Con ricorso notificato il 24 settembre 2025 e depositato il successivo 30 settembre 2025, la società ricorrente ha esposto:
– di avere presentato, con nota del 12 aprile 2023, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, (“MASE”) un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrovoltaica di potenza di picco pari a 37 MW sito in Località Masseria Pesce nel Comune di Ramacca (CT) ed opere di connessione nei comuni di Ramacca (CT) e Belpasso (CT).
– di avere registrato un ingiustificato stallo nel procedimento dopo che, positivamente delibata la procedibilità dell’istanza, disposta la necessaria integrazione procedimentale, e pubblicato nuovamente l’avviso pubblico in data 20 giugno 2024, la seconda fase di consultazione del pubblico si esauriva in data 5 luglio 2024;
– di avere sollecitato e diffidato, in data 4 settembre 2025, il MASE ad adottare i provvedimenti di competenza che, con nota datata 16 settembre 2025, comunicava di avere già “provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale”
Tanto premesso, la società ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo:
– di accertare la natura soprassessoria della nota del 16 settembre 2025;
– di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’inerzia serbata dal MASE e della CT PNRRPNIEC a fronte dell’istanza di VIA ex art. 23 t.u. ambiente presentata dalla società;
– di condannare il MASE e la Commissione Tecnica a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 TUA e, nella specie, a concludere il procedimento.
Con atto di mera forma si sono costituiti in giudizio le amministrazioni intimate.
All’udienza camerale indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appreso specificati.
In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un “silenzio” che è integrato – non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì – dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l’Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.a.r. per la Calabria, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
Nel caso in esame, fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo “tempi e […] modalità previsti per i progetti” ex artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Peraltro, l’art. 25, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espressamente stabilisce che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia, , sez. II, 15 aprile 2025, n. 529; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 aprile 2025, n. 310; T.A.R. Campania, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2501).
Appare opportuno osservare in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637), “le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall’attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell’Assessorato competente” (cfr. C.g.a., sez. giur., 30 maggio 2022, n. 648); parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al d.lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. C.g.a., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).
Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione nonostante il decorso dei termini di legge, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato e, stante la natura palesemente soprassessoria della nota del 16 settembre 2025 (che si limita a riferire la trasmissione degli atti alla commissione), ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre senza vincolo di contenuto – entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero della notificazione se anteriore – lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di adottare – entro il termine di cento (100) giorni dalla scadenza di quello di cui sopra – il provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo del procedimento di VIA, ordinando all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e alla relativa struttura amministrativa periferica di esprimere il parere di spettanza, fermo restando che con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis l. n. 241/1990.
Resta fermo che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
In caso di persistente inerzia si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, c.p.a., quale commissario ad acta, il Capo del dipartimento sviluppo sostenibile del MASE, con facoltà di delega a dirigente del medesimo Ministero, il quale procederà in via sostitutiva, negli ulteriori termini, rispettivamente di trenta (30) giorni e di cento (100) giorni decorrenti dalla scadenza del termine sopra assegnato, ad adottare lo schema di provvedimento e il provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo del procedimento di VIA.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta, che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
Trattandosi di organo titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis della l. n. 241/1990 in caso di intervento del commissario ad acta, non si procederà alla liquidazione del compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
TAR SICILIA – CATANIA, I – sentenza 06.02.2026 n. 363