1. In via preliminare, rileva il Collegio l’infondatezza dell’eccezione di tardività sollevata dalla stazione appaltante.
Invero, il verbale di gara del 25.07.2025 riporta le operazioni di apertura delle buste delle offerte e l’individuazione della controinteressata quale “quale migliore offerta con il ribasso percentuale del 17,3%” e della ricorrente quale “seconda migliore offerta con un ribasso del 14,97%”, concludendo, pertanto, che “il Presidente (n.d.r. della Commissione di gara), … formula la proposta di aggiudicazione della fornitura I.L.C. Group s.r.l.”.
La mera “proposta di aggiudicazione” in quanto atto endoprocedimentale (v. art. 17, c. 5, d.lgs. n. 36/2023), non è sufficiente a far decorrere il termine per impugnare, che evidentemente decorre dall’aggiudicazione definitiva (v. decreto dirigenziale n. 179029 del 14.10.2025, comunicato in data 15.10.2025).
Il ricorso, notificato in data 7.11.2025, vale a dire entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 120, c.p.a., è quindi tempestivo (v. art. 36, c. 9, d.lgs. n. 36/2023).
2. Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato limitatamente alla domanda, proposta in via subordinata, di annullamento della lex specialis.
2.1. Giova ricostruire quanto previsto dalla lex specialis, innanzitutto in termini di fasi della procedura.
Gli artt. 14-17 del disciplinare di gara individuano le modalità di presentazione dell’offerta che è “composta da: A) documentazione amministrativa; B) offerta economica”.
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa deve contenere: la domanda di partecipazione completa delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, prescritti agli artt. 5, 6 e 7 del disciplinare; il modello dichiarazioni ex art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023; il DGUE; l’attestazione di pagamento a favore dell’ANAC; il patto di integrità e la garanzia provvisoria.
L’offerta economica (B) deve contenere, a pena di esclusione, il “Modulo di Offerta economica”, con indicazione del ribasso percentuale e dei costi della manodopera, nonché il “Dettaglio dei costi unitari”, di talché la sommatoria di tutti i prodotti tra costi unitari e le quantità di beni richiesti dovrà essere coerente con l’offerta economica presentata.
L’art. 19 del disciplinare indica la scansione delle fasi di aggiudicazione e richiede come primo adempimento l’apertura dei plichi con la verifica della documentazione amministrativa (A) e, successivamente, l’apertura e la valutazione delle offerte economiche (B) presentate dai “concorrenti non esclusi dalla gara” (i.e. dalla precedente fase di verifica del contenuto della busta amministrativa – A).
L’art. 20 prevede, infine, che la stazione appaltante “ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice, esamina la proposta di aggiudicazione, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione” e “in caso di esito negativo delle verifiche ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante dispone la revoca dell’aggiudicazione”.
In nessuna delle predette previsioni è prevista l’allegazione, a pena di esclusione, delle schede tecniche relative ai prodotti offerti né è previsto lo svolgimento di una fase di valutazione della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate nel capitolo “Prescrizioni tecniche” del CSA e nell’“Elenco prezzi”.
Il CSA descrive le caratteristiche fisiche dell’arredo tecnico richiesto dalla stazione appaltante, indicandone le quantità, le dimensioni e le certificazioni necessarie per ogni singolo pezzo ed impone che i prodotti offerti siano conformi alle caratteristiche date dalla normativa vigente, a quelle indicate agli artt. 44 ss. (Prescrizioni tecniche) e nell’allegato elenco prezzi, da intendersi quali “standard minimi e inderogabili di riferimento”, ed alle “vigenti norme nazionali ed europee, UNI, EN e ISO” (v. artt. 1, 2, e 4).
L’art. 6 del CSA (intitolato “Certificazioni della fornitura”) recita: “E’ facoltà dell’Operatore economico affidatario, in sede di gara, asseverare con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la rispondenza, per ciascuna delle tipologie di prodotti, alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate nel capitolo “Prescrizioni tecniche” al presente Capitolato e nell’allegato “Elenco prezzi”. In ogni caso, PRIMA DELL’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA (n.d.r.), esso dovrà presentare all’Amministrazione per tutti i prodotti facenti parte del presente appalto ed a seconda delle caratteristiche di cui alle schede tecniche presentate in sede di offerta, la documentazione attestante: a) la rispondenza di ciascuna delle tipologie di prodotti alle caratteristiche tecniche di cui ai documenti di gara; b) la durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto prescritti nelle norme EN applicabili all’uso del prodotto. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Nel caso non siano applicabili norme EN o ISO, si dovrà autocertificare che il prodotto è idoneo allo scopo per cui verrà utilizzato.”.
All’art. 8 del CSA è disciplinata, infine, la fase esecutiva del contratto di fornitura durante la quale è prevista la verifica della conformità dei prodotti forniti, posto che “gli arredi tecnici consegnati saranno sottoposti ad un piano di verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Tale attività avrà altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle norme specifiche. L’Amministrazione appaltante può scegliere di effettuare la verifica sulla base di un piano di campionamento con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, quando non possa essere verificata la totalità della fornitura per caratteristiche particolari dell’allestimento. Nel caso in cui le condizioni oggettive non consentono l’effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme di legge, l’Amministrazione appaltante può effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite.”.
Dalla lettura sistematica della lex specialis, ossia del disciplinare di gara e del capitolato speciale, è evidente che la verifica della conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi richiesti non è prevista in fase di aggiudicazione, anzi è espressamente demandata alla fase esecutiva, successiva alla stipula del contratto.
Nella fase di gara era sufficiente presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per asseverare “la rispondenza, per ciascuna delle tipologie di prodotti, alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate nel capitolo “Prescrizioni tecniche” al CSA e all’“Elenco prezzi” (sull’esistenza o meno di tale dichiarazione da parte del controinteressato e sulle conseguenze della eventuale mancanza, non sanzionata espressamente dal CSA, non è stata, però, dedotta nessuna censura, anzi parte ricorrente assume che la lex specialis sia illegittima perché non prevede, nella fase di gara, la necessità da parte degli operatori economici partecipanti di dichiarare la corrispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche ed agli standard minimi, il che non è – v. art. 6 CSA).
2.2. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda principale avanzata dalla ricorrente e volta ad ottenere l’esclusione dalla ricorrente dalla gara, per come regolata dalla lex specialis, è infondata.
La controinteressata, in sede di offerta, ha chiesto di partecipare alla gara (che riguarda il complesso dei beni richiesti), ha indicato nel “dettaglio costi unitari” la tipologia e la quantità di beni offerti, senza allegare le schede tecniche perché non vi era tenuta (v. infondatezza del primo motivo del ricorso principale), così come la Commissione, in ossequio alla lex specialis, non era tenuta a verificare, prima dell’aggiudicazione e della stipula del contratto (ma solo in fase esecutiva), la rispondenza di ciascuna delle tipologie dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche di cui ai documenti di gara (v. infondatezza del secondo motivo del ricorso principale); essa era tenuta solo ad individuare quale fosse il miglior prezzo, salva la verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, prescritti agli artt. 5, 6 e 7 del disciplinare, che nel caso di specie non sono in discussione (v. infondatezza del terzo motivo del ricorso principale).
Dall’infondatezza di tali motivi discende l’improcedibilità (prima ancora che l’infondatezza) degli speculari primi due motivi del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
2.3. Il ricorso introduttivo è invece fondato, nei limiti e nei sensi di seguito specificati, quanto alla domanda proposta in via subordinata di annullamento della lex specialis, per le ragioni che seguono (che dimostrano, invece, l’infondatezza della speculare censura della controinteressata contenuta nel terzo motivo del ricorso incidentale).
Ad avviso del Collegio, la natura standardizzata dei beni e la possibilità di optare per la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 108, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, non esime la stazione appaltante dalla necessità di verificare, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, che i beni oggetto della fornitura, per di più trattandosi di “arredi tecnici”, siano conformi alle analitiche prescrizioni dettate dalla lex specialis.
Invero, le specifiche tecniche, disciplinate dagli artt. 79 d.lgs. n. 36/2023 e dall’allegato II.5, sono le caratteristiche che deve avere il prodotto per soddisfare le esigenze della stazione appaltante e quindi costituiscono un elemento essenziale per definire l’oggetto della prestazione.
La lex specialis della gara in esame, non prevedendo che la verifica della rispondenza del prodotto offerto alla specifiche tecniche (qualificate come “standard minimi e inderogabili di riferimento” e quindi non come meri “requisiti di esecuzione”) avvenga prima dell’aggiudicazione, determina in sostanza una “aggiudicazione al buio” e quindi impedisce finanche la corretta formazione della volontà negoziale, in quanto prima della stipula del contratto non è dato sapere se vi è corrispondenza tra prestazione offerta a quella richiesta (e non è possibile valutare se il prodotto offerto sia un “aliud pro alio”).
Posto che ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, l’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto non possono avere luogo se non è dato nemmeno sapere se i prodotti offerti rispettino gli standard minimi che sono necessari per soddisfare le esigenze sottese all’indizione della procedura.
In altre parole, “se l’art. 1 cit. fa riferimento al “risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione”, non può certo ritenersi che il principio sia diretto a raggiungere un affidamento e una esecuzione del contratto “quali che siano”. Al contrario, l’affidamento della commessa e l’esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senz’altro essere inteso in tale ottica” (così Cons. Stato, sez., V, n. 6337/2025).
Ancorché il criterio di aggiudicazione sia quello del minore prezzo, la stazione appaltante deve quindi poter sapere se l’aggiudicatario sta offrendo un prodotto conforme alla lex specialis e quindi deve individuare e richiedere la documentazione idonea a comprovare tale conformità e ciò ai sensi dell’art. 91, c. 5, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui l’offerente deve dichiarare “il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assumere [n.d.r.] l’impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornire [n.d.r.] ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara”.
In definitiva, nel caso di specie, è illegittima la lex specialis di gara, che non ha previsto che prima dell’aggiudicazione fosse verificata la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche di cui al CSA e all’Elenco prezzi in quanto definite “standard minimi e inderogabili di riferimento”.
3. In conclusione:
– il ricorso principale va in parte rigettato e per il resto accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la lex specialis di gara, ossia il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale, nei sensi e limiti sopra specificati, con conseguente effetto demolitorio derivato su ogni atto della procedura, compresa la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato il 18.12.2025 tra l’Università degli Studi di Palermo e la I.L.C. Group S.r.l.;
– il ricorso incidentale, invece, in parte deve essere dichiarato improcedibile e per il resto rigettato.
4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra la società ricorrente e la stazione appaltante, attesa la natura del vizio riscontrato nella fase di indizione della procedura. Le stesse possono, invece, trovare compensazione con la società controinteressata, che non ha dato causa al ricorso.
TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 26.02.2026 n. 536