1. Il ricorso merita accoglimento.
2. Il Gip del Tribunale di Patti, rigettando la richiesta di ammissione al patrocinio avanzata da G.S., ha motivato richiamando il disposto di cui all’art. 91, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 che escludeva dall’ammissione al beneficio l’indagato o imputato che abbiano riportato condanna per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
In proposito va ricordato che questa Corte aveva interpretato l’art. 91 cit. nel senso che l’ammissione al patrocinio doveva ritenersi preclusa nei soli procedimenti relativi a tale categoria di reati ( Sez. 4, n. 2206 5 del 12/04/ 2012, Rv, 25 2969 secondo cui «È illegittima la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta per un reato non ostativo, ancorché il richiedente abbia riportato precedenti condanne per evasione dell’imposta sul valore aggiunto, considerato che, in virtù dell’art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002, l’esclusione del patrocinio a carico dello Stato – nei confronti di soggetti indagati, imputati o condannati per reati commessi in violazione delle norme concernenti la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e su valore aggiunto – riguarda i soli reati oggetto del procedimento per cui sia proposta richiesta di ammissione al gratuito patrocinio») . Da ciò discende l’erroneità del riferimento all’art. 91 T.U. spese di giustizia contenuto nell’originario decreto di rigetto dell’ammissione al patrocinio.
3. L’opposizione proposta da G.S. è stata rigettata per motivi del tutto diversi da quelli che il primo giudice aveva posto a fondamento del provvedimento impugnato. Secondo i principi espressi da questa Corte di legittimità, il ricorso promosso ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/ 2002 ha natura di mezzo di impugnazione e, in quanto tale, è soggetto al principio devolutivo. Si è affermato che, pur costituendo l’opposizione ex art. 99 un rimedio straordinario e atipico, non può dubitarsi che lo stesso debba essere catalogato nell’alveo degli strumenti impugnatori con cui si fa valere una censura avverso un atto decisorio. Ne consegue che sono applicabili i principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius (Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, Rv. 287495; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Rv. 273254; Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134). La ratio di tale approdo giurisprudenziale risiede nella constatazione che per quanto nelle controversie aventi ad oggetto l’ammissione al patrocinio non manchi un profilo patrimoniale, ove innegabili riflessi che l’istituto produce sull’esercizio effettivo del diritto di difesa nel processo penale. Appare, dunque, conforme ai principi dell’ordinamento ritenere che, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, debbano trovare applicazione, fin dove è possibile, i principi e le regole dell’ordinamento penale (Sez. 4, n. 36915 del 06/11/2025, non massimata). Si è, dunque, affermato il principio per cui è illegittimo il rigetto dell’opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l’opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius.
Ora, il rigetto da parte del Tribunale è motivato sul presupposto che l’art. 76, comma 4 bis, d.P.R. citato, prevede una presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti per i soggetti già condannati per reati commessi in violazione delle norme in materia di evasione di imposte.
E’ però il caso di ricordare che la “presunzione” cui fa riferimento il Tribunale è stata introdotta dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 24 del 7 marzo 2019, dunque, successivamente alla presentazione dell’istanza di ammissione a spese dello Stato depositata dal G.S. in data 1 settembre 2016 e dello stesso provvedimento di rigetto, datato 10 gennaio 2018.
Inoltre, nell’istanza originaria era stato dichiarato che la persona offesa aveva riportato condanna per reati di mafia ma erano stati allegati elementi in merito alla condizione di non abbienza dell’istante, totalmente obliterati dal giudice dell’opposizione.
4. Alla luce delle considerazioni espresse, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Patti per nuovo giudizio da condurre sulla base dei predetti principi.
Cass. pen., IV, ud. dep. 24.02.2026, n. 7297