1) Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di tardività sollevate dalla difesa del Comune, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Dalla ricostruzione in fatto e dalla documentazione in atti emerge che solo nel giugno del 2024 le sig. Pesenti hanno integrato la dichiarazione di successione rispetto alla licenza intestata al padre, deceduto cinque anni prima, mentre negli anni precedenti non è stata formalizzata alcuna richiesta
all’Amministrazione comunale di trasferimento della licenza, né di proroga del termine per il trasferimento.
2) Nel primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 9, comma 2 della L. 21/1992, per l’errata qualificazione del termine previsto dalla disposizione nonché il difetto di motivazione.
2.1 L’art. 9 comma 2 dispone testualmente “2. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti”.
La tesi di parte ricorrente secondo cui il termine dei due anni della disposizione sopra citata sarebbe ordinatorio, in quanto non qualificato come perentorio, è infondata.
Non può trovare applicazione l’art. 152 comma 2 c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, valevole esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all’interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio (T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I, 22/01/2025, n. 34).
La semplice interpretazione letterale porta ad assegnare natura perentoria al termine, stante il richiamo al “termine massimo” di due anni entro cui le licenze possono essere trasferite: la formulazione indica un tempo determinato oltre il quale la richiesta non può essere ritenuta tempestiva.
Oltre a questa interpretazione, anche seguendo l’orientamento secondo cui “ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto” (Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718), il termine non può che avere natura perentoria.
Infatti la disposizione deroga al principio dell’assegnazione delle licenze a seguito della pubblicazione di appositi bandi di concorso, per cui è interesse dell’Amministrazione definire in tempi certi il numero di licenze esistenti sul territorio ed eventualmente da rilasciare, essendo contingentate in ragione di una programmazione di veicoli circolanti nei comuni e considerate le finalità pubbliche che il servizio di noleggio con conducente mira a soddisfare (Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1703 e id., 31 agosto 2021, n. 6124, nonché Cons. Stato, V, 11 luglio 2022, n. 5756).
2.2 Nel provvedimento impugnato le ragioni del rigetto sono chiaramente espresse sia con riferimento alle norme di legge, sia alle ragioni del rigetto della domanda, confutando anche le controdeduzioni presentate nel corso del procedimento.
Pertanto anche la censura nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione è infondata.
3) Nel secondo motivo i ricorrenti, oltre a ribadire il difetto di motivazione, lamentano la violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’Amministrazione non avrebbe considerato la situazione di fatto, cioè la morte dei genitori nell’arco temporale di due anni, la difficoltà di presentazione della dichiarazione di successione e l’eccezionalità del periodo emergenziale, fatti che avrebbero potuto “giustificare” una proroga del termine di due anni.
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
Pur riconoscendo la difficoltà soggettiva delle ricorrenti, tuttavia l’Amministrazione non avrebbe avuto alcun titolo per concedere la proroga, sia per la natura perentoria del termine, sia perché le eredi nei termini di legge non hanno mai espresso la volontà di trasferire la licenza, per cui la proroga non avrebbe comunque potuto essere concessa dopo la scadenza del termine.
4) L’infondatezza dei motivi dà ragione dell’infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza dei relativi elementi costitutivi fra cui, in primis, quello dell’ingiustizia del danno.
Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto in ogni sua domanda.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 12.02.2026 n. 689