1.- Il Dott. DI CARLO Carmine ha partecipato, quale candidato alla carica di Sindaco nell’ambito della lista n. 2 recante il contrassegno con la lista “RianimiAMO Bussi”, alla consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco del Comune di Bussi e per il rinnovo del Consiglio Comunale svoltasi nei giorni 25 e 26 maggio 2025.
Alla medesima consultazione elettorale ha partecipato, come candidato Sindaco, anche il Sig. Paolo Salvatore con la lista n. 1 “Lavori@mo sempre per Bussi”.
All’esito della tornata elettorale è stato proclamato eletto Sindaco del Comune di Bussi sul Tirino il Sig. Paolo Salvatore che ha ottenuto 880 voti, mentre il ricorrente ha conseguito 808 voti, posizionandosi al secondo posto.
2.- Con il ricorso introduttivo ex art. 130, c. 1, lett. a) c.p.a., depositato il giorno 25/06/2025 e ritualmente notificato il 02/07/2025, il ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento “dei risultati elettorali relativi all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Bussi sul Tirino tenutesi il 25 e 26 maggio 2025 e della proclamazione dell’elezione del signor Paolo Salvatore alla carica di Sindaco avvenuta il 26 maggio 2025 e di quella di tutti i consiglieri comunali eletti; – ai fini di cui sopra e per quanto di interesse, dei verbali e delle tabelle di scrutinio delle sezioni n. 1,2,3,4 e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti e/o successivi, comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati”.
3.- In punto di fatto il ricorrente espone che il giorno successivo alla tornata elettorale nei locali adibiti alla Sezione n. 4 veniva rinvenuta una scheda autenticata e votata della Sezione n. 3. Detta circostanza veniva confermata dal Segretario comunale con nota del 21 giugno 2025, prot. n. 0004389, resa in riscontro alla richiesta informazioni utili ex art. 43 del D.Lgs. 267/2000 formulata dal ricorrente in data 20 giugno 2025, nella quale si rappresentava che l’accaduto era stato portato all’attenzione dei Carabinieri di Bussi sul Tirino innanzi ai quali il Segretario comunale presentava formale denuncia-querela. Con successiva istanza di accesso in data 24 giugno 2025 il ricorrente richiedeva all’Amministrazione comunale la copia di tutta la documentazione in suo possesso relativa alla tornata elettorale, riservandosi di proporre eventuali motivi aggiunti all’esito dell’ostensione dei documenti richiesti.
4.- Il gravame è affidato ad un’unica articolata doglianza con cui si lamenta: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 53 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, mancanza di corrispondenza tra il numero di votanti e le schede votate, incertezza complessiva sul numero dei votanti e sui voti attribuiti nonché degli artt. 49, 51, 54, 59, 61, 63 del d.P.R. 570/1960”. Secondo la tesi del ricorrente il rinvenimento nei locali della sez. n. 4 di una scheda autenticata e votata relativa alla sez. n. 3 dopo lo svolgimento delle elezioni rende evidente la mancata corrispondenza tra numero dei votanti riportati nel verbale relativo alla predetta sezione e le schede votate consegnate, imbustate ed inviate alla Prefettura, il cui numero dovrebbe essere quindi di una unità inferiore rispetto a quanto indicato a verbale. La mancata corrispondenza tra numero dei votanti e schede votate non può essere qualificata come “mera irregolarità” ma, incidendo sull’affidabilità del risultato finale e sulla libera espressione di voto, costituisce un vizio talmente grave da invalidare totalmente il risultato elettorale.
In via istruttoria il ricorrente ha chiesto disporsi l’acquisizione di tutta la documentazione elettorale relativa alle consultazioni del 25-26 maggio 2025, nonché la verificazione ed il riconteggio delle schede elettorali delle 4 Sezioni elettorali.
5.- Con memoria del 16/07/2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Centrale Elettorale presso di esso istituito che hanno eccepito in punto di rito il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo quindi di essere estromessi dal giudizio.
6.- Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 17/07/2025 e notificato il 17/07/2025 il ricorrente, dopo aver acquisito la documentazione richiesta con istanza di accesso del 24 giugno 2025, ha adito nuovamente l’intestato Tribunale per l’annullamento, oltre che degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, anche specificamente “dei verbali relativi alle Sezioni 1, 2, 3 e 4 predisposti in occasione della tornata elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Bussi sul Tirino tenutasi il 25 e 26 maggio 2025”.
Con il ricorso per motivi aggiunti sono formulate ulteriori due doglianze, così rubricate:
“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, in ragione della non corrispondenza tra il numero complessivo di schede consegnate prima della votazione e la somma di quelle autenticate con quelle non utilizzate”. Il ricorrente lamenta una serie di irregolarità nella compilazione dei verbali: in particolare, con riferimento alla Sez. 2 nel paragrafo “3. Ricognizione dell’arredamento e del materiale”, il Presidente ha attestato di aver ricevuto 463 schede in pacco chiuso. Dal verbale, invece, risultano 463 schede autenticate e 37 schede avanzate integre. Il totale delle schede contabilizzate risulta quindi pari a 500 schede, in contrasto con quanto dichiarato dal Presidente della Sezione. Analoga irregolarità è riscontrabile nella Sezione n. 2 rispetto alla quale nel paragrafo “3. Ricognizione dell’arredamento e del materiale”, il Presidente ha attestato di aver ricevuto 510 schede in pacco chiuso. Dal verbale risultano invece 510 schede autenticate e 40 schede avanzate integre; il totale delle schede contabilizzate risulta quindi pari a 540 schede, in contrasto con quanto dichiarato dal Presidente. Complessivamente, pertanto, non vi sarebbe traccia di ben 77 schede inutilizzate.
“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 53 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in relazione alla riconsegna ed alla sostituzione di una scheda deteriorata ed obbligo di annotazione nel verbale di ogni circostanza anomala (incluse le sostituzioni)”. Il ricorrente deduce un’ulteriore irregolarità riscontrata nella sezione n. 4, nel cui verbale si attesta esser stata riconsegnata una scheda deteriorata ma senza l’indicazione del nome dell’elettore che l’ha restituita e al quale sarebbe stata consegnata una nuova scheda, in violazione delle norme sul procedimento elettorale, in particolare delle regole previste per la riconsegna e sostituzione delle schede deteriorate.
7.- Con memoria depositata in data 29/07/2025 si è costituito in giudizio il Comune di Bussi sul Tirino che ha eccepito, in punto di rito, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per avere il ricorrente ampliato il thema decidendum rispetto a quanto richiesto e dedotto originariamente nel ricorso introduttivo. Nel merito l’ente civico ricorrente ha contestato sia l’esposizione di fatto che i motivi di diritto dedotti concludendo per il rigetto del ricorso principale nonché del ricorso per i motivi aggiunti in quanto privi di fondatezza.
8.- Con memoria depositata in data 29/07/2025 si è costituito in giudizio anche il controinteressato Paolo SALVATORE che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per genericità delle censure nonché per mancato superamento della prova di resistenza, e l’inammissibilità del ricorso per i motivi aggiunti in quanto con esso sono stati formulati vizi inediti e inconferenti rispetto a quelli dedotti nel ricorso introduttivo. Ha concluso comunque per il rigetto del ricorso principale nonché del ricorso per i motivi aggiunti siccome privi di merito di fondatezza.
9.- In prossimità dell’udienza di trattazione di merito, parte ricorrente ha depositato documenti e una memoria con cui ha contestato le eccezioni e le deduzioni formulate dalle parti intimate e ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
10.- Con ordinanza n.336/2025 del 26 settembre 2025 questo Tribunale ha incaricato il Prefetto di Pescara, o un suo delegato, per l’espletamento di una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. Amm. con esclusivo riferimento alla Sezione elettorale numero 3, specificando che “l’organismo verificatore, in contraddittorio con le parti costituite dovrà:
1) acquisire, in copia autentica, le liste e i registri degli elettori e verificare il numero dei votanti per la Sezione;
2) verificare il numero delle schede elettorali consegnate alla Sezione, delle schede autenticate, delle schede scrutinate, delle schede autenticate non utilizzate per la votazione, delle schede non autenticate;
3) verificare la corrispondenza tra il numero delle schede elettorali di cui al p.to 2 risultanti dal verbale, dal plico e dai verbali di consegna delle schede alla Sezione e di riconsegna alla Prefettura, illustrando le possibili cause di eventuali non corrispondenze;
4) verificare la corrispondenza tra il numero degli elettori votanti e le schede votate inserite nella documentazione trasmessa alla Prefettura;
5) acquisire i verbali di consegna delle schede e ogni altro atto dal quale emerga il numero delle schede complessivamente consegnate alla Sezione; i verbali delle operazioni elettorali trasmessi alla Prefettura; i plichi contenenti le schede scrutinate e quelle non utilizzate; ogni altro documento relativo alle operazioni elettorali della Sezione;
6) ripetere lo scrutinio delle schede elettorali della Sezione;
7) redigere apposito verbale delle operazioni effettuate, descrivendo lo stato dei plichi e l’esito dei conteggi effettuati, nonché depositare la relazione conclusiva entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o notificazione se anteriore) della presente ordinanza”.
Il Tribunale pertanto dopo aver disposto gli incombenti istruttori e la verificazione di cui innanzi ha fissato per il prosieguo l’udienza pubblica del 13 febbraio 2026.
11.- Il Verificatore ha depositato la relazione il 26/11/2025 mentre il 24/12/2025 ha depositato richiesta di liquidazione compenso per le disposte operazioni di verificazione.
12.- Con memoria in data 26/01/2026 il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla prosecuzione del contenzioso, tenuto conto che l’irregolarità accertata all’esito delle operazioni di verificazione non appare idonea a provocare la riedizione delleoperazioni elettorali in quanto il voto espresso dall’elettore nella scheda rinvenuta risulta stato conteggiato e assegnato al ricorrente.
Ha concluso pertanto affinché questo Tribunale voglia assumere i provvedimenti conseguenti alla manifestata sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
13.- All’udienza pubblica straordinaria elettorale del 13/02/2026, dopo la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
14.- In limine litis va delibata l’eccezione formulata dal Ministero dell’Interno e dall’Ufficio Centrale Elettorale che deducono il proprio difetto di legittimazione passiva nella controversia per cui è causa.
L’eccezione è fondata atteso che ai sensi dell’art. 130, comma 3 del c.p.a. nei giudizi relativi ad elezioni comunali il ricorso deve essere notificato, “all’Ente della cui elezione si tratta” (…); “c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato”.
Ne consegue quindi che l’Amministrazione dell’Interno e l’Ufficio Centrale Elettorale non possono ritenersi parti necessarie del contenzioso de quo, sicché va disposta la loro estromissione dall’odierno giudizio per carenza di legittimazione passiva.
15.- Ciò posto, preso atto della dichiarazione resa con memoria in data 26/01/2026, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (in tali termini, Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 31 luglio 2023, n. 7422).
16.- Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese e onorari del giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
17.- Nondimeno vanno poste a carico del ricorrente le spese della verificazione che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.680,00 (milleseicentottanta/00), richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nell’apposita nota versata in atti (depositata in giudizio il 24 dicembre 2025). Non trova invece applicazione la maggiorazione forfettaria del 20% prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 155/2002, atteso il non particolare elevato grado di complessità e difficoltà dell’attività espletata.
TAR ABRUZZO – PESCARA, I – sentenza 17.02.2026 n. 73