Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione alla installazione e gestione di un’infrastruttura di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici e illegittimità del diniego dell’Ente locale per la necessità delle preventiva razionalizzazione delle numerose domande dirette all’Ente locale

Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione alla installazione e gestione di un’infrastruttura di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici e illegittimità del diniego dell’Ente locale per la necessità delle preventiva razionalizzazione delle numerose domande dirette all’Ente locale

1. Con ricorso notificato in data 23.01.2026 e depositato in data 30.01.2026 la società Electra Italia s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento di rigetto prot. n. 0024687/2025 adottato dal Comune di Barberino di Mugello sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 14 novembre 2025 per l’autorizzazione e la gestione di un’infrastruttura di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici presso un’area di parcheggio, sita in via del Lago.

2. Il gravame è stato notificato, ai sensi dell’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022, convertito in L. n. 108/2022 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. L’istante, sulla premessa di essere una società specializzata nella realizzazione di hub di ricarica rapida e ultrarapida per veicoli elettrici, ha esposto di aver chiesto al Comune di Barberino di Mugello l’autorizzazione a realizzare e a gestire una stazione di ricarica ultrarapida fino a 1000kW, su un’area di proprietà pubblica, attualmente occupata da un parcheggio, previa pubblicazione della domanda sul sito istituzionale dell’amministrazione e in assenza di domande concorrenti di terzi operatori. Peraltro, evidenzia la società che l’infrastruttura di ricarica rientra tra quelle che la stessa vuole realizzare, essendo risultata aggiudicataria di contributi PNRR per il macrolotto “Toscana 2_B”, come da decreto MASE del 6 dicembre 2024, n. 275 e che deve attivare entro e non oltre il 30 giugno 2026, pena la revoca totale delle agevolazioni conseguite.

4. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

A. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, commi 8 e 14-bis, d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Irragionevolezza”.

L’istante contesta il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 57, commi 8 e 14bis del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, i quali impongono al Comune, in primo luogo, di pubblicare l’istanza presentata dall’operatore e, poi, di avviare l’istruttoria tecnica necessaria al rilascio della concessione di suolo pubblico e dell’autorizzazione alla realizzazione, sotto il profilo edilizio, dell’infrastruttura di ricarica. Nel caso di specie, espone la ricorrente che l’amministrazione ha invece illegittimamente omesso di pubblicare la domanda “stante le numerose istanze pervenute, che non consentono di pervenire ad una razionale ed efficiente offerta per gli utenti”, demandando a una futura e indefinita selezione a evidenza pubblica la localizzazione di un sito da destinarsi alla ricarica di autoveicoli.

B. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 cost. violazione dei principi comunitari di cui alla direttiva 2006/123/ce. Eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Irragionevolezza”.

La ricorrente contesta il provvedimento impugnato perché ostacola la libertà di iniziativa economica privata, in assenza di motivate circostanze imperative di tutela degli interessi pubblici.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Barberino di Mugello per resistere all’avverso ricorso.

6. Si è costituito anche il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, con memoria di stile.

7. Alla camera di consiglio del 18.02.2026 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa e il Collegio, previo avviso della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, l’ha trattenuta in decisione.

8. Il Collegio ritiene preliminarmente che sussistano i requisiti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 104/2010.

9. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

10. Rileva anzitutto il Collegio che l’art. 57, comma 8 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, nella versione ratione temporis applicabile, prevede, tra l’altro, che: “Nel caso in cui l’infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l’autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l’avvenuto ricevimento dell’istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l’autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell’autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l’ottenimento della medesima autorizzazione avviene all’esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori”. La norma prevede dunque l’obbligo del comune di pubblicare l’avvenuto ricevimento dell’istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e di procedere alla relativa valutazione, esercitando il proprio potere discrezionale di contemperamento dei vari interessi pubblici e privati in gioco.

11. Nel caso di specie risulta invece dalla documentazione in atti che il Comune resistente ha negato l’istanza, senza procedere alla sua preventiva pubblicazione, evidenziando soltanto di non poter provvedere allo stato ad accogliere la domanda, essendo necessario procedere a effettuare una preliminare verifica delle porzioni di suolo pubblico più idonee ad accogliere i nuovi impianti di ricarica elettrica. In particolare, l’Ente ha specificato che “Stante la piena discrezionalità di questa Amministrazione nel procedere o meno alla possibilità di concedere a terzi l’uso di spazi pubblici, si anticipa che è intenzione di questa Amministrazione – stante le numerose istanze pervenute, che non consentono di pervenire ad una razionale ed efficiente offerta per gli utenti, e che in alcuni casi sono tali da compromettere l’uso pubblico cui sono preordinate – procedere ad individuare adeguate localizzazioni (inerenti porzioni di proprietà pubblica). A seguito di tale preliminare individuazione delle porzioni di suolo pubblico, che potranno essere impegnate all’accoglimento di impianti di ricarica elettrica, queste saranno poi oggetto di concessione a terzi, previa apposita selezione ad evidenza pubblica”. Trattasi tuttavia di una motivazione che non giustifica il mancato rispetto dell’obbligo legale di pubblicazione dell’istanza, atteso, da un lato, il chiaro tenore del citato art. 57, comma 8, d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e, dall’altro che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza richiamata da parte ricorrente, il potere programmatorio dell’amministrazione “non può però tradursi in un vincolo di contingentamento elevato a limite assoluto per la presentazione di nuove istanze aventi ad oggetto specifiche aree, avendo invece l’Amministrazione l’obbligo di valutarle” (così TAR Emilia-Romagna, sez. II, 6.04.2025, n. 393).

12. Alla luce delle suesposte argomentazioni è fondato il primo motivo di gravame, con conseguente accoglimento del ricorso, restando assorbita ogni altra censura non esaminata.

13. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza tra la società ricorrente e il Comune di Barberino di Mugello ed è indicata in dispositivo. Possono invece essere compensate le spese di lite con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, atteso che l’impugnativa contiene censure rivolte solo all’attività dell’ente locale.

TAR TOSCANA, III – sentenza 25.02.2026 n. 404

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