1.La società Scarnata Costruzioni s.r.l. ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Termoli, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1 dello stesso decreto, per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA DI POZZO DOLCE E P.ZZA S. ANTONIO – PIAZZA S. ANTONIO E AREA POZZO DOLCE-RECUPERO DELL’AREA DEGRADATA E DELLE RISPETTIVE PERTINENZE (PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”)”.
All’esito della procedura, il Comune di Termoli, con Determinazione Dirigenziale N. 1452 del 25.06.2025, comunicata alla ricorrente tramite pubblicazione sulla piattaforma Traspare in data 25.06.2025, ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto, finanziato con i fondi del PNRR, alla società COGECO 2025 s.r.l..
2. Tanto premesso, la ricorrente, assumendo l’illegittimità del su indicato provvedimento di aggiudicazione nonché degli altri atti in epigrafe meglio indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’annullamento dei suddetti atti.
Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi così rubricati:
I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44, COMMA 3 E DELL’ART. 100 DEL D.LGS. N. 36/2023; – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8.2.2 DELL’INVITO/DISCIPLINARE INSUFFICIENZA DEL NUMERO MINIMO DI COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE;
II. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 108 COMMI 4, 7 e 8 DEL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELL’INVITO/DISCIPLINARE. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N. 241/90 – GENERICITÀ E INDETERMINATEZZA DELLE PREVISIONI DELLA LEX SPECIALIS RELATIVE ALLE COMPONENTI DI NATURA DISCREZIONALE. – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ DELLE VALUTAZIONI COMPIUTE.
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITÀ, BUON ANDAMENTO E MOTIVAZIONE. – ECCESSO DI POTERE PER GENERICITÀ E INDETERMINATEZZA DEL CRITERIO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO PI PAR CONDICIO NELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA.
III.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 108 COMMI 4, 7 e 8 DEL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELL’INVITO/DISCIPLINARE. – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ DELLE VALUTAZIONI COMPIUTE.
– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITÀ, BUON ANDAMENTO E MOTIVAZIONE. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO PI PAR CONDICIO NELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA.
IV.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 108 COMMI 4, 7 e 8 DEL D.LGS. N. 36/2023 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELL’INVITO/DISCIPLINARE. – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ ED ARBITRARIETÀ DELLE VALUTAZIONI COMPIUTE. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITÀ, BUON ANDAMENTO E MOTIVAZIONE. – ECCESSO DI POTERE PER GENERICITÀ E INDETERMINATEZZA DEL CRITERIO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO PI PAR CONDICIO NELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA.
V.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL’ART. 18, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 19 DELL’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA. INVALIDITÀ DELLA PREVISIONE CONTENUTA NELLA D.D. 1452/2025, OVE INTESA NEL SENSO DI CONSENTIRE LA STIPULA CONTRATTUALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI STAND STILL.
In estrema sintesi, con il primo motivo la ricorrente ha dedotto che la COGECO avrebbe indicato soltanto tre professionisti per la composizione del gruppo di lavoro per l’attività di progettazione, in luogo dei cinque richiesti dall’art. 8.2.2. della lex specialis.
Con il secondo mezzo, la ricorrente ha lamentato l’eccessiva genericità dei sub criteri di valutazione A.3. (ottimizzazione proposta progettuale) e B.2. (organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione); ha altresì dedotto che per i suddetti sub criteri, ed in particolare per il criterio A3., le valutazioni numeriche espresse dalla Commissione non consentono di comprendere l’iter logico seguito per l’attribuzione dei relativi punteggi; ha evidenziato, poi, che “alla luce delle soluzioni progettuali proposte dalla società Scarnata (con particolare riferimento ai criteri A.3 e B.2) non si comprende come la stessa abbia conseguito sostanzialmente lo stesso punteggio della COGECO, che ha presentato una offerta, come sopra evidenziato, non rispondente al quadro esigenziale rappresentato nella lex specialis” ( cfr. ricorso, pag. 19).
Con il terzo motivo l’interessata ha lamentato che la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla COGECO 6 punti per il subcriterio B.3., a sua volta articolato in ulteriori 3 sub criteri, attribuiti in relazione al possesso di alcune “certificazioni” – ISO 14001 e ISO 45001, nonché la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 – rilasciate da organismi accreditati: la ricorrente ha evidenziato che non andava qui attribuito alcun punteggio in quanto la COGECO è un’impresa che non svolge attività esecutiva diretta, costituita da poco tempo e priva di dipendenti, e come tale inidonea al conseguimento delle dette certificazioni.
Con il quarto mezzo la Scarnata s.r.l. si è doluta del tempo esiguo impiegato dalla Commissione per la valutazione delle offerte, sintomatico di un deficit istruttorio; con il medesimo motivo la ricorrente ha nuovamente dedotto la manifesta illogicità, il travisamento dei presupposti di fatto e il difetto di istruttoria nella valutazione dei punteggi, segnatamente con riferimento ai sub criteri A.3., B.2., C.2. e B.3., “che emergono con particolare evidenza, non solo dal confronto tra le proposte migliorative formulate dalla società COGECO prima graduata e quelle formulate dalla società Scarnata seconda graduata, che hanno determinato l’attribuzione di un punteggio immotivato e del tutto arbitrario all’aggiudicataria, ma anche dal confronto con i punteggi ottenuti dagli altri quattro concorrenti, i quali con particolare riferimento al Criterio A.3, sebbene abbiano offerto le stesse soluzioni della COGECO, hanno conseguito immotivatamente un punteggio molto più basso” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 33-34).
Con il quinto motivo (indicato erroneamente come VI nel ricorso) la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di “stand still” sostanziale in quanto, in seguito all’aggiudicazione del 25.6.2025, il contratto con la controinteressata è stato stipulato in data 30.6.2025 e cioè prima del termine dilatorio previsto dall’art.18 comma 3 d.lgs. n. 36/2023.
La ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale: di dichiarare l’ inefficacia/invalidità del contratto medio tempore stipulato in violazione del periodo di stand still tra il Comune resistente e la controinteressata; di accertare il diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara di appalto oggetto di giudizio; di condannare l’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società ricorrente per effetto degli atti impugnati, in forma specifica, con esplicita richiesta di subentro nell’esecuzione del contratto, o, in via subordinata per equivalente.
L’interessata ha poi chiesto al Tribunale ex art. 65 c.p.a., in via istruttoria, di acquisire agli atti del giudizio:
– il contratto di appalto stipulato tra Comune e la società COGECO;
– i rapporti di audit necessari al rilascio delle certificazioni ISO 14001 e ISO 45001 e per la certificazione per la parità di genere, rilasciata ai sensi della prassi UNI/PdR 125:2022;
– gli atti adottati dal Comune di Termoli in relazione al risarcimento del danno riconosciuto alla società Nidaco s.r.l. dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4054 del 3.05.2024 in relazione alla mancata esecuzione dei lavori sulla Piazza Sant’Antonio.
Infine, “alla luce della macroscopica illogicità dei punteggi attribuiti alla aggiudicataria ed ai fini di un necessario approfondimento di tali profili da parte dell’Ecc.mo Collegio”, ha chiesto la nomina di un CTU o di un verificatore.
3. Nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha chiesto l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal presente giudizio, nel quale non risulta articolata alcuna censura in ordine ad atti e/o comportamenti delle dette Amministrazioni: la difesa erariale ha, inoltre, precisato che parte necessaria ex art. 12 bis D.L. 68/2022 nella presente controversia, avente ad oggetto interventi finanziati con fondi PNRR, è il Ministero dell’Interno, in qualità di Amministrazione centrale titolare dell’ intervento previsto nel PNRR.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Termoli, che ha dedotto l’integrale infondatezza del ricorso.
5. Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata COGECO 2025 s.r.l. che ha parimenti contestato la fondatezza del gravame.
6. Alla camera di consiglio del 3.9.2025 la difesa ricorrente ha chiesto l’abbinamento della domanda cautelare al merito e il Tribunale, in assenza di opposizione delle altre parti, ha disposto l’abbinamento dell’istanza cautelare al merito, con fissazione dell’udienza pubblica per il 5 novembre 2025.
7. Con memoria depositata in data 3.10.2025 l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha chiesto anche l’estromissione del Ministero dell’Interno dal presente giudizio.
8. In vista dell’udienza pubblica del 5.11.2025 la ricorrente, il Comune resistente e la controinteressata hanno depositato delle memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo sulle rispettive tesi; il Comune di Termoli e la COGECO 2025 s.r.l. hanno altresì depositato degli scritti di replica.
9. All’udienza pubblica del 5.11.2025 il Tribunale, alla luce dei motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 3.11.2025 e dell’istanza di rinvio dell’udienza depositata dalla controinteressata, ha disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 28.1.2026, al fine di dare alle altre parti i termini a difesa di legge al cospetto dei motivi aggiunti da ultimo depositati.
10. Con i motivi aggiunti depositati in data 3.11.2025 la ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Termoli n. 224 del 14 ottobre 2025, con cui il Comune ha deliberato di “…2. di prendere atto della proposta progettuale dell’intervento denominato: “riqualificazione urbana area di pozzo dolce e P.zza S. Antonio – Piazza S. Antonio e Area Pozzo dolce-recupero dell’area degradata e delle rispettive pertinenze CUP: G31B21003250005 PNRR – missione 5 – componente 2 – investimento 2.1 “rigenerazione urbana”, così come modificata in recepimento delle indicazioni fornite dalla soprintendenza e dall’amministrazione comunale ed acclarata al prot. n. 59164/2025; – 3. di ritenere sussistenti le ragioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza connesse alle misure urgenti per la messa in sicurezza delle aree di Pozzo Dolce; – 4. di demandare al settore lavori pubblici ogni adempimento utile per l’attuazione dell’intervento anticipando, nelle more della definizione ed approvazione del progetto, le opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area di pozzo dolce”; l’impugnativa è estesa altresì a tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi ivi inclusi i documenti tecnici allegati alla deliberazione impugnata; alla D.D. n. 2079/2025; al processo verbale di consegna anticipata dei lavori del 15.10.2025.
Nei motivi aggiunti sono state articolate le censure così rubricate:
I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 17, COMMA 4, D.LGS. N. 36/2023 IN COMBINATO DISPOSTO 44, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023; – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE RAPPRESENTATO NEL PFTE ALLEGATO ALL’INVITO DISCIPLINARE; – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DI CUI ALL’ART. 97 COST. E DEI CONNESSI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA; – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 19 DELL’INVITO DISCIPLINARE (CD. STAND STILL); – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO.
II.- VILAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE RAPPRESENTATO NEL PFTE ALLEGATO ALL’INVITO/DISCIPLINARE; – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DI CUI ALL’ART. 97 COST. E DEI CONNESSI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA;
– ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO.
Con il primo motivo la ricorrente ha, in sintesi, censurato l’impugnata Determinazione della Giunta Comunale asserendo che con quest’ultima il Comune avrebbe consentito alla COGECO di modificare l’offerta progettuale presentata in gara: cioè non si sarebbe in presenza di meri “approfondimenti tecnici” della proposta originaria ma sostanzialmente di una “nuova e diversa impostazione progettuale”, come tale inammissibile poiché in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto che la DGC n. 224/2025 è illegittima “anche nella parte in cui il Comune ha demandato al Settore Lavori Pubblici l’attuazione anticipata delle opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area di Pozzo Dolce, in quanto tale disposizione, adottata nelle more della definizione e approvazione del progetto, risulta priva dei presupposti di necessità e urgenza e appare finalizzata unicamente a consolidare gli effetti di un’aggiudicazione illegittima. Ciò integra un evidente eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., atteso che l’area risulta da tempo transennata ed inaccessibile, priva di qualsiasi pericolo immediato per la collettività” (cfr. motivi aggiunti pag. 13).
Con il medesimo motivo la ricorrente ha altresì dedotto che le integrazioni progettuali di cui il Comune ha preso atto con la delibera impugnata non rispondono minimamente “al quadro esigenziale delineato con il PFTE” ( cfr. motivi aggiunti pag. 13).
11. In vista dell’udienza pubblica del 28.1.2026 le parti hanno depositato delle memorie ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle rispettive tesi, e degli scritti di replica.
12. Alla su indicata udienza pubblica la causa è stata infine trattenuta in decisione.
13. Preliminarmente, il Collegio deve disporre l’estromissione dal presente giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendosi escludere, in conformità alla richiesta della difesa erariale del 25.8.2025, che le dette Amministrazioni siano “titolari degli interventi previsti nel PNRR” oggetto di controversia e, come tali, parti necessarie del presente giudizio; non si dispone per contro l’estromissione del Ministero dell’Interno, inizialmente indicato, nella medesima memoria del 25.8.2025, quale Amministrazione centrale titolare dell’intervento oggetto del giudizio, non risultando univoche le ragioni per la quali la difesa erariale, con successiva memoria del 3.10.2025, ne ha poi chiesto l’estromissione.
14. Venendo al merito della controversia, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
La complessiva infondatezza delle doglianze articolate nei due atti di gravame consente al Collegio di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti formulata dalla difesa comunale.
15. Lo scrutinio delle doglianze complessivamente articolate nelle impugnative formulate nel presente giudizio deve prendere le mosse dal ricorso introduttivo.
16. Con il primo motivo del gravame originario, la ricorrente, come anticipato in narrativa, ha dedotto che la COGECO avrebbe indicato soltanto tre professionisti per la composizione del gruppo di lavoro per l’attività di progettazione, in luogo dei cinque richiesti dall’art. 8.2.2. della lex specialis.
17. Il motivo è infondato.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che sia il Comune resistente che la controinteressata hanno rappresentato che, come risulta dai documenti di gara, versati negli atti del presente giudizio (cfr. documenti 5.1, 5.2 e 5.3 della produzione documentale della controinteressata del 29.8.2025; documenti 10, 11 e 12 della produzione documentale del Comune di Termoli del 13.10.2025), conformemente alla su indicata disposizione della lex specialis, la COGECO ha indicato negli atti allegati alla propria domanda di partecipazione, cinque progettisti, ed in particolare: 1) l’Arch. Giuseppe Losurdo (dello Studio Amati S.r.l.); 2) l’Arch. Giuliano Magagna (dello Studio Amati S.r.l.); 3) l’Arch. Laura Ferro (dello Studio Amati S.r.l.); 4) l’Arch. Domenico Colozza (libero professionista); 5) il Dott. Geol. Domenico Angelone (libero professionista).
Non ha pregio l’obiezione, articolata dalla difesa ricorrente nella memoria del 20.10.2025 (pag. 5), secondo cui l’aggiudicataria avrebbe dovuto indicare, a pena di esclusione, all’interno della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, e non anche in altri atti allegati alla domanda di partecipazione, il numero minimo di unità che dovranno comporre il gruppo di lavoro (cinque).
Al riguardo, come condivisibilmente osservato dalla controinteressata (cfr. memoria di replica del 24.10.2025, pag. 6), se da un lato l’art. 8.2.2. della lex specialis prescrive espressamente a pena di esclusione il numero minimo di professionisti componenti del Gruppo di Lavoro, pari a cinque, dall’altro non ricollega in alcun modo la sanzione espulsiva all’ipotesi in cui i professionisti incaricati della progettazione vengano indicati in un documento diverso dalla domanda di partecipazione integrata con il DGUE ( “Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall’operatore economico all’interno della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, nella sezione “GRUPPO DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE”, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale”).
Sicché, fermo restando il pieno possesso del requisito in esame, la controinteressata non avrebbe in ogni caso potuto essere esclusa, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione.
18. Con il secondo motivo del gravame introduttivo la ricorrente ha lamentato l’eccessiva genericità dei sub criteri di valutazione A.3. (ottimizzazione proposta progettuale) e B.2. (organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione); ha altresì dedotto che per i suddetti sub criteri, ed in particolare per il criterio A3., le valutazioni numeriche espresse dalla Commissione non consentono di comprendere l’iter logico seguito per l’attribuzione dei relativi punteggi; ha, infine, evidenziato, che “alla luce delle soluzioni progettuali proposte dalla società Scarnata (con particolare riferimento ai criteri A.3 e B.2) non si comprende come la stessa abbia conseguito sostanzialmente lo stesso punteggio della COGECO, che ha presentato una offerta, come sopra evidenziato, non rispondente al quadro esigenziale rappresentato nella lex specialis” ( cfr. ricorso, pag. 19).
19. Le suddette doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
20. Il Collegio deve, in primis, rilevare che la ricorrente con riferimento al sub criterio A.3. ha conseguito il massimo punteggio attribuibile dalla disciplina di gara, sicché la doglianza vertente sulla genericità del detto su criterio deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in capo alla ricorrente a veder riconosciuto il vizio lamentato.
In ogni caso, le censure in disamina sono infondate nel merito.
21. Quanto alle censure relative alla lamentata genericità dei sub criteri A.3. e B.2. il Collegio reputa innanzitutto necessario riportare, di seguito i contenuti dei detti sub criteri come descritti nella lex specialis.
Per il sub criterio A.3. (ottimizzazione della proposta progettuale) il disciplinare prescrive che “Il concorrente dovrà indicare gli aspetti qualificanti della soluzione progettuale ed eventuali proposte migliorative, anche finalizzate alla migliore realizzazione tecnica dell’opera. Sarà valutata positivamente l’approccio alle tematiche progettuali la conoscenza delle problematiche puntuali, la risoluzione delle interferenze, e la valutazione degli aspetti tecnico specialistici delle opere”.
Quanto al sub criterio B.2. ( Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione ) il disciplinare prescrive quanto segue: “Efficacia ed adeguatezza dell’organizzazione e della logistica del cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni anche attraverso una attenta gestione delle interferenze. Sarà valutata positivamente l’organizzazione delle squadre di lavoro per l’ottimizzazione dei processi e dei metodi di esecuzione ed il cronoprogramma delle fasi attuative dell’intervento nel suo complesso sulla base del quale il concorrente intende realizzare le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto”.
Orbene i su indicati criteri si sottraggono alle censure di genericità formulate dalla ricorrente, atteso che gli stessi risultano pertinenti alla natura e alle caratteristiche dell’appalto, e sufficientemente chiari e determinati nel loro contenuto, descrivendo la cornice entro la quale sarebbe stata formulata la valutazione della Commissione: e ciò in coerenza con l’art. 108 comma 4 d.lgs. n. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che “…l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all’oggetto dell’appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici”.
Quanto al sub criterio A.3. il Collegio rileva che dalla formulazione letterale del disciplinare emerge in modo sufficientemente determinato l’oggetto della valutazione della Commissione, la quale è chiamata ad attribuire un punteggio tanto maggiore quanto maggiore sarà l’apporto migliorativo delle soluzioni progettuali proposte dai concorrenti, tenendo conto dell’ “approccio alle tematiche progettuali la conoscenza delle problematiche puntuali, la risoluzione delle interferenze, e la valutazione degli aspetti tecnico specialistici delle opere”. Come correttamente osservato dalla controinteressata, “trattandosi di un punteggio da attribuire ad una miglioria, se il disciplinare fosse stato eccessivamente specifico, avrebbe “suggerito” le soluzioni progettuali ai concorrenti, vanificando la ratio del sub-criterio stesso, ossia quella di ottenere la migliore soluzione possibile rispetto al progetto posto a base di gara” ( cfr. memoria della controinteressata del 24.10.2025, pag. 10): tale conclusione risulta, d’altronde, coerente con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale “le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste” (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2024, n. 264, Id. 12 maggio 2020, n. 2969; Id., n. 6793 del 2019, cit.; Id., V, 14 settembre 2018, n. 5388).
Anche per ciò che concerne il sub criterio B.2. risulta indicato in modo sufficientemente chiaro e definito l’oggetto, e il perimetro della valutazione della Commissione in merito all’ “organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione”, essendo stato con il detto sub criterio esplicitato che in sede di valutazione dell’offerta sarebbe attribuito un punteggio correlato ai su indicati profili avuto riguardo ad ben definiti e circostanziati elementi: “ l’organizzazione delle squadre di lavoro per l’ottimizzazione dei processi e dei metodi di esecuzione ed il cronoprogramma delle fasi attuative dell’intervento nel suo complesso sulla base del quale il concorrente intende realizzare le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto”.
22. Con il medesimo mezzo la ricorrente dedotto che per sub criteri sopra indicati, ed in particolare per il criterio A3., le valutazioni numeriche espresse dalla Commissione non consentono di comprendere l’iter logico seguito per l’attribuzione dei relativi punteggi; ha evidenziato, poi, che “alla luce delle soluzioni progettuali proposte dalla società Scarnata (con particolare riferimento ai criteri A.3 e B.2) non si comprende come la stessa abbia conseguito sostanzialmente lo stesso punteggio della COGECO, che ha presentato una offerta, come sopra evidenziato, non rispondente al quadro esigenziale rappresentato nella lex specialis” ( cfr. ricorso, pag. 19).
Anche le su indicate censure sono prive di fondamento, risolvendosi in un’inammissibile contestazione delle valutazioni tecnico-discrezionali operato dalla Commissione di gara.
22.1. Sul punto il Collegio, preliminarmente, ricorda come sia consolidato in giurisprudenza il principio per cui “[l]a valutazione delle offerte e, del pari, l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione dell’ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità, ad eccezione dell’ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2023, n. 7942).
Dunque, il giudice amministrativo può ripercorrere il ragionamento svolto dall’Amministrazione al fine di verificare, anche in riferimento alle regole tecniche adottate, la ragionevolezza e la coerenza dell’iter logico seguito, ma non può spingersi fino al punto di rivedere valutazioni per loro natura opinabili, sovrapponendo la propria idea al giudizio dell’organo amministrativo che non risulti contaminato da profili di erroneità e di illogicità, perché ciò si tradurrebbe in un inammissibile sindacato di merito, sostitutivo(cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 26 novembre 2025, n. 9316; 24 agosto 2023, n. 7931; 3 maggio 2021, n. 3466).
22.2. Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che le censure in disamina non evidenziano alcun errore manifesto, ma sono dirette ad rimarcare, nella sostanza, l’erroneità delle valutazioni della Commissione di gara nell’attribuzione dei punteggi relativi ai sub criteri sopra meglio indicati alla controinteressata, le cui soluzioni progettuali sarebbero state, sotto molteplici profili ( incidenza sui vincoli insistenti sull’area, modifica delle quote altimetriche di Piazza Sant’Antonio, risoluzione delle “interferenze”) meno rispondenti al “quadro esigenziale” imposto dal PFTE rispetto a quelle proposte dalla ricorrente: le dette censure prospettano in definitiva una diversa lettura soggettiva delle valutazioni compiute, inammissibile in questa sede proprio perché mirante a un non consentito sindacato di merito, riservato all’azione amministrativa.
23. Con il terzo motivo l’interessata ha lamentato che la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla COGECO 6 punti per il subcriterio B.3., a sua volta articolato in ulteriori 3 sub criteri, attribuiti in relazione al possesso di alcune “certificazioni” – ISO 14001, ISO 45001 nonché la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 – rilasciate da organismi accreditati: la ricorrente ha evidenziato che non andava qui attribuito alcun punteggio in quanto la COGECO è un’impresa che non svolge attività esecutiva diretta, costituita da poco tempo e priva di dipendenti, e come tale inidonea al conseguimento delle dette certificazioni.
24. Anche questa censura è destituita di fondamento.
Il Collegio deve evidenziare che il Disciplinare di gara (art. 15, criterio B.3) prevede l’assegnazione di un punteggio premiale complessivo di 6 punti in favore dei concorrenti dotati di specifiche certificazioni di qualità. In particolare, sono attribuiti 2 punti per ciascuna delle seguenti certificazioni possedute dall’offerente: ISO 14001 (sistema di gestione ambientale, sub-criterio B.3.1), ISO 45001 (sistema di gestione sicurezza lavoro, sub-criterio B.3.2) e UNI/PdR 125:2022 (sistema di gestione per la parità di genere, sub-criterio B.3.3).
Il punteggio relativo al criterio in disamina è assegnato al mero riscontro formale del possesso della certificazione, secondo quanto stabilito dalla lex specialis. La commissione di gara è, in atri termini, chiamata a constatare esclusivamente il possesso di ciascuna certificazione sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dai concorrenti.
Il punteggio in contestazione non implica, quindi, alcuna valutazione discrezionale ulteriore rispetto alla constatazione del dato oggettivo del possesso (o meno) della certificazione rilasciata da enti terzi accreditati al rilascio delle dette certificazioni alla stregua della normativa di settore: nel riscontro del possesso delle dette certificazioni deve intendersi esaurita l’attività necessaria per l’attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione, che non era tenuta, quindi, a sindacare la validità sostanziale o le modalità di ottenimento di tali certificazioni. Né d’altronde la ricorrente ha evidenziato che le suddette e più penetranti verifiche risultano imposte da una norma primaria.
Ne consegue che legittimamente la Commissione, in aderenza alle previsioni della lex specialis, ha attribuito alla controinteressata il punteggio relativo al criterio B.3. in ragione del documentato possesso, da parte di quest’ultima, delle certificazioni ivi richieste.
In ogni caso deve poi evidenziarsi che la controinteressata ha fornito documentazione volta ad attestare che alla data di rilascio delle certificazioni richieste ai fini dell’attribuzione del punteggio per il criterio B.3., disponeva di un numero di dipendenti utile a giustificare il rilascio delle predette certificazioni (cfr. memoria depositata in data 1.9.2025 e documentazione ivi richiamata): e sul punto la ricorrente non ha fornito alcuna specifica controdeduzione, limitandosi ad osservare che “COGECO si è difesa allegando che alla data del 10.03.2025 aveva 33 20 dipendenti, senza tuttavia depositare alcun documento idoneo a provare la circostanza” ( cfr. memoria del 20.10.2025, pag. 20-21).
25. Con il quarto mezzo la Scarnata s.r.l. si è doluta del tempo esiguo impiegato dalla Commissione per la valutazione delle offerte, sintomatico di un deficit istruttorio; con il medesimo motivo la ricorrente ha nuovamente dedotto la manifesta illogicità, il travisamento dei presupposti di fatto e il difetto di istruttoria nella valutazione dei punteggi, segnatamente con riferimento ai sub criteri A.3., B.2., C.2..
Anche le suddette censure non sono meritevoli di accoglimento.
25.1. Quanto alla doglianza vertente sulla breve tempistica di valutazione delle offerte, il Collegio deve ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in subjecta materia l’esiguità del tempo impiegato dalla commissione per la valutazione delle offerte non è di per sé indice di illegittimità, tenuto conto che: 1) la brevità dei lavori può dipendere da particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della commissione giudicatrice, dall’adeguatezza, dall’organizzazione dei suoi lavori ovvero della rilevazione a volte ictu oculi delle peculiari caratteristiche dei progetti presentati (v. tra le altre, con riguardo alle gare d’appalto, Tar Trieste, sez. I, 19 marzo 2020, n. 104; Tar Lazio, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 10460); 2) manca una predeterminazione, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla valutazione e, inoltre, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione (v. da ultimo Tar Lazio, sez. III, 4 febbraio 2022, n. 1305; Cons. Stato, sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743).
Ed al riguardo deve aggiungersi che la ricorrente non ha dedotto elementi specifici utili ad appalesare, unitamente al lamentato breve tempo di valutazione delle offerte, l’illegittimità dell’operato della Commissione e quindi, in definitiva, l’evocato, e non dimostrato, deficit istruttorio.
25.2. Le ulteriori censure articolate nel motivo in disamina, rivolte a contestare la legittimità della valutazione dei punteggi, segnatamente con riferimento ai sub criteri A.3., B.2., C.2., al pari delle censure formulate nel secondo motivo di ricorso, sono dirette non già ad evidenziare profili di “manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti” delle valutazioni effettuate, bensì a sollecitare non consentito sindacato sostitutivo in ordine al merito delle scelte tecnico-discrezionali riservate alle Commissione di gara sulla valutazione delle proposte progettuali dei concorrenti, sul loro raffronto, e sui distinti punteggi da quest’ultima attribuiti alle diverse offerte.
Senza dire che, con riferimento al sub criterio A.3. su cui in particolare si incentrano le censure in disamina, la ricorrente ha riportato il punteggio massimo attribuibile in base alla legge di gara.
26. Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso introduttivo (indicato erroneamente come VI nel ricorso) la ricorrente deduce la violazione del principio di “stand still” sostanziale in quanto, in seguito all’aggiudicazione del 25.6.2025, il contratto con la controinteressata è stato stipulato in data 30.6.2025 e cioè prima del termine dilatorio previsto dall’art.18 comma 3 d.lgs. n. 36/2023.
La doglianza è infondata atteso che l’art. 55 d.lgs. n. 36/2023, con norma di chiusura, stabilisce che “ I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”: non essendo oggetto di contestazione che l’ appalto oggetto della presente controversia sia sotto soglia, il principio di stand still non trova quindi applicazione alla luce della disposizione sopra richiamata.
L’obiezione della ricorrente secondo cui l’art. 19 dell’Invito/Disciplinare avrebbe “vincolato” comunque l’Amministrazione al rispetto dei termini di stand-still è privo di pregio: la suddetta clausola della lex specialis infatti: a) reca un rinvio alla disciplina codicistica e, per quel che qui rileva, anche all’art. 18 comma 3 del d.lgs. n. 3672023, b) non può dar vita ad un autovincolo in antinomia con l’art. 55, co. 2, d.lgs. 36/2023, richiamato dal medesimo art. 18 comma 3, che esclude ex lege i termini dilatori degli appalti sottosoglia.
27. È possibile adesso passare allo scrutinio dei motivi aggiunti, con i quali la ricorrente, come anticipato in narrativa, ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Termoli n. 224 del 14.10.2025: i detti motivi aggiunti non sono meritevoli di accoglimento.
Con il primo mezzo dell’atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha, in sintesi, censurato l’impugnata deliberazione asserendo che con quest’ultima il Comune avrebbe consentito alla COGECO di modificare l’offerta progettuale presentata in gara: cioè non si sarebbe in presenza di meri “approfondimenti tecnici” della proposta originaria ma sostanzialmente di una “nuova e diversa impostazione progettuale”, come tale inammissibile poiché in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta.
Il motivo è destituito di fondamento.
27.1. Giova innanzitutto rappresentare che la ricorrente, a comprova “del fatto che ci si trovi oggi di fronte ad un’offerta del tutto nuova”, ha evidenziato quanto segue: “tra le modifiche introdotte da COGECO (quali: la nuova posizione dell’accesso all’autorimessa sotterranea; la presenza di nuovi stalli in Piazza Sant’Antonio; la modifica all’altezza dell’autorimessa; l’introduzione di verde attrezzato), quella consistente nella sostituzione della piazza rialzata originariamente proposta in sede di gara, con una piazza a raso, costituisce una soluzione che conferma, ex post, l’irrealizzabilità e l’erroneità della soluzione originaria, nonché la sua incompatibilità con il PFTE. Il tutto a fonte di una proposta, quale quella della seconda graduata (Scarnata) che, sin dalla fase di gara, si era integralmente conformata alle indicazioni del PFTE, presentando una soluzione progettuale pienamente rispettosa della configurazione originaria della piazza e delle prescrizioni di tutela sulla stessa gravanti. Anzi, va detto e ribadito che Scarnata è stata l’unica partecipante ad aver proposto in gara un intervento coerente con l’obiettivo, espressamente richiamato nelle premesse del PFTE, di garantire la “preservazione dei caratteri tipo-morfologici e tipologici” dell’area di intervento. Pertanto, ove la Commissione avesse valutato correttamente le offerte alla luce del PFTE e dello specifico criterio di valutazione, avrebbe dovuto rilevare la non conformità sostanziale della proposta COGECO e premiare l’offerta Scarnata, puntualmente rispettosa del quadro esigenziale del PFTE, con la doverosa aggiudicazione della procedura” (cfr. motivi aggiunti, pag. 10).
27.2. La censura è del tutto generica e, soprattutto, non si confronta con la disciplina del vigente Codice dei Contratti pubblici, il quale, per la progettazione dei lavori pubblici, prevede due piani distinti: 1) quello dell’intangibilità dell’offerta in gara, che riguarda la fase competitiva e il rispetto della par condicio; 2) il fisiologico sviluppo progettuale, che, negli affidamenti “a base PFTE”, costituisce esattamente l’oggetto della prestazione affidata all’aggiudicatario nella transizione dal livello di fattibilità al livello esecutivo: ed infatti l’art. 41 d.lgs. 36/2023 al suo comma 1, pone una distinzione tra la fase del progetto di fattibilità tecnico-economica e la successiva fase della progettazione esecutiva, e l’art. 22, co. 4, Allegato I.7, D.Lgs. n. 36/2023 chiarisce che “il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare”.
27.3. Venendo alla vicenda procedimentale per cui è causa, occorre precisare che:
– con nota prot. n. 41332 dell’1.7.2025 è stata indetta la Conferenza di Servizi preliminare da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona con la partecipazione separata dei rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte;
– con determinazione n. 2079 dell’11.09.2025, la Conferenza di servizi preliminare è stata dichiarata conclusa “con il recepimento delle indicazioni e degli indirizzi formulati dagli enti coinvolti”, disponendo espressamente che tali indicazioni fossero recepite nello sviluppo delle successive fasi progettuali dall’impresa aggiudicataria dell’appalto integrato;
– con la gravata Delibera di Giunta n. 224/225: a) è stato rappresentato “che nell’ambito del un tavolo tecnico tenutosi in data 05/09/2025 con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise sono emerse le considerazioni che vengono di seguito sinteticamente riportate:
1. L’intervento sull’area di Pozzo Dolce dovrà riguardare il recupero dei parcheggi esistenti sotterranei e la riqualificazione delle aree superficiali prevedendo la tutela ed il recupero tre piazze rotonde digradanti esistenti ritenute di particolare pregio architettonico;
2. L’intervento su Piazza Sant’Antonio: a livello archeologico, dovrà essere preceduto da una ricostruzione storica puntuale dei luoghi e da una campagna di indagini da eseguirsi in stretto contatto tra l’archeologo individuato dalla committenza e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise a livello estetico dovrà essere conservato l’aspetto storico della piazza, prediligendo in luogo dei parcheggi l’aggiunta di vegetazione e di verde, ricreando una villa comunale. All’uopo l’impresa per la redazione del progetto dovrà dotarsi di progettisti esperti in ville e giardini che dovranno concertare gli interventi a realizzarsi con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise. Particolare attenzione dovrà essere posta per la fontana storica esistente, prevedendone il restauro monumentale mediante un processo complesso che parte da un’analisi dettagliata dello stato di conservazione del monumento, raccogliendo dati storici e documentazione fotografica e grafica per definire gli interventi necessari. Si procederà dopo alla catalogazione, etichettatura e documentazione di un ogni parte, la successiva manutenzione, pulitura, recupero e ripristino dei beni storici per poi procedere alla ricostruzione e al ripristino dell’integrità strutturale e decorativa dell’opera. A livello architettonico dovrà porsi particolare attenzione agli elementi fuori terra visibili dalla piazza (torrini scale di discesa ai parcheggi, areazioni, ecc.) concertandone con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise le ubicazioni e le tipologie costruttive e di materiali. Si condivide altresì di valutare un’altra ubicazione dell’ingresso carrabile al parcheggio previsto su via Roma nel progetto di fattibilità in considerazione della vicinanza al Vecchio Cinema Adriatico, edificio tutelato a livello strutturale dovrà essere posta la massima attenzione alla tutela dei fabbricati storici prospicienti la piazza, prevendo all’uopo un’idonea distanza dagli stessi per la realizzazione delle opere con particolare riferimento alle palificate strutturali”; b) si è preso atto che l’aggiudicataria ha “recepito le modifiche richieste dalla Soprintendenza e dall’ Amministrazione Comunale, elaborando una soluzione progettuale trasmessa al prot. 59164/2025 che sarà sottoposta al vaglio degli enti coinvolti mediante l’indizione della Conferenza dei Servizi decisoria”.
27.4. Tanto premesso, la deliberazione impugnata non ha inciso in alcun modo sulla fase di scelta del contraente, già definita con l’aggiudicazione (e con la stipula del contratto integrato), ma si è collocata esclusivamente nella fase di sviluppo del progetto definitivo/esecutivo, in coerenza con le prescrizioni degli enti partecipanti alla Conferenza preliminare.
Le prescrizioni della Soprintendenza, riportate nella gravata Deliberazione hanno infatti un contenuto conformativo di carattere generale, rivolto all’intervento in sé e non alla singola offerta: le dette prescrizioni non operano alcuna scelta fra i concorrenti, già compiuta, ma indicano un quadro di esigenze e vincoli – archeologici, paesaggistici, strutturali – cui la progettazione esecutiva dovrà conformarsi. Ed è proprio perché tali indicazioni non selezionano una determinata soluzione progettuale, ma fissano criteri validi per chiunque sia affidatario dell’appalto, che l’Amministrazione ha ritenuto di demandare alla Conferenza di servizi la verifica della soluzione aggiornata elaborata dall’aggiudicataria: ne consegue che ciò che la ricorrente definisce “modifica del progetto” è in realtà adempimento della prestazione progettuale esecutiva dovuta contrattualmente.
Il percorso procedimentale culminato con la gravata Deliberazione n. 224/2025 risulta quindi coerente con il già citato art. 41 d.lgs. n. 36/2023, che, come detto, regolamenta la progettazione dei lavori pubblici articolando due livelli di successivi approfondimenti tecnici, PFTE e progetto esecutivo: il PFTE (art. 41, comma 6), “traccia” il perimetro dell’intervento (la soluzione che esprime il miglio rapporto tra costi e benefici, le caratteristiche dimensionali/tipologiche/funzionali, prestazioni attese, quadro esigenziale e vincoli), mentre il progetto esecutivo (art. 41, comma 8) ha la funzione opposta e complementare: chiudere il progetto, portandolo al livello di definizione necessario per l’immediata cantierabilità.
Coglie quindi nel segno il rilievo formulato dalla controinteressata, la quale, alla luce della cornice normativa sopra richiamata, ha sottolineato che “pretendere – come implicitamente fa la ricorrente – che tra il PFTE posto a base di gara e progetto esecutivo vi sia sovrapposizione “rigida” equivale a negare la ratio stessa del doppio livello di progettazione: se la Stazione appaltante avesse inteso cristallizzare la soluzione in ogni dettaglio già “in gara”, avrebbe dovuto porre a base di affidamento un progetto esecutivo, non certo un PFTE” ( cfr. memoria del 12.1.2026, pag. 5). Senza dire che è lo stesso PFTE relativo all’appalto per cui è causa ad aver precisato, a pag. 5, che “il quadro descritto nella presente fase progettuale ( PFTE ) da indicazioni di realizzabilità dell’opera fermi restando i necessari approfondimenti tecnici delle successive fasi progettuali”.
La censura in disamina è, pertanto, destituita di fondamento.
28. Con il secondo mezzo la ricorrente ha, innanzitutto, dedotto che la D.G.C. n. 224/2025 è illegittima “anche nella parte in cui il Comune ha demandato al Settore Lavori Pubblici l’attuazione anticipata delle opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area di Pozzo Dolce, in quanto tale disposizione, adottata nelle more della definizione e approvazione del progetto, risulta priva dei presupposti di necessità e urgenza e appare finalizzata unicamente a consolidare gli effetti di un’aggiudicazione illegittima. Ciò integra un evidente eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., atteso che l’area risulta da tempo transennata ed inaccessibile, priva di qualsiasi pericolo immediato per la collettività” (cfr. motivi aggiunti pag. 13).
La censura è priva di fondamento, in quanto del tutto del tutto astratta; inoltre la stessa non si confronta con il contenuto della delibera impugnata, che reca invece una specifica motivazione delle ragioni che rendono necessarie e urgenti le opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area di “Pozzo Dolce”; ed infatti nel gravato provvedimento si rappresenta quanto segue:
“ CONSIDERATO che l’area denominata “Pozzo Dolce”, posizionata al centro di Termoli nei pressi del lungomare, è fortemente degradata e, per evitare la sosta dei “senza fissa dimora”, sono stati murati i varchi della piazza, anche in considerazione dell’incendio del chiosco abbandonato che ha provocato il decesso di un giovane clochard, il conseguente sequestro dall’autorità giudiziaria e la disposizione di dissequestro eseguita in data 16.09.2024 con la contestuale prescrizione degli obblighi a carico dell’ente, ovvero: “…di bonificare e porre in sicurezza l’area in questione…”
DATO ATTO che la Soprintendenza, in occasione del sopralluogo sull’area di Pozzo Dolce, nel rimarcare la necessità di tutela e recupero delle tre piazze rotonde digradanti esistenti ritenute di particolare pregio architettonico, ha condiviso la necessità di interventi immediati finalizzati alla messa in sicurezza dell’area fortemente degradata, atteso che, nonostante la chiusura dei varchi e la recisione, si continuano a registrare accesi non autorizzati”.
29. Con una ulteriore censura articolata nel medesimo motivo la ricorrente ha altresì dedotto che le integrazioni progettuali di cui il Comune ha preso atto con la delibera impugnata non rispondono minimamente “al quadro esigenziale delineato con il PFTE” (cfr. motivi aggiunti pag. 13).
La detta censura, come correttamente osservato dalla controinteressata, è inammissibile.
29.1. Le integrazioni in parola sono state infatti apportate dalla COGECO sulla base delle prescrizioni imposte dal Comune e dalla Soprintendenza nell’ambito della Conferenza dei Servizi, sicchè sostenere che tali integrazioni non siano conformi al PFTE, implica sostenere, alternativamente:
– o l’illegittimità del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi per asserita incompatibilità delle prescrizioni imposte dalle Amministrazioni partecipanti con il PFTE;
– o l’erroneità del PFTE rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante e ai vincoli insistenti sull’area interessata dai lavori de quibus.
In entrambi i casi la presente censura deve ritenersi inammissibile; infatti:
a) nel primo caso, deve osservarsi che la ricorrente, pur avendo esteso i motivi aggiunti anche alla D.D. n. 2079/2025, atto conclusivo della Conferenza di Servizi, non ha con il motivo in disamina mosso specifiche contestazioni sulla legittimità del predetto atto, bensì solo sulla circostanza che il Comune abbia acconsentito, a suo dire, ad una modifica del progetto da parte dell’aggiudicataria, incompatibile con il PFTE: ne consegue che se la ricorrente avesse voluto contestare l’incompatibilità tra le prescrizioni rese all’esito della Conferenza dei Servizi e il PFTE, avrebbe dovuto contestare la legittimità del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, notificando l’atto di motivi aggiunti anche alla Soprintendenza, la quale avrebbe avuto la qualità di Amministrazione resistente rispetto alla contestazione sulla legittimità delle prescrizioni adottate nell’ambito della Conferenza; ma non avendo la ricorrente assunto le suddette iniziative, la doglianza per tal via deve ritenersi inammissibile;
b) nel secondo caso il presunto errore progettuale dovrebbe produrre evidentemente un effetto caducante sull’intera procedura, ma il ricorso e i motivi aggiunti sono diretti al solo annullamento del provvedimento di aggiudicazione, senza che in alcun modo nell’oggetto della domanda figuri (neppure in via subordinata) una richiesta di annullamento dell’intera procedura; sicché anche da questo punto di vista deve ritenersi l’inammissibilità della censura per carenza di interesse.
30. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere respinti, essendo risultata priva di fondamento la totalità delle censure con essi articolate.
31. L’infondatezza delle doglianze complessivamente articolate nel gravame introduttivo e nei motivi aggiunti determina l’infondatezza delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente nei suddetti atti di gravame nonché delle richieste istruttorie e di nomina di un CTU o di un verificatore.
32. La complessità della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
TAR MOLISE, I – sentenza 09.02.2026 n. 73