1. Il legale rappresentante della società ricorrente è proprietario di un terreno sito nell’agro del Comune di Laterza nel quale insiste anche un fabbricato, allo stato attuale in fase di crollo e privo dei servizi di prima necessità.
1.2. La società ricorrente, quindi, con domanda prot. n. 23752 dell’1 dicembre 2023, richiedeva al Comune di Laterza “l’autorizzazione ad eseguire sul citato fabbricato de quo interventi edilizi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con diverso sedime, tuttavia, conservando la medesima volumetria del fabbricato oggetto di demolizione” (pag. 4, punto 9 del ricorso).
1.3. Con preavviso di rigetto prot. n. 4091 del 21.2.2024, il Comune comunicava le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, rappresentando, in sintesi, che: “… non risultano soddisfatte le Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con particolare riguardo: – all’art. 2.05, comma 4, in quanto l’intervento di ristrutturazione edilizia “non può modificare la planivolumetria esistente salvo che per i volumi necessari per impianti tecnologici, igienico-sanitari e di sicurezza; – all’art. 206, comma 9, in quanto “Nella Zona E sono insediabili le imprese agricole considerate “insediamenti civili” e, in alternativa, – all’art. 207, comma 1, in quanto non si ravvisa la “integrazione delle attività agricole ed [il] mantenimento /recupero [delle] strutture esistenti”.
1.4. Faceva, quindi, seguito l’adozione del provvedimento n. 7612 del 10 aprile 2024, con il quale l’amministrazione, riprendendo le motivazioni già rappresentante nel preavviso di rigetto, denegava in via definitiva la richiesta.
1.5. La società istante e il legale rappresentante, pertanto, con atto notificato in data 10 giugno 2024 e depositato in data 19 giugno 2024, hanno proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego, unitamente agli atti connessi e l’accertamento del diritto all’accoglimento dell’istanza edilizia, formulando, a sostegno del ricorso, le seguenti ragioni di censura:
– “VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 1 E 3, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. D DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2.05., COMMA 4, DELLE N.T.A AL P.R.G. DEL COMUNE DI LATERZA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITORIETA’”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’art. 2.05, co. 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG comunale (e, per l’effetto, del provvedimento di diniego fondato sull’applicazione di tale disposizione), trattandosi di previsione in contrasto con l’art. 3, co. 1, lett. d), e 2, d.P.R. 380/2001, in quanto contenente una definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia diversa e più limitativa rispetto a quella prevista dalla disciplina nazionale, non consentendo la realizzazione, in zona agricola, di interventi di ristrutturazione comportanti anche modifiche di tipo planovolumetrico “salvo che per i volumi necessari per impianti tecnologici, igienico-sanitari e di sicurezza, comunque con maggiori volumi inferiori al 20% di quelli preesistenti”. In secondo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che l’art. 2.05 delle NTA, nell’individuare gli interventi di ristrutturazione edilizia, farebbe riferimento alla precedente definizione di cui all’art. 31, lett. d, l. 457/1978, sicché, in ogni caso, la stessa dovrebbe ritenersi oggi sostituita ed integrata dalla nuova definizione contenuta nel vigente d.P.R. 380/2001 (che espressamente consente la ricostruzione con diverso sedime e planivolumetria), con conseguente illegittimità della disposizione definitoria applicata dall’amministrazione.
– “VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 1 E 3, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. D DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2.05., COMMA 4, DELLE N.T.A AL P.R.G. DEL COMUNE DI LATERZA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITORIETA’”.
Con il secondo motivo di ricorso è contestata l’illegittimità del provvedimento impugnato con specifico riferimento alla parte in cui l’amministrazione ha rilevato la non conformità dell’intervento con le previsioni di cui agli artt. 2.06, co. 9, e 2.07, co. 1, delle NTA, in base ai quali, in zona agricola, sarebbe possibile unicamente l’insediamento di nuove aziende agricole o di attività connesse. I ricorrenti, in particolare, hanno eccepito l’irrilevanza del richiamo alle suddette disposizioni, in quanto l’istanza non sarebbe volta all’avvio di una nuova attività, avendo ad oggetto solo l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione edilizia, sicché l’unica norma di rilievo dovrebbe identificarsi nell’art. 2.05 delle NTA. In ogni caso, i ricorrenti hanno anche impugnato gli art. 2.06 e 2.07 per il caso in cui siano intesi nel senso di consentire l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia ai soli titolari di imprese agricole, in quanto una siffatta interpretazione risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di pieno godimento della proprietà di cui all’art. 42 Cost.
2.1. Il Comune di Laterza si è costituito in giudizio in data 22 giugno 2024 per resistere al ricorso.
2.2. La Regione Puglia, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
2.3. In data 6 luglio 2024 il Comune di Laterza ha depositato una memoria difensiva, con la quale, oltre a riepilogare le vicende di causa, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della delibera di approvazione del PRG. L’amministrazione, inoltre, ha provveduto a replicare nel merito alle censure formulate a mezzo del ricorso, rilevando, in sintesi, che l’art. 2.05 delle NTA non conterrebbe una definizione di ristrutturazione edilizia in contrasto con quella contenuta nel d.P.R. 380/2001, limitandosi a regolare la tipologia di interventi ammessi nelle aree agricole del territorio comunale. Il Comune, inoltre, ha evidenziato la pertinenza del richiamo agli artt. 2.06 e 2.07 delle NTA, in quanto l’istanza veniva presentata non dal proprietario del terreno, ma da una società titolare di codice ATECO per attività di affittacamere.
2.4. Ad esito della camera di consiglio del 10 luglio 2024, questo TAR, con ordinanza n. 469 dell’11 luglio 2024, ha provveduto alla fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm.
2.5. In data 31 gennaio 2025 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno ribadito le precedenti difese e replicato all’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa comunale.
3. Con atto notificato e depositato in data 6 febbraio 2025, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, a mezzo dei quali hanno chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Laterza n. 54 del 27 dicembre 2024 di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), unitamente agli atti connessi, espressamente precisando di aver proposto la domanda in via prudenziale per il caso in cui si dovesse intendere il nuovo strumento urbanistico lesivo dell’interesse fatto valere a mezzo del ricorso introduttivo. In particolare, i ricorrenti, oltre a riproporre in via derivata i motivi già formulati a mezzo del ricorso, hanno spiegato anche la seguente nuova ragione di censura:
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. D DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2.05., COMMA 4, DELLE N.T.A AL P.R.G. DEL COMUNE DI LATERZA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITORIETA’”.
A mezzo del motivo nuovo è contestata l’illegittimità dell’art. 32.1/S del nuovo PUG (applicabile all’ambito territoriale in cui è ricompresa anche la proprietà oggetto del presente giudizio), ove dovesse essere interpretato nel senso di non includere tra gli “interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti” (espressamente indicati tra quelli ammissibili) anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, in ragione della già dedotta prevalenza delle definizioni contenute nel d.P.R. 380/2001 sugli strumenti urbanistici comunali e della conseguente illegittimità di eventuali disposizioni di segno diverso.
3.1. In data 12 febbraio 2025 il Comune di Laterza ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti del 6 febbraio 2025, sia in ragione dell’irrilevanza del nuovo PUG ai fini della valutazione dell’istanza presentata (la quale continua ad essere assoggettata alla disciplina previgente), sia in quanto lo strumento urbanistico non sarebbe ancora entrato in vigore, essendo necessaria a tal fine la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. L’amministrazione, in ogni caso, ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica di discussione per difetto dei termini a difesa rispetto ai motivi aggiunti o, in alternativa, la separazione dei giudizi. Il Comune, inoltre, ha ulteriormente replicato alle censure formulate con il ricorso introduttivo, ribadendo le precedenti difese e precisando, altresì, che l’intervento proposto non potrebbe ricondursi nell’ambito della ristrutturazione edilizia nemmeno applicando la definizione contenuta nel d.P.R. 380/2001, comportando un aumento di volumetria (dovuto alla realizzazione ex novo del piano seminterrato) e fondandosi i calcoli delle altezze e, quindi, dei volumi riportati nel progetto su valutazioni di carattere astratto, trattandosi di edificio in fase di crollo.
3.2. In data 4 marzo 2025 i ricorrenti hanno prodotto una memoria difensiva, con la quale hanno evidenziato che l’amministrazione, a mezzo della precedente memoria, avrebbe indebitamente introdotto delle ragioni di non ammissibilità dell’intervento edilizio non esposte nella motivazione del provvedimento impugnato e, in ogni caso, ne hanno rilevato l’infondatezza nel merito, eccependo, in particolare, che il piano seminterrato, in quanto destinato ad autorimessa, costituirebbe un mero volume tecnico non rilevante ai fini del calcolo dell’incremento di volumetria e, al contempo, che, pur risultando l’immobile in fase di crollo, non sarebbe tuttavia ancora crollato, risultando, quindi, possibile l’esecuzione del calcolo delle altezze in ragione della sua esatta consistenza.
3.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 5 marzo 2025 il Collegio ha disposto il rinvio della discussione, stante la necessità di garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 73 cod. proc. amm. a fronte della proposizione dei motivi aggiunti del 6 febbraio 2025.
3.4. Con atto notificato in data 11 giugno 2025 e depositato in data 12 giugno 2025 i ricorrenti hanno proposto ulteriori motivi aggiunti con i quali, dato atto dell’intervenuta pubblicazione della delibera comunale di approvazione del nuovo PUG e dei relativi allegati sul BURP della Regione Puglia n. 35 del 2 maggio 2025, hanno riproposto le censure già formulate a mezzo dei precedenti motivi aggiunti.
3.5. In data 7 ottobre 2025 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno eccepito l’inammissibilità dei rilievi di non compatibilità dell’intervento formulati dal Comune nella memoria del 12 febbraio 2025, in quanto integranti nuove ragioni di diniego non contemplate dal provvedimento impugnato e hanno ribadito, in ogni caso, quanto già evidenziato in ordine alla loro infondatezza nel merito.
3.6. In data 10 ottobre 2025 il Comune ha depositato una memoria difensiva con la quale ha ribadito le precedenti difese.
3.7. In data 16 ottobre 2025 la difesa comunale ha prodotto copia del provvedimento prot. 22430 del 16 ottobre 2025, con il quale il Comune di Laterza è intervenuto a conferma del diniego opposto all’istanza edilizia presentata dalla società ricorrente, richiamando le ragioni già originariamente esposte e, altresì, rappresentando la non ammissibilità dell’intervento, in quanto non qualificabile come di ristrutturazione edilizia, ma costituendo una vera e propria ipotesi di nuova costruzione, prevedendo un incremento di superficie del 18% e di volumetria di 738,20 metri cubi (in ragione della proposta realizzazione di un piano seminterrato non esistente nell’edificio originario) e, altresì, in quanto l’altezza dell’edificio calcolata in progetto sarebbe stata determinata in modo figurativo, trattandosi di struttura in fase di crollo.
4. Con atto notificato e depositato in data 22 ottobre 2025, i ricorrenti hanno, in primo luogo, chiesto lo stralcio del deposito del Comune del 16 ottobre 2025, in quanto intervenuto oltre i termini di cui all’art. 73 cod. proc. amm e, in secondo luogo, hanno eccepito l’illegittimità e l’inammissibilità del provvedimento prot. 22430 del 16 ottobre 2025, in quanto integrante una motivazione postuma della determinazione di rigetto già impugnata. Inoltre, i ricorrenti hanno formulato anche la seguente nuova ragione di contestazione:
– “Sulla palese violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. –Sulla manifesta violazione degli artt. 41 e 42 cost. –Sulla violazione e falsa applicazione del principio di legalitàe gerarchia delle fonti normative –Sulla violazionee falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 2, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 –Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. D del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 –violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 –Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2.05., comma 4, delle n.t.a al p.r.g. del Comune di Laterza –Sull’eccesso di eccesso di potere –difetto di istruttoria –sviamento di potere –illogicitàmanifesta –contraddittorietà”.
I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità delle nuove ragioni rappresentate dal Comune di Laterza a mezzo del provvedimento del 16 ottobre 2025, evidenziando che il progetto proposto non integrerebbe un’ipotesi di nuova costruzione, ma di ristrutturazione edilizia, in quanto da una parte, le definizioni contenute nel d.P.R. 380/2001 includerebbero in tale categoria anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma o della volumetria e, dall’altra, in ragione della necessità di distinguere la volumetria complessiva da quella edificabile, motivo per cui, non essendo previsto nel caso di specie alcun incremento della volumetria edificabile, l’intervento sarebbe pacificamente riconducibile nell’ambito della ristrutturazione edilizia.
4.1. In data 22 ottobre 2025 il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha rilevato la tempestività del deposito del 16 ottobre 2025, avendo ad oggetto un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine per le produzioni documentali di cui all’art. 73 cod. proc. amm. e, altresì, evidenziato l’ammissibilità dell’intervenuta integrazione delle ragioni del diniego a mezzo dell’adozione di un nuovo atto amministrativo. Nel merito la difesa comunale ha sostenuto la legittimità nel merito del provvedimento del 16 ottobre 2025 e, in ogni caso, ritenuto doversi qualificare la memoria di replica notificata dal ricorrente in data 22 ottobre 2025 quale un nuovo atto di motivi aggiunti e rilevata l’insussistenza dei termini a difesa rispetto all’udienza già fissata, ne ha chiesto lo stralcio o, in subordine, il rinvio della discussione.
4.2. Ad esito dell’udienza del 12 novembre 2025, il Collegio, preso atto dei motivi di censura formulati dalla ricorrente a mezzo della memoria notificata e depositata in data 22 ottobre 2025 e rilevata l’insussistenza dei termini ex art. 73 cod. proc. amm. rispetto alla nuova impugnativa, ha disposto l’ulteriore rinvio della discussione.
5. Con atto notificato e depositato in data 21 novembre 2025 i ricorrenti hanno proposto ulteriori motivi aggiunti, con i quali hanno nuovamente contestato la nota del Comune di Laterza del 16 ottobre 2025, riproponendo le censure già proposte con le precedenti impugnative e formulando, altresì, le seguenti nuove ragioni di doglianza:
– “IV. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 1 E 3, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. D DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2.05., COMMA 4, DELLE N.T.A AL P.R.G. DEL COMUNE DI LATERZA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITORIETA’.”.
I ricorrenti hanno censurato la nota dell’ufficio tecnico nella parte in cui è dedotto che l’intervento edilizio di cui al progetto comporterebbe un incremento di superficie superiore al 18% (dovendosi qualificare come di nuova costruzione, invece che di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione), risultando, pertanto, incompatibile l’art. 2.05 delle NTA, evidenziando che la tesi del Comune non solo non terrebbe conto delle definizioni previste dal d.P.R. 380/2001, ma che, in ogni caso, l’intervento non comporterebbe alcun aumento di volumetria, in quanto, ai fini del calcolo, non dovrebbe tenersi conto della realizzazione ex novo del piano seminterrato, poiché destinato alla sosta e al ricovero degli autoveicoli e, pertanto, escluso dal computo della definizione della volumetria edificabile contenuta nel Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia. Nell’ambito del medesimo motivo, i ricorrenti hanno contestato anche la contraddittorietà dell’azione amministrativa e la violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e correttezza, in quanto mentre nel corso del procedimento (e, in particolare, con l’integrazione documentale disposta in data 8 gennaio 2024), l’ufficio tecnico aveva richiesto al progettista incaricato di dichiarare espressamente la conformità dell’intervento alle previsioni del Regolamento Edilizio Tipo, a mezzo della nota da ultimo impugnata il Comune avrebbe, invece, deciso di prescindere dall’applicazione delle relative previsioni.
– “VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELGLI ARTT. 1 E 3, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. D DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 4, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2.05., COMMA 4, DELLE N.T.A AL P.R.G. DEL COMUNE DI LATERZA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA –CONTRADDITORIETA’”.
A mezzo del secondo motivo è dedotta l’illegittimità della nota impugnata anche nella parte in cui l’amministrazione ha rilevato che i calcoli proposti nel progetto ai fini della determinazione della volumetria dell’edificio sarebbero meramente figurativi, trattandosi di struttura in fase di crollo. I ricorrenti, in particolare, hanno evidenziato che la struttura, pur compromessa, non sarebbe allo stato ancora crollata, sicché il calcolo delle altezze non sarebbe stato effettuato in maniera figurativa, ma sulla base dell’effettiva consistenza dell’edificio. I ricorrenti hanno, inoltre, evidenziato che l’amministrazione non avrebbe indicato le diverse modalità di calcolo delle altezze da applicare, né consentito di procedere all’integrazione del progetto.
– “VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 4, DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA DELLA P.A. NEI RAPPORTI CON IL CITTADINO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO DI POTERE –ILLOGICITA’ MANIFESTA – CONTRADDITORIETA’”.
Con l’ultimo motivo aggiunto è contestata l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’amministrazione avrebbe disposto il diretto diniego della pratica edilizia, senza, invece, provvedere a mezzo dell’esercizio del potere conformativo, indicando le possibili modifiche da apportare al progetto e tali da consentirne l’approvazione.
5.2. In data 27 dicembre 2025 il Comune ha prodotto una memoria difensiva, con la quale ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti del 21 novembre 2025, in ragione dell’intervenuta consumazione del potere di impugnazione del provvedimento de 16 ottobre 2025 determinatasi a seguito delle contestazioni già formulate a mezzo della memoria di replica del 22 ottobre 2025 e, nel merito, ha replicato ai motivi di ricorso, deducendone l’infondatezza.
5.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso introduttivo del giudizio, come da avviso reso alle parti in udienza, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.
6.1. Come evidenziato in punto di fatto, il Comune di Laterza ha provveduto nel corso del giudizio ad emettere il provvedimento prot. 22430 del 16 ottobre 2025, a mezzo del quale ha convalidato il precedente diniego prot. n. 7612 del 10 aprile 2024, richiamandone il contenuto e introducendo nuove motivazioni a sostegno della determinazione di diniego precedentemente adottata. Il provvedimento del 16 ottobre 2025, inoltre, è stato fatto oggetto di impugnazione da parte della ricorrente sia in data 22 ottobre 2025, che in data 21 novembre 2025, con riproposizione, altresì, delle censure già spiegate a mezzo del ricorso introduttivo e dei precedenti motivi aggiunti.
6.2. Conseguentemente, alla luce delle vicende sopravvenute, si è determinato il superamento del provvedimento contestato a mezzo del ricorso originario e consequenzialmente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della relativa domanda di annullamento, dovendosi ritenere accentrato l’interesse dei ricorrenti nelle impugnative rivolte avverso il successivo provvedimento del 16 ottobre 2025.
7. I motivi aggiunti del 6 febbraio 2025 e del 12 giugno 2025 devono, invece, essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm., come già eccepito dalla difesa dell’amministrazione comunale sin dalla memoria del 12 febbraio 2025.
7.1. A mezzo di entrambi i suddetti atti di impugnazione, infatti, i ricorrenti hanno contestato “al sol fine di consolidare l’interesse … all’accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio” (pag. 4 dei primi motivi aggiunti e pag. 5 dei secondi motivi aggiunti) i provvedimenti del Comune di Laterza a mezzo dei quali è stato approvato il nuovo Piano Urbanistico Generale, per il caso in cui le previsioni pianificatorie ivi contenute siano interprete nel senso di non ricomprendere nell’ambito degli “interventi tesi al recupero-riuso di edifici esistenti” (inclusi all’art. 32.1/S tra quelli ammissibili per le aree a destinazione agricola) anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
7.2. Ciò premesso deve, tuttavia, rilevarsi, che le disposizioni del nuovo Piano Urbanistico sono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione dell’istanza presentata dalla società ricorrente (profilo al quale è espressamente ricollegato l’interesse fatto valere ai fini della proposizione dell’impugnazione), risultando questa disciplinata dalle previsioni contenute nel precedente PRG, in quanto strumento urbanistico vigente all’atto di presentazione dell’istanza, come, peraltro, confermato anche dalle motivazioni del nuovo provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione in data 16 ottobre 2025 (e, pertanto, successivamente alla pubblicazione del PUG), nell’ambito del quale è richiamata esclusivamente la disciplina previgente.
7.3. Per tale ragione, pertanto, il secondo e il terzo atto di motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm., avendo ad oggetto la contestazione di atti inidonei a spiegare alcuna portata lesiva rispetto alla pretesa sostanziale alla quale i ricorrenti hanno ricondotto l’interesse all’impugnattiva.
8. Deve, quindi, procedersi all’esame della domanda di annullamento del provvedimento di diniego prot. 22430 del 16 ottobre 2025 (e della consequenziale domanda di accertamento del diritto all’accoglimento della relativa istanza edilizia), formulata dai ricorrenti a mezzo della memoria di replica del 22 ottobre 2025 (da qualificarsi – in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma – come vero e proprio atto di motivi aggiunti, trattandosi di memoria preventivamente notificata all’amministrazione resistente e contenente la contestazione di un atto sopravvenuto e ragioni di censura nuove) e dei successivi motivi aggiunti del 21 novembre 2025.
8.1. A tale proposito, deve essere in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti del 21 novembre 2025, formulata da parte del Comune con la memoria del 27 dicembre 2025, nell’ambito della quale, in particolare, l’amministrazione ha sostenuto che, avendo i ricorrenti già censurato il provvedimento prot. 22430 del 16 ottobre 2025 con la memoria del 22 ottobre 2025, si sarebbe determinata la consumazione del potere di impugnazione.
8.3. L’eccezione è infondata, risultando sul punto sufficiente evidenziare che l’art. 43 cod. proc. amm. consente espressamente di formulare a mezzo dei motivi aggiunti anche “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte”.
8.4. Di conseguenza, la scelta processuale della difesa dei ricorrenti di integrare a mezzo di un ulteriore atto di motivi aggiunti – non essendo ancora decorsi i termini di legge – i motivi di censura proposti avverso il provvedimento del 16 ottobre 2025 deve ritenersi pienamente ammissibile, non potendosi configurare alcuna consumazione del potere di impugnazione nei termini dedotti dall’amministrazione resistente.
9. Quanto al merito, il Collegio ritiene di dover esaminare, in primo luogo, stante la loro priorità logico-giuridica, i rilievi contenuti nell’atto di motivi aggiunti del 22 ottobre 2025, a mezzo dei quali i ricorrenti hanno eccepito l’illegittimità del provvedimento prot. 22430 del 16 ottobre 2025 per aver il Comune provveduto, a mezzo di tale atto, ad integrare le ragioni motivazionali del diniego successivamente alla conclusione del procedimento.
9.1. La censura è infondata, dovendosi ricondurre nell’ambito dei poteri di secondo grado spettanti all’amministrazione procedente la facoltà di integrare le motivazioni di una determinazione già assunta mediante l’adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo del precedente. Un siffatto modus procedendi, infatti, non integra un’inammissibile ipotesi di motivazione postuma, non trattandosi dell’esposizione di nuove motivazioni a mezzo di difese giudiziali, ma dell’emanazione di un vero e proprio nuovo provvedimento amministrativo, riconducibile al genus dell’autotutela, species convalida (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 3918 del 8 maggio 2025: “Come noto, infatti, la motivazione postuma vietata è quella che avviene nell’ambito del processo, in via giudiziale, mentre è di suo ammissibile un’integrazione motivazionale del provvedimento “se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori” (inter multis, Cons. Stato, VII, 6 giugno 2024, n. 6069; VI, 27 febbraio 2024, n. 1903)”).
10. In secondo luogo, devono esaminarsi le censure formulate a mezzo del primo motivo del ricorso introduttivo (e riproposte con i motivi aggiunti anche avverso il provvedimento prot. 22430 del 16 ottobre 2025), a mezzo del quale i ricorrenti hanno contestato l’illegittimità della determinazione di diniego dell’istanza nella parte in cui il Comune ha concluso per l’incompatibilità del progetto con l’art. 2.05 delle NTA del PRG comunale (norma che non consente gli interventi di ristrutturazione comportanti anche modifiche planivolumetriche, salvo che per alcune specifiche eccezioni). I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto che tale norma recherebbe una definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia diversa e più restrittiva rispetto a quella contenuta all’art. 3, co. 1, lett. d, d.P.R. 380/2001, ragione per cui si porrebbe in contrasto con l’art. 3, co. 2, d.P.R. 380/2001, in base al quale le definizioni di cui al precedente comma 1 dovrebbero prevalere sulle disposizioni degli strumenti urbanistici locali e dei regolamenti edilizi.
10.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare formulata da parte della difesa del Comune in ordine a detto motivo (con la quale, in particolare, è stata dedotta la tardività di tale contestazione), in quanto, in ogni caso, la censura è infondata nel merito.
10.2. L’art. 2.05, co. 4, secondo capoverso delle NTA del PRG del Comune di Laterza stabilisce, per le zone con classificazione E, che “La ristrutturazione edilizia, così come definita dalla lettera d) dell’art.31 della legge statale n.457/78, non può modificare la planivolumetria esistente salvo che per i volumi necessari per impianti tecnologici, igienico-sanitari e di sicurezza, comunque con maggiori volumi inferiori al 20% di quelli preesistenti”, ragione per cui il Comune ha ritenuto di dover rigettare l’istanza, prevendo l’intervento proposto delle modifiche planivolumetriche all’edificio originario (circostanza quest’ultima non in contestazione tra le parti e comunque evidente dalla descrizione dell’intervento contenuta nella relazione tecnica illustrativa e nelle relative tavole – allegati 4 e 5.2 al deposito dei ricorrenti del 5 luglio 2024).
10.3. La suddetta norma, diversamente da quanto eccepito dai ricorrenti, non si pone in contrasto con la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta all’art. 3, co. 1, lett. d, d.P.R. 380/2001 (la quale ricomprende anche gli interventi di “demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”) e, pertanto, non può ritenersi violativa del successivo co. 2 (in base al quale: “Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”), in quanto non ha lo scopo di fornire una definizione del concetto di ristrutturazione edilizia alternativa a quella contenuta nel d.P.R. 380/2001, ma unicamente quello di individuare, per una specifica zona del territorio comunale, gli interventi ritenuti ammissibili.
10.4. Il d.P.R. 380/2001, per quanto di interesse, si limita, infatti, a catalogare le diverse tipologie di interventi edilizi e a stabilire i relativi regimi autorizzativi, ma ha in alcun modo lo scopo di individuare e specificare in quali porzioni del territorio nazionale le diverse tipologie di opere edilizie possono ritenersi ammesse e con quali limiti. Quest’ultima funzione rientra, invece, nell’ambito delle attribuzioni di governo del territorio spettanti agli enti locali. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato (con conclusioni dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi) che: “un conto è la definizione degli interventi di cui al T.U. edilizia (definizioni che prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti locali) altra cosa è la decisione propria dei comuni relativa a quali interventi consentire o meno nella diverse zone, decisione che pertiene alla potestà pianificatoria del comune ( cfr. Tar Napoli sent. -OMISSIS-5 del 2022 “…l’art. 3, ultimo comma, del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretato in modo tale che la disciplina urbanistica comunale non possa offrire agli interventi una classificazione diversa da quella ivi stabilita, né traslare i medesimi dall’una all’altra tipologia, ma non può essere inteso pure nel senso che, in sede di pianificazione generale e/o esecutiva, non possano essere definite le modalità quali-quantitative degli interventi e, quindi, anche limitare la portata di questi ultimi in termini di impatto sull’esistente impianto urbanistico…”; Consiglio di Stato, sent. n. 5187 del 2014)” (TAR Campania – Napoli, Sez. VI, sent. n. 1547 del 25 febbraio 2025).
10.5. Ne discende, pertanto, la legittimità delle previsioni contenute all’art. 2.05, co. 4, secondo capoverso delle NTA (e, per l’effetto, anche del provvedimento di diniego nella parte in cui ha dato applicazione a tale norma ai fini della valutazione dell’istanza), in quanto espressione della potestà pianificatoria dell’amministrazione comunale, la quale, a mezzo della suddetta norma, ha semplicemente circoscritto, nell’ambito degli interventi corrispondenti alla definizione normativa di ristrutturazione edilizia, quelli in concreto ammessi in zona agricola. Peraltro, che si tratti di norma di carattere pianificatorio e non anche definitorio trova conferma anche nella compiuta lettura delle NTA, le quali, ad esempio, agli artt. 2.18 e 2.20 (relativi alle zone di tipo B) consentono gli interventi di ristrutturazione edilizia in termini generali, senza, invece, riproporre le prescrizioni relative all’obbligo di invarianza planivolumetrica previste per la zona E.
10.7. Infine, non può ritenersi circostanza idonea a determinare l’illegittimità degli atti impugnati il fatto che l’art. 2.05 delle NTA richiami la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nella previgente “lettera d) dell’art.31 della legge statale n.457/78”. Tale indicazione, infatti, non solo non costituisce manifestazione di un possibile intento dell’amministrazione di discostarsi dalle definizioni previste dal d.P.R. 380/2001 (il PRG, infatti, è antecedente all’introduzione del decreto), ma, in ogni caso, non ha assunto alcun rilievo ai fini della presente vicenda.
10.8. Il diniego impugnato, infatti, non si fonda su profili afferenti alle differenze definitorie sussistenti tra la legge n. 457/1978 e il decreto n. 380/2001, ma sull’applicazione della norma attualmente vigente (tant’è che, nel richiamare l’art. 2.05 delle NTA, il Comune precisa espressamente che l’art. 31, lett. d), l. 457/1978 è stato “abrogato e sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.” ) e sul divieto, previsto direttamente ed esclusivamente dal PRG, all’esecuzione di modifiche planivolumetriche, sicché è evidente l’assoluta irrilevanza del richiamo alla normativa precedente.
10.9. Da quanto detto, pertanto, discende la legittimità del provvedimento di diniego nella parte in cui ha rilevato la non ammissibilità del progetto per incompatibilità dello stesso con l’art. 2.05 delle NTA, le quali vietano gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino delle modifiche planivolumetriche, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.
11. Quanto evidenziato consente, inoltre, l’assorbimento degli altri motivi di censura proposti dai ricorrenti a contestazione delle ulteriori ragioni di diniego esposte dall’amministrazione nell’atto impugnato (e, in particolare, del secondo motivo del ricorso introduttivo, del primo motivo dei motivi aggiunti del 22 ottobre 2025 e del primo e secondo motivo dei motivi aggiunti del 21 novembre 2025), tenuto conto della natura plurimotivata del provvedimento prot. 22430 del 16 ottobre 2025 e della ritenuta legittimità di un’autonoma ragione giustificativa dello stesso, dovendosi sul punto dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell’atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 13 febbraio 2025, n. 1215)” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7093 del 20 agosto 2025).
12. Deve, invece, essere esaminato l’ultimo motivo proposto a mezzo dell’impugnativa del 21 novembre 2025, trattandosi di contestazione che prescinde dalle ragioni poste dal Comune a fondamento del diniego. I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per aver il Comune provveduto direttamente al rigetto dell’istanza edilizia, invece che indicare, nell’esercizio dei propri poteri conformativi e in ottica di leale collaborazione, le modifiche da apportare al progetto e necessarie al fine di consentirne l’assenso.
12.1. La censura è infondata.
12.2. Dalle motivazioni del provvedimento impugnato, infatti, emerge una valutazione da parte dell’amministrazione di radicale non assentibilità del progetto (essendo state indicate plurime ragioni di contrasto con la disciplina urbanistica di riferimento), mentre al contempo l’onere dell’amministrazione di indicare possibili modifiche progettuali idonee a superare le criticità riscontrante può ravvisarsi, in ottica di leale collaborazione, solo ove si tratti di interventi di mero dettaglio e, quindi, ove il rigetto possa essere agevolmente e immediatamente superato senza apportare delle modifiche essenziali al progetto, in quanto, diversamente ragionando, l’amministrazione finirebbe per doversi sostituire al privato nella predisposizione dell’istanza.
12.3. Nel caso di specie, è, invece, evidente come le ragioni di diniego rappresentate dal Comune e precedentemente esaminate siano tali da precludere l’assenso all’istanza se non a fronte di una radicale modifica dell’intervento edilizio proposto, ragione per cui l’amministrazione non poteva ritenersi onerato a fornire indicazioni ulteriori rispetto alla chiara esposizione dei motivi di diniego dell’istanza.
13. Conclusivamente, pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse, i motivi aggiunti del 6 febbraio 2025 e del 12 giugno 2025 devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm. per difetto di interesse, mentre, invece, i motivi aggiunti del 22 ottobre 2025 e del 21 novembre 2025 devono essere rigettati, in quanto infondati.
14. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiare complessità delle vicende di causa e, altresì, avendo l’amministrazione comunale provveduto in corso di giudizio all’integrazione motivazionale delle ragioni di diniego mediante l’adozione di un nuovo provvedimento.
TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 13.02.2026 n. 206