1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria in epigrafe indicata, traente origine da una pluralità di cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi per crediti di varia natura (contravvenzioni al Codice della Strada, diritti annuali di iscrizione in albi e registri camerali ovvero alla camera di commercio; tributi speciali catastali; prestazioni veterinarie; imposte per assunzioni di operai a tempo indeterminato, contributi invalidità, vecchiaia e superstiti, e per prelievi supplementari nel settore del latte non corrisposti).
Tale provvedimento risulterebbe afflittivo e pregiudizievole per il ricorrente, determinando un vincolo di indisponibilità giuridica sui suoi beni, pregiudicandone gravemente la libera circolazione e la possibilità di utilizzarli come garanzia per l’accesso al credito.
Viene contestata anche la cartella di pagamento n. 12220210016356251501 del 27.9.2021, relativa ai prelievi latte sulle consegne delle annate lattiere 1996/1997, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008.
2. L’impugnativa è affidata ai motivi così rubricati: “1. Sulla prescrizione del credito relativo al prelievo supplementare sul latte. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per estinzione del credito presupposto; 2. Sul difetto di notifica della cartella di pagamento n. 12220210016356251501. Violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973. Nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancanza del presupposto della previa notifica del titolo esecutivo; 3. Sui vizi formali della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Violazione dell’art. 3 L. 241/90 e dell’art. 7 L. 212/2000. Difetto di motivazione”.
In estrema sintesi, secondo la tesi del ricorrente l’Amministrazione avrebbe iscritto ipoteca nonostante l’estinzione del credito per prescrizione. La cartella presupposta non sarebbe stata notificata al ricorrente. E l’iscrizione ipotecaria difetterebbe di una compiuta motivazione.
3. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura si sono costituite in giudizio depositando copiosa documentazione.
4. All’udienza camerale del 12.2.2026 il Collegio, previa espressa riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., ha rilevato, ex art. 73, comma 3°, del cod. proc. amm., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
La causa è stata indi trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è in effetti inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, nella parte relativa all’impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, mentre invece è irricevibile per tardività l’impugnativa della cartella di pagamento.
6. Relativamente all’impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 28.10.2025, fascicolo n. 2025/32738, documento n. 12220251460000020003, il Tribunale, per dovere di sinteticità e ai sensi dell’art. 88, comma 1°, lett. d), del cod. proc. amm, può fare rinvio a suoi precedenti conformi (le sentenze della Sezione n. 489/2025, n. 139/2025 e n. 2998/2024), riguardanti questioni analoghe a quella qui in discussione, a mezzo dei quali ha già avuto modo di chiarire che:
-la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), del cod. proc. amm., investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali o delle intimazioni di pagamento, ma non investe anche la fase esecutiva (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 7 febbraio 2023 n. 1318);
-l’iscrizione ipotecaria costituisce atto preordinato alla fase esecutiva, in quanto inquadrabile fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito;
-di conseguenza esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione degli atti di iscrizione ipotecaria, atteso che i medesimi si collocano più propriamente nella fase esecutiva dei crediti relativa all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e come tali restano attratti alla giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr. anche la pronuncia del Tribunale n. 1995/2023).
Conclusivamente, l’impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
7. Le contestazioni della cartella di pagamento n. 12220210016356251501 del 27.9.2021 sono invece irricevibili per tardività.
Le Amministrazioni intimate hanno infatti prodotto in giudizio la prova di ricevimento della detta cartella, regolarmente consegnata il giorno 27.9.2021.
Le contestazioni della cartella di pagamento sollevate con il ricorso all’esame del Collegio, notificato il 12.1.2026, sono pertanto tardive.
8. In conclusione, la domanda di annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, mentre la domanda di annullamento della cartella di pagamento è irricevibile per tardività.
9. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti attesa la peculiarità della controversia e la sua definizione in rito.
TAR VENETO, IV – sentenza 25.02.2026 n. 457