Processo – Non punibilità per particolare tenuità del fatto: alle Sezioni Unite l’intervento sull’appellabilità dell’imputato

Processo – Non punibilità per particolare tenuità del fatto: alle Sezioni Unite l’intervento sull’appellabilità dell’imputato

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, sussistendo un contrasto – quantomeno potenziale – sulla qualificazione della pronuncia di assoluzione emessa ex art. 131- bis cod. peno per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile: – come sentenza di proscioglimento, dunque non appellabile dall’imputato nei casi previsti dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; – ovvero, proprio in ragione delle statuizioni civili, come una sentenza di condanna passibile di appello da parte dell’imputato. Trattasi, peraltro, ad avviso del Collegio, di una questione di particolare rilevanza, poiché destinata ad incidere sul regime delle impugnazioni che può interporre l’imputato, come si vedrà, rispetto a quelle consentite alla parte civile (ossia al suo contraddittore rispetto all’azione civile) e, dunque, su uno dei profili centrali del nostro sistema processuale, a fortiori se si considera l’ancora recente ampliamento dei presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ad opera del d. 19s. 30 ottobre 2022, n. 150. 2. è imputato, quale direttore responsabile di un quotidiano, del reato di omesso controllo sulla pubblicazione sopra meglio indicata, dal contenuto diffamatorio, come esposto nell’editto accusatorio e ritenuto del Tribunale di Bologna. Il primo Giudice lo ha assolto, perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen.; e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore di rimettendo le parti innanzi al Giudice civile e determinando la provvisionale in euro 12.000, nonché alla rifusione delle spese di lite. Il suo difensore ha presentato appello avverso la decisione e la Corte di appello di Bologna ha trasmesso gli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nel presupposto che: – la decisione che afferma la non punibilità del fatto per particolare tenuità sia una sentenza di proscioglimento; – e, in quanto tale, nella specie essa sarebbe inappellabile poiché si procede per un reato punito con pena alternativa (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) e l’unica impugnazione esperibile sarebbe il ricorso per cassazione. 3. Non vi è dubbio che il sia imputato di un delitto punito con pena alternativa (cfr. artt. 596-bis cod. peno in relazione agli artt. 595 e 57 stesso codice). 3.1. L’art. 593 cod. proc. peno (rubricato Casi di appello), per quel che qui importa: – alla regola generale, secondo cui «l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna» (comma 1, che fa «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680» cod. proc. pen.) nonché «contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine 4 del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso» (comma 2); – fa seguire l’eccezione: «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» (comma 3). È proprio quest’ultima disposizione – per l’appunto, nella parte in cui dispone che «sono in ogni caso inappellabili [ … ] le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» – a venire in rilievo, come si trae già dal provvedimento di trasmissione degli atti da parte della Corte distrettuale. Non occorre, in questa sede, avere riguardo al regime di impugnazione previsto per il pubblico ministero, come da ultimo modificato in particolare dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 593, comma 2, cit.: «II pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2»), per la dirimente considerazione che nella presente fattispecie non vi è impugnazione della Parte pubblica, non legittimata ad impugnare le statuizioni civili (cfr. Sez. 4, n. 6287 del 30/11/2023 – dep. 2024, Guzzo, Rv. 285803 – 01; Sez. l, n. 14174 del 20/03/2018, Merli, Rv. 272568 – 01) che hanno centralità nell’ottica che qui si prospetta. Né viene in rilievo il disposto dell’art. 573, comma l-bis, cod. proc. pen., relativo alle impugnazioni proposte per i soli interessi civili, dato che le censure dell’imputato attingono anche la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. peno 3.2. Il testo dell’art. 593, comma 3, cito è stato modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022 (cfr. art. 34, comma l, lett. a) – in parallelo con la modifica dell’art. 428 cod. proc. peno (cfr. art. 428, comma 3-quater, cit.: «Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa») – con il fine di implementare l’efficienza del sistema delle impugnazioni «attraverso una riduzione dell’appellabilità oggettiva delle sentenze» (cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), appellabilità prima esclusa per le sentenze di proscioglimento relative non ai delitti ma alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa (cfr. Sez. U, ord. n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, Rv. 288155 – 01). L’art. 593, comma 3, cito va letto in combinato disposto con l’art. 574 cod. proc. peno che, nel disciplinare l'<> pur senza contestualmente emettere «una condanna penale (in deroga alla regola dell’art. 538 cod. proc. pen.)>>, incluse «quelle connotate comunque dalla distinta prosecuzione del giudizio solo sui capi civili» (vale a dire i casi di impugnazione della parte civile, di sentenze di prescrizione o improcedibilità del reato: cfr. artt. 576, 578 e 622 cod. proc. pen.); e ciò nel senso che in tali ultime ipotesi, a differenza della prima, «c’è una risposta di giustizia alla domanda della parte civile, anche in mancanza dell’accertamento, da parte del giudice penale, con effetto di giudicato, quanto “[a]lIa sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”» (ivi). 3.4. È utile, inoltre, avere riguardo al piano ermeneutico secondo il quale di recente le Sezioni Unite sono pervenute alla conclusione che, «in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa» (Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.). L’Alto consesso, nell’ottica che viene in rilievo rispetto al tema in esame, ha rimarcato sulla scorta dei propri precedenti arresti (cfr. Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130 – 01; n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 – 01) nonché della giurisprudenza costituzionale, la natura di regola generale dell’art. 576 cod. proc. peno in ordine all’impugnazione della parte civile; e, nell’escludere che si applichi ad essa la disciplina di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. peno (così come la limitazione espressa dei rimedi impugnatori per il caso di impugnazione agli effetti penali della sentenza del giudice di pace ex art. 38, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), ha evidenziato come l’esegesi giurisprudenziale abbia avvertito l’esigenza di «accortamente evita[r]e» il «rischio di asimmetrie [ … ] nel rigoroso rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., comma 2»; e, proprio in tale prospettiva, ha affermato che «un diverso opinare» in ordine all’impugnazione della parte civile ex art. 576 cod. proc. peno esporrebbe la disciplina processuale a un «profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dell’imputato, cui l’art. 37, comma 1, ultima parte, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non appellabilità, consente di appellare anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al risarcimento del danno» (Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.). Con più diretto riguardo all’art. 593, comma 3, cod. proc. peno – oltre a valorizzarne il dato testuale e la finalità deflattiva (in cui – come rilevato – deve individuarsi l’intentio legis oggettivata nella norma) ed oltre ad offrirne una lettura nel sistema delle impugnazioni anche alla luce della più recente disciplina di quelle proposte solo agli effetti civili ex art. 573, comma 8 l-bis, cod. proc. peno – le Sezioni Unite hanno posto a sostegno della propria conclusione pure quanto espresso dalla Corte costituzionale nella già richiamata sentenza della n. 173 del 2022 a proposito della natura della sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. peno Più in dettaglio, hanno ribadito che essa «si atteggia come una vera e propria sentenza di accertamento dell’illecito penale» con «efficacia di giudicato» ex art. 651-bis cod. proc. pen.; e hanno osservato che «tale particolare contenuto decisorio della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. peno – la quale ben può riguardare reati ricompresi nel novero di quelli enumerati nell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., stante il tenore della disposizione di cui al primo comma dell’art. 131-bis cod. peno – fonda, certamente, l’interesse della parte civile ad impugnarla anche tramite lo strumento dell’appello; appello cui, per quanto prima esposto, non è, però, legittimato il pubblico ministero, abilitato a contrastare il contenuto della pronuncia solo con il mezzo del ricorso per cassazione» (Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cit.): rispetto al pubblico ministero «il rilevato disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni di parti processuali poste sullo stesso fronte non è, tuttavia, suscettibile di tradursi in una loro effettiva disparità di trattamento» poiché «l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto determina, infatti, la conversione in appello del ricorso per cassazione eventualmente proposto dal pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen.» (ivi). 4. Tanto premesso, la giurisprudenza delle Sezioni semplici non offre una qualificazione pienamente convergente della pronuncia di assoluzione ex art. 131-bis cod. peno 4.1. Difatti, per vero anteriormente a Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cito e in relazione a una fattispecie in cui non vi era stata costituzione di parte civile, la sentenza che afferma la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. peno è stata qualificata come una pronuncia «di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità» e, pertanto, ritenuta appellabile dal pubblico ministero (in particolare, se emessa all’esito di giudizio abbreviato, senza i limiti di cui all’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.: cfr. Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 – 01). In tale prospettiva, si è sostenuto che le peculiarità evidenziate dalla giurisprudenza costituzionale (già richiamata) e dalle Sezioni Unite (in particolare, da Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.), comunque non incidano sulla natura della sentenza, che per l’appunto resta una decisione di proscioglimento. Nel medesimo senso si è espressa Sez. 5, n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 – 02, in tema di inappellabilità, da parte dell’imputato, ex art. 443, comma 1, cod. proc. peno della sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. peno emessa all’esito di giudizio abbreviato. Questa decisione ha annoverato quest’ultimo tipo di pronuncia tra le sentenze di proscioglimento, valorizzando la sistematica del codice di rito e richiamando la rubrica dell’art. 651-bis cod. proc. peno (che la definisce espressamente in tal senso), nonché i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità già esposta (cfr. pure Sez. 9 6, n. 31762 del 11/06/2024, Parisi, n.m.; cfr. pure Sez. 5, n. 7990 del 14/02/2025, Faustini, n.m.). Tale piano ermeneutico, da ultimo, è stato condiviso da Sez. 6, n. 1035 del 02/12/2025 – dep. 2026, P., n.m. – sopravvenuta alla presente deliberazione, che ha fondato tale lettura sul richiamo di Sez. U, n. 23406/2025, Salerno, cito 4.2. Come ricordato dal Procuratore generale, in giurisprudenza – sempre anteriormente a Sez. U, ord. n. 23406/2025, Salerno, cito e, in particolare, in un caso di proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (disposti dal giudice di pace in data 8 ottobre 2015, ossia precedente a Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 – 01: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace») – si è pervenuti a una diversa qualificazione della sentenza, «pur [ … ] formalmente [ … ] di proscioglimento», segnatamente attribuendovi «natura mista» e, dunque, ritenendola appellabile da parte dell’imputato (Sez. 5, n. 47630/2019, cit.). Tale conclusione è stata fondata proprio sull’efficacia di giudicato della sentenza nel giudizio civile, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell’affermazione di responsabilità dell’imputato

Cass. pen., V, ud. dep. 05.02.2026, n. 4839

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