Le ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata.
Sennonché, come rilevato ex officio a verbale dal Collegio all’udienza camerale del 12 febbraio 2026, fissata per la trattazione della causa, il ricorso è inammissibile.
Vero è, infatti, che ai fini della proposizione dell’azione dinanzi al Giudice amministrativo è necessario, giusta quanto dispone l’articolo 40, comma 1, lettera g), Cod. proc. amm., il conferimento al difensore che sottoscrive il ricorso di una procura speciale, ovverosia per una singola determinata lite giudiziale.
Per giurisprudenza pacifica la procura è speciale quando dal suo contenuto o per il fatto di essere apposta in calce o a margine del ricorso è possibile individuare la specifica lite per la quale essa viene conferita (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, sentenza n. 2100/2025).
Orbene, nel caso di specie le procure rilasciate singolarmente da ciascuna delle ricorrenti su foglio separato, non indicano né la parte nei cui confronti si dà mandato di esperire l’azione giudiziale, né l’Autorità giudiziaria da adire, né la sentenza ottemperanda; esse non specificano nemmeno che vengono rilasciate per un giudizio di ottemperanza, parlandosi genericamente del “presente procedimento”.
Le predette procure sono prive quindi dei requisiti minimi per poter essere qualificate come procure speciali, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di un elemento essenziale.
Nulla deve disporsi per le spese non essendosi costituito in giudizio il Ministero intimato.
TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, II – sentenza 19.02.2026 n. 321