1. Con bando del 4.10.2024, il Comune di Malcesine ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per gli utenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado”, per il periodo 1-1-2025/31-
12-2027.
All’esito delle operazioni di gara è risultata prima Dibiasibus s.r.l. con 98,666 punti, e secondo il Consorzio Eurobus Verona soc. coop, con 73,366 punti.
Con determinazione del 3.1.2025 il Comune ha approvato i verbali di gara e ha disposto quindi l’aggiudicazione in favore di Dibiasibus.
Con il ricorso proposto innanzi al TAR Veneto il Consorzio Eurobus ha impugnato gli atti della
procedura, deducendo la sussistenza di plurime violazione di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con ulteriore richiesta risarcitoria, in forma specifica ovvero per equivalente monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Malcesine e Dibiasibus s.r.l. hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1026/25 il TAR Veneto ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il Consorzio Eurobus ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando; violazione degli articoli 17, comma 5, 99 e 100 d. lgs. n° 36/2023; violazione dell’articolo 18 del Bando e Disciplinare di gara; eccesso di potere; 2) error in iudicando; violazione dell’art. 94 comma 5 lett. b) d. lgs. n. 36/23, nonché dell’art. 4 l. n. 68/99; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’impugnata aggiudicazione, con ulteriore richiesta di risarcimento in forma specifica, anche mediante declaratoria di inefficacia del contrato nelle more stipulato con l’aggiudicataria, ovvero, in difetto, per equivalente monetario. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Malcesine ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 22.1.2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è fondato.
3. Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto priva di un elemento essenziale, previsto a pena di esclusione, dall’art. 18 del disciplinare.
In particolare, Dibiasibus nell’offerta tecnica non avrebbe indicato i due mezzi offerti per il trasporto extrascolastico e le relative carte di circolazione. Né tale carenza avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, in ragione del principio di immodificabilità delle offerte.
Il motivo è fondato.
4. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Collegio: “Nelle gare pubbliche, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli articolo 1362 e 1363 cod. civ. ; ciò significa che, ai fini di tale interpretazione, devono essere applicate anche le regole di cui all’ articolo 1363 cod. civ. , con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto” (C.d.S, V, 11.11.2025, n. 8786).
5. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 18 Disciplinare di gara: “L’offerta è firmata secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
…
Dichiarazione attestante i dati dei 3 mezzi che si intendono impiegare (Marca – modello – targa – classe di immatricolazione – anno di immatricolazione – numero posti a sedere autisti e assistenti inclusi) e dei due bus turistici richiesti nel capitolato speciale per il trasporto extrascolastico”.
6. Orbene, ad avviso del TAR lagunare i dati da indicare a pena di esclusione (marca, modello, ecc.) riguarderebbero soltanto i tre mezzi che si intendeva impiegare, e non anche i due bus turistici.
Il Collegio non condivide tale interpretazione.
L’applicazione del criterio ermeneutico fondato sull’interpretazione letterale porta ad affermare che i dati da indicare a pena di esclusione riguardavano anche i bus turistici. Ciò è di tutta evidenza ove si espunga dall’intero periodo dell’art. 18 cit. la proposizione parentetica (che per definizione è un elemento accessorio del periodo, che specifica qualcosa, ma nulla aggiunge al periodo principale, potendo essere obliterato senza che il periodo principale ne soffra in alcun modo): in tal modo, il testo dell’art. 18 diviene il seguente:
“Dichiarazione attestante i dati dei 3 mezzi che si intendono impiegare (…) e dei due bus turistici richiesti nel capitolato speciale per il trasporto extrascolastico”.
All’evidenza, la dichiarazione riguarda non soltanto i “tre mezzi che si intendono impiegare”, ma anche i “due bus turistici richiesti nel capitolato speciale”.
7. Tale interpretazione è altresì coerente con l’art. 7 CSA (la qual cosa realizza appieno l’ermeneusi negoziale fondata sul confronto reciproco delle clausole, ai sensi del citato art. 1363 c.c.), che stabilisce che: “… La ditta dovrà dimostrare di possedere almeno DUE (enfasi propria dell’art. 7 CSA, n.d.a.) autobus turistici da 58/60 posti destinati all’espletamento dei servizi aggiuntivi di cui all’art. 1 del presente bando …”.
Tale dichiarazione costituiva pertanto elemento necessario dell’offerta, da attestare “a pena di esclusione”.
E non avendo l’aggiudicataria Dibiasibus s.r.l. dichiarato in sede di offerta i dati relativi ai bus turistici, essa andava esclusa dalla gara.
8. Già soltanto per tali ragioni, l’appello è fondato.
9. Per ragioni di completezza espositiva, reputa il Collegio di esaminare anche l’ulteriore motivo di gravame, con il quale si censura la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara per mancata osservanza della normativa sul lavoro dei disabili (artt. 94 co. 5 lett. b) d. lgs. n. 36/23, e artt. 3 ss. l. n. 68/99), parimenti prevista a pena di esclusione.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 l. n. 68/99 (la cui previsione è richiamata dall’art. 94 comma 5 lett. b) d. lgs. n. 36/23, con adempimento prescritto a pena di esclusione dalla gara): “I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che l’aggiudicataria aveva indicato in sede di gara un organico di 25 dipendenti. Orbene, anche escludendo i due autisti, residuano 23 dipendenti. Pertanto, venendo in rilievo un organico maggiore di 15 dipendenti, doveva dimostrarsi l’assunzione di almeno un disabile.
Sul punto, il TAR ha ritenuto sufficiente la relazione del consulente del lavoro di parte aggiudicataria, che ha dichiarato che la società non era soggetta all’applicazione della l. n. 68/1999.
Tuttavia, trattasi di mera affermazione – tra l’altro di parte – e non certamente una prova. Occorreva invece dimostrare con altri mezzi (visura camerale; comunicazioni all’Inps) il non assoggettamento dell’aggiudicataria alla normativa sul lavoro dei disabili.
Pertanto, anche sotto tale profilo l’aggiudicataria andava esclusa dalla gara, per mancata prova del possesso di un requisito previso a pena di esclusione dalla gara.
10. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’aggiudicazione, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria Dibiasibus s.r.l, ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
11. In virtù di tale pronuncia giudiziale, divenendo l’appellante prima classificata, l’Amministrazione dovrà provvedere agli incombenti propedeutici all’aggiudicazione della gara in suo favore.
In particolare, pur potendo in astratto essere disposta in sede giudiziale l’aggiudicazione in favore dell’appellante, previa verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti in capo a quest’ultimo (cfr, in tal senso, C.d.S, V, 28.1.2026, n. 729), nella fattispecie in esame, non essendo emersa in sede processuale la natura e tipologia degli incombenti da espletarsi a cura dell’Amministrazione (verifica del possesso dei requisiti di carattere generale; giudizio di anomalia, ecc.), non è possibile disporre l’immediato subentro nel contratto.
12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 18.02.2026 n. 1286