Processo – Provvedimento sopravvenuto e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Processo – Provvedimento sopravvenuto e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Con ricorso notificato in data 1° aprile 2025 e depositato in data 23 aprile 2025 il ricorrente ha impugnato un provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale.

Il Ministero si è costituito in giudizio instando per la reiezione della pretesa.

All’esito della camera di consiglio del 9 maggio 2025, con ordinanza -OMISSIS-il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento disponendo un riesame da parte dell’Amministrazione.

In data 25 novembre 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato il provvedimento di conferma della revoca adottato in data 17 luglio 2025, motivato con riferimento all’incapacità reddituale del datore di lavoro. Con memoria del 17 dicembre 2025 la Difesa erariale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova determinazione dell’Amministrazione. Parte ricorrente non ha svolto ulteriori difese.

All’udienza pubblica del 23 gennaio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Il ricorso è improcedibile.

Il Collegio non può che richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per il quale «si determina una situazione di improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che, senza essere satisfattivi della pretesa dedotta in giudizio, e anzi anche quando reiterino o aggravino la lesione, modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell’atto originariamente impugnato» (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7913).

Ebbene, nel caso di specie è documentato che l’Amministrazione, in adempimento dell’ordinanza cautelare, ha rivalutato la posizione del ricorrente e confermato la revoca. Non risulta che tale atto sia stato impugnato, anche perché il ricorrente nulla ha dedotto in seguito al deposito dello stesso.

Il ricorso deve essere dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La definizione in rito e gli interessi sottesi alla controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite. La liquidazione degli onorari della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato decreto, a seguito della presentazione di apposita parcella.

TAR LIGURIA – GENOVA, I – sentenza 24.02.2026 n. 251

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