*Industria e commercio – Somministrazione di alimenti e bevande, requisiti di sorvegliabilità esterna e divieto di collegamenti con locali a diversa destinazione

*Industria e commercio – Somministrazione di alimenti e bevande, requisiti di sorvegliabilità esterna e divieto di collegamenti con locali a diversa destinazione

Giunge in decisione l’appello proposto dal Comune di Bardonecchia per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 594 del 2025 che ha accolto il ricorso del sig. Jonathan Micciché, in proprio e in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore di 2 Merli di Micciché Jonathan & C S.a s., per l’annullamento dell’ordinanza comunale n. 40 del 21 maggio 2024, della nota del Commissariato di P.S. di Bardonecchia prot. n. 4180 del 5 marzo 2024 e della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 7017 del 19 aprile 2024.

La società 2 Merli di Miccichè Jonathan & c S.a.s. gestisce l’omonimo pubblico esercizio sito in Bardonecchia (TO), Regione Molino, n. 4, in virtù di contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto il 13 aprile 2022 con la società Gioma S.r.l. Quest’ultima, nel marzo del 2022, presentava segnalazione certificata di inizio attività per l’apertura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il suddetto esercizio pubblico. A seguito di richiesta di integrazioni da parte dell’amministrazione comunale con nota prot. n. 9964 del 30 maggio 2022, il procedimento avviato con la Scia presentata dalla società Gioma e rubricato sub pratica SUAP n. 392A/2022 veniva dichiarato concluso con nota del comune di Bardonecchia prot. n. 12025 del 30 giugno 2022. Nella Scia presentata veniva espressamente dichiarato: “che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di sorvegliabilità” ex d.M. 17 dicembre 1992, n. 564.

L’amministrazione comunale, con nota del 30 maggio 2022, richiedeva al Comando della Polizia Locale di effettuare un sopralluogo per la verifica della sorvegliabilità dei locali oggetto di Scia, che la stessa effettuava il 20 giugno 2022, non rilevando irregolarità in tal senso.

Il 19 luglio 2022 la società 2 Merli di Miccichè Jonathan & c S.a.s., nelle more divenuta affittuaria del relativo ramo di azienda, presentava Scia per subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. A seguito di richiesta di integrazioni, che veniva assolta dalla società, il Comune di Bardonecchia, con nota prot. n. 14811 del 10 agosto 2022, dichiarava concluso il procedimento per subingresso avviato su istanza della 2 Merli di Miccichè Jonathan & c S.a.s. e ne dava comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Con successiva istanza del 3 agosto 2022, integrata il 30 agosto successivo, la società presentava domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di locale di pubblico spettacolo e/o intrattenimento. L’istanza veniva accolta con provvedimento autorizzativo unico del SUAP n. 146 del 20 ottobre 2022, che il comune di Bardonecchia comunicava alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il Commissariato della Polizia di Stato di Bardonecchia, a seguito della comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo, con nota del 19 luglio 2023 segnalava all’amministrazione comunale la necessità che la struttura de “I Due Merli” in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovesse possedere “… caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o d’uscita” in ossequio alle prescrizioni del d.M. n. 564 del 1992. L’amministrazione comunale riscontrava sul punto la nota della Polizia di Stato trasmettendo, con nota prot. n.13820 del 26 luglio 2023, il suddetto verbale della Polizia Locale. Seguiva nuova segnalazione del Commissariato della Polizia di Stato di Bardonecchia datata 29 febbraio 2024, con la quale veniva rappresentato all’amministrazione comunale che a seguito di esposto dei condomini del condominio “Campo Smith” contro gli esercizi “I Due Merli” e il sovrastante ristorante Mezzaluna erano state rilevate e contestate alcune infrazioni, tra cui la mancanza, per entrambe le strutture, dei requisiti di sorvegliabilità previsti dal d.M. 564/1992.

A fronte del rilievo della Polizia di Stato, il 19 aprile 2024 il Comune inviava alla Gioma e alla 2 Merli di Miccichè Jonathan & c S.a.s. comunicazione via pec di avvio del procedimento finalizzato all’emissione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il pubblico esercizio denominato “I Due Merli” e di conseguente revoca dell’autorizzazione n. 1/2022 rilasciata al sig. Jonathan Miccichè per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo presso il predetto pubblico esercizio. I destinatari, entro il termine di trenta giorni concesso con la comunicazione di avvio del procedimento, non formulavano proprie controdeduzioni.

Emergeva, peraltro e successivamente, che il messaggio di consegna pec inviato alla società 2 Merli presentava un errore in quanto l’indirizzo “[email protected]” risultava invalido, seppure corrispondente a quello riportato nella visura agli atti dell’amministrazione comunale ed estratta dalla Camera di Commercio in sede di verifica dell’autocertificazione.

Seguiva la notifica alla società del provvedimento impugnato (ordinanza comunale n. 40 del 21 maggio 2024) con il quale, stante l’accertamento da parte della Polizia di Stato della totale assenza dei requisiti di sorvegliabilità previsti dal d.M. 564/1992 e giusto il disposto dell’art. 16, comma primo, lettera e), della l.r. Piemonte n. 38 del 2006, veniva ordinato al sig. Jonathan Miccichè, quale rappresentante della 2 Merli di Miccichè Jonathan & c S.a.s., la sospensione dell’attività di alimenti e bevande e dell’attività complementare di pubblico spettacolo (trattenimenti danzanti), per un totale di giorni 90 (novanta) consecutivi dalla notifica.

Il provvedimento veniva impugnato innanzi al Tar Piemonte, che accoglieva il ricorso con la sentenza oggetto del presente appello.

Preliminarmente, deve evidenziarsi che, nella memoria di replica, il Comune appellante chiede di disporre lo stralcio della memoria di merito avversaria, rispetto alla quale dichiara di non accettare il contradditorio stante la sua tardività ex art. 4, comma 4, dell’allegato 2 – norme di attuazione – al codice del processo amministrativo, perché depositata alle ore 12,14 invece che entro le ore 12,00 del 5 gennaio 2026. In via subordinata, l’appellante chiede di essere rimesso in termini per poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla replica ex art. 73 c.p.a.

Ribadisce, in ogni caso, che l’ordinanza comunale non è stata assunta con l’intento di precludere l’attività economica della parte appellata, bensì nella prospettiva di presidiare le primarie e ineludibili esigenze di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di soccorso pubblico, che, come aveva rilevato la Polizia di Stato, non venivano garantite dall’esercizio “2 Merli”, quale locale la cui “attività si sviluppa interamente al piano interrato” cui era ascrivibile la “totale assenza dei requisiti di sorvegliabilità previsti dal d.M. 564/92” (cfr. la segnalazione della Polizia di Stato del 29 febbraio 2024) con evidente pregiudizio dei predetti sottesi interessi pubblici. Ed invero, il provvedimento censurato dal Tar non dichiarava l’immediata decadenza dal titolo autorizzato ma, in ossequio al disposto dell’art. 16, comma 1, lettera e), della l.r. Piemonte n.38 del 2006, ordinava la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività complementare di pubblico spettacolo (trattenimenti danzanti), per un totale di giorni 90 (novanta) consecutivi dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il titolare, sentita l’autorità competente in materia, avrebbe potuto/dovuto ripristinare i requisiti di sorvegliabilità mancanti, così evitando la successiva pronuncia di caducazione del titolo autorizzativo stesso.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione suddetta in ragione della fondatezza dell’appello.

Con il primo motivo di gravame il Comune censura la sentenza nella parte in cui, sposando l’interpretazione offerta dall’odierno appellato, il Tar ha concluso circa la piena sussistenza materiale dei requisiti di sorvegliabilità previsti dall’ordinamento (primo motivo di ricorso introduttivo). Il Comune esclude, invece, la sussistenza di tali requisiti sulla base del fatto che, come riportato nel provvedimento e nella nota prot. n. 4180 del 5 marzo 2024 del Commissariato di P.S. di Bardonecchia, per accedere all’esercizio pubblico “… occorre transitare esclusivamente su un’area privata e precisamente sopra una grata di areazione dei garage posti al piano interrato, che si alterna con un ciottolato di lose sconnesso, di proprietà del condominio Alpesmith … e occorre salire ed attraversare il dehors in legno del ristorante Mezzaluna e poi scendere una breve rampa di scale per fare ingresso nel locale …”.

L’appellato eccepisce l’inammissibilità del motivo di appello nella parte in cui adduce motivazioni ultronee rispetto a quelle contenute nel corpus motivazionale dell’ordinanza n. 40/2024. In particolare, con riferimento al dehor in legno, il Comune sostiene che lo stesso: “… si frappone tra la fine del sentiero e l’ingresso de “I Due Merli” … così elidendo l’accesso diretto al locale del ricorrente dal sentiero privato …” e risulterebbe ‘condiviso’ con il ristorante “Mezzaluna”, con conseguente problematicità legate al fatto che “… la condivisione elide ex sé il requisito della sorvegliabilità, in quanto il pubblico esercizio che intenda svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non deve avere ingressi o aree comuni ad altri esercizi commerciali di diverso genere …”. Gli assunti sarebbero radicalmente inammissibili, in quanto l’ordinanza n. 40/2024 non menziona il dehor né come elemento preclusivo di visuale né, tanto meno, con riferimento alla questione della condivisione di “… ingressi o aree comuni …” ma, viceversa, ne riconduce la ‘problematicità’ esclusivamente alla sua natura formalmente privata. Il provvedimento, al contrario, risulterebbe motivato esclusivamente tramite richiamo e citazione testuale della nota del Commissariato di P.S. di Bardonecchia prot. n. 4180 del 5 marzo 2024, senza ulteriori proprie valutazioni in merito alla conformazione dei luoghi. Si tratterebbe, pertanto, di un’integrazione giudiziale postuma della motivazione, non consentita dall’ordinamento e, come tale, da ritenersi radicamente inammissibile. Inoltre, le ragioni sottese all’ordinanza n. 40/2024 poggerebbero sull’asserita carenza di sorvegliabilità cagionata dalla natura formalmente privata dell’area prospiciente all’ingresso dell’esercizio, mentre non sarebbe stata fatta mai prima d’ora allusione a rischi connessi, nè alla ‘frapposizione’ del dehor (si tratterebbe di aspetto oggetto della diversa disposizione di cui all’art. 2 d.M. 564/1992, estranea alla fattispecie per cui è causa), né al fatto che la condivisione di aree sarebbe tale da consentire ipotetiche ‘vie di fuga’, rischio, peraltro, inesistente, stante la completa assenza di accessi e/o porte e/o disimpegni condivisi rilevanti per la normativa, ossia interni. Ne conseguirebbe che le relative argomentazioni, prima ancora che infondate nel merito, risulterebbero radicalmente inammissibili.

Il Collegio ritiene la censura pienamente ammissibile e anche fondata.

Ed invero, sia dalla motivazione del provvedimento impugnato che dalla segnalazione della Polizia di Stato, che ne costituisce l’evidente presupposto, risulta inequivocabilmente che il sentiero privato in questione non è qualificabile in termini di luogo pubblico e, tanto meno, di area aperta al pubblico transito, trattandosi di area privata fruibile uti singuli da parte dei condomini del condominio “Alpesmith Appartament” e degli avventori dei locali, atteso che, per accedere sia al ristorante “Mezzaluna” che al locale “I 2 Merli “…. occorre transitare esclusivamente su un’area privata e precisamente sopra una grata di aerazione dei garage posti al piano interrato, che si alterna con un ciotolato di lose sconnesso, di proprietà del condominio “Alpesmith Appartament”, che precede la sede dell’esercizio”, come risulta chiaramente dalla segnalazione della Polizia di Stato versata in atti.

La sentenza, invece, si limita ad affermare la sussistenza della visibilità del locale interrato di titolarità della parte ricorrente, e che “inoltre, in caso di locali parzialmente interrati, il relativo accesso deve risultare integralmente visibile dalla medesima area assoggettata al pubblico transito”, ma non argomenta sul se e come possa essere effettivamente visibile il locale 2 Merli dal sentiero di accesso.

Come risulta dalla segnalazione della Polizia di Stato assunta a presupposto dell’ordinanza comunale, l’attività della ricorrente “… si sviluppa interamente al piano interrato e precisamente, sotto l’esercizio pubblico “Mezzaluna”, pertanto sussiste l’identica situazione del locale sovrastante per quanto attiene l’ingresso, con l’aggiunta che, oltre a transitare sulle stesse grate e ciotolato del condominio, occorre salire ed attraversare il dehor in legno del ristorante “Mezzaluna” e poi scendere una breve rampa di scale per fare ingresso nel locale. Anche in questo caso si rileva la totale assenza dei requisiti di sorvegliabilità, previsti dal D.M. 564/92.”. Tale elemento di fatto è confermato dall’esame dei rilievi fotografici prodotti dallo stesso ricorrente in primo grado, mentre lo stesso viene del tutto pretermesso dalla sentenza, nonostante la sua portata dirimente del tema controverso.

Invero, il dehors, che appartiene al ristorante “Mezzaluna” e, quale area privata, è riservato ai suoi commensali, si frappone tra la fine del sentiero e l’ingresso de “I 2 Merli” posto al piano interrato, così come descritto nella segnalazione della Polizia di Stato, elidendo l’accesso diretto al locale interrato dal sentiero privato e rendendo, altresì, non integralmente visibile l’ingresso dell’esercizio pubblico della società appellata, come ancora si evince dai suddetti rilievi fotografici.

Infatti, nei momenti di contestuale apertura del ristorante e del locale e, quindi, di fruizione del dehors da parte dei clienti del ristorante, la visibilità dell’ingresso del locale sarebbe del tutto preclusa, così pregiudicando il requisito di sorvegliabilità, che deve, invece, sempre permanere, a maggior ragione negli orari di apertura del locale.

La condivisione del dehors rende, dunque, impossibile la sussistenza del requisito della sorvegliabilità. Ed invero, il pubblico esercizio che intenda svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non deve avere ingressi o aree comuni ad altri esercizi commerciali.

Come già statuito da questa Sezione: “… dai disposti del D.M. suindicato si evince che i locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande devono disporre di vie di accesso tali da consentire la sorvegliabilità dei locali stessi da parte degli organi di polizia (c.d. sorvegliabilità esterna). Inoltre i locali in questione non devono essere collegati con locali a diversa destinazione, e ciò al fine di impedire ad eventuali avventori di allontanarsi recandosi in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte e sottrarsi ai controlli di polizia: difatti – come si evince (a contrario) da quanto previsto dalla predetta norma transitoria – è possibile mantenere “comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione” solamente nel caso di pubblici esercizi autorizzati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, dovendosi in tal caso procedere alla chiusura a chiave dei locali durante l’orario di apertura del pubblico esercizio” (cfr. Cons. Stato, V, 4 giugno 2024, n. 5002).

Risulta, dunque, accertata la mancata conformità al disposto dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.M. n. 564 del 1992 del locale interrato della società 2 Merli, in considerazione della frapposizione del dehor del sovrastante ristorante che ne impedisce la visibilità e non garantisce né la sua sorvegliabilità nè l’accesso diretto dal sentiero privato, come si evince chiaramente dalla documentazione documentale e fotografica versata in atti. Non sussiste, dunque, la necessaria integrale visibilità di tutti gli accessi al locale dalla strada, piazza o altro luogo pubblico, che deve, invece, essere garantita per finalità di pubblica sicurezza.

Il Comune di Bardonecchia, mediante la dimostrazione della mancata integrale visibilità del locale dal sentiero privato di accesso, ha, dunque, correttamente applicato il disposto dell’art. 1 del d.M. n. 564 del 1992 e dell’art. 16, comma 1, lettera e), della l.r. Piemonte 29 dicembre 2006, n. 38.

Con il secondo e il terzo motivo di appello il Comune censura la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha ritenuto inapplicabile la normativa regionale di cui all’art. 16, comma 1, lett. e) l.r. Piemonte n. 38 del 2006 per difetto dei presupposti di fatto e di diritto (secondo motivo di ricorso) e, di conseguenza, ha qualificato il potere esercitato dal Comune come illegittimo tentativo di annullamento in via di autotutela (terzo motivo di ricorso), ritenendo sussistente lo sviamento di potere e la deviazione del provvedimento dalla sua causa tipica (quarto motivo di ricorso).

Invero, secondo l’assunto del Comune, il provvedimento impugnato dovrebbe essere correttamente ricondotto all’esercizio del potere di decadenza espressamente previsto dalla legge nazionale e regionale, non essendo ammissibile che un esercizio pubblico, solo perché già autorizzato, possa continuare a svolgere l’attività pur in assenza dei requisiti di sorvegliabilità, seppur carenti sin dall’origine, anche se l’amministrazione non ne abbia ravvisato l’insussistenza all’atto della presentazione della Scia.

Il Comune lamenta, inoltre, l’errata applicazione, da parte della sentenza, della disciplina sull’annullamento d’ufficio.

L’appellato eccepisce l’inammissibilità del terzo motivo di appello, in quanto generico sia dal punto di vista contenutistico sia dal punto di vista redazionale, in quanto si tradurrebbe in un altro inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione.

Entrambe le censure sono pienamente ammissibili, specifiche e fondate.

Per giurisprudenza costante, il potere di disporre la decadenza del titolo amministrativo abilitante “… quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), è istituto che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente: a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti” (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18).

Nel caso di specie, il procedimento di decadenza avviato dal Comune risponde pienamente a tali requisiti, atteso che la fattispecie dell’assenza dei requisiti di sorvegliabilità è assunta espressamente dalla legge a presupposto della pronuncia di decadenza, nella prospettiva della salvaguardia di interessi pubblici primari, quali la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’art. 64, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, subordina, invero, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande alla sussistenza/permanenza della conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità, senza distinguere l’ipotesi in cui tale conformità sia assente sin dall’inizio da quella in cui venga meno dopo il rilascio del titolo abilitativo. Il requisito della sorvegliabilità deve, quindi, sussistere sempre e comunque e, in mancanza, l’attività non potrà essere esercitata, e se già autorizzata si dovrà procedere, previa diffida/sospensione, alla pronuncia di decadenza, qualora l’esercente non dovesse ripristinare nelle more della sospensione le necessarie condizioni di sorvegliabilità.

L’art. 64, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010, nel dettare la disciplina statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande, prevede che: “L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superficie” (criteri appunto fissati dal Ministero dell’Interno con il d.M. 564/1992). Il successivo comma 8 della stessa norma stabilisce, inoltre, che: “L’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi: (…) c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno.” … “In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall’amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali”. Alla luce del chiaro disposto normativo risulta che, in conseguenza dell’accertamento della non rispondenza dei locali ai requisiti di sorvegliabilità, l’amministrazione è vincolata all’applicazione della sanzione della decadenza dell’autorizzazione, residuando un margine di discrezionalità dell’azione amministrativa soltanto sulle modalità concrete con cui comminare la decadenza per il caso del mancato rispetto dei criteri di sorvegliabilità, eventualmente previa diffida al ripristino dello stato dei luoghi.

Ne consegue che il “venir meno” della sorvegliabilità non può ritenersi circoscritto all’accertamento di una sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi che comporti la perdita del requisito, ma deve comprendere anche l’ipotesi in cui in qualunque momento venga accertata l’assenza (il venir meno) del requisito stesso, posto che, ai sensi dell’ art. 64, comma 5, del d.lgs. 59/2010: “L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità”, ossia alla sussistenza/permanenza del requisito.

Da ciò consegue che anche le violazioni procedimentali si rivelano insussistenti, in quanto muovono dal non condivisibile presupposto dell’aver ritenuto che, nel caso di specie, l’amministrazione avesse avviato un procedimento di decadenza “mascherando” in realtà l’esercizio del potere di autotutela al di là dei limiti temporali e dei presupposti stabiliti dall’art. 21 -nonies della l. n. 241/1990.

Deve ribadirsi, invece, che si tratta di decadenza e non di annullamento d’ufficio.

Con il quarto motivo di appello il Comune lamenta l’omessa declaratoria di inammissibilità dei motivi formulati con il ricorso introduttivo.

Si può prescindere dall’esame della doglianza, di cui l’appellato eccepisce l’inammissibilità, in considerazione dell’infondatezza del ricorso di primo grado.

Con il quinto e ultimo motivo di appello il Comune censura la sentenza nella parte in cui, accogliendo il quinto motivo di ricorso introduttivo, ha ritenuto illegittima la mancata notificazione della comunicazione di avvio del procedimento. Secondo l’appellante la sentenza sarebbe errata poiché, da un lato, il provvedimento sarebbe espressione di potere vincolato e, come tale, non obbligherebbe il Comune al rispetto delle garanzie partecipative; dall’altro, il Tar avrebbe dovuto ragionevolmente desumere l’avvenuta conoscenza dell’avvio del procedimento in capo all’appellato dall’avvenuta notifica disposta nei confronti della società locatrice.

Il motivo è fondato, atteso che l’assenza del requisito della sorvegliabilità del locale, per quanto già detto, comporta che l’emanazione dell’ordinanza comunale di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisse atto doveroso, vincolato e necessitato, rispetto al quale non residuava alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione. Ed invero, ai sensi dell’art. 21 –octies della l. n. 241/1990, il provvedimento assunto dall’amministrazione comunale costituiva atto dovuto a contenuto vincolato, e l’eventuale apporto partecipativo del destinatario non avrebbe potuto, comunque, condurre a un esito diverso (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2021, n. 1459).

Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi in considerazione delle peculiarità della presente controversia.

CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 20.02.2026 n. 1405

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