*Processo – Liquidazione delle spese processuali e valutazione discrezionale del giudice alla luce dei parametri tariffari

*Processo – Liquidazione delle spese processuali e valutazione discrezionale del giudice alla luce dei parametri tariffari

1. La società BMC H24 Assistance S.r.l. impugna, con il ricorso in esame, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 770 del 9 maggio 2025, nella parte in cui ha liquidato alla stessa – originaria controinteressata ed odierna appellante – l’importo di € 1.500,00, oltre accessori, a titolo di refusione delle spese di lite, nonostante il valore della causa, avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente da una procedura di evidenza pubblica e di quello consequenziale di aggiudicazione dell’appalto a favore della appellante, fosse pari ad € 864.000,00 e la totale soccombenza della società Amaltea s.c.s., originaria ricorrente ed odierna appellata.

2. Premesso che, in particolare, il capo impugnato della sentenza appellata è quello con il quale il T.A.R., dopo aver dichiarato l’improcedibilità del ricorso in conseguenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione della parte ricorrente e stabilito la soccombenza virtuale di quest’ultima, per le ragioni già illustrate in sede cautelare, ha condannato la ricorrente “a corrispondere (…) ai due difensori della controinteressata (antistatari) la somma di euro 750 (settecentocinquanta), oltre accessori di legge, per ciascuno, a titolo di spese di giudizio”, l’odierna ricorrente lamenta che l’importo liquidato è palesemente sproporzionato rispetto al valore della causa ed all’impegno profuso per lo svolgimento dell’attività di difesa, anche in considerazione del numero di documenti da esaminare, della complessità delle questioni sollevate e delle disposizioni acceleratorie che innervano il rito cui, ratione materiae, era soggetta la controversia.

Essa richiama altresì la giurisprudenza che, pur riconoscendo il carattere discrezionale dell’attività decisoria del giudice con riferimento alle spese di lite, non ammette, in quanto incompatibile con l’esigenza di tutela del decoro professionale del difensore, la liquidazione di importi meramente simbolici e reclama, in via principale, il riconoscimento dei valori tariffari medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), con la conseguente liquidazione dell’importo di € 23.235,00, oltre accessori di legge, ovvero, in via subordinata, di quelli minimi, con la conseguente liquidazione di un importo di almeno € 11.619,00, oltre accessori di legge.

3. Il ricorso, all’esito dell’odierna udienza di discussione, preceduta dalla dichiarazione della ricorrente di introitarlo in decisione senza discussione orale, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.

4. Deve preliminarmente osservarsi che la parte ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza appellata per la parte concernente la liquidazione a suo favore delle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza virtuale, in quanto non conforme ai criteri di liquidazione sanciti dal d.m. 10 marzo 2015, n. 55, così come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.

In particolare, deduce la parte appellante che l’importo liquidato dal T.A.R. non riflette l’effettiva complessità della controversia e, comunque, si colloca al di sotto della soglia dei valori minimi previsti dal d.m. citato, di cui chiede l’applicazione in via subordinata rispetto ai valori medi, di cui agogna l’applicazione in via principale, in entrambi i casi rapportando le relative percentuali alla base d’asta dell’appalto.

5. L’appello, i cui contenuti deduttivi e petitori sono stati dianzi delineati, è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati.

6. Come recentemente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 13 gennaio 2025, n. 169), “come noto, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, si veda Consiglio Stato, VI, 26 aprile 2021 n. 3345 e giurisprudenza ivi richiamata)”.

Tuttavia” – prosegue la sentenza – “qualora il TAR abbia disposto la condanna al pagamento delle spese, si deve tenere conto del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (‘Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247’) (Consiglio di Stato Sez. IV, 23 novembre 2020, n. 7314; si veda anche Cons. Stato, V, 19 luglio 2023, n. 7078; id., 20 maggio 2024, n. 4457) e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del predetto decreto. Nel definire la controversia, il giudice procedente è dunque tenuto a regolare le spese del giudizio avendo riguardo ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale dettati dal D.M. n. 55/2014, assumendo una decisione idonea ad influire sui rapporti tra le parti processuali, senza incidere sul differente ed autonomo rapporto tra l’avvocato e il cliente (cfr. Cass. civ. Sez. II, ord., 6 novembre 2018, n. 28267; si veda anche, più di recente, Corte di Cassazione, 27 luglio 2023, n. 22761 e Cass., Sez. II, 16 giugno 2024, n. 17613)”.

Aggiunge la sentenza che i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 “operano quindi come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nella tabella allegata allo stesso D.M. n. 55 del 2014) su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali indicate dalla norma”.

Rileva altresì la sentenza che ,“non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794 del 1942, articolo 24), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione”.

Infine, si legge nella sentenza citata che “il rispetto dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall’avvocato e il compenso a questi liquidato (negli stessi termini, Cons. Stato, IV, 10 aprile 2024, n. 3270). A norma dell’art. 2, comma 1, del predetto decreto, infatti, “Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera””.

7. Ebbene, applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che, come nel caso esaminato dalla Sez. VII, il T.A.R., nel regolare le spese del giudizio, ha liquidato, in favore dell’odierna appellante ed a carico dell’appellata, l’importo di € 750,00 oltre accessori per ciascuno dei due difensori della prima.

Tale liquidazione è stata operata, come correttamente rilevato dalla parte appellante, in violazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/2014, comunque orientanti, a prescindere dalla questione della loro inderogabilità, la discrezionalità del giudice procedente nella determinazione del compenso in sede giudiziale.

Il T.A.R., infatti, si è limitato a dare atto della necessità di osservare il criterio della soccombenza (virtuale), senza svolgere specifiche argomentazioni da cui desumere una (anche solo implicita) decisione di compensazione parziale delle spese di lite: il che configura un errore inficiante la sentenza gravata, stante la liquidazione delle spese per un importo manifestamente inferiore rispetto a quello determinabile in base ai parametri recati dal d.m. n. 55/2014 e in assenza di ragioni di compensazione parziale enucleate nella pronuncia appellata.

8. Considerata la totale soccombenza (sebbene virtuale) della originaria ricorrente, il giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto, applicando correttamente il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., porre a carico della stessa le spese e le competenze di lite, adeguandosi – o, quantomeno, ispirandosi – nella determinazione della loro corretta misura alle tabelle relative ai parametri forensi allegate al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.

8.1. Iniziando dal valore della causa, deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.m. cit., “nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. L’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara”.

L’applicazione del richiamato criterio di calcolo comporta la necessità di avere riguardo ai fini della determinazione del valore della causa, venendo in rilievo la posizione del soccombente, “all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione”, con i correttivi, relativi alle “controversia in materia di pubblici contratti” – ambito al quale afferisce la controversia in esame –, che “l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso” e che “l’utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara”.

Nella specie, poiché la determinazione n. 128 del 29 gennaio 2025, oggetto del giudizio di annullamento instaurato dall’odierna appellata, reca l’aggiudicazione a favore della appellante per un importo complessivo di € 736.105,00, corrispondente evidentemente all’offerta da essa formulata, esso costituisce un valido riferimento ai fini della determinazione dell’”entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione”.

8.2. Va altresì evidenziato che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.

Ebbene, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per applicare i valori tabellari nel loro importo minimo, ovvero risultante dal previsto dimezzamento, tenuto conto che l’oggetto della controversia, come si evince dal ricorso introduttivo del giudizio ed a prescindere dai sostanziali ampliamenti del thema decidendum operati dalla controinteressata con le sue memorie difensive, gravita essenzialmente intorno alla ascrivibilità del requisito anagrafico di un componente del team medico indicato dalla aggiudicataria al contenuto dell’offerta tecnica ovvero alle condizioni di esecuzione dell’appalto.

8.3. Va inoltre considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.m. cit., “alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00”: ebbene, per le medesime ragioni poc’anzi illustrate, ritiene il Collegio di applicare il suddetto incremento nella misura del 10%.

8.4. Infine, deve rilevarsi che alla parte appellante non spetta alcuna liquidazione né per la fase cautelare (avendo la stessa rinunciato espressamente a reclamarla nella presente sede), né per la fase introduttiva del giudizio (facente capo alla parte ricorrente) né, infine, per quella decisoria, tenuto conto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento del ricorso proveniente, in vista della relativa udienza pubblica, dalla parte ricorrente.

8.5. In conseguenza dei rilievi fin qui svolti, e tenuto conto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.m. n. 55/2014, “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato”, il compenso complessivamente liquidabile ai difensori antistatari della originaria controinteressata va determinato nell’importo di € 4.132,15 (€ 4.394,00/2 per la fase di studio + € 3.119,00/2 per la fase di trattazione = € 3.756,50 +10%), oltre accessori di legge.

9. Sussistono invece giuste ragioni per disporre l’irripetibilità delle spese del giudizio di appello, considerato che la parte appellata non ha resistito alla domanda di parte appellante e che la necessità di interposizione dell’appello è derivata dalla liquidazione delle spese di giudizio da parte del T.A.R., cui nessun contributo risulta essere stato dato dalla originaria ricorrente.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 11.02.2026 n. 1093

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