1. In disparte da ogni considerazione in ordine ai profili di inammissibilità del gravame eccepiti dalla difesa erariale, l’appello è infondato nel merito.
2. Con l’unico motivo di appello si deduce che l’appellante avrebbe il diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento di tutti i danni ulteriori derivanti dai provvedimenti dichiarati illegittimi da questo Consiglio con sentenza n. 1166 del 16 febbraio 2022, in termini di perdita di chance.
Sul punto si deduce che la mancata tempestiva assegnazione del ricorrente alla sede di servizio con la qualifica di Vice Sovrintendente avrebbe compromesso la partecipazione a successive procedure concorsuali ed in particolare:
– al concorso per Vice Ispettore bandito in data 2 novembre 2017, nel quale era anche prevista una quota di riserva per i Sovrintendenti;
– al concorso a Vice Ispettore Tecnico (Perito) bandito in data 27 giugno 2018, in cui lo stesso si è collocato in posizione non utile in conseguenza del fatto che non possedeva la qualifica di Sovrintendente Capo, che avrebbe invece maturato in difetto di adozione degli atti pregiudizievoli dello sviluppo di carriera annullati.
2.1 Si aggiunge poi che, contrariamente a quanto statuito con la sentenza impugnata, nel caso di specie si sarebbe in presenza di “colpa” dell’amministrazione, in quanto:
– la stessa avrebbe arbitrariamente disposto l’assegnazione d’ufficio del ricorrente presso altra sede quando invece avrebbe dovuto rispettare la volontà manifestata dal sig. Paoletti ed il suo diritto di mantenere la sede di servizio, secondo quanto previsto dalla lex specialis della gara e dal provvedimento del 25 gennaio 2016;
– la regola fissata dalla lex specialis era chiara sotto ogni punto di vista;
– anche la circolare del 25 gennaio 2016, n.333.D/9807. C.7.26, come indicato dalla stessa amministrazione, avrebbe previsto che a fine corso l’assistente capo vincitore di concorso potesse chiedere di essere mantenuto nella stessa sede di servizio, come alternativa alla richiesta di essere trasferito a domanda ad altra sede di servizio disponibile e, in quest’ultimo caso, potendo indicare fino a un massimo di dieci province di preferenza.
2.2 Infine la sentenza impugnata avrebbe altresì errato nel rigettare la domanda di ricostruzione della carriera poiché essa, anziché effetto conformativo della sentenza n. 1166/2022, costituirebbe autonoma voce di danno per atto illegittimo da scrutinarsi separatamente.
3. Il motivo non coglie nel segno.
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure difetta, nel caso di specie, ai fini della configurabilità di una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., l’elemento psicologico della colpa dell’amministrazione.
E’, infatti, appena il caso di rammentare che costituisce jus receptum il principio secondo cui “L’esercizio illegittimo della funzione amministrativa non integra di per sé la colpa dell’amministrazione, dovendo anche accertarsi se l’adozione (o la mancata o ritardata adozione) del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede – alle quali deve essere costantemente ispirato l’esercizio dell’attività amministrativa – e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l’imperizia degli uffici o degli organi dell’Amministrazione, ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all’ipotesi dell’errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto” (da ultimo Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2025, n. 7315).
3.1 Ebbene, nella vicenda che occupa, non può muoversi nei confronti dell’amministrazione un rimprovero a titolo di colpa.
In particolare, spinge a ritenere che il Ministero sia incorso in un errore scusabile l’obiettiva oscurità della lex specialis che questo è stato chiamato ad applicare nonché l’assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia.
Ancor più segnatamente preme rilevare che la nozione di “sede di servizio” non risulta puntualizzata a livello normativo e che tale lemma presenta un’intrinseca carica di ambiguità che è stata sciolta da questo Consiglio solo con la sentenza n. 1166 del 16 febbraio 2022 ad esito di un articolato ragionamento che ha fatto leva sul dato sistematico e finalistico della disciplina, smentendo peraltro l’opposto approdo a cui era giunto il T.A.R. per le Marche con sentenza n. 365/2016.
Inoltre, non può obliterarsi che anche la circolare del 25 gennaio 2016 (valorizzata in questa sede da parte appellante al fine di sostenere la presunta chiarezza della lex specialis) è stata interpretata in maniera divergente tra primo e secondo grado del giudizio di annullamento (tanto che il T.A.R. aveva fatto leva anche su di essa nel respingere il ricorso mettendo in evidenza che le sedi da assegnare ai vincitori di concorso fossero dalla medesima indicate su base solo provinciale).
3.2 Quanto testé rilevato in ordine alla carenza dell’elemento piscologico dell’illecito aquiliano, valendo a escludere in radice la configurabilità di una responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’amministrazione con riferimento a tutte le voci di danno lamentate, esonera peraltro questo giudice dallo scrutinio degli ulteriori profili di doglianza dedotti con l’atto di appello e che si appuntano essenzialmente sulla sussistenza sul piano oggettivo di una chance ristorabile (pure da escludere, invero, nel caso in esame, alla luce della genericità delle deduzioni svolte sul punto da parte appellante, non in grado di esprimere una consistenza probabilistica adeguata – cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 10/03/2025, n. 1962 – in ordine al conseguimento del risultato favorevole rappresentato dal superamento delle prove concorsulai per l’avanzamento di carriera).
4. Per le ragioni esposte l’appello è infondato e va respinto.
5. Sussistono nondimeno, anche alla luce delle condizioni subiettive di parte appellante, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 25.02.2026 n. 1528