1. – Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è in Italia dal 1984 ed ha frequentato asilo, scuole elementari e medie sempre in Italia.
Nel 2013 si è sposato ed è padre di tre figli nati, rispettivamente, nel 2013, 2015 e nel 2020.
Il signor -OMISSIS-presentava domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia a mezzo kit postale in data 6 marzo 2019.
Rispetto a tale istanza, la Questura di Chieti emetteva preavviso di diniego in data 29 giugno 2020, con cui comunicava la sussistenza dei motivi ostativi ivi puntualmente indicati.
A tale nota il signor -OMISSIS-non rispondeva.
Il successivo 13 novembre 2020, il signor -OMISSIS-inoltrava via pec alla Questura di Chieti richiesta di appuntamento finalizzato alla richiesta di un permesso di soggiorno per cure mediche atteso lo stato di gravidanza della consorte.
A tale richiesta la Questura non rispondeva e, conseguentemente, il signor -OMISSIS-in data 21 gennaio 2021 procedeva ad ulteriore sollecito via pec, sollecito cui non veniva fornita risposta.
Preso atto della mancata risposta, il signor -OMISSIS- ha proposto il ricorso avverso il silenzio introduttivo del presente giudizio, depositato in data 7 aprile 2021, con cui ha chiesto che sia accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Chieti sull’istanza presentata in data 13 novembre 2020, formulando anche istanza cautelare in merito.
Si sono costituiti in giudizio, in data 8 aprile 2021, il Ministero dell’Interno e la Questura di Chieti, depositando relativa relazione con cui la Questura di Chieti ha ricostruito la vicenda, rilevando che la stessa aveva emesso non un provvedimento di diniego, come invece sostenuto nel ricorso, ma solamente un preavviso di diniego rispetto all’istanza di permesso di soggiorno presentata dal signor -OMISSIS-in data 6 marzo 2019 e che tale procedimento era ancora in corso e che, dunque, “il sig. -OMISSIS-è ad oggi, a tutti gli effetti, in condizione di regolarità sul T.N. poiché durante la fase di rinnovo, come è noto, il possesso di un permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta/cedolino assicura al titolare il godimento degli stessi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno, tra i quali finanche l’esercizio di attività lavorativa.”.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 5 maggio 2021 è stata emessa l’ordinanza n. 71/2021 con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare.
Infine, all’udienza in Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Il Collegio rileva che la causa non appare ancora matura per la decisione.
Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che la Questura di Chieti resistente, come sopra già esposto, ha depositato in data 19 aprile 2021 propria memoria con cui ha dato atto del fatto che in data 29 giugno 2020 è stata redatta a carico del ricorrente comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 “poiché ritenuto persona pericolosa ai sensi dell’art. 1 lett. b) e c) della L. 159/2011” e che il procedimento relativo a tale comunicazione “è tutt’ora in corso: ne deriva che il sig. SMAALI è ad oggi, a tutti gli effetti, in condizione di regolarità sul T.N. poiché durante la fase di rinnovo, come è noto, il possesso di un permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta/cedolino assicura al titolare il godimento degli stessi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno, tra i quali finanche l’esercizio di attività lavorativa.”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico della Questura di Chieti, ordinando alla stessa l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso con particolare riferimento all’avvenuta definizione del procedimento de quo ed all’attuale situazione del ricorrente relativamente ai permessi di soggiorno, depositando la documentazione relativa.
Al predetto adempimento la Questura di Chieti dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza in Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – ordinanza 13.02.2026 n. 35