Processo – Riesame e possibile integrazione della motivazione del provvedimento impugnato

Processo – Riesame e possibile integrazione della motivazione del provvedimento impugnato

Il ricorso non è fondato.

1. L’eccezione sul difetto di legittimazione dell’indagata, sollevata dal Procuratore Generale, è generica, in quanto i tre cellulari sottoposti a sequestro sono stati rinvenuti dalla polizia giudiziaria nell’abitazione, sita a P in via (Omissis), in uso alla Ra.Er. e al suo convivente Mi.Ra., coindagato nel presente procedimento. Non risulta dagli atti che i beni in sequestro non siano anche dì proprietà dell’odierna ricorrente o semplicemente in uso alla stessa.

2. Il primo motivo è infondato.

A fronte di una sintetica motivazione del P.M. nel provvedimento di convalida (“quanto ai cellulari, gli stessi potranno essere analizzati per ricostruire la rete di rifornimento e di cessione della suddetta sostanza”), il Tribunale del riesame ha esplicitato le ragioni poste a fondamento della misura ablativa, precisandole sulla base degli atti richiamati nel provvedimento di convalida.

Sul punto, questo Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01; in senso conforme ex plurimis Sez. 6, n. 32945 del 18/09/2025; Sez. 4 n. 25012 del 24/06/2025; Sez. 6, n. 22036 del 29/05/2025).

È stato però precisato che la motivazione del provvedimento di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 25012 del 24/06/2025; Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329 – 01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Salvatori, Rv. 241881 – 01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Mitrotta, Rv. 238517 – 01).

La base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame si rinviene nella previsione dell’art. 309 comma 9 cod. proc. pen, resa operante dal rinvio ad essa contenuta nell’art. 324 comma 7 cod. proc. pen., ove si prevede la possibilità di “annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi” o “confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione”.

L’art. 257 cod. proc. pen. che disciplina il riesame del sequestro probatorio richiama la disposizione di cui all’art. 324 cod. proc. pen. e, dunque, anche il rinvio in essa contenuta all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

Il potere integrativo del Tribunale del riesame nel caso di sequestro probatorio è più limitato rispetto al sequestro preventivo. Infatti, è di esclusiva competenza del P.M. l’individuazione delle esigenze probatorie sottese al vincolo e, nel caso in cui il P.M., non provveda ad indicarle neppure in sede di riesame, il Tribunale non potrà colmare detta lacuna.

Quindi, il Tribunale del riesame non potrà indicare esigenze probatorie diverse da quelle individuate dal P.M., ma nell’ambito del perimetro stabilito dall’autorità inquirente, potrà integrare la motivazione, richiamando gli atti già indicati dal P.M. nel provvedimento di convalida del sequestro o nel decreto di sequestro probatorio.

Nel caso in esame, il P.M. ha individuato l’esigenza probatoria posta a fondamento della misura ablativa nella necessità di ricostruire la rete di rifornimento e di cessione della sostanza stupefacente, richiamando il contenuto dei verbali relativi alla perquisizione e sequestro operato dalla polizia giudiziaria in data 28 maggio 2025 nei confronti degli indagati Mi.Ra. ed Ra.Er., verbali allegati al decreto di convalida.

Il Tribunale del riesame ha chiarito che dagli atti di indagine emerge che, durante la perquisizione, sono stati rinvenuti tre dispositivi mobili, sui quali sono pervenute numerose chiamate da parte di soggetti ritenuti potenziali acquirenti di sostanze stupefacenti, circostanza che evidenzia l’uso diretto dei telefoni per finalità di contatto e coordinamento con la clientela. Inoltre, nel provvedimento impugnato si evidenziano sia le dichiarazioni rese da Claudio Isidori, il quale esplicitamente aveva riferito di aver preso contatti per l’acquisto della droga tramite l’utenza telefonica oggetto di sequestro, sia l’attività di osservazione condotta dagli operanti i quali avevano constatato che, prima di fare ingresso nel condominio, gli acquirenti effettuavano sistematicamente un contatto telefonico o, comunque, facevano uso del cellulare.

Quindi il Tribunale del riesame si è limitato ad integrare la motivazione nell’ambito delle esigenze probatorie già individuate dal P.M.

3. Il secondo motivo è infondato.

La difesa richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 5 n. 35933 del 24/10/2025; Sez. 6 n. 33849 del 1/10/2025; Sez.

6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03).

Ritiene la Corte di non condividere questo orientamento in relazione all’indicazione nel provvedimento di convalida o nel decreto d sequestro probatorio dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti, dal momento che non può che trattarsi di un’indicazione approssimativa. Infatti, possono incidere diversi fattori sui tempi per l’estrazione dei dati, come ad esempio la mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso ai dispositivi sequestrati o la difficoltà di reperire un consulente tecnico che possa procedere nell’immediatezza alle operazioni o, in ogni caso, a difficoltà di carattere tecnico. Costringere gli inquirenti a restituire il dispositivo troppo velocemente può incentivare la tendenza a estrarre copia dell’intero sistema, per procedere con più calma alla selezione dei dati rilevanti.

L’indicazione di un termine, entro cui deve essere effettuata la selezione dei dati, nel provvedimento di sequestro, sarebbe priva di rilevanza, dal momento che il mancato rispetto di detto termine non determinerebbe alcuna conseguenza, se la protrazione della misura ablativa è giustificata da esigenze tecniche.

Non vi è dubbio però che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche. Trascorso un periodo congruo (che potrebbe essere indicato nel termine di dieci giorni previsto per presentare istanza di riesame), l’indagato o chi ne ha titolo potrà chiedere la restituzione del dispositivo al P.M. e, qualora l’istanza venga rigettata, potrà fare opposizione ai sensi dell’art. 263 cod. proc. pen.

Va quindi richiamato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l’obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (Sez. 2, n. 38571del 08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02).

Dunque, ritornando al caso concreto, nel provvedimento di convalida, il P.M. ha indicato quale criterio di selezione dei dati da acquisire la finalità di ricostruire i contatti con i soggetti coinvolti nell’attività di spaccio, motivazione integrata e specificata poi dal Tribunale del riesame.

Il P.M. ha quindi assolto all’onere probatorio, indicando le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione in relazione al fatto contestato, perimetrando così anche temporalmente i dati da acquisire con riferimento alla data di consumazione del reato.

La necessità di apporre il vincolo sui dispositivi si giustifica con la difficoltà di acquisire ed estrarre in loco i dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini.

Ragionando diversamente si dovrebbe pretendere che la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro, si accompagni ad un consulente tecnico che provveda alla selezione dei dati ritenuti rilevanti, nell’immediatezza dei fatti.

4. In definitiva, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di Ra.Er. deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Cass. pen., III, ud. dep. 28.01.2026, n. 3350

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