Misure di prevenzione – Illegittimità del divieto di accesso a manifestazioni sportive Nel caso di filmato con immagini che ritraggono l’interessato poco nitide e di identificazione del tifoso incerta o improbabile

Misure di prevenzione – Illegittimità del divieto di accesso a manifestazioni sportive Nel caso di filmato con immagini che ritraggono l’interessato poco nitide e di identificazione del tifoso incerta o improbabile

1. Il -OMISSIS- il ricorrente, tifoso del Torino Calcio FC, è andato all’Allianz Stadium per assistere all’incontro calcistico Juventus – Torino e, in data -OMISSIS-, gli è stato notificato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche perché al termine della partita egli avrebbe danneggiato i seggiolini degli spalti, sganciandoli dalla loro sede e lanciandoli in direzione del settore “Est”, poco prima occupato dalla tifoseria “di casa”.

2. Con ricorso, notificato il 25 febbraio 2025 e depositato il successivo 7 marzo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.

3. All’esito dell’udienza camerale del 19 marzo 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella pubblica, del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente cesura la violazione art. 6 della legge 401/1989 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.

A suo dire, infatti, non solo la sua identificazione non sarebbe avvenuta correttamente ma addirittura mancherebbe la prova del danneggiamento e del lancio dei seggiolini, senza contare che il provvedimento sarebbe del tutto sproporzionato sotto il profilo spaziale e temporale.

5. Il ricorso è fondato.

Come noto il c.d. DASPO è un provvedimento con una «funzione preventiva la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato, e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. Funzione del provvedimento non è infatti sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità» (ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 264).

Le valutazioni dell’amministrazione procedente, ivi compreso il giudizio di pericolosità sociale, si caratterizzano quindi per un’ampia «discrezionalità, spettando all’Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell’inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi» (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 157). Ne consegue che il provvedimento è legittimo qualora «nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente» (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149).

Ebbene, a seguito di un approfondito esame degli atti di causa, il Collegio ritiene di confermarne la decisione assunta in sede cautelare in quanto l’amministrazione procedente non ha correttamente applicato i suddetti principi.

Raffrontando, infatti, la fotografia che ritrae il ricorrente al tornello di accesso allo stadio, così come riportata nella comunicazione di notizia del reato, con il filmato della videosorveglianza che ha ripreso la condotta incriminata non si ravvisano elementi univoci per identificare il ricorrente.

In particolare, nel filmano si vede un soggetto che tenta ripetutamente di piegare un seggiolino con una veemenza tale da farlo addirittura scivolare e cadere a terra e che, dopo essersi rialzato, si sposta e ricomincia a piegare l’appoggiatesta di un altro seggiolino. Il tutto mentre altri tifosi si aggirano con in mano l’appoggiatesta staccato da altri seggiolini.

Tuttavia, nonostante l’amministrazione procedente abbia correttamente ricostruito la vicenda, essa non ha utilizzato la medesima perizia nell’identificazione del ricorrente: le immagini sono, infatti, poco nitide e pertanto, in assenza di ulteriori elementi, la sua identificazione non può dirsi certa né probabile.

6. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore censura non espressamente esaminata stante il carattere pienamente soddisfattivo della presente decisione.

7. In virtù della complessità della vicenda e del contenuto della presente decisione, il Collegio reputa equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

TAR PIEMONTE, I – sentenza 10.02.2026 n. 231

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