4. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., per carenza di motivazione, in quanto il decreto impugnato non consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento ma si limita a ribadire succintamente i motivi dedotti in primo grado omettendo elementi pure emersi in sede di istruzione dinanzi il Giudice di prime cure nonché il vaglio della relazione del Curatore dei Minori nominato dalla Corte territoriale.
5. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., per carenza di motivazione, in quanto il decreto impugnato omette di valutare la relazione del curatore dei minori nominato dalla Corte territoriale
6. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 13 e 32 co. 2 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito confermato il decreto del Tribunale nella parte in cui prevedeva un presidiato percorso di psicoterapia del profondo.
7. I tre motivi strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
8. E’ stato infatti ripetutamente osservato che in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (così Cass. 13506/015; id. 18222/2019; id. 17903/2023).
9. Ciò posto, la previsione del percorso di psicoterapia del profondo, giustificata dall’intento propositivo di favorire il recupero del rapporto compromesso tra genitore e figli, esula dalle prescrizioni che mirano a tutelare dalle condotte pregiudizievoli che il Tribunale per i minorenni può assumere e riguarda una scelta rimessa all’autodeterminazione personale.
10. Ne consegue che il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Cass. civ., I, ord., 14.02.2026, n. 3292