Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I fatti di causa
Con atto di citazione del 12.12.23 Parte_1 Parte_2 Parte_3 (in qualità di eredi di Persona_2, Parte_5 .. e .. convenivano .. in giudizio la società .. al fine di accertarne la responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, per il decesso della signora Persona_1, rispettivamente madre di Parte_2 .. ed e nonna di Parte_7 e .. ed ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi subiti, iure proprio e iure hereditario, in conseguenza del decesso della propria congiunta.
Precisavano, quanto al rapporto di parentela che .. – nata a Mirano (VE) il 5.5.1938, e deceduta in data 11.3.2022 presso l’Ospedale di Dolo (VE) era, rispettivamente, madre di Parte_2 .. ed Persona_2 (deceduta in data .., madre di .. e moglie di .. nonché nonna di Parte_7 .. e ..
Esponevano, quanto alle modalità del sinistro, che Persona_1, mentre era ospite presso la Casa di Riposo (omissis) srl di Noale (VE), nel primo pomeriggio del 9.3.2022 cadeva dalla propria carrozzina, in quanto il personale operante presso la struttura aveva omesso di posizionare il prescritto tavolino di contenimento sulla carrozzina, che a causa di detta caduta, la stessa riportava trauma facciale, alla spalla destra e all’arto inferiore destro e veniva trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Dolo ove il giorno successivo sopraggiungeva stato soporoso a causa di una vasta emorragia cerebrale, evidenziavano altresi’ che in ragione delle patologie da cui la stessa risultava affetta, il neurochirurgo aveva escluso la possibilità di procedere con intervento chirurgico, sicchè la stessa decedeva alle ore 17.30 dell’11.3.2022.
Gli istanti, affermavano la sussistenza di un nesso eziologico tra la caduta dalla carrozzina ed il decesso della loro congiunta anche alla luce degli dell’accertamento tecnico non ripetibile redatto dalla dott.ssa .. nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. 2098/2022, instauratosi per i fatti di cui è causa avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, affermando la responsabilità di .. per inadeguata vigilanza dell’anziana ed omessa installazione del prescritto sistema di protezione sulla carrozzina.
Gli attori formulavano quindi richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso della propria congiunta, distinti tra danni iure hereditatis (danno biologico temporaneo totale e morale terminale catastrofale patito dalla vittima dal 9.3.2022 sino alla data del decesso), e danni iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la convenuta .. la quale contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda attorea di cui deduceva l’infondatezza, chiedendo autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia per la responsabilità civile, al fine di esserne garantita in ipotesi di condanna, e Controparte_7, ritenendo quest’ultima unica responsabile del sinistro occorso alla signora Persona_1, in quanto l’operatore che aveva omesso di posizionare il tavolino di contenimento era in realtà dipendente di detta cooperativa, che aveva stipulato con CP_1 un contratto di appalto di servizi.
Si costituiva in giudizio la .. la quale faceva proprie le difese della propria assicurata, chiedendo quindi il rigetto delle domande formulate nei confronti di [… ritenendo la responsabilità dell’occorso ascrivibile, in via esclusiva, a Controparte_7 .. . Si costituiva in giudizio .. chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia per la responsabilità civile, .. , al fine di esserne garantita in ipotesi di condanna, contestava nel merito le domande formulate nei suoi confronti, di cui chiedeva il rigetto, sulla scorta del rilievo che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi esclusivamente a .. Si è costituiva la terza chiamata .. .. , la quale contestava le avverse deduzioni evidenziando, preliminarmente che .. la polizza azionata da […] , prevedeva una franchigia frontale ad esclusivo carico dell’assicurata di € 30.000,00 ed un massimale di € 5.000.000,00, ed eccependo che la fornitura di personale O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) da .. a [… in forza della scrittura privata 28.5.2013, integrava un contratto di somministrazione di lavoro e non un appalto di servizi, con conseguente esclusiva responsabilità dell’utilizzatore CP_1 per la condotta colposa di detto personale ex art. 2049 c.c..
Espletata l’istruttoria, sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione e delle conclusioni rassegnate dalle parti, all’udienza del 18.12.25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art..189 c.p.c..
2. Il sinistro posto a fondamento della pretesa risarcitoria
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini e nei modi appresso detti.
Deve ritenersi accertato, in quanto circostanza pacifica tra le parti, il sinistro posto a fondamento della pretesa.
In particolare i convenuti, non hanno contestato: a) .. che Persona_1 , mentre era ospite presso la Casa di Riposo (omissis) srl di Noale (VE), nel primo pomeriggio del 9.3.2022 cadeva dalla propria carrozzina, sulla quale non era stato posizionato prescritto tavolino di contenimento; b) che a causa di detta caduta, la stessa riportava trauma facciale, alla spalla destra e all’arto inferiore destro e veniva trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Dolo ove il giorno successivo sopraggiungeva stato soporoso a causa di una vasta emorragia cerebrale, c) che in ragione delle patologie da cui la stessa risultava affetta, il neurochirurgo aveva escluso la possibilità di procedere con intervento chirurgico, sicchè la stessa decedeva alle ore 17.30 dell’11.3.2022.
Tali circostanze, peraltro, trovano riscontro nella documentazione clinica versata in atti e negli accertamenti disposti dalla Procura (cfr. documenti 8 e e 9 allegati all’atto di citazione).
Con riferimento alla dinamica del sinistro, ai primi soccorsi prestati alla sig,ra Parte_9 .. , assumono rilievo le testimonianze rese all’udienza del 13.02.25 da .. e CP_13 . Nello specifico .. ha riferito che: vivo a San Giorgio delle Pertiche, sono operatore socio-sanitario e lavoro nel centro servizi di .. ai tempi dell’incidente lavoravo alla .. ero una operatrice e ho soccorso per prima la signora Per_1 ; cap.5 attori- la carrozzina era pieghevole; in più ai braccioli aveva dei binari che servivano per applicare un tavolino; il tavolino serve per mangiare ma anche per contenzione dei pazienti; se il medico prescriveva la contenzione, noi applicavamo il tavolino o una cintura; la scelta tra tavolino e cintura dipende dalla scheda di ciascun paziente, noi prima di movimentare un ospite leggiamo cosa c’è scritto lì; non scegliamo noi come mettere in atto la contenzione, leggiamo quello che c’è scritto sulla scheda dell’ospite; non è nostra competenza; preciso che la scheda è compilata da medici non da noi operatori; noi abbiamo solo competenza di assistenza diretta; al momento della caduta il tavolino non era stato inserito; cap. 6 attori: la carrozzina non aveva alcuna cintura; la signora era seduta come sono seduta io ora su questa sedia; non era stato inserito alcun tavolino; cap. 5 .. sì è vero; nel momento in cu i è caduta non c’era nessuno, io stessa stavo arrivando; preciso che la struttura è a forma di U, stavo arrivando con un ‘altra ospite dal corridoio; quado sono entrata nel salone dove c’era la signora Per_1 altre due ospiti stavano litigando, allora ho dovuto andare da queste due ospiti per separarle, nel mentre la signora Per_1 è caduta; stavo accompagnando un ‘altra ospite che avevo prelevato dalla camera; preciso che le consegne relative al nostro turno pomeridiano ci venivano date dai colleghi del mattino; c’è una coordinatrice degli operatori che era era l’infermiera di turno in quel momento ; l’infermiera ha la responsabilità delle cure , noi operatori dobbiamo poi riferire tutto (se l’ospite non vuole mangiare, per esempio ). cap. 6 .. nel reparto c’ero io; CP_13 , una ragazza marocchina di cui non ricordo il cognome, che era stata assunta da poco e poi ha lasciato la struttura; la signora solo io.
Per_5 , l’infermiera di turno; nella sala c’ero La teste .. ha invece riferito che: il giorno dell’incidente ero in camera di un’altra ospite quando mi ha chiamato la collega .. dicendomi che la signora .. era caduta; ha chiamato a gran voce perché eravamo distanti; quando sono arrivata nel salone ho visto che c’era l’infermiera ; cap. 6 .. nel reparto c’ero io; Persona_6 , una ragazza straniera di cui non ricordo il nome, e l’infermiera Per_5 ; quando sono arrivata .. era accanto alla signora Per_1.
Alla luce delle predette dichiarazioni deve ritenersi accertato a) che la signora .. fosse collocata al momento del fatto sulla carrozzina, priva di tavolino di contenimento; b) la stessa si trovava sola nel salone allorquando è caduta.
Tali dichiarazioni trovano riscontro in quanto riferito dalla responsabile della struttura in sede di sommarie informazioni, (la stessa mi riferiva che la sig.ra Per_1 inginocchiandosi per raccogliere un oggetto, cadeva a terra. Preciso che l’anziana è sempre seduta durante gli spostamenti su una carrozzina di proprietà della struttura in uso esclusivo a lei… al momento dei fatti l’anziana era assistita dalla .. .. cfr. allegato 8). Risulta, altresi’, dalla documentazione medica allegata, che in data 28.02.22, (cfr. prescrizione dott. .. quindi pochi giorni prima del sinistro veniva prescritto per la sig.ra .. l’uso di tavolino pieghevole per tentativi ripetuti di alzarsi dalla sedia non essendo in grado di sostenere la stazione eretta.
Le dichiarazioni rese dalla responsabile della struttura in ordine alla circostanza che la Pt_9 , al momento del fatto fosse assistita dalla .. .., trovano conferma nella sentenza penale, emessa ex art.444 c.p.p (cfr. in atti sentenza del 28.10.24) in cui è stata applicata la pena di otto mesi di reclusione a .., imputata del reato di cui all’art. 589 c.p.c. per non aver apposto il tavolino di contenimento sulla carrozzina della in ragione di ciò, nel piegarsi cadeva a terra.
Orbene, in punto di diritto, circa la valenza probatoria da attribuire alla sentenza penale di patteggiamento si osserva che la stessa per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi (cfr. Cass. Civ. 22456/25) ed ancora, nel giudizio civile, le “sommarie informazioni” (SIT) acquisite dalla polizia giudiziaria in ambito penale, come quelle rese da testimoni o indagati (art. 350,351,362 c.p.p.), non costituiscono di per sé prova legale, ma sono prove atipiche utilizzabili dal giudice civile, valutandone liberamente la forza probatoria, specialmente se assunte nel contraddittorio e con garanzie difensive. (cfr. Cass. civ. 18025/19)
3. Sulle responsabilità della CP_1 e della CP_3 Controparte_3
Va preliminarmente osservato che, per costante orientamento giurisprudenziale, le RSA o Case di riposo sono responsabili per le cadute degli anziani se non provano di aver adottato tutte le precauzioni necessarie (vigilanza, spondine, personale formato), configurandosi una “colpa da organizzazione” per mancata custodia, con obbligo di risarcimento per danni ai familiari in caso di lesioni o decesso, specialmente in presenza di pazienti fragili o non autosufficienti, a prescindere da clausole limitative nei contratti.
La struttura, infatti, ha un “obbligo di protezione e custodia” inderogabile verso l’ospite, derivante dal contratto di ricovero, che impone la salvaguardia della personale ed il direttore sanitario e il personale hanno una posizione di garanzia che li rende responsabili per omissione o negligenza (cfr. Cass. Civ. 26320/25).
La pronuncia predetta ha chiarito che la struttura assume verso l’ospite un obbligo di risultato di cura e custodia, derivante dal contratto atipico di spedalità stipulato. Detto obbligo si traduce in una concreta esigenza di vigilanza, qualificandosi la responsabilità della struttura quale responsabilità per fatto proprio, estesa pure alle condotte omissive del personale dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 2049 c.c. e dall’art. 1228 c.c., che attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità per i fatti dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Nella pronuncia in esame, la Corte ha richiamato pure la rilevanza della nozione di prevedibilità del danno, riconoscendo che lo stato clinico e comportamentale dell’ospite, conosciuto alla struttura per oltre un anno e mezzo di permanenza, rendeva prevedibile un evento di fuga con conseguenze tragiche, escludendo in tal modo l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Analogamente nel caso in esame, vi era una specifica prescrizione medica in ordine all’uso del tavolino di contenimento, né risulta provato l’utilizzo di precauzioni diverse, essendo piuttosto emerso dall’istruttoria che la signora al momento del fatto si trovava sola.
E’ compito, infatti, della struttura garantire un’organizzazione del personale che preveda un’assistenza efficace delle persone ricoverate all’interno della struttura, atteso che proprio la Carta servizi della struttura prevedeva che l’organizzazione garantisce l’erogazione dei servizi con continuità e regolarità e l’adozione di tutte le misure più opportune d’intervento volte ad assicurare agli utenti il minore disagio possibile in quelle occasioni nelle quali i servizi possono essere interrotti per causa di forza maggiore.
Peraltro, è pacifico tra le parti e risulta la documentazione allegata che mentre la .. che ha accompagnato la paziente nel salone, senza applicare il tavolino alla sedia, era dipendente della .. al momento dei fatti, l’infermiera .. .. che aveva la responsabilità delle cure era dipendente della stessa .. (cfr. verbale accordo del 16.06.21). Invero, deve ritenersi che la struttura risponde ex art. 1218 e 1228 c.c. per inosservanza delle regole di diligenza, prudenza e sicurezza, condotta di tutto il personale, anche esternalizzato, se inserito nel processo assistenziale.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che sussista una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c... della CP_1 e della .. essendo le .. in servizio al momento dei fatti ed in particolare.. ..la .. che assisteva l’anziana il giorno del fatto dipendenti della .. con cui l’aveva stipulato un contratto di appalto che prevedeva all’art.3 del contratto prevedeva.. ..che “.. ..CP_3.. ..dovrà svolgere i servizi e le attività … in piena autonomia gestionale ed.. ..organizzativa, integralmente assumendo a proprio carico gli oneri ed i costi relativi, e dovrà garantire il rispetto della regola dell’arte, degli standard previsti dalle normative vigenti e del Capitolato Servizi”…Ed ancora, tra i vari obblighi contrattuali assunti dalla .. figura anche quello di “impiegare, nello svolgimento dei servizi e delle attività, unicamente personale qualificato e adeguato sia sotto il profilo qualitativo (specifiche competenze professionali) sia sotto il profilo quantitativo (congruo numero di addetti)”.
La .. si era dunque impegnata a fornire personale di assistenza specializzato, assumendosene la gestione.
Vanno, quindi, condannate sia la CP_1 che la .. in solido, al risarcimento dei danni.. ..in favore degli istanti, la prima in virtù del combinato disposto di cui agli artt.1218 e 1228 c.c. e la seconda in virtu’ dell’art. 2049 c.c.. .
Cio’ anche in ragione del principio che questo Giudice ritiene di condividere secondo cui in tema di responsabilità civile, nell’ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore (peraltro nel caso di specie sussistente), poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando..l’oggetto del giudizio; un’esplicita domanda dell’attore è, invece, necessaria quando la.. ..chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall’attore nei confronti del convenuto (cfr. Cass. Civ. 17995/25 che richiama Sez. 3, ordinanza n. 31066 del 28/11/2019, Rv. 656137-01; Sez. 3, sentenza n. 26208 del 6/9/2022 Rv. 665622-01).
4. Sulla valutazione del nesso causale.
Una volta accertata la responsabilità dei convenuti nei termini anzidetti, prima di procedere alla disamina delle domande risarcitorie formulate dalle parti, occorre valutare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro (caduta dalla carrozzina) e l’evento mortale.
Sul punto il CTU dott.ssa .. .. a seguito dell’accertamento tecnico irripetibile disposto nell’ambito del procedimento penale n. 2098/22 r.g.n.r. , nella relazione in atti ha evidenziato che: detti rilievi, valutati integralmente deponevano per una lesività emorragica intraparenchimale cerebrale di natura traumatica, da porsi pertanto incontrovertibilmente in correlazione causale con la caduta oggetto di indagine tecnica. Il decesso è intervenuto in esito al progressivo aumento della pressione intracranica indotto dalla massa in espansione e dalla contestuale .. comparsa .. di un quadro di edema con conseguente protrusione (erniazione) di tessuto cerebrale e finale, arresto cardiocircolatorio da compromissione dei centri neurologici che regolano le funzioni vitali. Si rappresenta che le condizioni comorbose che affliggevano la .. .. .. con specifico riferimento allo stato di discoagulopatia che ne derivava, hanno favorito ed aggravato le conseguenze cerebrali .. dell’evento traumatico cranio-facciale ed assiale. Quest’ultimo ancorchè risultato di modesta entità (non erano presenti lesioni fratturative al capo, né tantomeno al tronco ed agli arti) si è connotato di sufficiente vis lesiva, in rapporto alla specificità del caso da determinare la rottura di strutture vascolari .. cerebrali .. .. intraparenchimali .. con .. successivo .. spandimento .. emorragico.. successivamente causativo l’evoluzione in peius delle condizioni cliniche . ..Nel determinismo dell’exitus non sono invece intervenute concause commissive o omissive riconducibili al trattamento assistenziale ed ospedaliero ricevuto in vita, posto che l’intervento e le cure sanitarie sono risultate adeguate alla criticità del caso con scelte diagnostiche e di approccio terapeutico da ritenersi adeguate ed in accordo con le evidenze scientifiche. (cfr. pag 37 e 38 estratto fascicolo penale in atti)
Per quanto concerne l’efficacia probatoria della consulenza tecnica svolta in sede penale, si condivide il principio secondo cui l’ordinamento civilistico non preveda un’elencazione tassativa delle prove utilizzabili dal giudice e che pertanto devono ritenersi ammissibili anche le prove atipiche. Difatti, si è affermato che “il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito”, trovando tale principio fondamento “nella mancanza nell’ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell’unità della giurisdizione” e “nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall’art. 111 Cost.” ( cfr. Cass. Civ. 32784/19 che richiama Cass., Sez. 3, sent. 11555 del 2013, cit. 32784/19).
Nel caso di specie, le risultanze della CTU, peraltro congruamente motivate anche in rapporto alla documentazione medica ritualmente acquisita agli atti, rendono superflui ulteriori indagini peritali.
Si osserva ancora che la presenza di patologie preesistenti non ha interrotto il nesso causale tra il sinistro ed il decesso, ma ha semplicemente favorito ed aggravato le conseguenze cerebrali dell’evento traumatico cranio-facciale ed assiale (come evidenziato dal CTU), avendo comunque la caduta rappresentato una causa determinante il decesso, essendo dotata, come scrive il CTU di sufficiente vis lesiva, poiché ha prodotto una lesività emorragica intraprenchimale cerebrale di natura traumatica, da porsi pertanto incontrovertibilmente in correlazione causale con la caduta oggetto di indagine tecnica. Invero, in punto di diritto si osserva che, per consolidata giurisprudenza, le condizioni patologiche preesistenti, che costituiscono concause dell’evento, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità, atteso che in base al principio dell’equivalenza causale, l’autore risponderà per intero delle conseguenze derivanti dall’evento lesivo, ancorchè a quest’ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante la causa naturale preesistente (principio del nothing or all o thin Skull rule).
Peraltro, anche svolgendo il cosiddetto giudizio controfattuale, al fine di verificare la sussistenza del nesso, risulta che in assenza della caduta, il decesso non si sarebbe verificato, essendo stata proprio la caduta la causa dell’emorragia che ha condotto al decesso. Le patologie preesistenti hanno solo accellerato il processo che ha condotto all’exitus mortale. (Cfr. ex plurimis Cass. Civ. 31058/23).
Alla luce delle esposte considerazioni vanno condannati i convenuti al risarcimento dei danni in favore degli istanti.
5. Sul merito della domanda risarcitoria: il danno terminale ed il danno catastrofico catastrofale
La domanda di risarcimento del danno terminale e del danno catastrofico catastrofale è infondata e non può trovare accoglimento.
Si osserva infatti che, per costante orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento del danno “biologico terminale” inteso come lesione della salute tra il momento del fatto illecito e la morte, è risarcibile iure hereditatis (agli eredi), solo se vi è se vi è un apprezzabile lasso di tempo tra evento e decesso.
Nel caso in esame, si evince dal diario clinico allegata dagli istanti, che la paziente prima del decorso delle 24 ore dal fatto, è entrata in coma, precisamente alle 05,45 del 10.03.22 (cfr. allegati 8 e 9 di parte attrice) ed è deceduta poi alle 17.40 dell’11.03.22, mancando quindi quell’apprezzabile lasso di tempo in cui l’istante ha sofferto per le lesioni subite, inizialmente peraltro giudicate di modesta gravità.
Quanto al cosiddetto danno catastrofale si osserva, preliminarmente, che tale categoria di danno, viene ricondotta dalla giurisprudenza al “ danno morale soggettivo”, ed è inteso come cosciente e lucida percezione, nonché attesa dello spegnimento della propria vita, trattandosi di pregiudizio che presenta, all’evidenza, una notevole intensità in termini di sofferenza. In altre parole la paura di dover morire, provata da chi ha patito lesioni personali e si renda conto che saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine è imminente, sicchè in difetto di tale consapevolezza, come nel caso in esame, non è neppure concepibile il danno in questione. (cfr. da ultimo anche Cass. 4776/25).
Del resto, anche all’ingresso in pronto soccorso la paziente appariva lucida e ben orientata, lamentando solo algie in sede di emicostato destro, sterno e gomito destro, poi sono sopraggiunti episodi di vomito e cefalea ed infine il coma che ha reso certamente la signora assolutamente inconsapevole del proprio stato.
6. Il risarcimento del danno parentale
Merita invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno parentale.
Si premette che il danno parentale è una particolare forma di danno non patrimoniale che consiste nella sofferenza subita da un familiare in conseguenza della morte o di una grave lesione di un proprio congiunto. Non riguarda quindi il soggetto direttamente danneggiato, ma i suoi parenti stretti, che si trovano a vivere un trauma profondo per la perdita o la menomazione irreversibile del rapporto affettivo. Consiste nel “vuoto” lasciato dalla persona cara, in grado di alterare profondamente la vita quotidiana, le abitudini e le relazioni affettive, concretizzandosi, pertanto, nella lesione della sfera esistenziale e relazionale della persona.
Invero, sul piano probatorio, per come affermato dalla Suprema Corte, in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l’esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall’intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all’essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l’effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario). (Cass. Civ. 21988/25).
In applicazione delle tabelle milanesi, applicate in questo Ufficio ai fini della liquidazione del danno parentale, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte che in più occasioni ne ha rimarcato la validità (cfr. Cass. Civ. 37009/ 22; 26320/25), occorre tenere conto del rapporto di parentela tra la vittima e la parte, dell’età della vittima e della parte istante, dell’intensità della relazione, della presenza di altri familiari superstiti nel nucleo originario.
Orbene .. era madre di .. ed..(quest’ultima deceduta in data 24.03.22, ed hanno agito quali eredi della stessa il marito.. ….Parte_3 Parte_7.. ..ed il figlio .. nonché nonna di e ..
Quanto all’intensità della relazione, sebbene l’intensità del rapporto affettivo possa ritenersi provata sia in via presuntiva, alla luce dei principi anzidetti, specie con riferimento alle figlie, oltre che sulla base di quanto riferito dal teste .. genero della vittima del sinistro e marito di una delle parti, il quale ha dato atto di rapporti costanti e significativi tra la vittima ed i suoi congiunti, tuttavia non può non tenersi in debita considerazione il fatto che la fosse ricoverata nella struttura già dal 2020, che quindi non vi era una convivenza tra..le parti e che le visite alla stessa erano necessariamente mediate dalle regole della struttura in cui era ricoverata…
Sulla base dei predetti rilievi il danno parentale si può determinare nei termini di cui appresso.
Per la Figlia .. tenuto conto del fatto che la stessa al momento del decesso della madre aveva 59 anni, la madre vittima del sinistro 83, della presenza di altri familiari del nucleo originario del de cuius (le sorelle), dell’intensità della relazione nei termini anzidetti, appare equo liquidare il danno parentale nella misura di € 148.618,00.
Per la Figlia .. tenuto conto del fatto che la stessa al momento del decesso della madre aveva 58 anni, la madre vittima del sinistro 83, della presenza di altri familiari del nucleo originario del de cuius (le sorelle), dell’intensità della relazione nei termini anzidetti, appare equo liquidare il danno parentale nella misura di € 148.618,00.
Per la Figlia .. ( ed in rappresentanza della stessa il figlio.. ..ed il marito.. ….Parte_3.. .., tenuto conto del fatto che la stessa al momento.. ..del decesso della madre aveva 62 anni, la madre vittima del sinistro 83, della presenza di altri familiari del nucleo originario del de cuius (le sorelle), dell’intensità della relazione nei termini anzidetti, appare equo liquidare il danno parentale nella misura di € 140.796,00.
Per la nipote .. tenuto conto del fatto che la stessa al momento del decesso della madre aveva 40 anni, la nonna vittima del sinistro 83, della presenza di altri familiari del nucleo originario del de cuius (le zie), dell’intensità della relazione nei termini anzidetti, appare equo liquidare il danno parentale nella misura di € 49.242,00.
Per la nipote .. tenuto conto del fatto che la stessa al momento del decesso della madre aveva 38 anni, la nonna vittima del sinistro 83, della presenza di altri familiari del.. ..nucleo originario del de cuius (le zie), dell’intensità della relazione nei termini anzidetti, appare equo liquidare il danno parentale nella misura di € 49.242,00. …
Per la nipote .. tenuto conto del fatto che la stessa al momento del decesso della madre aveva 28 anni, la nonna vittima del sinistro 83, della presenza di altri familiari del nucleo originario del de cuius (le zie), dell’intensità della relazione nei termini anzidetti, appare equo liquidare il danno parentale nella misura di € 52.638,00.
Per la nipote .. tenuto conto del fatto che la stessa al momento del decesso della madre aveva 22 anni, la nonna vittima del sinistro 83, della presenza di altri familiari del nucleo originario del de cuius (le zie), dell’intensità della relazione nei termini anzidetti, appare equo liquidare il danno parentale nella misura di € 52.638,00.
Considerato che le somme così attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi (cfr. Cass. Sez. Un. N.1712/95), in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa progressiva devalutazione della somma dall’epoca del fatto ed a quelli ulteriori fino al soddisfo.
7. Sulla rifusione delle spese funerarie e delle spese del CTP nominato in sede penale.
Merita accoglimento la domanda di rifusione delle spese funerarie, nonché quelle sostenute per il CTP nominato in sede penale, configurandosi detti esborsi quale danno emergente, direttamente collegabile al decesso, spese che le parti non avrebbero sostenuto in mancanza del decesso medesimo.
Invero, le spese funerarie risultano documentante e giustificate nella misura di € 5.380,00 (cfr. fattura del 06.04.22) mentre le spese di CTP nella misura di € 2.440,00 (fattura del 03.06.22, sulla ripetibilità degli onorari del consulente tecnico assunto dalla parte vittoriosa cfr. Cass. Civ. 26729/24; 16990/17).
1. Sulla domanda di malleva
8.1. La domanda di malleva proposta da .. nei confronti della società.. ….Parte_13.. ..è fondata e merita accoglimento, avendo la stessa.. ….CP_2.. .., nella comparsa.. ..costitutiva dato atto dell’operatività della polizza per responsabilità civile n. 2021/03/2467093 (cfr doc. 3 allegato alla comparsa costitutiva della società Assicuratrice) che prevede un massimale di 1.500.000,00, una franchigia di € 5.000 per danni da morte o da lesioni personali cagionati agli assistiti ed € 1.000 per tutti gli altri danni.
Va dunque condannata la società.. ..Parte_13.. ..a tenere indenne la .. di.. ..quanto la stessa è tenuta a versare in esecuzione della presente sentenza sia a titolo di risarcimento del danno che di spese di lite, detratta la franchigia di € 5.000,00 predetta, con pagamento diretto nei confronti degli istanti dell’indennità dovuta ai sensi dell’art.1917 c.c. 2° comma.
6.2 La domanda di malleva proposta da .. nei confronti della .. è fondata e merita accoglimento, avendo la stessa confermato, nella comparsa costitutiva l’operatività della polizza convenzione mononazionale n. .. 311-.. e delle successive appendici di variazione (cfr. documento 2 allegato alla comparsa costitutiva) che prevede un massimale di 5.000.000,00, ed una franchigia di € 30.000,00
Va dunque condannata la società .. a tenere indenne la di quanto la stessa è tenuta a versare in esecuzione della presente sentenza sia a titolo di risarcimento del danno che di spese di lite, detratta la franchigia di € 30.000,00 predetta.
2. Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza nei rapporti tra gli istanti, la .. e .. con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell’importanza e complessità delle questioni trattate, mentre appare equo disporne la compensazione nei rapporti tra .. e .. e le rispettive compagnie Assicuratrici, che non hanno neppure contestato la sussistenza del rapporto di garanzia.
Trib. Venezia, II, sent., 01.01.2026, n. 1