1. Con il ricorso all’esame il sig. Kazi Sojib ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento datato 11 gennaio 2024, notificato il 28 gennaio 2025, con il quale la Questura di Frosinone ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione dallo stesso presentata in data 17 ottobre 2022, in quanto il ricorrente “non risulta essere stato ammesso in un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni, soddisfacendo così quanto prescritto dalla norma e che nessuna relazione, né favorevole parere di cui al co. 1 ter art. 32 d.Igs. 286/98, è stato mai prodotto a favore del richiedente, né altra documentazione è agli atti che dimostri sussistenza dei requisiti previsti dalla legge o una situazione di inespellibilità”.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha rappresentato di non aver avuto contezza della necessità di dover presentare in prima persona l’istanza di rilascio del parere ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/98 da parte del Comitato per i minori della Direzione generale e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di aver fatto affidamento che detta istanza sarebbe stata presentata dal centro di accoglienza ove lo straniero è stato ospite e, in ogni caso, ricevuto il provvedimento di rigetto da parte della Questura di Frosinone, di aver avanzato detta richiesta, la cui istruttoria non si sarebbe ancora conclusa; ha dedotto altresì che al momento della presentazione dell’istanza di conversione, non avendo il permesso di soggiorno in corso di validità, non ha potuto sottoscrivere il contratto di lavoro col datore di lavoro disposto ad assumerlo e che, tuttavia, oggi ha un impiego regolarmente denunciato all’INPS.
3. In punto di diritto, avverso il gravato provvedimento questorile il ricorrente ha dedotto un solo motivo di ricorso, così articolato: eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego; violazione ed errata applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/98.
4. In data 6 maggio 2025 si è costituita in resistenza la Questura di Frosinone, con atto di mera forma.
5. Con ordinanza collegiale n. 9264 del 15 maggio 2025, questa Sezione ha onerato l’Amministrazione resistente del deposito di una documentata e aggiornata relazione sulla vicenda controversa.
6. Con memoria depositata in data 6 giugno 2025 l’Amministrazione, forniti i chiarimenti richiesti, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
7. Con memoria del 23 giugno 2025 il ricorrente, nell’insistere sulle proprie argomentazioni, ha depositato copia di documentazione Unilav, la proroga del contratto di lavoro in essere, la busta paga di maggio 2025 e l’attestazione di frequenza scolastica.
8. Con ordinanza di questa Sezione n. 3566 del 27 giugno 2025, l’istanza cautelare è stata accolta, ai fini di una rivalutazione da parte dell’Amministrazione della documentazione allegata dal ricorrente.
9. In data 16 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla sua attuale posizione lavorativa e scolastica.
10. Di contro, dopo la trattazione della causa in sede camerale, l’Amministrazione non ha svolto ulteriore attività difensiva, né ha fornito riscontro in ordine ad eventuali rivalutazioni della documentazione allegata da parte ricorrente nel corso del giudizio.
11. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso è fondato.
13. L’art. 32, d.lgs n. 286 del 25 luglio 1998 dispone che “il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23. 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l’articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241”.
14. La disposizione individua, quindi, i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prevedendo due distinte ipotesi: la prima riguarda i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l’Autorità di Pubblica Sicurezza è tenuta ad acquisire il parere del “Comitato per i minori stranieri” (oggi di competenza della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); la seconda ipotesi riguarda i minori stranieri non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 aprile 2019 n. 2184; T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, n. 246/2019; T.A.R. Lazio, n. 239/2016; Cons. Stato, Sez. III, n. 526/2018).
15. Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente, come evidenziato in sede cautelare, in base a quanto riportato dall’Amministrazione nella nota del 6 giugno 2025, è stato affidato ex art. 2 della legge n. 184/1982 e, come risulta dalla documentazione in atti, ha avanzato richiesta di rilascio del citato parere.
16. Posto quindi che per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori non accompagnati che siano stati affidati ex art. 2 della legge n. 184/1982 non è necessaria la frequenza, per un periodo non inferiore a due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile, ma soltanto l’acquisizione del parere del citato “Comitato per i minori stranieri” [cfr. ex multis Tar Lombardia, sez. IV, n. 2482/2024; anche ordinanza 6 febbraio n. 170/2025], nel caso all’esame ha errato l’Amministrazione nel determinare il rigetto dell’istanza in quanto il ricorrente “non risulta essere stato ammesso in un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni”.
17. D’altra parte, il provvedimento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui si imputa al ricorrente la mancata acquisizione del citato parere ministeriale.
18. In proposito, va rilevato che, per giurisprudenza costante, il parere di competenza della (ora) Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione costituisce un atto endoprocedimentale, obbligatorio, ma non vincolante per l’Amministrazione dell’Interno, che mantiene il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno richiesta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023 n. 4730; Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2021, n. 2525; Tar Lombardia, ordinanza n. 170/2025); quindi, acquisito il parere della suddetta Direzione Generale, l’Autorità di Pubblica Sicurezza può compiere un autonomo giudizio, utilizzando gli ordinari criteri valutativi della ragionevolezza e non sproporzione, afferenti al potere discrezionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 maggio 2023 n. 4730).
19. Nel caso all’esame, il ricorrente – come da documentazione in atti – risulta aver avanzato richiesta di rilascio del citato parere. Al riguardo va osservato non solo che il ritardo nel rilascio del parere da parte dell’Amministrazione non risulta imputabile al richiedente, ma che in ogni caso è sull’Amministrazione dell’Interno che grava il dovere di acquisirlo ex officio, in coerenza con il disposto dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990 (espressione del principio inquisitorio), che prevede i compiti del responsabile del procedimento (così Tar Lombardia, sent. n. 408/2026; n. 3149/2023; Tar Toscana, sent. n. 153/2025; Tar Veneto, sent. n. 2318/2025; Consiglio di Stato, ssez. III, ord. 18 marzo 2022, n. 1258; Tar Emilia Romagna, sez. I, 28 novembre 2022, n. 951; I, 7 febbraio 2019, n. 136; Tar Lombardia, sez. I, 12 novembre 2018, n. 2550; 2 maggio 2018, n. 1166; Tar Toscana, sez. II, 17 aprile 2018, n. 534; Tar Emilia Romagna, sez. I, 3 febbraio 2016, n. 147; Tar Lazio, sez. II, 4 gennaio 2016, n. 26).
20. Il provvedimento impugnato è pertanto viziato per violazione dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ponendo a fondamento del diniego di conversione del titolo di soggiorno la mancata ammissione da parte del ricorrente in un progetto di integrazione e il mancato conseguimento da parte di quest’ultimo del parere ministeriale.
21. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione – tenuta ad acquisire d’ufficio il parere favorevole del Comitato – in sede di riesercizio del potere sull’istanza del ricorrente, dovendo l’Amministrazione verificare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la presenza dei presupposti e dei requisiti necessari per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, ovvero di un diverso permesso.
22. Le spese di lite sono regolate come da principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
TAR LAZIO – ROMA, I TER – sentenza 23.02.2026 n. 3353