Processo – Inammissibilità del ricorso collettivo per la sussistenza di posizioni differenziate

Processo – Inammissibilità del ricorso collettivo per la sussistenza di posizioni differenziate

I ricorrenti in epigrafe individuati, avendo partecipato alla procedura selettiva per l’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2020/2021 riportando all’esito delle prove un punteggio non sufficiente ai fini della relativa ammissione, impugnavano la graduatoria finale di merito unitamente agli atti connessi.

Nel premettere l’ammissibilità del gravame, i ricorrenti hanno riportato all’esito delle prove il punteggio minimo idoneo all’accesso al corso di laurea, ma non sufficiente per inserirsi nelle graduatorie e, perciò contestando: i) la procedura di determinazione del numero di posti disponibili (messi a bando) in quanto la relativa quantificazione sarebbe inferiore al reale fabbisogno professionale e all’effettiva capacità formativa degli Atenei (motivo I); ii) si deduce la violazione del principio dell’anonimato con riguardo allo svolgimento del test di ammissione, censurando altresì l’introdotta previsione di una graduatoria unica a livello nazionale (motivi II e III); iii) si prospetta la violazione della riserva di legge in materia di programmazione degli accessi ai corsi universitari, contestando l’introduzione di un sistema di immatricolazione asseritamente sganciato dalle effettive scelte del candidato utilmente collocato in graduatoria (motivi IV e V); iv) si censurano le modalità di svolgimento della prova di ammissione e l’asserita ambiguità dei quesiti somministrati (motivi VI e VII); v) si contesta infine la prevista decadenza dalla graduatoria per la mancata conferma di interesse (motivo VIII).

Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 2638/2021 – confermata in appello – la Sezione rigettava la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente, rilevando altresì l’inammissibilità di molte delle censure prospettate in ragione della natura collettiva del proposto ricorso.

In vista dell’udienza di merito, è stata depositata in giudizio la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al proposto gravame con riferimento a taluni soggetti ricorrenti.

All’udienza indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.

Preliminarmente il Collegio, nel prendere atto del contenuto delle dichiarazioni (depositate in giudizio) di sopravvenuto difetto di interesse al proposto gravame riferita a taluni ricorrenti specificamente individuati, dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., limitatamente ai soggetti indicati in dispositivo.

Con riguardo agli altri soggetti ricorrenti (per i quali persiste l’interesse alla decisione), il Collegio ritiene il ricorso in parte inammissibile, stante la natura collettiva del proposto gravame – così come rilevato dal Collegio già in seno all’ordinanza cautelare e ritualmente eccepito dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia depositata il 21 aprile 2021 – e in parte infondato.

Osserva preliminarmente il Collegio che il giudizio in esame si inserisce in un ampio e ricorrente contenzioso, che segue annualmente le prove di selezione per l’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, con censure più volte reiterate e già oggetto di plurime decisioni della Sezione.

Il Collegio ritiene quindi di poter far ricorso ad una motivazione espressa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alla luce dei precedenti pronunciamenti della Sezione riferiti, in particolare, ad ipotesi di gravame proposto – come nel caso di specie – in forma collettiva (cfr., ex multis, T.a.r. per il Lazio, sez. III, sentenze 18 ottobre 2021, n. 10678 e 11 novembre 2020, n. 11361).

Più in dettaglio, dagli atti di causa emerge che il proposto ricorso riunisce un numero elevato di soggetti con punteggi assai disparati – pur se accomunati dal raggiungimento della prevista soglia minima di idoneità (pari a venti punti) e dal correlato non inserimento in graduatoria – e conseguenti posizioni del tutto diversificate.

Inoltre, le censure articolate in ricorso non mostrano carattere omogeneo in quanto alcune mirano all’annullamento dell’intera procedura, mentre altre tendono all’annullamento parziale degli atti gravati – per quanto di interesse – al fine di ottenere l’immatricolazione al corso di laurea in questione.

Gli elementi evidenziati, in particolare, costituiscono indici del fatto che tra i soggetti ricorrenti sussiste una situazione di potenziale conflittualità.

Tale situazione emerge altresì dalle conclusioni rassegnate in ricorso ove, peraltro, è rinvenibile una palese contraddittorietà delle conclusioni medesime rispetto alle censure formulate.

Infatti, a fronte delle proposte censure aventi portata caducatoria stante l’idoneità al travolgimento dell’intera procedura, viene formulata in conclusione la domanda di ammissione dei ricorrenti medesimi al corso di laurea di interesse presso gli Atenei rispettivamente indicati come prima scelta o, in alternativa, nelle sedi opzionate in via successiva.

Risulta evidente come la domanda avanzata in ricorso, oltre a rivelarsi contraddittoria rispetto al contenuto delle censure formulate, renda palese la posizione di conflittualità nella quale finirebbe per trovarsi l’ampio novero dei soggetti ricorrenti laddove è invocata l’ammissione degli stessi al predetto corso di laurea nelle rispettive sedi universitarie.

Sulla base delle evidenziate circostanze il Collegio, in linea con i precedenti pronunciamenti della Sezione (sopra citati) che hanno trovato conferma anche in recenti pronunce rese in sede di appello (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, sent. 31 gennaio 2022, n. 648), ritiene di dover ribadire che il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando cioè possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra i soggetti che rivestono, collettivamente, la veste processuale di parte ricorrente.

Al riguardo, appare evidente nel caso di specie come situazioni eterogenee quali quelle sopra descritte rendano impossibile configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza” – afferente al risultato utile perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso – date le diverse posizioni dei singoli ricorrenti in ragione della disparità dei punteggi ottenuti, rispetto al punteggio minimo utile per l’accesso all’agognato corso di laurea nelle rispettive sedi universitarie.

Il Collegio ritiene, dunque, che il proposto ricorso in forma collettiva – nella parte in cui declina censure non prioritariamente volte all’integrale travolgimento della procedura – sia inammissibile in ragione della situazione di potenziale conflitto di interesse sussistente tra i ricorrenti (al riguardo, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenze 30 aprile 2019, n. 5478 e 8 novembre 2022, n. 14540).

Si è anche recentemente ribadito che “L’identità di posizione giuridica sostanziale, per la quale si richiede la tutela giurisdizionale (costituita, nel giudizio amministrativo di legittimità, dalla posizione di interesse legittimo), è data dalla identità del momento genetico, rappresentato dall’atto di esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644), di modo che tutti gli interessi legittimi che sorgono per effetto dell’esercizio del potere possono richiedere tutela attraverso lo stesso (ed unico) strumento processuale, ferma la necessaria presenza degli altri requisiti richiesti, il che – lo si ribadisce – comporta identità del provvedimento richiesto al giudice, identità degli atti lesivi impugnati e medesimi motivi di ricorso. Ed infatti l’eventuale esistenza di atti non lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti ovvero di motivi di doglianza non comuni a tutti, costituisce evidente dimostrazione della presenza di diversificazione delle posizioni giuridiche sostanziali per le quali ciascuno di essi chiede tutela in giudizio” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sent. 3 febbraio 2023 n. 1974).

Ciò posto, muovendo (anche per ragioni di priorità in senso logico-giuridico) dalla disamina del primo motivo di doglianza – volto a censurare la prevista soglia minima di idoneità (pari a venti punti) ai fini dell’inserimento in graduatoria, atteso il mancato raggiungimento del punteggio medesimo da parte dei soggetti ricorrenti come specificamente dedotto in ricorso – il Collegio ritiene le suddette doglianze (incentrate sull’assunto che l’unico parametro di riferimento ai fini dell’accesso ai corsi di cui trattasi dovrebbe essere rappresentato dall’esistenza di posti disponibili) non meritevoli di accoglimento, evidenziando sul punto come le proposte censure siano state più volte oggetto di scrutinio da parte della Sezione che ne ha argomentato l’infondatezza in numerosi pronunciamenti resi nell’ambito della materia di cui trattasi.

Quanto alla contestata costituzionalità del sistema di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, la Sezione in molteplici precedenti di merito ha evidenziato che il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertà delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono l’istituzione, mediante norme di legge ordinaria, quali nella specie la l.n. 264/1999, di limiti al generalizzato accesso degli studenti aspiranti all’immatricolazione nonché all’autonomia universitaria.

E ciò in funzione dell’esigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di assicurare il conseguimento di “standard” di formazione minimi, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di determinate attività professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute (cfr. Corte cost. n. 383/1998, con principi analoghi enunciati sia dalla Corte di giustizia UE sia dalla CEDU, come meglio illustrato nella sentenza di questo Tribunale n. 12042 del 2019). Non può, dunque, non riconoscersi la necessità di conformare l’accesso alla facoltà di medicina alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, nonché di accedere alle specializzazioni.

Giova al riguardo rammentare che la Sezione si è più volte pronunciata in argomento, sia in sede cautelare che di merito, denotando che la previsione del cosiddetto “numero chiuso”, per l’accesso alle facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria è contenuta nell’art. 1 della citata legge 2 agosto 1999, n. 264, che sul punto ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale, sia degli organi di giustizia in sede europea (cfr. al riguardo Corte Cost., 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale, ordinanza 20 luglio 2007, n. 307, nonché sentenze 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente legge n. 341 del 1990, come modificata con legge n. 127 del 1997, ma sulla base di principi speculari a quelli, deducibili in rapporto alla legge n. 264/1999; cfr. altresì Corte di Giustizia, 13 aprile 2010, causa C – 73/08; CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia).

Da non trascurare, inoltre, nell’ottica della programmazione degli accessi alle facoltà in questione previa procedura selettiva, è anche l’obiettivo di assicurare – pure in considerazione della libera circolazione di professionisti, anche medici, nell’ambito dell’Unione europeo – la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dell’Unione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario.

Al riguardo la stessa Corte di giustizia – pur escludendo la sussistenza di un obbligo, a livello comunitario, di limitare il numero di studenti ammessi alle facoltà di medicina – ha riconosciuto la facoltà dei singoli Stati di adottare le misure più opportune, per garantire i predetti livelli elevati di formazione, al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica.

Anche la Corte europea dei diritti umani si è espressa in tal senso, avendo affermato che “in linea di principio, la limitazione dell’accesso agli studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità… Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata norma se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato” (cfr. CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia; in tal senso cfr. altresì, ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 14 giugno 2023, n. 7623).

Per le esposte ragioni, il predetto motivo di doglianza risulta dunque infondato.

Dalla ravvisata infondatezza del primo motivo di ricorso discende, in ragione della dirimente circostanza rappresentata dal mancato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria finale di merito, il difetto di interesse alla coltivazione delle censure presupponenti il posizionamento di parte ricorrente in graduatoria, nello specifico corrispondenti ai motivi in ricorso sub lettera B) individuati come I, IV, V, VI e VII (per la parte riferita alla pretesa ambiguità di taluni quesiti somministrati), nonché VIII.

Le censure medesime risultano dunque inammissibili per carenza di interesse (oltre che in ragione della natura collettiva del proposto gravame).

Il proposto gravame, per la restante parte, si rivela infondato.

Evidenzia sul punto il Collegio come le censure afferenti alla dedotta violazione del principio di anonimato e alle ulteriori illegittimità asseritamente inficianti lo svolgimento della prova (motivo II) si palesino estremamente generiche e del tutto sprovviste di corredo probatorio; inoltre, i soggetti ricorrenti hanno espletato la prova selettiva in sedi diverse e mancano riferimenti puntuali a specifici episodi, né viene esplicitata l’efficienza causale delle circostanze rappresentate rispetto alle posizioni dei singoli ricorrenti.

In generale, osserva il Collegio che con riguardo ai test selettivi da svolgersi con modalità automatizzate di correzione (nel cui novero indubbiamente rientra la prova selettiva in contestazione) la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in più occasioni evidenziando come il principio dell’anonimato non richiede una peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga in maniera meccanizzata tramite l’utilizzo di un lettore ottico, mentre a diversi approfondimenti si presterebbe il caso in cui emerga la prova di effettive manipolazioni o altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa, ipotesi questa che non si configura nel caso di specie (in proposito, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 10 novembre 2022, n. 14601 e sent. 7 aprile 2021, n. 4099).

Va altresì evidenziato che “l’assenza di momenti valutativi nell’assegnazione del punteggio insieme all’automatismo e all’immediatezza della correzione della prova a quiz, rende l’imputabilità della scheda ad un singolo soggetto di per sé inidonea ad agevolare ipotetici favoritismi nella valutazione, ove non riscontrabili eventuali manomissioni o sostituzioni delle schede, nella fattispecie del tutto indimostrate” (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 novembre 2022, n.14714).

Neppure risulta fornita nel caso di specie la prova relativa alla presunta violazione del principio di segretezza e di paternità della prova in quanto non emerge dagli atti, alla luce della prospettazione in ricorso, alcuna circostanza che indichi che siano effettivamente occorse manipolazioni o sostituzioni degli elaborati, né che siano stati forniti indebiti aiuti esterni ad altri candidati.

Priva di pregio risulta l’ulteriore doglianza (motivo III) riferita alla gestione di una graduatoria unica nazionale.

Come già evidenziato da questa Sezione, la strutturazione della graduatoria su base nazionale, in realtà, si rivela agevolativa per i candidati, i quali non sono limitati nella propria scelta in ragione del fatto che il soddisfacimento del diritto allo studio si attua tramite l’accesso alla facoltà universitaria e non nella prevalenza di una scelta a priori di specifici Atenei (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 gennaio 2022, n. 102).

Vanno altresì disattese le censure – riportate in seno all’articolazione del motivo VI, per la corrispondente parte – riferite nella specie all’inserimento di domande di logica tra i quesiti che compongono il test di ammissione al corso di laurea in questione.

Ritiene sul punto il Collegio di poter richiamare ex art. 74 c.p.a. i consolidati approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa, nell’evidenziare che la Legge n. 264/1999 non pone alcun vincolo puntuale in ordine al numero dei quesiti da somministrare per ciascuna materia (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4093) e che la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove rappresenta espressione di potestà discrezionale dell’amministrazione pubblica che, in quanto tale, non è suscettibile di sindacato giurisdizionale, ad eccezione delle ipotesi in cui sia manifestamente illogica o irragionevole (in termini analoghi, cfr. Cons. St., sez. III, sent. 18 marzo 2021, n. 2314).

La Sezione ha altresì avuto occasione di osservare, nell’ambito di controversie analoghe a quelle per cui è causa, come l’Amministrazione nell’elaborazione dei quesiti da somministrare non debba attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, quali quelle afferenti al ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, e idonee a valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 3 gennaio 2022, n. 9).

In conclusione, con specifico riguardo ai soggetti ricorrenti per i quali persiste l’interesse alla decisione, per le ragioni esposte il ricorso risulta in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti in causa limitatamente ai soggetti ricorrenti per i quali è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al proposto gravame; per quanto concerne gli ulteriori ricorrenti in epigrafe, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura individuata in dispositivo.

TAR LAZIO – ROMA, III – sentenza 11.02.2026 n. 2625

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