481 del 2018).

10. Chiarite le coordinate ermeneutiche di riferimento, va rilevato che, nel caso di specie, non sono contestate la verificazione, in sé, del sinistro, e la compatibilità eziologica (in disparte ogni considerazione circa l’intervento di eventuali concause) tra la caduta di (omissis) e le lesioni dalla stessa lamentate.

Non è controverso, infatti, che l’odierna appellante sia caduta al suolo il giorno 30/06/2018, alle ore 19:00 circa, mentre stava percorrendo a piedi, sul margine sinistro della carreggiata, il “lungomare (omissis) Sibiliana”, strada provinciale sprovvista di marciapiede e in quel momento molto trafficata da veicoli provenienti da ambo i sensi di marcia.

Parimenti incontestato è il fatto che, chiamata immediatamente l’ambulanza e trasportata d’urgenza al (omissis) soccorso, a (omissis) sia stata diagnosticata la frattura del femore sinistro, che l’ha costretta, prima, ad un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare (non più rimosso) e, successivamente, ad un percorso di fisioterapia riabilitativa.

Ancora, incontestata (come correttamente rilevato dal Tribunale di (omissis) è la sussistenza di un rapporto di custodia tra il Comune di (omissis) e il tratto stradale ove si è verificato il sinistro, che permette di inquadrare la fattispecie in esame nel perimetro di applicazione dell’art. 2051

10.1. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, ritiene questa Corte che (omissis) abbia assolto al proprio onere probatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697, comma 1, c.c., dimostrando la sussistenza del nesso eziologico tra il danno lamentato e la presenza di una sconnessione del manto stradale.

Invero, dalle fotografie allegate dalla danneggiata e ritraenti lo stato dei luoghi al momento del fatto, può scorgersi, proprio nel tratto di banchina ove si è verificato il sinistro, un dislivello ricoperto da una striscia di terriccio misto a pietrisco, costellato da una serie di buche e crepe, nonché da erbacce di varia lunghezza, sia nel margine adiacente al muro di cinta sorretto dalla staccionata, che nel margine della carreggiata antistante all’inizio della banchina.

Ciò è visibile, soprattutto, nella fotografia n. (omissis), ove è possibile scorgere la sconnessione mimetizzata dalla presenza di terriccio misto a pietrisco.

Il dislivello è ancora più evidente nell’istantanea catturata da (omissis) mediante la modalità “(omissis) View”, che, come è noto, ritrae un assetto del territorio non certo “in tempo reale”, ma fermo a qualche tempo addietro (nella specie, verosimilmente ben anteriore alla data del 23/11/2020, che figura nello screenshot dello schermo del computer): in tale fotografia, dall’alto, si vede, in tutta evidenza, la profonda ed irregolare sconnessione dell’asfalto (delineata, infatti, da un colore di grigio più scuro, a riprova del concreto dislivello presente) nel preciso punto indicato e confermato come luogo del sinistro.

Va rilevato, poi, che i testi escussi, signori (omissis) e (omissis) visionando le dette fotografie, hanno confermato il punto di verificazione del sinistro, affermando, rispettivamente, che “la sig.ra (omissis) è caduta vicino al muro sormontato dalla staccionata, di cui alla foto n. 2; riconosco dalle fotografie il punto ove è caduta la sig.ra (omissis) e, precisamente, lungo il tratto coperto di erba riprodotto nella foto 2” (cfr. dichiarazione del teste (omissis) e che “(omissis) le foto posso dire che la sig.ra (omissis) è caduta vicino l’ingresso del civico 200/N, lungo il muro sorretto dalla staccionata” (cfr. dichiarazione del teste (omissis).

Pur non trattandosi di testimoni propriamente “oculari”, essi hanno indicato il punto in cui “è caduta” (omissis) e tali dichiarazioni vanno ritenute assolutamente attendibili.

Può, infatti, affermarsi con ragionevole certezza che il dolore provocato da una frattura all’anca sia tale da impedire, di fatto, pressocché qualunque movimento dal bacino in giù nel soggetto interessato; nel caso di specie va considerato, peraltro, che trattasi di una signora che, all’epoca dei fatti, aveva già compiuto settanta anni.

Si può, dunque, ragionevolmente presumere che il punto esatto della caduta sia quello indicato dalla danneggiata, ove gli stessi testimoni hanno confermato di averla rinvenuta, posto che ella – anche, per pura ipotesi, volendolo – a causa del dolore provocato dalla frattura non avrebbe assolutamente potuto muoversi, né trascinarsi in alcun modo. Del resto, il teste (omissis) ha affermato che “[…] la sig.ra (omissis) si lamentava e non riusciva ad alzarsi neppure con il mio aiuto” e che “(omissis) di non poter muovere la gamba”.

Peraltro, essendo stati i testi escussi i primi a chiedere l’intervento di un’ambulanza del 118 (come dagli stessi dichiarato) ed essendo il luogo del sinistro una strada provinciale molto trafficata in quel periodo dell’anno (circostanza, anche questa, confermata dai medesimi testimoni, oltre che dal Comune), può agevolmente ritenersi che il lasso temporale tra il momento in cui si è verificata la caduta e quello in cui tali testi sono giunti sul luogo sia stato davvero molto esiguo, al punto da non esserci stato neanche il tempo materiale, per la (omissis) medesima, di chiamare lei stessa i soccorsi, né tantomeno quello, per altri pedoni o automobilisti, di accorrere e soccorrerla.

Posto che i due testi sono stati i primi a rinvenire l’appellante per terra, immediatamente dopo la caduta, la loro deposizione risulta particolarmente attendibile, mentre infondate risultano le argomentazioni del Giudice di primo grado, laddove ha sminuito la valenza probatoria della deposizione.

10.2. Deve rilevarsi, proprio alla luce delle dichiarazioni dei testi, nonché della documentazione fotografica e delle deduzioni di entrambe le parti in causa, che tutto il tratto di strada che (omissis) stava percorrendo non era ben asfaltato, presentava sconnessioni sulla carreggiata e dislivelli tra quest’ultima e la banchina, nonché erbacce e terriccio: circostanze idonee, indubbiamente, a creare nocumento alla circolazione sia dei veicoli che dei pedoni.

In merito, il teste (omissis) ha dichiarato che “La strada presenta diverse buche e dislivelli lungo l’intero tratto”, nonché “si è vero, anche all’epoca i margini erano pieni di erbacce e terriccio”), mentre il teste (omissis) ha precisato: “si è vero, il tratto è caratterizzato da dislivelli lungo le banchine, alcuni tratti sono pieni di buche tanto che le auto, per evitare le buche devono percorrere la banchina” e che “in alcuni punti l’attraversamento contemporaneo di due auto che procedono in direzioni opposte è impossibile senza spostarsi lungo le banchine”.

Tale ultima affermazione conferma, altresì, che il tratto di strada ove si è verificato il sinistro è pure particolarmente stretto, circostanza che, peraltro, emerge già dalle fotografie in atti e che, unitamente alla incontestata considerazione che al momento del sinistro il traffico veicolare era molto intenso in entrambe le direzioni di marcia, disvela una situazione di intralcio e concreto pericolo per i pedoni, costretti a percorrere – quale percorso obbligato per spostarsi a piedi dalle case limitrofe in direzione dei lidi balneari, in assenza di adeguato marciapiede – quella banchina ripetutamente invasa da vetture.

Conseguentemente, posto che il tratto di strada in questione era stretto e a doppio senso di marcia, che era molto trafficato al momento dell’evento (sia a piedi che da veicoli) e che era privo di marciapiede e dotato solo di una banchina, la quale, nel punto indicato come luogo del sinistro, presentava margini sconnessi ed era a tratti ricoperta da terriccio e a tratti da erbacce sparse, può affermarsi che sussisteva un effettivo pericolo per l’incolumità dei pedoni (e, segnatamente, dell’appellante (omissis).

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di (omissis) (e in disparte ogni considerazione da quest’ultimo effettuata circa l’aver i testi fatto riferimento, più genericamente, a tutto il tratto del “lungomare (omissis) Sibiliana”), questa Corte ravvisa una responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al Comune di (omissis) Ed infatti, tenuto conto di tutto quanto sin qui evidenziato, nonché delle risultanze della consulenza tecnica medico-legale disposta in primo grado, che ha attestato la piena compatibilità tra le lesioni riportate e l’evento lesivo (cfr. pag. 6 della C.T.U.: “Per quanto attiene al nesso di causa tra l’evento e le lesioni riportate, questo si ritiene di fatto sussistente, ritenendo compatibile il verificarsi di una frattura dell’anca in soggetto che cade al suolo”), va ritenuto che (omissis) abbia assolto al proprio onere probatorio e che, invece, il Comune di (omissis) non abbia in alcun modo fornito la prova liberatoria richiesta e costituita dal caso fortuito, che certamente non può esser integrato dalla sconnessione e dal dissesto del manto stradale, che fonda, al contrario, la responsabilità dell’ente locale.

Sul punto va precisato, altresì, che quanto attestato dagli ispettori del (omissis) di (omissis) nel rapporto di servizio in atti non può avere, in concreto, un rilievo probatorio assorbente: pur trattandosi (come correttamente eccepito dall’appellato) di un atto pubblico astrattamente dotato della “pubblica fede”, tale documentazione è stata formata a distanza di quasi due anni dal giorno del sinistro (come correttamente dedotto dall’appellante) e non contiene alcun rilievo sulla dinamica dell’incidente (l’impossibilità di effettuare rilievi in tal senso, del resto, è ammessa nel rapporto di servizio medesimo).

A tale ultimo proposito, va condivisa l’osservazione dell’appellante, secondo cui, nel rapporto in esame, l’attestazione circa l’asserita assenza, nel tratto di interesse, di una qualunque sconnessione tale da poter causare nocumento alla circolazione pedonale, non poteva che riferirsi “allo stato attuale” (per tale intendendosi la data dell’avvenuto sopralluogo, ossia il giorno 16/02/2020).

Non è pertanto condivisibile il rilievo attribuito dal Tribunale di (omissis) a conforto della tesi sostenuta in sentenza, a quanto attestato in detto rapporto di servizio (ritenuto coerente con le risultanze dei reperti fotografici risalenti a quasi due anni prima).

10.3. Se, dunque, sussistono i presupposti per l’affermazione della responsabilità del Comune appellato nella causazione del danno, per altro verso deve riconoscersi che la condotta di (omissis) sia stata improntata, comunque, ad una violazione dei canoni della comune prudenza.

A tal fine vanno valorizzate le seguenti circostanze, in parte già acclarate (pur se in una non condivisibile ottica del tutto assorbente l’evento di danno) nel giudizio di primo grado, consistenti nel fatto che:

– il sinistro si è verificato alle ore 19.00 circa del 30 giugno, momento in cui la strada era ancora sufficientemente illuminata dalla luce del giorno;

– non vi è alcuna prova di particolari intemperie sussistenti al momento del sinistro (quali pioggia, vento e, in generale, condizioni climatiche comunque avverse);

– (omissis) dimorava stabilmente in quella zona durante il periodo estivo (come confermato, altresì, da uno dei due testi escussi), potendosi presumere, quindi, che fosse solita percorrere quella strada, connotata da criticità evidenti (presenza di diverse buche e dislivelli, nonché terriccio, pietrisco ed erbacce, lungo tutta la banchina);

– tali criticità, unitamente al fatto che la strada provinciale, presso il cui margine sinistro l’appellante stava transitando, è a doppio senso di circolazione, stretta, sprovvista di vero e proprio marciapiede ed era molto trafficata all’ora del sinistro, imponevano un particolare onere di prudenza.

Se da una parte, quindi, va considerato che, nel punto preciso della caduta, la sconnessione era meno evidente che in altre zone dello stesso tratto e, dunque, più insidiosa, essendo mimetizzata dal terriccio, e che, verosimilmente, la (omissis) non essendo protetta da marciapiede, era in quel momento intenta a tenere d’occhio la strada e i veicoli che la percorrevano, d’altra parte, va considerato, al contempo, che, ove l’appellante avesse improntato il proprio comportamento alla normale cautela correlata alla concreta situazione di pericolo percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto accorgersi del rischio di scivolare su quel terriccio misto a erbacce e pietrisco e di cadere e/o inciampare su quel dislivello.

Tenuto conto di tali fattori, deve ritenersi configurabile, nel caso di specie, un concorso colposo dell’appellante nella causazione del sinistro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma 1, c.c., che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto sopra citate, va stimato nella misura del cinquanta per cento.

11. Per quanto concerne il “quantum debeatur” (richiamato nel secondo profilo del motivo di appello), occorre riferirsi, come correttamente invocato dall’appellante, agli esiti della disposta consulenza tecnica medico-legale, che appaiono convincenti e coerenti con la documentazione medica versata in atti.

Invero, il consulente d’ufficio, dott.ssa (omissis) ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, che (omissis) in conseguenza dell’evento traumatico, ha effettivamente riportato una “frattura del terzo prossimale del femore sinistro”, con danno biologico permanente pari al 7% e, inoltre, giorni 38 di (omissis) giorni 20 di ITP al 75%, giorni 20 di ITP al 50%, giorni 10 di ITP al 25% (cfr. relazione di C.T.U. depositata il (omissis), nonché cartella clinica versata in atti).

11.1. Quanto all’individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questa Corte di aderire a quell’orientamento che rapporta il “valore punto” alla gravità della menomazione ed all’età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall’altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto; ciò, in particolare, tenuto conto che si tratta di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle “micropermanenti”, e tuttavia non derivanti dalla circolazione stradale, mediante applicazione delle “Tabelle” elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona, varate dall'(omissis) sulla giustizia civile di (omissis) in data (omissis), che, applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 25164/2020, distinguono il “danno biologico/dinamico relazionale” dal danno morale (“sofferenza soggettiva interiore”).

Ed invero, la Suprema Corte, ribadendo che il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico, e che le tabelle milanesi all’epoca vigenti, in modo erroneo, prevedevano un solo valore che li comprendeva entrambi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l’applicazione delle tabelle sviluppate dall'(omissis) sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di (omissis) il giudice di merito deve:

1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (omissis) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le (omissis) in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella” (cfr. Cass., sez. III, 10 novembre 2020, n. 25164).

La pronuncia, nel ribadire (secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità) che, nei casi di danni alla persona, una quota di danno morale, proporzionata in via immediata all’entità del danno biologico, può senz’altro ritenersi presuntivamente provata, ha inteso rimarcare la distinzione tra liquidazione del danno morale e personalizzazione del danno biologico, evidenziando come, nella prassi, ogni considerazione in merito al primo aspetto sia stata ricondotta nella seconda operazione (da assoggettare, invece, al criterio della “eccezionalità”).

11.2. In applicazione degli enunciati criteri, tenuto conto dell’età della danneggiata all’epoca del fatto (70 anni), del grado di invalidità permanente (7%), della presumibile sussistenza del danno da sofferenza soggettiva interiore o danno morale (invocato dall’appellante) e dell’insussistenza, di contro, di eccezionali ragioni per la personalizzazione del danno biologico (pure richiesta dall’appellante), avuto riguardo alla carenza assoluta di allegazione sul punto, applicate le (omissis) varate dal Tribunale di (omissis) in data 6 giugno 2024, sono astrattamente liquidabili le seguenti somme: danno biologico: euro 11.978,00 (di cui euro 9.582,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 2.396,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 7.532,50.

In virtù del concorso di colpa del 50% di (omissis) le somme vanno ridotte come di seguito: danno biologico: euro 5.989,00 (di cui euro 4.791,00 a titolo di danno biologico relazionale ed euro 1.198,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore); invalidità temporanea: euro 3.766,25.

Il risarcimento dovuto è pari, quindi, ad euro 9.755,25, all’attualità.

11.3. Deve poi tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dalla (omissis) a causa della mancata tempestiva disponibilità delle somme di denaro dovute a titolo di risarcimento, che, se tempestivamente corrisposte, avrebbero potuto essere investite per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (in base ai prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Nel caso di specie, pertanto, la somma spettante a titolo di interessi compensativi si ottiene applicando gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all’indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai ((omissis) alla data dell’evento (30/06/2018) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici (omissis) e ciò con decorrenza dalla data dell’evento stesso sino alla data odierna.

Si ottiene così l’importo di euro 1.099,10, spettante a titolo di interessi, che, sommato al capitale rivalutato all’attualità, conduce al definitivo importo di euro 10.854,35.

Sulla somma così ottenuta decorrono, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo, gli interessi al tasso legale, ex art. 1282 12. Per le motivazioni esposte, l’appello deve essere parzialmente accolto e il Comune di (omissis) va condannato al pagamento, in favore di (omissis) a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., della complessiva somma di euro 10.854,35, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

13. (omissis) dell’appello determina la necessità di un nuovo regolamento delle spese processuali.

13.1. Come, infatti, insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez. L., 1 giugno 2016, n. 11423Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259).

13.2. Avuto riguardo all’esito del giudizio, che ha visto il riconoscimento sia della responsabilità del Comune appellato, sia di una concorrente responsabilità della danneggiata, nella misura del 50%, le spese di lite vanno compensate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un mezzo; per il restante mezzo le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore effettivo della controversia, in complessivi euro 2.672,00 (di cui euro 2.540,00 per compensi ed euro 132,00 per spese vive), quanto al giudizio di primo grado, ed in complessivi euro 1.491,25 (di cui euro 1.300,00 per compensi ed euro 191,25 per spese vive) quanto al giudizio di secondo grado; il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.

Gli esborsi relativi alla C.T.U. espletata in primo grado vanno posti definitivamente a carico dell’appellato.

App. Palermo, I, sent., 12.01.2026, n. 80

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