1. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la connessione oggettiva e soggettiva tra di essi.
Emerge, infatti, che si tratta di impugnazioni di atti afferenti alla medesima procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale per la Direzione della Struttura Complessa Chirurgia Generale del presidio Fatebenefratelli. Assume inoltre rilievo la sostanziale identità di contenuti tra il ricorso presentato dal Dott. Del Re nel giudizio avente R.G. n. 735/2025 e la memoria da quest’ultimo depositata in quello avente R.G. n. 516/2025.
2. Il Collegio ritiene necessario, per evidenti ragioni di ordine logico, esaminare prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti proposto dal Dott. Del Re nel giudizio con R.G. n. 735/2025, avverso la delibera n. 569/2025 di revoca della procedura e la delibera n. 622/2025, di indizione di incarico ad interim di sostituzione interna.
3. Il primo motivo è infondato.
4. Ad avviso del ricorrente, l’atto di revoca sarebbe illegittimo per motivazione viziata, eccesso di potere e violazione dei presupposti di cui all’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990.
4.1. Preliminarmente, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato deve essere qualificato, in ragione della sua sostanza (oltre che della sua forma), come atto di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, essendo fondato su una nuova valutazione dell’opportunità dell’atto ritirato; pertanto la sua legittimità deve essere vagliata in base a tale disposizione normativa.
L’art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990 dispone che:
“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”.
Il potere di revoca ha confini ampi, dal momento che l’art. 21 quinquies contempla tre presupposti alternativi per la legittima adozione del provvedimento: i sopravvenuti motivi di pubblico interesse; il mutamento della situazione di fatto; la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (c.d. ius poenitendi).
Per condivisibile giurisprudenza, “le valutazioni che fa la P.A. per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico, con l’esercizio del potere di cui all’art. 21 quinquies, l. n. 241/1990, dettato in tema di revoca dei provvedimenti amministrativi, ad essa affidato dalla legge sono ampiamente discrezionali e, come tali, sottratte al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti” (T.A.R. Lecce, 27 dicembre 2022, n. 2058; Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 833; Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945).
Giova poi evidenziare che una procedura selettiva ben può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ma anche per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 dicembre 2024, n. 2946).
Pertanto il provvedimento di revoca della procedura può essere legittimamente motivato sulla base di una nuova valutazione dell’interesse pubblico, in virtù della discrezionalità di cui gode l’amministrazione nell’esercizio del cosiddetto ius poenitendi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 1° settembre 2025, n. 6002).
Del resto, prima della concreta assunzione lavorativa, il candidato di un concorso pubblico è titolare non di un diritto soggettivo alla sua conclusione, bensì di un interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11542; nello stesso senso, ex aliis, Cons. Stato, Sez. VII, 20 settembre 2024, n. 7702).
4.2. Fatte tali necessaria premesse, reputa il Collegio che nel caso di specie l’Azienda resistente abbia correttamente assolto all’onere motivazionale sulla stessa incombente, avendo chiaramente esternato nell’ambito del provvedimento le diverse ragioni che, ad avviso della stessa, hanno reso maggiormente conforme al pubblico interesse procedere alla revoca della procedura piuttosto che alla conclusione della stessa.
Nel provvedimento del 17.4.2025 impugnato, infatti, l’Azienda ha evidenziato che:
– gli esiti della procedura concorsuale sono stati oggetto di diverse impugnative (ricorso principale R.G. n. 516/2025, ricorso incidentale e ricorso per motivi aggiunti nel medesimo giudizio; ricorso autonomo R.G. n. 735/2025 con intervento e ricorso incidentale nello stesso giudizio);
– in conseguenza dei diversi ricorsi e domande incidentali, sono stati riscontrati errori materiali documentali e una dicotomia tra giudizio complessivo e atti;
– la situazione di incertezza, anche alla luce dei giudizi attivati, potrebbe pregiudicare l’Azienda sul piano di programmazione dell’attività e della gestione delle risorse umane, il tutto con il rischio di nocumento per gli stessi pazienti in cura.
All’esito di tale ricognizione, l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere all’indizione di una nuova procedura per l’individuazione di un direttore della struttura.
Il Collegio ritiene che la motivazione posta a fondamento della revoca della procedura sfugga al suo sindacato, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità o travisamento istruttorio.
Nella fattispecie in esame, infatti, rientrava nel margine di discrezionalità dell’Amministrazione procedente la valutazione circa la persistenza dell’interesse alla conclusione di una procedura ad esito ampiamente incerto in ragione delle diverse impugnative proposte e delle criticità emerse a seguito di una rivalutazione degli atti, anche alla luce delle censure formulate nei giudizi de quibus.
Le considerazioni riportate nell’atto appaiono idonee ad integrare i sopravvenuti motivi di pubblico interesse e il mutamento della situazione di fatto posti a base della determinazione finale di revoca.
Solo per completezza, si osserva che, per giustificare l’atto di revoca non sarebbe stata neppure necessaria una motivazione particolarmente penetrante, atteso che fino a quando la stipula del contratto di lavoro non muti la posizione giuridica in capo al lavoratore, da interesse legittimo in diritto soggettivo, permane in capo all’amministrazione una ampia facoltà di monitorare l’esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 31 gennaio 2025, n. 2265).
Alla stregua delle considerazioni esposte, ritiene quindi il Collegio che il provvedimento di ritiro della procedura rechi una sufficiente motivazione, e non presenti profili di illogicità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
5. Il secondo motivo, con cui si lamenta l’illegittimità dell’atto di indizione di incarico ad interim di sostituzione interna per invalidità derivata, nonché per violazione dell’art. 25, comma 3, del CCNL 2019-2021 è parimenti infondato.
5.1. Innanzitutto, i vizi di invalidità derivata devono ritenersi insussistenti, in considerazione del rigetto del primo mezzo di gravame.
5.2. Quanto ai dedotti vizi propri, giova preliminarmente osservare che l’art. 25 del vigente CCNL dell’Area Sanità 2019-2021, stabilisce, al comma 3, che “Nel caso che l’assenza (…) del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa (…) sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene: (…) per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al DPR 484/1997 e s.m.i
La delibera impugnata appare conforme a tale disposizione, e immune dal dedotto vizio di eccesso di potere. Detta delibera è infatti volta a indire, per il tempo necessario all’espletamento del nuovo concorso (a seguito della revoca disposta con l’atto del 17.4.2025), una procedura di selezione interna per individuare un responsabile della UOC di Chirurgia Generale, coerentemente con quanto previsto dall’art. 25 cit.
Il ricorrente censura, a ben vedere, il fatto che la procedura de qua non sia stata indetta a far data dalla cessazione del precedente Direttore, avvenuta l’1.03.2024.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, si tratta di rilievi che non incidono sulla validità del provvedimento gravato, e che il ricorrente avrebbe dovuto far valere tempestivamente, deducendo, semmai, l’illegittimità del precedente atto di conferimento dell’incarico ad interim.
Ne deriva l’infondatezza del motivo.
6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio R.G. n. 735/2025 deve essere rigettato.
Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei restanti ricorsi nel giudizio R.G. n. 735/2025 e in quello avente R.G. n. 516/2025, dai quali i ricorrenti non potrebbero trarre alcuna utilità.
7. La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 23.02.2026 n. 861