1. Entrambi i ricorsi sono infondati e devono respingersi; spese compensate interamente; raddoppio del contributo unificato per il contribuente ricorrente principale; nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. », Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
2. Con il primo motivo del ricorso principale il contribuente prospetta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 e 342, cod. proc. civ. per omissione di pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell’appello.
Il motivo – impropriamente proposto per omessa pronuncia su eccezione di natura processuale – è comunque infondato in quanto la CTR avendo deciso nel merito ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello: «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza» (Cass. Sez. 2, 26/09/2024, n. 25710, Rv. 672295 – 02).
3. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente prospetta la violazione di legge, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dell’art. 1, nota II bis, primo comma, lettera C della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986; per il contribuente l’acquisto della casa nel 1993 (quando era minorenne) era da considerare una donazione indiretta (dei suoi genitori) e, conseguentemente, non poteva rilevare per l’acquisto (con i benefici prima casa) successivo, oggetto dell’avviso impugnato.
Il contribuente all’atto del secondo acquisto (nel 2013) aveva già usufruito delle agevolazioni prima casa nel 1993, in quanto, come rilevato dall’Agenzia delle entrate (e non contraddetto dal contribuente), l’atto del 1993 era stato tassato non quale atto di donazione, ma come acquisto con l’imposta di registro (con i benefici della prima abitazione).
La norma agevolativa (art. 1, nota II bis, primo comma, lettera C della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) esclude il secondo beneficio quando il contribuente sia già titolare di un immobile acquisito con le agevolazioni. Il problema della donazione indiretta non è rilevante, in quanto fiscalmente il contribuente non può ottenere due volte il beneficio prima casa.
Cosa diversa sarebbe la donazione indiretta di un immobile senza i benefici prima casa, che nel caso in giudizio non ricorre.
Quello che risulta determinante è il doppio beneficio, non consentito dalla norma, anche se l’immobile è pervenuto con una donazione indiretta. Anche con la donazione indiretta il contribuente diventa titolare dell’abitazione (proprietario) e usufruisce dei benefici della prima casa. Al secondo acquisto non può riottenere lo stesso beneficio.
4. Anche l’appello incidentale dell’Agenzia risulta infondato. La CTR ha correttamente interpretato l’appello ritenendo lo stesso letteralmente riferito ad un solo avviso (quello espressamente citato nell’impugnazione). L’avviso relativo all’imposta sostitutiva sul valore del mutuo non risulta impugnato. Con il ricorso incidentale l’agenzia prospetta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli art. 324,329 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Per l’Agenzia delle entrate la ratio della decisione di primo grado era unica e con l’appello si era impugnata l’erronea statuizione del giudice di primo grado anche per il secondo avviso, pur non richiamato nell’appello.
In tema d’interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione. (Cass. Sez. 2, 31/01/2025, n. 2360, Rv. 673613 – 01; vedi anche Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16057, Rv. 641316 – 01).
Nessuna prospettazione delle violazioni di ermeneutica risulta proposta nel ricorso per cassazione, che si limita a ritenere impugnata in appello anche la ratio decidendi del secondo avviso, pur non ricompreso nell’esposizione del fatto e nel petitum dell’impugnazione.
Cass. civ., trib., ord., 05.02.2026, n. 2482