*Urbanistica e edilizia – Rilascio del permesso di costruire e annullamento in autotutela

*Urbanistica e edilizia – Rilascio del permesso di costruire e annullamento in autotutela

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il provvedimento del 9 agosto del 2019, emesso in sede di autotutela, con cui è stato annullato il permesso di costruire n.175 del 2009 rilasciato dal Comune di Casal di Principe in favore di Letizia Michele, dante causa di Letizia Mario, nonché avverso l’ordinanza di demolizione n. 73 del 13 agosto del 2019.

Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:

ERROR IN PROCEDENDO E JUDICANDO PER MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 7.8.1990 N.241 COME MODIFICATO DALLA L. 7.8.2015 N.124 IN VIGORE DAL 28 AGOSTO 2015-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO- MOTIVAZIONE ERRONEA PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA- TRAVISAMENTO-SVIAMENTO.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Casal di Principe contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. I fatti di cui all’odierna controversia possono essere così riassunti.

Il 23 dicembre del 2009 il Comune di Casal di Principe rilasciava – a Letizia Michele, che nel frattempo, il 25 giugno del 2015, aveva donato l’immobile a Letizia Mario – il permesso di costruire in sanatoria n. 175 per la costruzione di un “supporto formato da travi rovesce e pilastri in c.a. (cemento armato) per il sostegno del fabbricato e contestuale demolizione di parte della struttura in c.a. e solaio realizzato” situato in Casal di Principe, Via Corso Umberto I°, foglio 19, particella 5024.

Il 22 luglio del 2019, l’Amministrazione comunale disponeva l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela del permesso n. 175 che si concludeva il 9 agosto successivo, con il definitivo annullamento, motivato sul presupposto che il precedente titolo edilizio sarebbe stato rilasciato grazie ad una non “non veritiera prospettazione della realtà”.

In particolare, col provvedimento, il Comune indicava i seguenti elementi di difformità:

– mancanza della marca da bollo sul modello di domanda e modello non completamente compilato e manchevole di firma; rilascio del permesso ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001, anziché dell’art. 36 (titolo in sanatoria); intervento ricadente in zona E1 che richiede specifici requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004; previsione, in modo non consentito dalla legge, di opere di completamento; mancanza di documentazione catastale, di nota di trascrizione del titolo di proprietà e incertezza sull’epoca dell’abuso; erronea rappresentazione catastale, in quanto alla data di presentazione della domanda la particella 5024 al foglio 19 risultava soppressa; mancata dimostrazione della doppia conformità ai parametri edilizi; – accatastamento difforme rispetto agli allegati al permesso a costruire e non evidenza della destinazione d’uso del fabbricato; corpo di fabbrica classificato come “opera di sostegno” mediante un “palese artifizio” per mascherare la creazione di un vero e proprio volume computabile; assenza dell’autorizzazione sismica e/o certificato di collaudo; mancato rispetto della distanza minima dai confini, pari a 10 metri, secondo le NTA collegate al PRG.

All’annullamento seguiva l’ordinanza di demolizione n. 73 del 13 agosto del 2019, notificata a Mario Letizia, in qualità di proprietario.

Mario Letizia impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Campania con ricorso R.G. n. 4278/2019, che, come anticipato, con la sentenza impugnata ha rigettato il gravame.

4. Il primo e unico motivo d’appello lamenta la violazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990, dal momento che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti indicati da quest’ultima disposizione, e conseguentemente, giudicato legittimo il disposto annullamento, quando invece gli stessi erano insussistenti, sia perché il provvedimento in autotutela è stato emesso ben oltre il termine di diciotto mesi, all’epoca previsto come limite massimo per l’esercizio dell’autotutela, e sia perché, in ogni caso, mancavano i presupposti soggettivi ed oggettivi per procedere nel senso indicato.

Secondo la parte appellante la falsa rappresentazione dei fatti sarebbe stata solo allegata dall’amministrazione appellata – oltretutto non costituitasi nel giudizio di primo grado – che, negli atti impugnati, si è limitata ad indicare elementi a supporto della decisione, di valore meramente indiziario, ma di fatto non provando alcunché in merito alla denunciata falsificazione.

D’altro canto, si aggiunge, anche a volerla ritenere sussistente, la condotta di immutatio veri non sarebbe addebitabile all’odierno appellante, che infatti è stato prosciolto in sede penale, nel processo avente ad oggetto i medesimi fatti, la qual cosa peraltro precluderebbe altresì l’operatività del comma 2 bis dell’art. 21 nonies L. 241 del 1990, che al contrario il primo giudice ha ritenuto applicabile.

Anche tenuto conto che l’esistenza di una falsa rappresentazione della realtà sarebbe stata rilevata dall’ente in modo apodittico, per la parte il provvedimento di annullamento si rivela altresì carente sotto il profilo motivazionale.

In definitiva secondo la doglianza – onde giustificare il perdurante interesse alla demolizione del fabbricato – l’amministrazione appellata, invece di ricorrere, come fece, a formule stereotipate, avrebbe dovuto specificare quali fossero le esigenze di interesse pubblico, concrete ed attuali, che imponevano l’intervento in autotutela nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dal rilascio del permesso di costruire.

4.1. Il motivo è infondato.

4.1.1. Le ragioni dell’annullamento, per come si evince dall’atto impugnato, risiedono, oltre che nell’esistenza di significative carenze documentali, in una serie di illegittimità che integrano, quanto meno concettualmente, e da un punto di vista oggettivo, un’ipotesi di falso ideologico. A tal proposito basta ricordare ed enumerare i suddetti elementi – emersi sin dall’analisi dei documentali e delle planimetrie relativi alla pratica a suo tempo autorizzata –indicati nell’atto a supporto della ritenuta inveritiera rappresentazione dello stato di fatto e diritto, ossia, tra gli altri: a) il fatto che il permesso di costruire risulti rilasciato ex art. 10 del D.P.R. n.380 del 2001, invece che ai sensi dell’art. 36 del medesimo testo unico, malgrado si trattasse di permesso di costruire in sanatoria; b) l’immobile oggetto di sanatoria insisteva su di una zona territoriale omogenea classificata E1 dal vigente P.R.G., il che esigeva che il richiedente fosse in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al D. lgs. n. 99 del 2004 che non risultano dimostrati; c) la sanatoria è stata autorizzata nonostante il progetto prevedesse opere di completamento non assentibili in quella sede; d) alla data di presentazione della domanda, la particella 5024 al foglio 19 risultava soppressa sin dall’11 aprile del 1997; e) non era indicata la doppia conformità, e tanto meno il rispetto da parte dell’intervento a farsi dei parametri edilizi di cui alle NTA del PRG; f) l’accatastamento del sub 6, oggetto di sanatoria, avvenuto nel 2015, è difforme rispetto ai grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria; g) non è indicata la destinazione d’uso del fabbricato oggetto della richiesta; h) il corpo di fabbrica che ne è oggetto configura, a tutti gli effetti, una superficie ed un volume computabili a fini urbanistici, dunque non può assolutamente ritenersi, contrariamente a quanto risultava dal progetto, quale opera di sostegno (era questo infatti, lo scopo rappresentato dell’intervento NdR), anche tenendo conto che non vi erano elementi che dimostravano lo stato di dissesto del preesistente corpo di fabbrica, e tanto meno si evidenziano – dai grafici allegati – dei punti di contatto per ancoraggio alla struttura esistente; i) mancava l’autorizzazione sismica; l) non risultavano rispettate le distanze con gli edifici vicini.

4.1.2. Tanto premesso è incontestabile che l’amministrazione appellata ha evidenziato molteplici elementi, non indiziari, ma direttamente dimostrativi e particolarmente eloquenti, in merito al fatto che, al momento della richiesta, lo stato dei luoghi e gli stessi elementi progettuali erano stati rappresentati in modo evidentemente inveridico. Il che, di converso, valida l’esistenza di una falsa rappresentazione dei fatti che sarebbe stata posta a monte della presentazione della domanda.

4.1.3. Quanto all’obiezione secondo la quale la condotta decettiva non sarebbe comunque addebitabile all’odierno appellante, si osserva che in base all’orientamento giurisprudenziale prevalentemente seguito da questo plesso giurisdizionale, “nelle ipotesi di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire, il superamento del limite temporale di 12 mesi è ammissibile nei casi in cui il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente — anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti — diverso da quello reale. Nell’esercizio del potere di autotutela, infatti, non può non assumere rilievo l’effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela”: così ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 3/1/2025, n. 29.

Or bene nel caso di specie quale responsabile della proposta, al di là di ogni ragionevole dubbio, il dante causa dell’attuale appellante ha sicuramente contribuito a detta falsificazione, e poi ne ha beneficiato, salvo in seguito donare il bene alla parte oggi in causa. Dunque, sebbene detta condotta ingannatoria non sia stata accertata in sede penale, certamente si è verificata la seconda condizione, che, alla luce della giurisprudenza sopra-indicata – dalla quale non vi è motivo di discostarsi e alle cui argomentazioni integralmente ci si riporta- è più che sufficiente ad integrare la ragione di deroga al termine massimo per l’esercizio dell’autotutela, prevista dal comma 2 bis dell’art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990.

4.1.4. Aggiungasi che la diversa opzione – secondo la quale la condanna penale per il reato di falso è condizione imprescindibile per la deroga al limite temporale massimo previsto dall’art. 21-nonies della L. sul procedimento – non è accoglibile anche perché presuppone l’esistenza di una finalità vagamente sanzionatoria perseguita dal legislatore che la disposizione in commento, neppure indirettamente, e/o implicitamente, presenta. E’ al contrario evidente che detta previsione è volta a consentire all’amministrazione di intervenire in autotutela anche in tempi molto successivi a quello di emanazione del provvedimento annullato, in ragione del fatto che, in questo caso, l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è avvertito in modo più significativo, e dunque più incisivamente perseguito dal legislatore, proprio in ragione della conclamata falsità dei presupposti su cui si è fondato l’originario provvedimento.

4.1.5. Alla luce delle considerazioni che precedono va parimenti disattesa l’ulteriore obiezione mercè la quale la parte contesta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Anche a voler trascurare la circostanza che la situazione sopra-illustrata, imponendo all’amministrazione di intervenire, configurava quello impugnato come atto a limitata discrezionalità, sul punto va richiamato quanto statuito dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, secondo cui “l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi); e in particolare che “la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte.

5. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto dell’appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 25.02.2026 n. 1515

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live