1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei primi tre motivi e non può trovare accoglimento in relazione al quarto. I motivi primo, secondo e terzo sono, infatti, del tutto reiterativi di quelli formulati con l’atto di appello e generici, atteso che il ricorrente in alcuna parte si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente nulla adduce la fine di sostenere la ritenuta carenza di legittimazione, interesse e danno della parte civile costituita e della quale chiede l’esclusione, a fronte della motivazione ampia e scevra da profili di irragionevolezza della sentenza impugnata che richiama la natura della società (omissis) spa (società controllante della (omissis) srl – indicata nell’imputazione quale soggetto giuridico cui facevano riferimento i tecnici incaricati dell’attività di vigilanza e controllo ambientale- come si legge a pag. 3 della sentenza di primo grado), quale risultante dal relativo statuto e dalla visura camerale, documenti dai quali trae prova che si tratti di una società per azioni a capitale interamente pubblico (cd. società in house) riferibile ad una pluralità di comuni lombardi, incluso quello di (omissis), che svolge la propria attività in favore dei Comuni aderenti ed è deputata alla gestione del sistema idrico integrato in virtù di specifica Convenzione (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza della Corte di appello). La Corte territoriale, inoltre, individua nella (OMISSIS) una «…longa manus dell’amministrazione..» ed affronta, con argomenti scevri da profili di manifesta illogicità, anche la asserita carenza di ragioni di danno patrimoniale in capo alla stessa, facendo buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla possibilità di riconoscere il risarcimento di danni, anche non patrimoniali, agli enti cui siano riferibili le prerogative lese dal comportamento oggetto della contestazione penale, sempreché possa individuarsi uno specifico e stringente collegamento tra l’ente che rivendica la propria qualità di parte civile e l’interesse tutelato e danneggiato al momento della commissione del reato (sul punto, Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina, Rv. 286870 – 07).
Con riferimento alla norma penale di cui all’art. 452-septies cod. pen., la Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la disposizione in esame presidia con sanzione penale lesioni, concrete o potenziali, al bene interesse da essa tutelato, da individuarsi in via diretta nelle funzioni di controllo e vigilanza ambientali e in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro siccome compromesse o ostacolate e, in via indiretta, nel bene finale della tutela dell’ambiente ovvero della sicurezza e igiene del lavoro (Cass. Sez. 3, sent. n. 11166 del 15/11/2024). Come ulteriormente chiarito dalla Corte, inoltre, la fattispecie delittuosa di cui si tratta, per come costruita dal legislatore, prescinde dalla natura giuridica dell’organo concretamente coinvolto nelle attività oggetto di tutela, purché sussista il nesso di strumentalità tra le attività che l’organo svolge ed il presidio delle funzioni di controllo e vigilanza suddette.
Nel caso di specie, pertanto, la (omissis), deputata alla gestione del sistema idrico integrato in virtù di specifica Convenzione stipulata con l’Ufficio d’Ambito della città metropolitana di Milano, certamente svolgeva attività strumentale al controllo ed alla vigilanza ambientale, anzi, ad avviso della Corte territoriale, si tratterebbe di «… ente con affidamento in house titolare delle prerogative che la norma in questione mira a tutelare.» Ne discende che la motivazione addotta dalla Corte soddisfa pienamente la prescritta esigenza di rinvenire uno specifico e stringente collegamento tra l’ente che rivendica la qualità di parte civile e il bene interesse tutelato dalla norma penale incriminatrice. A fronte di tale motivazione, la censura formulata dal ricorrente si rivela quale mera prospettazione di una tesi alternativa a quella logicamente argomentata dalla Corte di appello, tesi alternativa peraltro priva di ogni fondamento in atti del processo, neppure allegati al ricorso, con ciò traducendosi in una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto relativi alla sussistenza delle ragioni di danno.
2. Parimenti generico il secondo motivo del ricorso che, anche sotto questo profilo, non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha ampiamente ricostruito l’accaduto attraverso le deposizioni dei dipendenti della (omissis) srl (i testi B. e S.), dalle quali risulta che l’imputato abbia prima riferito di non poter attendere l’ultimazione delle attività, inizialmente per la necessità di recarsi a pranzo, di poi per asseriti e non provati concomitanti impegni urgenti di lavoro, infine abbia preso la strumentazione dei preposti al controllo e l’abbia materialmente portata fuori dall’azienda (pag. 7 della sentenza di appello). Quanto poi alla sussumibilità di tali condotte nell’alveo della norma penale incriminatrice, la Corte territoriale, in motivazione, mostra buon governo non solo del dato normativo, ma anche della interpretazione che di esso ha dato la giurisprudenza di legittimità individuando nel delitto di cui all’art. 452-septies una fattispecie precipuamente volta a preservare il regolare svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza, siano esse svolte da «…autorità specializzate nella tutela dell’ambiente (nella totalità dei suoi elementi costitutivi) o da organismi genericamente investiti di funzioni di polizia giudiziaria, seppur nello specifico interessati a verifiche di rilievo ambientale.» (Sez. 3, Sentenza n. 11166, 15/11/2023, in motivazione).
3. Il terzo motivo, parimenti, non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte territoriale che ha escluso potesse trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con motivazione che tiene conto sia delle condotte di crescente ostacolo riferite dai testi, che al loro risultato finale, ovvero quello di aver infine reso impossibile, nella data prescelta e con la necessaria sorpresa, il controllo iniziato, da ciò desumendo la particolare gravità dei fatti, valutando allo scopo anche l’atteggiamento psicologico dell’imputato. Quanto alla meritevolezza soggettiva, la motivazione delle Corte territoriale si fonda sui precedenti dell’Imputato (già condannato per i reati di violenza privata e danneggiamento) e sul reato contravvenzionale della medesima indole (violazione dell’art. 137, comma 5 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) commesso dall’imputato a distanza di poco meno di un anno dalla data di commissione del fatto per cui si procede.
4. Infondato il quarto motivo di ricorso, atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la condotta ascritta all’imputato si connota di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma penale incriminatrice. Quanto al tenore letterale della disposizione di cui si invoca l’applicazione, ovvero l’art. 137, comma 8 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che punisce a titolo contravvenzionale il solo titolare dello scarico che non consenta l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’art. 101, commi 3 e 4 del medesimo d. lgs., si osserva, anzitutto, che per espressa previsione normativa, essa è destinata ad applicarsi nei casi in cui il fatto non costituisca più grave reato, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale nel caso di specie. In via più generale, deve osservarsi che la fattispecie delittuosa di cui all’art. 452-septies cod. pen., si connota, in primo luogo, in ragione della necessaria imputazione dei fatti al soggetto attivo del reato a titolo di dolo, e, in secondo luogo, per la necessaria realizzazione dell’effetto di danno o pericolo di danno alle funzioni di controllo e vigilanza, evento necessariamente incluso nella previsione normativa che prevede l’intralcio o l’elusione delle attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro quale conseguenza di una delle condotte descritte nella prima parte del periodo (negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi) ovvero, comunque, sanziona la compromissione degli esiti delle predette attività (ulteriore evento di danno), quale che sia la condotta che la cagioni. La connotazione dolosa e la previsione del necessario evento di danno o pericolo di danno, contenute nella norma codicistica, unitamente alla clausola di residualità contenuta nella previsione contravvenzionale di cui all’art. 137, comma 8 citato, disposizione peraltro destinata ad una soggettività ristretta (posto che il soggetto attivo dell’illecito contravvenzionale è individuato nel titolare dello scarico), individuano i confini tra le due disposizioni, dovendosi per l’effetto ritenere che, ad oggi, la previsione contravvenzionale possa al più applicarsi, sempre nel rispetto della relativa clausola di residualità, alle sole condotte del titolare dello scarico che non consenta l’accesso al soggetto incaricato del controllo a titolo di colpa, ovvero a quelle che, se anche connotate da dolo, non producano alcuno degli eventi (intralcio o elusione delle attività di vigilanza, ovvero compromissione dei relativi esiti) previsti dalla norma penale incriminatrice. La sentenza impugnata descrive compiutamente i fatti ascritti al ricorrente (pagina 7 della sentenza impugnata), il quale dapprima opponeva di non poter attendere il tempo occorrente per lo svolgimento dell’intervento a causa della necessità di godere della pausa pranzo, poi rappresentava di dover procedere a lavorazioni urgenti da svolgere altrove, infine, con l’aiuto dei colleghi (pagina 7 della sentenza della Corte territoriale), prelevava la strumentazione dei preposti al controllo, portandola al di fuori dell’azienda, con ciò compiendo una argomentata valutazione in ordine alla sussistenza del dolo in capo all’imputato. La motivazione svolta dà, poi, atto della commissione di più di una delle condotte previste dalla norma penale incriminatrice, ulteriormente affermando che gli operanti non avevano potuto aprire i pozzetti che scaricano nella fognatura come necessario per eseguire i controlli, qualificando tali comportamenti alla stregua di condotte ostruzionistiche e impeditive, dalle quali derivava un concreto ostacolo allo svolgimento dell’attività degli operatori.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Cass. pen., III, ud. dep. 17.02.2026, n. 6294