1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’istanza di accesso proposta dalla ricorrente era volta ad ottenere l’ostensione della documentazione, successiva all’indizione della gara, concernente le modalità di utilizzo e approvvigionamento dei vaccini 13, 15 e 20 valente da parte della ASL resistente, anche nella fase esecutiva della convenzione stipulata a seguito dell’aggiudicazione.
A fronte di tale istanza, la ASL di Oristano si è limitata, con le note del 5 e del 21 novembre 2025, ad invitare la ricorrente a rivolgersi ad ARES quale ente che aveva disposto l’adesione all’aggiudicazione Intercent-ER, senza tuttavia dichiarare espressamente di non essere in possesso, in tutto o in parte, della documentazione richiesta e senza attestare formalmente l’inesistenza degli atti nei propri archivi;
Tale comportamento si palesa contrario ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione che devono informare l’azione amministrativa (art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990), oltre che alla disciplina positiva dell’accesso documentale.
1.2. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, qualora l’Amministrazione sostenga di non detenere la documentazione richiesta, è tenuta a renderne formale e univoca attestazione, assumendosene la relativa responsabilità, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altra amministrazione o una risposta meramente interlocutoria.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, affermando che non è opponibile al cittadino la circostanza (meramente contingente o fattuale) dell’assenza di documenti presso l’Amministrazione interpellata, tutte le volte che i documenti richiesti ineriscono alle competenze proprie della stessa e devono quindi essere da essa detenuti (Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2014, n.2379).
L’Amministrazione deve, pertanto, dichiarare in modo chiaro e non equivoco di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 17/08/2023, n. 7787) non potendo sottrarsi all’obbligo di provvedere mediante formule ambigue o rinvii privi di valore provvedimentale, dai quali dover desumere l’inesistenza del documento presso gli archivi dell’ente “non essendo a ciò sufficiente una mera dichiarazione del difensore resa nel corso di un processo, ovvero una affermazione contenuta in una memoria difensiva” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 31/03/2015, n. 1697).
1.2.1. Nel caso di specie, la ASL resistente non ha mai formalmente dichiarato di non detenere gli atti richiesti, né ha attestato la loro inesistenza, limitandosi ad un invito a rivolgersi ad altro ente, in tal modo adottando un comportamento obiettivamente elusivo dell’obbligo di provvedere sull’istanza di accesso.
Ne consegue l’illegittimità del diniego espresso o, comunque, del silenzio serbato sull’istanza.
2. L’illegittimità del diniego risulta ulteriormente confermata alla luce delle stesse difese svolte dalla resistente.
2.1. Quest’ultima ha, infatti, rappresentato di avere continuato a utilizzare il vaccino pneumococcico coniugato 20-valente anche per la fascia pediatrica, in ragione dell’affermata maggiore copertura garantita rispetto al vaccino 15-valente oggetto di aggiudicazione, precisando che tale scelta sarebbe stata dettata dalla “sensibilità e professionalità dei sanitari competenti” e che all’interno della ASL ne sarebbe stata disposta la somministrazione.
2.1.1. Tali affermazioni presuppongono, quantomeno in termini organizzativi e funzionali, l’adozione di determinazioni, indirizzi o atti interni –anche di natura tecnico-organizzativa– idonei a orientare l’attività dei servizi vaccinali e a disciplinare l’impiego dei diversi prodotti nel periodo di vigenza della convenzione.
Ove tali determinazioni siano state formalizzate in qualsiasi forma (note interne, direttive, protocolli operativi, atti organizzativi o equivalenti), esse rientrano pienamente nel novero degli atti oggetto dell’istanza di accesso, in quanto strettamente connesse all’esecuzione della convenzione, alle modalità di approvvigionamento e utilizzo dei vaccini e alla verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali.
Ne consegue che, o tali atti esistono, e devono essere ostesi nei limiti e con le modalità di legge; ovvero non esistono, e di tale circostanza l’Amministrazione deve rendere formale attestazione, nei termini sopra richiamati.
Non è invece consentito all’Amministrazione sottrarsi all’accesso mediante un comportamento interlocutorio che non chiarisce né l’effettiva detenzione né l’eventuale inesistenza della documentazione.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accertato il diritto della ricorrente ad ottenere l’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza del 7 ottobre 2025, nei limiti della effettiva detenzione da parte della ASL resistente.
3.1. Per l’effetto, l’Amministrazione dovrà:
– consentire l’accesso e l’estrazione di copia degli atti richiesti, ove esistenti e detenuti;
– ovvero, in alternativa, attestare formalmente, con atto espresso e motivato, la loro eventuale inesistenza o mancata detenzione, specificandone le ragioni.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo..
TAR SARDEGNA, I – sentenza 19.02.2026 n. 382