Enti locali – Ingiunzione di chiusura immediata di una casa-famiglia per anziani e legittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti ex. artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000

Enti locali – Ingiunzione di chiusura immediata di una casa-famiglia per anziani e legittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti ex. artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000

1. I ricorrenti sono insorti avverso l’ordinanza contingibile e urgente, emarginata in oggetto, con la quale il Sindaco di Reggio Calabria, ai sensi dell’art.50, co.4, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha disposto la sospensione immediata di ogni attività all’interno della struttura ricettiva per anziani da essi esercitata, fino al ripristino delle condizioni previste dal D.G.R. n. 423 del 9 settembre 2019.

1.1. In fatto, hanno riferito che:

– sono rispettivamente titolari di due diverse “Case famiglia” per anziani, gestite in forza di due distinte segnalazioni certificate di inizio di attività, che, sebbene ubicate all’interno del medesimo edificio, sono fra loro separate, quali “autonomi e distinti presidi con funzione di accoglienza”;

– il 15 agosto 2021, il N.A.S. hanno effettuato una ispezione presso l’immobile, nel corso della quale hanno accertato che in realtà vi fosse unica struttura ricettizia, rispetto alla quale hanno rilevato una serie di irregolarità, fra le quali la mancata comunicazione della presenza di ospiti e la mancanza di idonee figure professionali;

– con pec del 1° settembre 2021, inviata al Sindaco del Comune di Reggio Calabria ed al Settore Politiche Sociali, i predetti segnalavano di aver provveduto, in data 26 agosto 2021, alla trasmissione alla Questura di Reggio Calabria, a mezzo mail, dell’elenco degli ospiti presenti presso le due strutture, e di aver provveduto a ripristinare le condizioni previste dal D.G.R. n. 423 del 9 settembre 2019, chiedendo, pertanto, agli organi interessati, per quanto di competenza, di voler provvedere ai dovuti accertamenti al fine di verificare la regolarità delle due strutture;

– ciononostante, è intervenuta l’ordinanza sindacale, avverso la quale hanno quindi proposto il presente ricorso.

1.2. In diritto, i predetti hanno proposto un unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e per difetto di istruttoria; sviamento di potere; irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; motivazione apparente ed insufficiente; violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge 241/90”, con il quale hanno lamentato l’assenza dei presupposti per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

2. Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, sostenendo la infondatezza del ricorso.

3. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4 novembre 2021, è stata respinta l’istanza di tutela interinale.

4. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Tanto premesso, deve preliminarmente dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del ricorrente Marco Cangemi. Come da questi riferito con la memoria del 5 dicembre 2025, risulta, infatti, che la struttura dal predetto gestita abbia cessato l’attività con decorrenza dal 24 novembre 2021, “come da attestazione SUAP di Reggio Calabria, prot. REP_PROV_RC/RC-SUPRO/0015242 del 24/11/2021”, prodotta agli atti del giudizio.

6. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.

6.1. Il provvedimento gravato si fonda sugli esiti dell’ispezione eseguita dai Carabinieri il 15 agosto 2021, dalla quale è sostanzialmente emerso:

– che le due Case famiglia costituivano, in realtà, un’unica struttura ricettiva, con un numero complessivo di ospiti pari a 10;

– che, inoltre, non era stata regolarmente comunicata la presenza degli ospiti alle Autorità di p.s.

In ordine al carattere unitario della struttura – dimostrata dalla constatazione che “di fatto le due realtà risultano collegate da una scala ed il personale trovato all’interno gestiva contemporaneamente gli ospiti dei due piani” – l’Autorità procedente ha evidenziato che la Casa famiglia è una struttura ricettiva che può dare ospitalità ad un massimo di 6 utenti e non è soggetta a preventiva autorizzazione, essendo sufficiente una SCIA.

Nel caso di specie, è risultato evidente che “la struttura sia stata abusivamente trasformata in una comunità alloggio di fatto priva dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dai regolamenti regionali”. In particolare, quale comunità alloggio, la riferita struttura avrebbe dovuto essere dotata di una specifica autorizzazione amministrativa e di particolari figure professionali, nella specie assenti.

Il provvedimento è stato pertanto dichiaratamente adottato per tutelare la salute degli anziani residenti nella struttura.

6.2. A fronte di tali evidenze, i ricorrenti hanno, come detto, innanzitutto riferito che, prima della adozione del provvedimento, avevano provveduto ad eliminare le irregolarità ed informato il Comune con pec del 1° settembre 2021, già supra riferita.

Nel merito, hanno quindi dedotto l’assenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente ed il difetto di istruttoria.

Sotto il primo profilo, in particolare, hanno escluso la sussistenza del pericolo concreto e, in particolare, del rischio concreto per l’incolumità e la salute delle persone, che risulterebbe, nella specie, “del tutto presunta”.

Ciò troverebbe conferma nello stesso verbale di ispezione, da quale risulta che, come pure riferito nel provvedimento, gli ospiti rinvenuti nella struttura “non presentavano segni di malefici da parte di terzi e non lamentavano alcuna sofferenza. Gli ambienti venivano rinvenuti puliti e ben arieggiati; le sostanze alimentari ben conservate ed i farmaci ad uso dei singoli ospiti venivano regolarmente prescritti per ciascuno degli stessi dai loro medici curanti

6.3. La censura è infondata.

In primo luogo, quanto alla rimozione delle irregolarità riscontrate prima della adozione del provvedimento, il Comune, costituitosi in giudizio, ha riferito e documentato che, ricevuta la pec, ha disposto due ulteriori sopralluoghi, intervenuti l’11 ed il 18 ottobre 2021, dai quali è emerso, fra l’altro, che: (i) “il registro degli ospiti non era stato aggiornato e mancava l’indicazione dei piani individualizzati di assistenza”; (ii) “il personale regolarmente registrato è qualificato come categoria colf e non sono presenti altre figure professionali necessarie invece per le caratteristiche e i bisogni dell’utenza ospitata (8 su 11 con patologie importanti”; (iii) “si è provveduto esclusivamente al ripristino della separazione strutturale dei luoghi con chiusura con parete in cartongesso del passaggio interno che collega le due case famiglia”; (iv) “non è presente la figura di coordinatore responsabile del servizio”.

Soprattutto, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, l’assenza del titolo autorizzativo e la violazione delle prescrizioni in ordine (fra l’altro) al numero degli ospiti ed alle “figure professionali qualificate” (imposte dall’art.6 d.m. 21 maggio 2001, n.308) costituiscono, in sé, circostanze idonee e sufficienti ad integrare una situazione di pericolo per la salute degli ospiti, che il legislatore, con la loro previsione, ha inteso evidentemente preservare.

Né può ritenersi sussistente il denunciato vizio istruttorio, ove si consideri che, come visto, il provvedimento si fonda su una ispezione dei NAS e su due ulteriori sopralluoghi disposti dal Comune, su sollecitazione dei ricorrenti.

Il provvedimento, pertanto, resiste alle censure dei ricorrenti, giacché adeguatamente motivato ed adottato sulla base di una completa istruttoria e dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente conferito al Sindaco dall’art.50, co.5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

7. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei confronti di Marco Cangemi, e respinto, nei confronti di Giovanna Borgia.

8. Le spese possono compensarsi per Marco Cangemi, data la definizione in rito del giudizio nei suoi confronti, mentre seguono la soccombenza per Giovanna Borgia, nella misura indicata in dispositivo.

TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 13.02.2026 n. 112 

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