Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Servizio di trasporto sanitario integrato programmato d’urgenza ed emergenza e trasporto di emoderivati e/o campioni biologici e illegittimità dell’aggiudicazione per ricorso ad un avvalimento operativo e non di mero avvalimento di garanzia

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Servizio di trasporto sanitario integrato programmato d’urgenza ed emergenza e trasporto di emoderivati e/o campioni biologici e illegittimità dell’aggiudicazione per ricorso ad un avvalimento operativo e non di mero avvalimento di garanzia

6. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover disporre, in ragione della loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 c.p.a.

7. Ciò premesso, per ragioni di economia processuale, è opportuno esaminare il ricorso n.r.g. 2218/2025, nonché il ricorso incidentale proposto dal Consorzio controinteressato nell’ambito dello stesso giudizio.

7.1. È preliminare alla trattazione del merito evidenziare che la ricorrente e la controinteressata aggiudicataria hanno proposto due distinti ricorsi (rispettivamente ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e ricorso incidentale), aspirando entrambe all’esclusione della controparte ed all’aggiudicazione della commessa per cui è causa.

In ordine al rapporto tra il ricorso principale ed il ricorso incidentale escludente, da ultimo, a seguito di rinvio pregiudiziale operato con ordinanza collegiale n. 6 dell’11 maggio 2018 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la Corte giustizia UE sez. X, con sentenza del 5 settembre 2019 (causa C-333/18), ha ribadito il principio (già stabilito dalla sentenza 4 luglio 2013 C100/12 e dalla sentenza del 5 aprile 2016 della Grande Camera C-689/13)  “…secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti”. Tale principio “si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell’obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente”.

In particolare è stato escluso che il principio di autonomia processuale degli Stati membri, possa giustificare disposizioni di diritto interno che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e stabilito quindi che “l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi” .

In sostanza, ad avviso della Corte di Giustizia, il principio secondo cui gli interessi perseguiti mediante due ricorsi tendenti alla reciproca esclusione sono equivalenti obbliga il Giudice a non dichiarare improcedibile il ricorso principale, in applicazione di norme o di quelle che vengono definite “prassi giurisprudenziali nazionali” che prevedano l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente.

Occorre, pertanto, dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “l’accoglimento del gravame incidentale (escludente) non determina l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; 10 luglio 2020 n. 4431).

Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1536).” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 7323 del 15 settembre 2025).

8. Deve pertanto essere esaminato preliminarmente il ricorso principale proposto dal costituendo R.T.I. guidato dalla S.E.A.

9. Nel merito, il ricorso introduttivo è da ritenersi fondato sotto l’assorbente profilo contestato con il secondo motivo di ricorso.

9.1. Il Consorzio aggiudicatario ha partecipato alla gara dichiarando di avvalersi, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 6.2. (fatturato globale maturato nel triennio precedente, non inferiore al valore stimato dell’appalto) e 6.3. del Disciplinare di gara(“Aver eseguito nel triennio 2021-2022-2023 contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati in misura non inferiore al 50% del valore stimato dell’appalto”, ovvero il 50% di € 33.286.926,82, pari a € 16.643.463,40), delle seguenti imprese: – Madonie Soccorso; – Misericordia Piana degli Albanesi; – SEA odv di Palermo; – Sores; – Trinacria; – Croce Siciliana; – Ponente Emergenza; – Misericordia San Valentino Torio; – Campania Soccorso Quarto odv; – Campania Emergenza odv; – Progetto Casa odv.

Con particolare riferimento al requisito di cui al punto 6.3., ciascuna delle imprese ausiliarie, con contratti di avvalimento di analogo tenore, si è impegnata a fornire al Consorzio Italian Medical Group Service, impresa ausiliata, il requisito consistente nell’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi … come da documenti giustificativi allegati al presente contratto, senza null’altro specificare in merito alle risorse concretamente messe a disposizione dell’ausiliata, a parte la generica precisazione secondo cui resta inteso che il presente avvalimento è in ogni caso esteso ad ogni elementi inerente e costitutivo il requisito di cui al precedente punto 1.

Parte ricorrente contesta la nullità di tali contratti di avvalimento per indeterminatezza dell’oggetto. Il Consorzio, pertanto, non potendo contare sui requisiti delle ausiliarie sarebbe privo del requisito di partecipazione di cui al punto 6.3. del disciplinare di gara ed avrebbe dovuto, conseguentemente, essere escluso dalla procedura di gara.

L’Azienda resistente e il Consorzio controinteressato ritengono non fondata la censura in considerazione della natura di “avvalimento di garanzia” dei contratti in questione, avendo gli stessi ad oggetto il solo requisito del fatturato, globale e analogo, e potendo il Consorzio Stabile contare, quanto alle risorse umane e materiali, sulle consorziate incaricate di eseguire il servizio.

9.2. Ritiene il Collegio che la censura sia fondata risultando errato l’assunto secondo cui l’avvalimento del requisito del “fatturato analogo” debba essere considerato, al pari del “fatturato globale”, mero avvalimento di garanzia, tale da non richiedere l’indicazione specifica delle risorse concretamente messe a disposizione dell’ausiliata.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, invero, «qualifica espressamente come requisito di capacità tecnico e professionale il requisito esperenziale del c.d. fatturato specifico. In base all’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 infatti “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”» (Tar Veneto, sez. I, sentenza n. 1886 del 17 luglio 2024).

Nella fattispecie in esame, lo stesso disciplinare di gara, al punto 6.3. qualifica come “requisito di capacità tecnica e professionale” l’esecuzione nel triennio 2021-2023 [di] contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, in misura non inferiore al 50% del valore stimato dell’appalto.

Attraverso il requisito di capacità tecnica – professionale, la stazione appaltante mira ad accertare non già la solidità economica dell’impresa, ma la sua idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, la quale può essere desunta da precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7281 dell’11 settembre 2025).

Ne consegue che la tesi sostenuta dall’Azienda resistente e dalla parte controinteressata, secondo cui il fatturato specifico attiene alla capacità economico – finanziaria di un operatore economico e non alla capacità tecnica – professionale, non può essere condivisa.

Ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, “1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti”.

Anche il disciplinare di gara prevede all’art. 7 che “Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o migliorare la propria offerta” e puntualizza nel secondo comma dello stesso articolo che “Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente”.

«La giurisprudenza, sotto la vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, distingueva tra due tipologie di avvalimento riconducibili all’art. 89 del Codice: l’avvalimento tecnico-operativo, finalizzato a mettere a disposizione i requisiti tecnico – organizzativi, per il quale era necessaria l’indicazione specifica delle dotazioni tecniche, strumentali e delle risorse umane prestate, e l’avvalimento di garanzia, finalizzato a mettere a disposizione la capacità economica – finanziaria dell’impresa ausiliaria, senza necessità di messa a disposizione (e, quindi, di specifica indicazione) delle risorse tecniche, strumentali ed umane, in quanto logicamente configurabili solo per l’avvalimento operativo.

L’art. 104 del nuovo Codice prevede al primo comma che l’avvalimento è una operazione negoziale che stabilisce l’obbligo dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione del concorrente le ‘dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali’, precisando poi che deve essere prevista ‘l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione’.

Appare all’evidenza che il dettato legislativo sembra fare riferimento al solo avvalimento tecnico – operativo, nel senso che l’art. 104 del nuovo Codice non è applicabile all’avvalimento di garanzia (T.A.R. Veneto, sez. I, 10.6.2024, n. 1389; T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, ord. 23.5.2024, n. 166) potendosi consentire, comunque, con disposizione autoesecutive, un avvalimento di garanzia o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire alcuni requisiti economici – finanziari non posseduti dall’operatore economico.

Nel caso di specie, tenuto conto che il fatturato specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, è un requisito tecnico – professionale, l’eventuale contratto di avvalimento deve avere natura ‘operativa’ e, quindi, richiedere l’effettiva messa a disposizione delle risorse umane, materiali e tecniche specificamente individuate.

Nell’avvalimento operativo, la richiesta della struttura contrattuale specifica appare logica perché la stazione appaltante deve avere la possibilità di conoscere le effettive risorse che verranno messe a disposizione dell’ausiliata ai fini della futura esecuzione del contratto» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7281/2025 cit.).

Sussisteva, pertanto, l’obbligo specifico di indicazione dei mezzi e delle risorse umane (ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 7 del disciplinare di gara) a cui il consorzio aggiudicatario non ha correttamente adempiuto.

In difetto del requisito del fatturato specifico, il Consorzio, invero, si è qualificato attraverso i contratti di avvalimento di cui si è detto, che, tuttavia, si limitano a fare riferimento all’esecuzione degli ultimi tre anni di servizi analoghi, senza indicare i mezzi e le risorse umane necessari all’espletamento del servizio.

9.3. L’evidente genericità del contratto di avvalimento tecnico – operativo si risolve, pertanto, in una nullità del contratto, che, operando ab origine, comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, il che ne impone l’esclusione dalla procedura medesima e il conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore.

Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la normativa nazionale e eurounitaria sull’avvalimento va, infatti, interpretata nel senso che si configura la nullità del contratto di avvalimento nei casi in cui non vi sia almeno una parte dell’oggetto del contratto stesso dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del documento, anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c. (Cons. Stato, V, n. 4198 del 2025; n. 10604 del 2022; n. 8074 del 2021).

10. Alla luce dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5 del 2015, “evidenti ragioni di ordine logico” implicano che dall’accoglimento del secondo motivo del gravame introduttivo – il quale costituisce, peraltro, ad avviso del Collegio, la ragione più liquida – possa discendere l’assorbimento necessario delle ulteriori censure prospettate sia con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti (queste ultime, peraltro, subordinate al mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso).

11. L’accoglimento del ricorso principale impone di esaminare il ricorso incidentale escludente proposto dal Consorzio aggiudicatario.

11.1. Deve essere innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità per genericità del secondo motivo di ricorso incidentale dal quale, pur nella sua innegabile sinteticità, è possibile desumere che a costituire oggetto di contestazione è la mancanza in capo al raggruppamento ricorrente del requisito di cui al punto 6.3. del disciplinare di gara (fatturato analogo).

11.2. Il motivo, oltre a essere, come chiarito, ammissibile, è altresì fondato.

Parte ricorrente principale ha partecipato alla gara in R.T.I. costituendo tra Sanità Emergenza Ambulanze S.E.A. s.r.l. (capogruppo), Nefrocenter Consorzio Servizi Sanitari e New Città di Catania ODV (mandanti).

Emerge dagli atti di causa quanto segue:

– la capogruppo ha dichiarato nel DGUE un fatturato analogo nel triennio 2021/2023 (punto 6.3. del disciplinare di gara), pari a € 8.733.300,00, senza produrre alcuna documentazione a comprova del suddetto requisito;

– Nefrocenter Consorzio Servizi Sanitari ha dichiarato, quale requisito di capacità tecnica e professionale, un fatturato pari a € 4.808.796,87 per servizi prestati a privati;

– New Città di Catania ODV ha dichiarato di possedere il requisito di capacità tecnica e professionale, pari nel triennio 2021/2023, a € 3.015.831,77.

Con nota del 25 marzo 2025, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, la commissione ha invitato il costituendo raggruppamento:

– a produrre la documentazione a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale dichiarato dalla Sanità Emergenza Ambulanze S.E.A. (capogruppo);

– a presentare il DGUE completo del mandante Nefrocenter Consorzio Servizi Sanitari e dell’impresa ausiliaria Nefrocenter SCARL;

– a presentare i bilanci dell’impresa ausiliaria nonché la documentazione richiamata dal punto 15.5. del disciplinare di gara.

Con nota del 1° aprile 2025 la capogruppo Sanità Emergenza Ambulanze SEA s.r.l. ha riscontrato la richiesta di chiarimenti e integrazione documentale dichiarando di confermare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, indicato in sede di gara e pari ad € 8.773.300,00 relativo ai fatturati di servizi analoghi, eseguiti nell’ultimo triennio 2021-2022-2023 allegando a comprova del possesso del suddetto requisito … copie conformi delle fatture, suddivise per anno di competenza (2021-2022-2023).

11.3. La ricorrente incidentale contesta con il secondo motivo di ricorso che la sommatoria dei fatturati dichiarati dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese guidato da S.E.A, è inferiore al minimo richiesto dalla lex specialis per il fatturato analogo.

11.4. Il rilievo è fondato.

Ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti … 6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale a) Esecuzione di servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2021-2023 contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, in misura non inferiore al 50% del valore stimato dell’appalto… Il valore stimato dell’appalto è definito all’art. 14 comma 4 del D.L. n. 36/2023 e quantificato al punto 3.3. del presente disciplinare di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante:

– certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

– contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

– attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

– contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi del richiamato 3.3. del disciplinare di gara, l’importo stimato dell’appalto è pari ad € 33.286.926,82. Il fatturato relativo ai servizi analoghi da dimostrare ai fini della comprova del requisito di cui al più volte richiamato art. 6.3. del disciplinare di gara, è dunque pari a € 16.643.463,41.

Il fatturato specifico dichiarato dal costituendo R.T.I. ricorrente principale è, invece, pari a € 16.557.928,64 (dato dalla sommatoria dei fatturati specifici delle tre imprese raggruppate: € 8.733.300,00 + € 4.808.796,87 + € 3.015.831,77), ovvero inferiore al fatturato specifico minimo richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis.

In sede di soccorso istruttorio, inoltre, l’impresa capogruppo ha confermato il fatturato analogo dichiarato in sede di partecipazione alla gara, pari ad € 8.773.300,00come chiarito non sufficiente a dimostrare, previa sommatoria del fatturato specifico delle imprese mandanti, la sussistenza del requisito di cui all’art. 6.3. del disciplinare di gara.

Solo con la memoria depositata in giudizio il 12 gennaio 2026, ritenendo di potersi avvalere del c.d. soccorso istruttorio processuale, il R.T.I. ricorrente ha fatto riferimento ad una produzione documentale che dimostrerebbe “l’esecuzione di servizi da parte della mandataria SEA con valore superiore alla discrasia labialmente rilevata nel ricorso incidentale”.

In atti – oltre alla “documentazione prodotta in gara da SEA” (doc. n. 57) e alla “documentazione a comprova della dichiarazione fatta in soccorso istruttorio” (doc. n. 58) – vi è solo una tabella contenente il “Riepilogo altri fatturati 2021” (doc. n. 59 del 5 gennaio 2026).

Tali pretesi maggiori fatturati (solo elencati nella tabella prodotta in giudizio) non risultano, tuttavia, comprovati dalla documentazione prevista dal disciplinare di gara (– certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; – contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; – attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; – contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse).

In mancanza di tale prova, la carenza del requisito del fatturato analogo, così come emersa dagli atti di gara (DGUE e successivo riscontro di S.E.A. alla richiesta di chiarimenti e integrazione documentale),non può considerarsi superata dalla documentazione prodotta in giudizio che non è idonea a colmare il divario tra il fatturato analogo richiesto dalla lex specialis e quello dimostrato in gara dal raggruppamento.

La carenza del suddetto requisito, espressamente richiesto a pena di esclusione (v. punto 6 del disciplinare di gara), comporta, pertanto, l’esclusione del R.T.I. ricorrente principale dalla procedura di gara.

Il ricorso incidentale è conseguentemente fondato sotto il contestato profilo dedotto con il secondo motivo e può essere accolto, previo assorbimento delle ulteriori censure dal cui eventuale accoglimento nessun ulteriore vantaggio potrebbe derivare al ricorrente incidentale.

12. A questo punto può passarsi all’esame del ricorso n.r.g. 2539/2025 proposto dalla terza in graduatoria, Società Cooperativa Sociale San Paolo della Croce.

Devono preliminarmente essere disattese le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistente e controinteressate.

12.1. Hanno eccepito preliminarmente le due società controinteressate la tardività del ricorso proposto dalla Società Cooperativa Sociale San Paolo della Croce.

La predetta eccezione, in sintesi, muove dal presupposto che la piena conoscenza dell’offerta del consorzio aggiudicatario si sia perfezionata già in data 13 ottobre 2025 allorquando, per come rappresentato dalla stessa ricorrente nell’istanza di accesso agli atti formulata il giorno seguente, l’amministrazione ha comunicato l’aggiudicazione dell’appalto al Consorzio resistente e la messa in disponibilità sulla piattaforma e-procurement delle offerte degli operatori economici ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023.

L’assunto non è condivisibile.

Va premesso che l’art. 120 c.p.a. come novellato dall’art. 209, comma 1, lett. a), del d.lgs, n. 36/2023, al comma 2 prevede che: “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. […]”. In base alla trascritta disciplina processuale, da leggere congiuntamente alle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, coincide con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono (cfr. Cons. St., sez. V, 18/10/2024, n. 8352, cui si rinvia anche per una ricognizione dei principi sul differimento del termine decadenziale in caso di legittimo esercizio del diritto d’accesso, elaborati nella vigenza del precedente codice sulla scorta delle coordinate ermeneutiche delineate dall’Adunanza Plenaria n. 12/2020).

Nel caso di specie, invero, solo in seguito all’integrale pubblicazione delle offerte sulla piattaforma (e, in particolare, dell’offerta della seconda classificata), l’odierna ricorrente, terza classificata, ha potuto valutare la legittimità dell’ammissione della seconda classificata e ritenere, pertanto, complessivamente sussistente il proprio interesse al ricorso (il quale scaturisce dall’illegittima ammissione non solo dell’aggiudicataria, ma anche della seconda classificata). In altri termini, l’interesse azionato dall’odierno ricorrente è definitivamente sorto in dipendenza dell’avvenuta piena conoscenza dell’offerta della seconda classificata e delle valutazioni in merito formulate dall’amministrazione.

Argomentando a contrario, invero, non può pretendersi che l’operatore classificatosi al terzo posto della graduatoria impugni “al buio” l’aggiudicazione, in assenza della piena conoscenza dell’offerta della seconda classificata, la cui impugnazione è strettamente pregiudiziale all’impugnazione dell’aggiudicazione, anche ai fini dell’ammissibilità del ricorso. Né può pretendersi la tempestiva impugnazione dell’aggiudicazione (certamente inammissibile laddove, comunque, vi sia altro incontestato concorrente che precede in graduatoria) con riserva di eventuale proposizione di motivi aggiunti (nel caso, non sicuro, di ravvisata sussistenza di vizi di legittimità in relazione al secondo classificato), dovendosi ritenere siffatto modus operandi contrario al generale principio di economia dei mezzi processuali e al divieto di abuso del processo.

Dunque, considerando che a fronte dell’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione (13 ottobre), la ricorrente ha tempestivamente presentato istanza di accesso all’offerta dell’operatore economico classificatosi al secondo posto (14 ottobre), altrettanto tempestivamente riscontrata dall’amministrazione (15 ottobre 2025), è da tale data che decorre il termine di trenta giorni di cui al secondo comma dell’art. 120 c.p.a.

Tale termine risulta osservato nel caso in esame, posto che il ricorso è stato notificato in data 14 novembre 2025, ossia tempestivamente.

12.2. Deve essere, altresì, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.

Come già ritenuto da questa Sezione (cfr. sentenza n. 392 del 3 febbraio 2025) «l’orientamento più rigoroso (secondo cui in mancanza di uno specifico contenuto riferito all’instaurando giudizio, la procura redatta su foglio separato non può essere ritenuta speciale) deve, invero, considerarsi superato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 36057 del 9 dicembre 2022.

Le S.U. hanno chiarito, invero, che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 141/1997 non è possibile mantenere una distinzione tra procura a margine o in calce, da un lato, e procura su foglio separato, dall’altro.

Nella sua nuova formulazione l’art. 83 c.p.c. prevede, infatti, che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”, con l’esplicito obiettivo di equiparare tale procura alla procura redatta a margine o in calce. Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno chiarito che “due devono essere … i fari che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno della procura speciale ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, la piena valorizzazione del criterio della collocazione topografica e, dall’altro, il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ. ), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. Civ.). Traducendo in forma più concreta quanto si è detto, va affermato che la sicura riferibilità al difensore della procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo; e ciò tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione, perché il requisito dell’incorporazione è stato legislativamente ritenuto presente anche nella seconda ipotesi. In altri termini, l’unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in calce al ricorso … è stata legalmente creata dal legislatore, per la procura redatta su foglio separato e congiunto, con la legge n. 141 del 1997. Com’è stato efficacemente detto dalla sentenza n. 2642 del 1998, «può argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede»” (Cass. S.U., sentenza citata).

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, puntualizzato che la parificazione tra le diverse forme di procura è “una presunzione che dà attuazione al principio di conservazione dell’atto”. Tale presunzione non può essere superata dal fatto che “la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito”, ma solo da “espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

Tale approdo interpretativo trova conferma, prosegue la sentenza, nella vigente disciplina del processo telematico che espressamente prevede che la procura alle liti “si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine” (art. 18, comma 5, del D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.M. n 48 del 3 aprile 2013).

Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. Civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. Civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati) è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. Civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà di produrre i suoi effetti”».

Alla luce del principio così enunciato deve ritenersi che la procura rilasciata dalla parte ricorrente al suo difensore, sia valida, trattandosi di procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso nella quale, pur in assenza di specifici riferimenti al giudizio proposto non è dato riscontrare espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre il presente giudizio.

Nel caso di specie la procura è rilasciata su un supporto cartaceo, recante la sottoscrizione del legale rappresentante della ricorrente e l’autenticazione da parte del difensore, che ha anch’egli firmato l’atto. La procura, datata 10 novembre 2025 e sottoscritta a Sora, è stata notificata alle altre parti e depositata in giudizio unitamente al ricorso come “copia per immagine su supporto informatico”, munita di asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD “con l’inserimento della relativa dichiarazione in un distinto documento sottoscritto con firma digitale” ossia, nel caso di specie, la relata di notifica, sottoscritta digitalmente dal difensore.

Dunque, in applicazione delle suesposte coordinate normative ed ermeneutiche, la procura può ritenersi “materialmente congiunta” al ricorso, anche malgrado l’omessa indicazione del provvedimento impugnato e dell’amministrazione che lo ha adottato e, in quanto tale, assistita dalla c.d. presunzione di riferibilità al medesimo. Né i controinteressati hanno evidenziato elementi di “incompatibilità” in grado di recidere la detta presunzione, che risulta corroborata sia dalla contestualità con la notifica del ricorso (procura sottoscritta il 10 novembre 2025; ricorso notificato il 14 novembre 2025) sia dall’indicazione del Tribunale adito.

13. Tanto premesso, deve osservarsi che l’esclusione, a seguito dell’accoglimento del ricorso n.r.g. 2218/2025 e del ricorso incidentale proposto dal Consorzio aggiudicatario nello stesso giudizio, delle imprese collocatesi al primo e al secondo posto della graduatoria, comporta la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso n.r.g. 2539/2025 proposto dalla terza graduata per l’esclusione dalla gara del Consorzio Italian Medical Group e il conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore nonché per l’esclusione dalla suddetta gara del R.T.I. secondo classificato.

14. Per quanto esposto:

a) quanto al giudizio n.r.g. 2218/2025:

– in accoglimento del ricorso principale deve essere annullata l’aggiudicazione in favore del Consorzio Italian Medical Group Service e gli ulteriori atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della controinteressata dalla procedura;

– in accoglimento del ricorso incidentale, devono essere, altresì, annullati gli atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del R.T.I. costituendo tra Sanità Emergenza Ambulanze S.E.A., Nefrocenter Consorzio Servizi Sanitari e Mew Città di Catania ODV, ricorrente principale, dalla procedura;

– in ragione dell’accoglimento dei motivi reciprocamente escludenti devono essere respinte, per difetto dei presupposti, le istanze di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente proposte dalla ricorrente principale;

b) quanto al giudizio n.r.g. 2539/2025:

– il ricorso proposto dalla Società Cooperativa Sociale ETS San Paolo della Croce deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mirando lo stesso all’annullamento di atti già annullati in accoglimento del ricorso n.r.g. 2218/2028 e del ricorso incidentale proposto nello stesso giudizio, fatte salve le ulteriori determinazioni che la Stazione Appaltante vorrà adottare in vista dello scorrimento della graduatoria, previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte della terza graduata.

L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

TAR SICILIA – CATANIA, I – sentenza 19.02.2026 n. 515

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