1. – -ricorrente- insorge avverso la determinazione del -OMISSIS-, a mezzo della quale la Questura di Torino ha dichiarato inammissibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020. A fondamento della determinazione impugnata l’Amministrazione ha posto l’asserita incompatibilità tra la richiesta di emersione e la domanda di protezione internazionale precedentemente proposta dal ricorrente.
L’impugnazione è affidata a due motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
«1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, cc. 1 e 3 L. 241/1990, art. 103, c. 2, D.L. 34/2020, e artt. 3 e 10, c. 2, Cost.: erronea e valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso temporaneo per emersione e difetto di motivazione in punto interesse pubblico», diretto a rivendicare la piena compatibilità tra la domanda di protezione internazionale e quella di emersione ex art. 103 d.l. 34/2020, stanti l’assenza di una espressa preclusione normativa alla convivenza delle due istanze e l’esistenza di indicazioni informative del Ministero dell’Interno (c.d. FAQ, “Frequently Asked Questions”) che ne ammettono la contemporanea proposizione;
«2) Violazione dell’art. 10-bis, L. 241/90: mancata notifica del preavviso di rigetto e violazione del diritto al contraddittorio», a mezzo del quale -ricorrente- denuncia la vulnerazione delle proprie prerogative partecipative, in quanto l’Amministrazione non gli avrebbe trasmesso un preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, bensì un mero foglio informativo, che lo informava del prossimo rigetto dell’istanza ma non precisava le sue facoltà difensive.
2. – Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno, senza rassegnare difese di merito.
3. – La causa è stata introitata per la decisione, senza preventiva discussione, all’udienza pubblica del 17/02/2026.
4. – Il ricorso è fondato per le ragioni di cui di seguito.
4.1 – La determinazione impugnata trova, quale unico presupposto giustificativo, l’affermata incompatibilità tra la procedura di emersione ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020 e la domanda di protezione internazionale in favore di un medesimo soggetto straniero. Ad avviso dell’Amministrazione resistente, la condizione di regolarità sul territorio che discende dalla proposizione della domanda di protezione internazionale ex art. 7, co. 1 d.lgs. 25/2008 («Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale») precluderebbe al ricorrente l’accesso alla procedura di emersione ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020, la quale è espressamente riservata ai «cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno», dunque unicamente a coloro che siano in condizioni di irregolarità nel territorio italiano. Ne discenderebbe l’inammissibilità della domanda proposta da -ricorrente-.
4.2 – Le motivazioni del provvedimento impugnato non convincono.
La giurisprudenza amministrativa, di primo e secondo grado, è unanime nell’evidenziare l’assenza di argomentazioni testuali e sistematiche per ritenere che la domanda di protezione internazionale e la domanda di emersione ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020 siano reciprocamente incompatibili. Il Consiglio di Stato, con argomentazioni che si richiamano anche ai fini di cui all’art. 74 c.p.a., ha chiarito in particolare che «nella legislazione relativa alla procedura di emersione, non si ravvisano elementi di carattere testuale, sistematico e teleologico per escludere, dall’ambito di applicazione della norma e, più in generale, dalla procedura di emersione lo straniero titolare di un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo/protezione internazionale etsimilia. Ciò, anzitutto, da un punto di vista letterale. L’art. 103 DL 34/20 non lo esclude espressamente, neppure quando fa riferimento al “permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019”.
La condizione dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo è completamente diversa rispetto a quella degli altri titoli di soggiorno. Risponde ad un meccanismo di fictio iuris. Non si tratta di soggetti effettivamente regolari. La condizione del cittadino straniero che ha chiesto allo Stato di riconoscere lo status di rifugiato ovvero quello di protezione internazionale e attende la convocazione presso la competente commissione, non può dirsi di regolarità in senso stretto. Il cittadino è legittimato a permanere sul territorio fino alla delibazione dei competenti organi. Argomentando in senso contrario e interpretando la disciplina nel senso di escludere la posizione del richiedente asilo dall’ambito di applicazione della procedura di emersione, si violerebbero principi di rango europeo quali il principio di parità di trattamento e non discriminazione e, in particolare, il principio di proporzionalità. Escludere il cittadino richiedente asilo non è né necessario per la finalità del legislatore né proporzionato in quanto provoca un sacrificio ingiustificato sulla posizione giuridica del destinatario. Sarebbe frustrata indebitamente la stessa ratio della norma che era quella di “garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari”.
Neppure si può chiedere al cittadino straniero di “rinunciare” al proprio diritto. Senza entrare nel merito della qualificazione giuridica della “rinuncia”, basti qui ricordare che il titolare di una posizione giuridica può rinunciarvi in caso di diritti disponibili ma tale rinuncia non può mai essere eterodiretta. L’atto di rinuncia deve essere consapevole e libero. È possibile che il cittadino straniero sia entrato in Italia come richiedente asilo e, dal momento che l’attività lavorativa non è incompatibile con questa posizione giuridica, abbia lavorato in uno dei settori previsti dalla procedura di emersione e poi abbia ricevuto una risposta negativa dalla competente commissione. Il riconoscimento della protezione umanitaria o di altro titolo non è legato unicamente alle condizioni del cittadino straniero ma dipende da una serie di elementi, per lo più probatori, che non sempre riescono ad emergere in giudizio per diverse cause, tra cui rientra anche la difficoltà di reperire documenti nel Paese di origine. Precludere la possibilità di accedere ad un diverso canale, se non rinunciando all’altro, risulta, a parere del Collegio discriminatorio della posizione giuridica del cittadino straniero» (Cons. Stato, Sez. III, 27/02/2025 n. 1712 e 1706; in senso conforme Id. Cons. Stato, Sez. III 18/07/2024 n. 861; Id. 30/08/2022, n. 7581; Id. 25/08/2022 n. 7471; Id. 14/07/2022 n. 5986; Id. 23/12/2022 n. 11281; nonché TAR Sardegna, Sez. II, 15/11/2024 n. 803; TAR Piemonte, Sez. I, 15/07/2021 n. 739; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 5/08/2021, n. 727).
Tali considerazioni, che il Collegio condivide pienamente, mettono in luce la piena compatibilità tra la condizione di richiedente asilo e la procedura di emersione ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020. Ne discende la piena fondatezza del primo motivo di impugnazione.
4.3 – Le considerazioni che precedono conducono all’assorbimento del secondo motivo di doglianza, diretto a censurare la lesione delle prerogative partecipative del ricorrente, sotto il profilo della mancata (espressa) assegnazione di termini per il deposito di osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990. A fronte della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta nel ricorso (primo motivo di censura), infatti, nessun interesse può esservi nell’accertamento di vizi di carattere formale.
Per completezza di motivazione, comunque, si osserva che la censura appare comunque di dubbia fondatezza, giacché l’Amministrazione ha documentato di aver informato il ricorrente delle ragioni del prospettato rigetto dell’istanza, e di averlo sollecitato a notiziare l’Ufficio laddove avesse inteso rinunciare a una delle procedure avviate. In disparte dunque l’intestazione dell’avviso e la mancata espressa assegnazione di termini a difesa, l’Amministrazione procedente ha soddisfatto l’onere partecipativo (minimo) posto a proprio carico, avviando il contraddittorio endoprocedimentale e fornendo al ricorrente uno spazio per prendere posizione sulle ragioni del prospettato diniego.
4.4 – In definitiva, nei limiti sopra evidenziati, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento della determinazione gravata e restituzione degli atti al Ministero intimato, ai fini del riesame dell’istanza proposta da -ricorrente-.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione intenda assumere in sede di riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine alla compatibilità tra la domanda di protezione internazionale e la domanda di emersione ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020.
5. – La peculiarità della fattispecie controversa e il mancato deposito di atti e documenti all’esito della fase cautelare giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
TAR PIEMONTE – TORINO, I – sentenza 23.02.2026 n. 380