1 – Sono state impugnate avanti il Tar per il Veneto: – la cartella di pagamento n. 30020180000012096/000 emessa da AGEA con ruolo n. 2018/000003, reso esecutivo in data 12 ottobre 2018, e notificata a Rampon Silvano a mezzo pec in data 10 dicembre 2018; – la cartella di pagamento n. 30020180000012094/000 emessa da AGEA con ruolo n. 2018/000003, reso esecutivo in data 12 ottobre 2018, e notificata a Rampon Franco a mezzo pec in data 10 dicembre 2018; – la cartella di pagamento n. 30020180000012095/000 emessa da AGEA con ruolo n. 2018/000003, reso esecutivo in data 12 ottobre 2018, e notificata a Rampon Armando a mezzo pec in data 10 dicembre 2018; quanto al ricorso per motivi aggiunti proposto da Rampon Armando: – l’intimazione di pagamento 077 2023 90077130 75/000, notificata al solo Rampon Armando da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione cumulativa dei seguenti debiti: A) cartella 07720130003546463000, Ispettorato Territoriale del lavoro di Padova, D.P.L. PD, 20081 B) cartella 07720170009711782000, Ispettorato Territoriale del lavoro di Padova, D.P.L. PD, 20121; C) cartella n. 07720207180124745000, prelievo latte AGEA sulle consegne anno 1995, 1996, 1997 e 1998 riferita alla cartella di pagamento 30020180000012095/000, emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – prelievo latte sulle consegne anni 1995, 1996, 1997 e 1998; – il riscontro della Direzione Regionale Veneto-Servizi Regionali ai Contribuenti – Relazione Contribuenti del 17.11.2023 Prot. n. 2023-ADERISC-10549169 allegata alla pec del 20/11/2023 di riscontro alla richiesta di sospensione e annullamento in autotutela.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti, perché proposti da più ricorrenti avverso atti distinti e in relazione a differenti rapporti giuridici di debito-credito.
3 – L’originaria parte ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia, ritenendola errata per i seguenti motivi: a) i ricorrenti in primo grado Rampon Franco, Armando e Silvano erano tre fratelli allevatori di vacche da latte e avevano solo per ragioni fiscali una propria partita iva – accudivano assieme il bestiame ed utilizzavano la stessa azienda; b) le tre cartelle sono tutte iscritte con lo stesso ruolo n. 2018/00000, con la stessa partita e hanno il medesimo responsabile del procedimento; c) le tre cartelle sono tutte e tre riferite alle medesime annate casearie 1995, 1996, 1997 e 1998; e hanno il medesimo codice tributo 2Y21 e 2Y22; d) le tre cartelle presentano gli stessi profili di illegittimità e quindi c’è la necessità di risolvere identiche questioni che le viziano.
Secondo l’appellante, sussisterebbero gli elementi oggettivi di connessione che giustificano l’impugnazione delle tre cartelle in un unico processo, posto che le tre cartelle impugnate (e l’intimazione) permettono di trattare gli stessi identici vizi che le affliggono, nel rispetto dell’economia processuale e senza alcuna confusione o aggravio per la trattazione.
3.1 – Parte appellante ripropone inoltre i motivi del ricorso di primo grado, aventi ad oggetto:
– l’intervenuta estinzione del credito portato dalle cartelle di pagamento impugnate per prescrizione ultradecennale nonché del diritto di Agea ad esigere dai ricorrenti il prelievo supplementare relativo agli anni 1995, 1996, 1997 e 1998;
– l’illegittimità delle cartelle per violazione artt. 1, 3 e 7 L. n. 241/1990, in quanto non contengono alcuna giustificazione degli importi intimati e del procedimento adoperato per la determinazione degli stessi e degli interessi;
– la nullità delle cartelle per mancata notifica dell’avviso motivato di accertamento;
– la decadenza per mancata emissione del ruolo e mancata notifica delle cartelle nei termini decadenziali previsti dall’art. 25 del DPR n. 602/1973;
– l’illegittimità delle cartelle per mancanza del loro presupposto (i.e. lo sforamento del QGG nazionale) e per violazione del paragrafo 1 del Reg. Cee n. 856/84 e successive modifiche, violazione del 3° considerando del Reg. Cee n. 3950/92, violazione del 4° e 5° considerando, nonché degli artt. 1 e 3, 1° comma, del Reg. Cee n. 1788/2003, che sanciscono il principio in base al quale il prelievo è dovuto solo se e nella misura in cui è stato superato dallo Stato membro il QGG allo stesso assegnato;
– l’errore nel calcolo degli interessi, la cui data di decorrenza non poteva che essere successiva alla legge n. 119 del 2003 e coincidente con la data di ricezione della raccomandata con cui AGEA comunicava ai ricorrenti gli esiti delle compensazioni nazionali e l’entità del prelievo da versare;
– l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per vizi propri, in quanto: i) non vengono indicate le ragioni di fatto e di diritto delle scadenze temporali, nonché il calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione; ii) non si comprende se dal calcolo degli importi richiesti siano state scomputate somme già versate all’ADER; nonché per vizi dell’atto presupposto (cfr. i motivi di ricorso già proposti contro la cartella di pagamento), stante: iii) la contrarietà al diritto eurounionale; iv) la prescrizione del credito; v) il difetto di enunciazione delle modalità di determinazione delle somme, degli importi di prelievo e degli interessi applicati, quali i dati utilizzati ai fini della compensazione; vi) la mancata notifica dell’avviso motivato di accertamento; vii) la scadenza dei termini decadenziali previsti dall’art. 25 del DPR n. 602/1973; viii) la richiesta di un pagamento non dovuto e/o, comunque, ix) di un importo errato nel calcolo.
4 – L’appello è infondato.
Sul piano teorico, va ribadito che nel giudizio di impugnazione – anche in tema di quote latte – la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, n. 8527).
Un ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2470). E un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n.7045).
5.1 – Nel caso di specie, il ricorso di primo grado ha assunto natura non solo collettiva (in quanto proposto da una pluralità di soggetti distinti), ma anche cumulativa (in quanto indirizzata ad una pluralità di atti diversi e non connessi).
Il ricorso di primo grado è stato promosso avverso tre cartelle di pagamento, ciascuna delle quali indirizzata e notificata a ciascun singolo ricorrente, e, con il ricorso per motivi aggiunti, un’intimazione di pagamento indirizzata e notificata solo al ricorrente Armando Rampon.
Seppure tali atti siano effettivamente di tenore similare, va evidenziato che, a prescindere dalle modalità concrete di svolgimento della loro attività, i fratelli originariamente debitori erano soggetti giuridicamente distinti, tanto è vero che, come riferito anche nell’appello, ciascuno aveva una propria partita IVA.
In altri termini, si è pacificamente al cospetto di distinti rapporti giuridici, non sussistendo alcuna connessione giuridicamente rilevante tra le posizioni debitorie dei ricorrenti originari e, di conseguenza, non vi è alcuna connessione procedimentale tra gli atti impugnati, dovendosi per l’effetto integralmente confermare la statuizione del Tar.
5.2 – Il fatto che siano state dedotte analoghe censure non supera le considerazioni che precedono, tenuto conto che:
– tra i motivi di ricorso vi è anche quello con il quale è stata eccepita la prescrizione del debito, che assume comunque un carattere individuale e differente per ogni posizione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488; Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
– il ricorso ha ad oggetto atti esecutivi appartenenti ad una sequenza procedimentale distinta ed autonoma, rispetto ai quali la giurisprudenza costante esclude la possibilità di proporre un ricorso cumulativo e collettivo (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 luglio 2025, n. 6446 e Cons. St., sez. VI, 28 febbraio 2024, n. 1934).
6 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 18.02.2026 n. 1292