4. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente si duole dellaviolazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 13 della l. n. 120 del 1999 e dell’art. 6 cod. civ. per avere la Corte territoriale erroneamente negato l’effetto abrogativo implicito dell’art. 13 l. 120/1999 (e del suo regolamento attuativo, d.P.R. n. 299/2000) rispetto all’art. 5 d.p.r. n. 223/1967. In particolare, laricorrente contesta l’impostazione della Corte secondo cui la legge del 1999 e il t.u. del 1967 avrebbero finalità diverse (organizzazione delle liste/condizione per l’esercizio del voto). Ad avviso della ricorrente, entrambe le discipline perseguono la medesima finalità pratica: la corretta identificazione dell’elettore con il conseguente carattere discriminatorio e lesivo dell’interpretazione conservatrice della disposizione operata dal giudice del merito. 5. In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 cod. civ.per un differente profilo e ripropone la questione di legittimità costituzionale prospettata sull’art. 5, comma 1, lett. a), del d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, nella parte in cui prevede “e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito”, in riferimento agli articoli 2, 3,22, 29, 48 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU. Invero, nel rigettare l’azione di tutela del diritto al nome presentata dall’odierna appellante senza previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sull’art. 5, comma 1, lett. a), del d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, la corte territoriale ha richiamato l’art. 143biscod. civ., sostenendo che lo stesso imponga l’aggiunta del cognome maritale.Ad avviso dell’odierna ricorrente, la previsione censurata violerebbe gli artt. 3, 22 e 48 Cost., poiché non risponde alla finalità propria delle liste elettorali, ossia la corretta identificazione dell’elettore in sede di esercizio del diritto di voto, diritto che è per sua natura personale e rispetto al Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026
7quale lo stato civile della donna è del tutto irrilevante. La disposizione si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento tra elettori di sesso diverso: solo la donna è obbligata a figurare nelle liste anche con il cognome del marito, mentre nessun analogo obbligo grava sull’uomo. L’indefettibile aggiunta del cognome maritale comporta, dunque, una modifica forzosa del cognome della sola donna elettrice, in violazione degli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost., poiché espressione di una concezione patriarcale della società e della famiglia. Infine, la norma nazionale si pone in contrasto con le garanzie convenzionali di cui agli artt. 8 e 14 CEDU.6. Le censure mosse dalla ricorrente involgono questioni connesse chepossono essere trattate congiuntamente.7. Il tema sottoposto all’esame di questa Corte impone, in limine, laricostruzione della disciplina riguardante la formazione delle liste elettorali ed il rilascio della tessera elettorale, con specifico riguardo alla previsione dell’aggiunta del cognome del marito accanto a quello della donna coniugata prevista dall’art. 5 comma 1, lett.a) d.p.r. 223/1967. 7.1.L’aggiunta trova il suo antecedente nell’art. 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che così disponeva: «Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito[…]».Tale previsione è poi trasfusanell’art. 5, comma 1, lett. a), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il quale ha riprodotto la regola: «Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito […]»7.2.Una simile impostazione si collocava nel solco del diritto di famiglia anteriore alla riforma del 1975, nel quale il cognome del marito assumeva rilievo quale segno identificativo del nucleo familiare e, correlativamente, Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026
8della posizione giuridica della moglie. Già questa Corte ha avuto modo di evidenziarne la connotazione di oggettiva disparità tra i coniugi (Cass., sez. I, n. 13298 del 2004), sottolineando come tale meccanismo, ancorché attenuato dall’introduzione dell’art. 143-bis c.c., risentisse dell’originaria opzione legislativa per il primato del cognome maritale.7.3.Una prima significativa discontinuità normativa si è registrata con l’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, istitutiva della tessera elettorale personale, stabilendo che essa rechi «i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato». La disposizione, nel delineare il contenuto necessario del documento, non contempla, dunque, alcun riferimento alla necessaria aggiunta del cognome del coniuge, segnando così un evidente arretramento della rilevanza giuridica del cognome maritale e una maggiore attenzione al profilo dell’identità individuale dell’elettrice, in coerenza con il principio di eguaglianza tra i sessi.La suddetta norma demandava, tuttavia, adun regolamento attuativo la definizione delle caratteristiche della tessera. In attuazione di tale previsione è stato emanato il d.p.r. 8 settembre 2000, n. 299, il quale, all’art. 2, comma 2, lett. a), stabilisce che la tessera «contiene i seguenti dati relativi al titolare: a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito […]». La scelta lessicale del legislatore regolamentare, mediante l’utilizzo del verbo “può”, assume, in tale contesto, valore dirimente, escludendo qualsivoglia automatismo nell’indicazione del cognome maritale e qualificando tale aggiunta come una mera facoltà, rimessa alla libera determinazione dell’interessata.7.4. Ne deriva, pertanto, un’evidente antinomia: mentre la disciplina delle liste elettorali continuava a prevedere l’indicazione automatica del cognome del marito, quella della tessera elettorale subordinava tale indicazione a una espressa richiesta dell’elettrice.Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026
97.5.Il contrasto tra le due discipline ha subìto un significativo ridimensionamento ad opera della circolare del Ministero dell’interno n. 75 del 6 settembre 2024, la quale ricostruisce l’evoluzione dell’indicazione del cognome maritale negli atti del procedimento elettorale, muovendo dal precedente assetto interpretativo elaborato dalla medesima amministrazione con la circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986, recante le coordinate interpretative e applicative del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali. Invero, nel citato atto, e segnatamente al paragrafo 34, si affermava la necessità che, per le donne, l’indicazione nelle liste elettorali del cognome da nubile fosse accompagnata da quello del marito, preceduto dalle diciture “in” o “cgt.” ovvero “ved.”, a seconda dei casi, in quanto «In occasione di varie consultazioni elettorali, si è avuto modo di notare che non è stato possibile consegnare molti certificati elettorali [rectius, tessere elettorali, a seguito dell’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 299/2000] per la mancata indicazione, sugli stessi, dei dati in parola, il che non ha permesso la individuazione di elettrici conosciute, presso le rispettive abitazioni, con il cognome del marito».7.6.Con la più recente circolare, il Ministero ha, tuttavia, precisato che, sebbene all’epoca la disposizione in esame trovasse giustificazione nella finalità di assicurare una corretta e tempestiva individuazione dell’abitazione presso la quale consegnare il plico contenente la tessera elettorale, alla luce del mutato contesto storico e sociale la prassi sopra richiamata non appare più in linea con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano l’elettorato attivo. Conseguentemente, l’amministrazione ritiene ragionevole aderire a un’interpretazione evolutiva della normativa di riferimento, in virtù della quale nelle tessere elettorali il cognome del marito deve essere riportato esclusivamente in caso di espressa richiesta da parte dell’elettrice.Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026
107.7.Seppur riferita formalmente alla sola tessera elettorale, tale indicazione è destinata a spiegare effetti di ordine sistematico: tessera e liste elettorali, infatti, costituiscono strumenti entrambi preordinati all’identificazione dell’elettore ai fini dell’esercizio del diritto di voto; ne consegue che non risulta coerente che l’uno rispetti il dato anagrafico personale della donna, mentre l’altro continui a veicolare un automatismo fondato sull’assunzione del cognome maritale. 7.8.Tale interpretazione sistematica è stata, da ultimo, confermata dal legislatore. Con l’art. 2-bis del d.lgs. n. 27 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, è stata infatti soppressa la previsione contenuta nell’art. 5 del d.p.r. n. 223 del 1967 nella parte in cui imponeva l’indicazione del cognome del marito nelle liste elettorali. Come espressamente chiarito nei lavori preparatori, «è soppressa la previsione che, per le donne coniugate o vedove, debba risultare indicato nella lista elettorale anche il cognome del marito». Dalla disamina che precede appare dunque evidente che l’intervento normativo in parola non introduca un elemento di isolata novità, ma si ponga quale approdo coerente di un processo evolutivo già da tempo in atto nell’ordinamento.8. Ciò rende evidente come, già nel vigore della disciplina previgente,l’art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967 avrebbe dovuto essere interpretato in conformità alle fonti sovranazionali vincolanti per l’ordinamento interno, le quali impongono l’eliminazione di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei diritti personali. 8.1.In particolare, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), ratificata con l. 14 marzo 1985, n. 132, stabilisce, all’art. 16, par. 1, l’obbligo per gli Stati di assicurare, in condizioni di piena parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, ivi inclusa la libertà di scelta del cognome.Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026
118.2.Va altresì richiamato l’orientamento espresso in più occasioni dal Consiglio d’Europa, il quale, già con la risoluzione n. 37 del 1978 e, in seguito, con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, ha ritenuto non conforme al principio di eguaglianza il permanere di previsioni normative che introducano differenze di trattamento tra donne e uomini in relazione alla scelta del cognome di famiglia. In tale prospettiva, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di garantire la piena parità tra i genitori nell’attribuzione del cognome ai figli, di assicurare l’eguaglianza dei coniugi al momento del matrimonio quanto alla scelta del cognome comune e di eliminare ogni discriminazione nel regime giuridico applicabile ai figli, indipendentemente dal vincolo matrimoniale.8.3.È parimenti errato l’assunto della sentenza impugnata che, facendo leva sull’art. 143-biscod. civ., ha ritenuto che tale disposizione non attribuisca alla moglie una mera facoltà di utilizzo del cognome del coniuge, ma ne imponga, anzi, l’aggiunta. Al contrario, è opinione costante indottrina, ed è altresì confermato da pronunce di legittimità risalenti anche nelvigore del testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975, che la previsione codicistica non incidasul cognome anagrafico della moglie, limitandosi a consentire l’assunzione di un cognome d’uso, circoscritto al circuito dei rapporti familiari e, in ogni caso, rimesso alla scelta dell’interessata (cfr. Cass. 1692/1961; id. 1020/1970); tanto più nei rapporti con la pubblica amministrazione, ove rileva a fini dell’identificazione esclusivamente il cognome da nubile (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 1746/97 del 10 dicembre 1997). 8.4.Questa Corte ha, del resto, già rilevato la vocazione discriminatoria del modello che identifica la famiglia attraverso il cognome del marito. Invero, con Cass., Sez. I, n. 13298/2004, si è affermato che la normativa storica, nel porre il cognome dell’uomo a baricentro dell’identificazione familiare, ha determinato una posizione di evidente disparità tra i coniugi. E, pur dopo la riforma del 1975, la regola dell’aggiunta di cui all’art. 143-bis cod. Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026
12civ. è stata letta come disposizione di per sé non sufficiente a rovesciarel’assetto discriminatorio.8.5.Neppure l’argomento dell’unità familiare giustifica la disciplina censurata. Infatti, l’esercizio del diritto di voto costituisce, per espressa qualificazione costituzionale, un atto personale, eguale, libero e segreto (art. 48 Cost.), rispetto al quale le formazioni sociali cui l’individuo appartiene, inclusa la famiglia, restano estranee. 8.6.Infine la giurisprudenza costituzionale, attraverso un percorso interpretativo delle disposizioni normative sul cognome iniziato ormai oltre tre decenni, ha ricondotto a legittimità le previsioni sul cognome nell’ambito dei rapporti familiari avendo rilevato che “unità ed eguaglianza non possono coesistere se l’una nega l’altra, se l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale e che a fronte dell’evoluzione dell’ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno dei componenti, non è più tollerabile” (Corte cost. n. 131/2022). 9.Ciò posto non appare condivisibile con i principi generali sin quirichiamati per definire il quadro normativo sull’uso del cognome maritale la valorizzazione, in termini prevalenti e decisivi -fatta dal tribunale prima e dalla corte territoriale poi -della non meglio enunciata finalità organizzativa della P.A. per ritenere giustificata la sopravvivenza di una chiara discriminazione per le elettrici coniugate. 10.Così come non condivisibile con i medesimi principi è l’interpretazionedell’art. 143bis cod. civ. resa dalla corte d’appello circa l’automatismo dell’aggiunta del cognome al fine di contestualizzare la ritenuta legittimità costituzionale dell’art. 5 d.p.r. 223/1967, trascurando la sopra richiamata consolidata interpretazione di segno diverso. 11.In conclusione,dunque,sono accolte le censure mosse alla sentenzaimpugnata ed a seguito della sua cassazione la corte territoriale, cui è Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026
13Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026rinviato il giudizio, provvederà, in diversa composizione, al nuovo esame delle domande della ricorrente alla luce de l principio di diritto che in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente del nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l’indicazione del cognome del marito. 12.Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione dellespese di lite.
CORTE DI CASSAZIONE, I CIVILE – sentenza 17.02.2026 n. 3534