1. La società ricorrente, capogruppo mandataria del costituendo ATI formato con il costituendo Raggruppamento temporaneo di Progettisti “Hypro s.r.l./Gencotech Engineering s.r.l.”, è insorta avverso gli atti relativi all’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del territorio urbano – centro storico – centro abitato – opere di consolidamento dei versanti e regimazione acque – CUP: F17B20004170001”, in favore dell’operatore Fad s.r.l.
1.1. Il ricorso – con il quale la predetta ha domandato l’annullamento degli atti gravati, l’esclusione dalla gara della controinteressata e l’aggiudicazione in proprio favore della gara, con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e subentro nello stesso – è affidato ai seguenti motivi:
1.1.1. “Illegittimità dell’ammissione in gara della FAD srl e conseguente illegittimità dell’aggiudicazione – Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art.100 d.lgs. 36/23 – Carenza dei requisiti di idoneità professionale in capo all’aggiudicataria – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Perplessità”, con il quale ha dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per il mancato possesso del requisito della idoneità professionale;
1.1.2. “Ulteriore illegittimità dell’ammissione in gara dell’operatore FAD srl e conseguente illegittimità dell’aggiudicazione – Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, nonché del d.lgs. 36/23 – Carenza dei requisiti speciali di qualificazione e in particolare dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – perplessità”, con il quale ha sostenuto che l’aggiudicataria ha omesso (i) di registrarsi alla banca dati nazionale per la verifica del possesso dei requisiti; (ii) le dichiarazioni dovute dall’operatore che voglia avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria; (iii) di produrre l’incarico conferito alla società di ingegneria; (iv) di includere nella busta telematica il Modello A.1 redatto per la società di ingegneria SAE s.r.l.; (v) di produrre un modello “P3” completo delle indicazioni essenziali; (vi) di indicare il codice alfanumerico del CCNL utilizzato;
1.1.3. “Ulteriore illegittimità dell’ammissione in gara dell’operatore FAD srl, vizi in merito alla società di ingegneria e conseguente illegittimità dell’aggiudicazione – Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, nonché del d.lgs. 36/23 – Carenza dei requisiti speciali di qualificazione in capo alla SAE srl e in particolare dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti dal disciplinare di gara – eccesso di potere per difetto di istruttoria – perplessità”, per mezzo del quale ha dedotto la mancata dimostrazione, da parte della Fad s.r.l., del possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale;
1.1.4. “Ulteriore illegittimità dell’ammissione in gara dell’operatore FAD srl, vizi sull’offerta tecnica – Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, nonché del d.lgs. 36/23 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Perplessità”, ove è stata eccepita l’incertezza “riguardo al contenuto, alla provenienza e all’integrità” della offerta tecnica;
1.1.5. “Ulteriore illegittimità dell’ammissione in gara dell’operatore FAD srl, vizi sull’avvalimento – Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, nonché del d.lgs. 36/23 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – perplessità”, nel quale sono contestati vizi del contratto di avvalimento prodotto dalla aggiudicataria;
1.1.6. “Ulteriore illegittimità dell’ammissione in gara dell’operatore FAD srl, vizi sull’offerta tecnica – Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, nonché del d.lgs. 36/23 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Erroneità dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica. Perplessità”, per mezzo del quale la ricorrente ha dedotto la inattendibilità ed inesattezza delle valutazioni dell’offerta tecnica e, in particolare, l’esistenza di incongruenze nell’assegnazione dei punteggi.
1.1.7. “Illegittimità derivata”, con il quale la ricorrente ha rilevato che i vizi evidenziati nei precedenti motivi colpiscono, in via derivata, i conseguenziali atti della procedura e l’aggiudicazione, che sono, pertanto, parimenti illegittimi.
2. La Fad s.r.l. ed il Comune di San Sosti, ritualmente evocati in giudizio, si sono costituiti, eccependo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso e deducendone, nel merito, la infondatezza.
3. Con atto depositato il 1° settembre 2025, la Fad s.r.l. (nel prosieguo, Fad) ha proposto ricorso incidentale, sulla base dei seguenti motivi:
3.1. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.11 del d.lgs. n.36/2023. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara (punto 3, 9 e 15). Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Difetto di istruttoria”, con cui ha eccepito che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per aver omesso di indicare il CCNL con il suo codice alfa numerico e non aver espresso la richiesta dichiarazione di equivalenza;
3.2. “Violazione del d.lgs. n.36/2023. Violazione del disciplinare di gara. Indeterminatezza dell’offerta economica. Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e del principio di non ambiguità dell’offerta”, con cui ha altresì eccepito che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per la indeterminatezza del prezzo da essa offerto;
3.3. “Violazione del d.lgs. n.36/2023. Violazione del disciplinare di gara (puno 16.1). Violazione dei principi di trasparenza e par condicio competitorum. Difetto di istruttoria. Vizio di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e diritto nell’applicazione dei criteri premiali. Errata attribuzione all’ATI di punteggio tecnico in realtà non dovuto”, con cui ha lamentato l’errata attribuzione dei punteggi in favore della ricorrente principale e, quindi, la inammissibilità del ricorso principale, sul presupposto che, “nella denegata ipotesi in cui il ricorso principale trovasse accoglimento con riguardo alla rideterminazione del punteggio dell’offerta relative al criterio A1 per l’aggiudicataria, alla luce delle suesposte considerazioni il punteggio complessivo vedrebbe sempre quale migliore offerta quella del ricorrente incidentale”.
4. All’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2025, il Collegio ha disposto rinvio per assicurare i termini a difesa, in considerazione della riferita proposizione del ricorso incidentale, contenente istanza cautelare.
5. Con atto depositato il 22 settembre 2025, la ricorrente principale ha, poi, proposto motivi aggiunti, con i quali ha impugnato i successivi atti della procedura nonché il provvedimento di consegna dei lavori in via d’urgenza, medio tempore adottato, deducendo, in diritto:
5.1. “Ulteriore illegittimità dell’ammissione in gara della FAD srl e conseguente illegittimità dell’aggiudicazione – Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art.100 d.lgs. 36/23 – Carenza dei requisiti di idoneità professionale in capo all’aggiudicataria – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Perplessità”, con cui ha eccepito la indeterminatezza dell’offerta economica della controinteressata e la incertezza nella dichiarazione del CCNL applicato ai dipendenti;
5.2. “Eccesso di potere. Sviamento. Carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt.17 e 50 del d.lgs. 36/23 – Difetto di istruttoria – Perplessità”, con il quale ha dedotto la illegittimità del provvedimento di consegna dei lavori in via d’urgenza alla aggiudicataria;
5.3. “Eccesso di potere. Sviamento. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara – Difetto di istruttoria – Perplessità”, con cui ha contestato la illegittima omissione della fase della “progettazione di fattibilità tecnica ed economica”, prevista dal disciplinare di gara.
5.4. “Illegittimità derivata”, con il quale la ricorrente ha rilevato la illegittimità che, in via derivata, si ripercuote sull’aggiudicazione, in conseguenza dei vizi evidenziati nei precedenti motivi.
6. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 1° ottobre 2025, con ordinanza n.510 pubblicata il giorno seguente, il Collegio, ritenuta la “prevalenza all’esigenza di non bloccare allo stato la procedura, in considerazione dell’oggetto dell’appalto – relativo alla messa in sicurezza del centro abitato ed a consolidamento dei versanti e regimazione delle acque – e tenuto conto dell’approssimarsi della scadenza del termine fissato dal Ministero dell’interno, che ha finanziato l’appalto, per la conclusione dell’opera”, ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente principale, dichiarato la improcedibilità della domanda cautelare formulata dalla ricorrente incidentale e fissato l’udienza di trattazione del merito.
7. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.
8. Tanto premesso, devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente e dalla controinteressata, ricorrente incidentale.
8.1. Il Comune di San Sosti ha, in primo luogo, dedotto la inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem, ricordando che, per il medesimo appalto, la ricorrente aveva introdotto un primo ricorso avverso la proposta di aggiudicazione, che questo Tribunale, con sentenza del 28 aprile 2025, n.770, ha dichiarato inammissibile. Rilevando che in tale pronuncia il Tribunale “ha già affrontato i profili di diritto qui contestati”, il Comune sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto “presentare appello, riproponendo i medesimi motivi rimasti assorbiti, non potendo proporre altro ricorso basato sulle medesime censure”.
L’eccezione si palesa infondata.
Il giudizio definito da questo Tribunale con la sentenza n.770/2025 aveva ad oggetto la legittimità di un atto diverso, di natura endoprocedimentale e quindi non lesivo, rispetto al quale, proprio per questa ragione, è stata dichiarata, in rito, l’inammissibilità della impugnazione, senza accertamento del merito.
In considerazione di ciò, l’odierna impugnazione non determina la violazione del principio del ne bis in idem, essendo diretta a censurare la legittimità di un provvedimento diverso, per ragioni, peraltro, mai scrutinate.
8.2. Il Comune resistente e la controinteressata hanno, inoltre, eccepito la inammissibilità dei motivi aggiunti, per tardività.
L’eccezione, che, peraltro, è formulata solo genericamente e rispetto all’intero atto contenente motivi aggiunti, è infondata, in quanto la notifica del mezzo risulta avvenuta nel termine di trenta giorni dalla notifica degli atti che con esso si sono specificamente impugnati.
8.3. La controinteressata ha, infine, eccepito la inammissibilità del ricorso perché notificata alla SAE s.r.l., quale controinteressata, ad un indirizzo di posta elettronica certificata errato.
Anche tale eccezione è infondata, avendo la ricorrente dimostrato documentalmente che l’indirizzo pec della detta società, utilizzato per la notifica del ricorso, corrisponde a quello risultante dal Registro Ini-pec, da cui è stato estratto.
9. Passando all’esame del merito, debbono prendersi le mosse dalle ragioni del ricorso principale, che deve essere accolto, per la fondatezza del primo motivo – con il quale la ricorrente ha dedotto la mancanza, in capo, all’aggiudicataria, del requisito di ordine speciale della “idoneità professionale” – con assorbimento di ogni ulteriore censura del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti.
9.1. Sul piano normativo, il requisito della “idoneità professionale” è previsto, in via generale, dall’art.100 del d.l.gs. 31 marzo 2023, n.36 (codice appalti), il quale, dopo averlo compreso, al comma 1, fra i “requisiti di ordine speciale”, al successivo comma 3 precisa che “[p]er le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura […] per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto”.
In conformità a tale disposizione, nella procedura competitiva in esame, all’art.6.2. del disciplinare di gara, rubricato “Requisiti di idoneità professionale”, era richiesta la “[i]scrizione per le società nel Registro delle Imprese […] per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara”.
9.2. Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria sarebbe priva del requisito in argomento ed avrebbe, quindi, dovuto essere esclusa dalla gara.
9.3. Contestando tale assunto, la controinteressata ha evidenziato che il codice appalti ed il disciplinare di gara si limitano a dettare la regola secondo cui, ai fini della dimostrazione dell’idoneità professionale, l’iscrizione nella Camera di commercio sia “attinente all’oggetto del contratto valorizzando comunque l’interesse alla massima partecipazione alla procedura e favorendo l’accesso al mercato delle commesse pubbliche anche degli operatori di più ridotte dimensioni in coerenza del principio generale di cui all’art. 10 c.3 del D.lgs n.36/23”.
In particolare, secondo tale tesi, la necessità di interpretare la portata della richiesta iscrizione al registro della CCIA come riferita al settore o all’attività intesa in senso ampio (ma coerente con l’oggetto dell’appalto da affidare), senza dover operare una puntuale verifica tra prestazioni e elencazione risultante dalla certificazione camerale, discenderebbe, anzitutto, dalla funzione assegnata all’iscrizione al registro della CCIA, quella, per l’appunto, di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici. Discenderebbe, altresì, “dalla necessità di coordinare sistematicamente le funzioni assegnate ai requisiti speciali di capacità economica, tecnica e professionale mediante i quali la stazione appaltante verifica la idoneità specifica a eseguire le prestazioni richieste. La dimostrazione dell’astratta idoneità professionale dell’impresa, è quindi integrata e completata dalla richiesta degli altri requisiti speciali con i quali l’amministrazione aggiudicatrice accerta e verifica l’affidabilità e la capacità dell’impresa di eseguire le future prestazioni”.
Dovrebbe quindi ritenersi che essa svolga attività pertinente e coerente con l’oggetto dell’appalto.
Quanto ai codici Ateco indicati nella visura camerale per la descrizione dell’attività dell’impresa, la controinteressata, da un lato, ne evidenzia la coerenza con l’oggetto dell’appalto, dall’altro, sostiene che essi, sebbene possano costituire un elemento indiziario dell’effettivo oggetto sociale dell’impresa, “non rappresenta[no] un vincolo nell’accertamento dell’attività effettivamente svolta dall’impresa”, sicché, “la loro apparente divergenza dall’attività richiesta non esclude tout court l’idoneità professionale dell’operatore”.
Ancora, la predetta rappresenta che, con riguardo alle opere edili previste dall’appalto, ha alle proprie dipendenze personale specializzato, ha gli strumenti ed i mezzi per l’esecuzione dei lavori, è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e di certificazioni per l’attività edilizia svolta.
Da ultimo, con la memoria del 31 ottobre 2025, ha prodotto certificazione SOA del novembre 2024, a dimostrazione della propria capacità professionale.
9.4. In ordine al requisito di ordine speciale della capacità professionale, la giurisprudenza ha recentemente ricordato che “l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, quale requisito di idoneità professionale (art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici), ha la funzione sostanziale di costituire un filtro all’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Consiglio di Stato, sezione terza, 8 novembre 2017, n. 5170; Id, Sezione quinta, 25 luglio 2019, n. 5257, punto 8.3. del diritto).
La coerenza tra attività indicate nell’iscrizione alla Camera di commercio e l’oggetto dell’appalto è solo tendenziale, come attualmente si desume anche dal tenore letterale della disposizione del nuovo codice (la quale richiede l’iscrizione «per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto»), che esclude conseguentemente che possa essere richiesta una perfetta coincidenza tra le prime e il secondo. Come è stato affermato, la verifica del possesso del requisito di idoneità professionale impone esclusivamente una valutazione di compatibilità in senso lato. La indicata corrispondenza «[non può] intendersi nel senso di una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le singole componenti dei due termini di riferimento (il che porterebbe ad ammettere in gara i soli operatori aventi un oggetto pienamente speculare, se non identico, rispetto a tutti i contenuti del servizio da affidarsi, con conseguente ingiustificata restrizione della platea dei partecipanti)» ma va accertata «secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, in virtù di una considerazione non già atomistica, parcellizzata e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. L’interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione e il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l’accesso al mercato (nel contemperamento con i principi della massima partecipazione e concorrenzialità) anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III,10 novembre 2017, n. 5182; V, 7 febbraio 2018, n. 796)» (così Consiglio di Stato, Sezione quinta, 15 novembre 2019, n. 7846, al punto 7).
L’idoneità professionale deve dimostrare unicamente che l’impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare. Non può essere inteso come criterio di selezione specifico sotto il profilo della capacità tecnica e professionale dell’operatore economico perché finirebbe per sovrapporsi agli altri criteri di selezione (art. 100, primo comma, del Codice dei contratti pubblici), che hanno invece la funzione di accertare la idoneità dell’operatore economico alla esecuzione delle prestazioni richieste dal contratto. […] i principi affermati dalla giurisprudenza sono stati recepiti dalla nuova formulazione di cui all’art. 100, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici, che impone una complessiva valutazione di coerenza o di pertinenza tra l’iscrizione e l’oggetto dell’appalto, nei termini sopra riassunti” (Cons. Stato, V, 8 maggio 2025 n.7074).
9.5. Applicati i principi espressi nella riferita pronuncia, che pure è stata richiamata dalla controinteressata a sostegno delle proprie difese, le ragioni esposte dalla ricorrente risultano in verità fondate.
In primo luogo, l’aggiudicataria, nella domanda di partecipazione, ha dichiarato di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicando, quale attività prevalente: “installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)”, codice Ateco: 43.21.02.
Pertanto, rispetto all’attività prevalente dichiarata dalla concorrente – che pure risulta dalla visura camerale versata in atti – non risulta invero alcuna coerenza con l’oggetto dell’appalto, relativo alla “Messa in sicurezza del territorio urbano – centro storico – centro abitato – opere di consolidamento dei versanti e regimazione acque”.
Dall’esame della visura camerale, si evince, inoltre, che il difetto di corrispondenza non riguarda solo l’attività prevalente ma l’intero campo di azione della controinteressata, dovendosi, sul punto, condividere i rilievi della ricorrente ove ha evidenziato che, dal documento, non risulta il possesso di attestazioni SOA, mentre, nella voce “attività, albi e ruoli”, risultano abilitazioni evidentemente riconducibili all’attività primaria di “installazione di impianti elettronici”, che “nulla hanno a che vedere con opere di messa in sicurezza di abitati e di consolidamento di versanti e/o di regimazione acque”.
Ulteriore conferma si rinviene dall’esame dell’elenco delle “unità locali” della società, anch’esso contenuto nella citata visura, il quale indica una serie di sedi dedicate all’erogazione di “servizi di consulenza per utenze energetiche, telefoniche, radiotelevisive”, quali punti “Enel” e/o “Wind”.
A fronte di ciò, non assume rilevanza la circostanza, dedotta dalla controinteressata, secondo cui alcune delle attività indicate nell’oggetto sociale, come risultante dalla visura camerale, appaiano coerenti con quelle oggetto dell’appalto. L’oggetto sociale, infatti, si rivela, nel caso di specie, un elenco sovradimensionato di attività, fra le più disparate, che esprime chiaramente l’intenzione della controinteressata di indicare tutti i potenziali indirizzi operativi dell’attività imprenditoriale, allo scopo di non precludersene alcuno, ma che evidentemente non può costituire indice di capacità professionale specifica, comprendendo, pertanto, molteplici settori di intrapresa mai di fatto attivati. Tanto più ove si consideri che, come si è visto, dall’esame complessivo dei dati contenuti nel documento camerale l’attività concretamente svolta dalla aggiudicataria si rivela del tutto differente da quella richiesta per l’esecuzione dell’appalto e che alcun elemento depone per una effettiva capacità professionale specifica in riferimento alle attività oggetto di gara, che consenta, quindi, di esprimere un giudizio di globale affidabilità professionale.
Nessun rilievo, infine, può riconoscersi all’attestazione SOA prodotta dalla Fad il 31 ottobre 2025, giacché, al netto di ogni altra considerazione, ottenuta comunque in data successiva alla partecipazione alla gara.
Tutto ciò considerato, richiamati comunque i principi giurisprudenziali esposti al §9.4. ed evidenziato che la norma espressa dall’art.100, commi 1 e 3, codice appalti è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore dell’appalto, maturata attraverso lo svolgimento di una determinata attività direttamente riferibile al servizio da svolgere, risulta che l’aggiudicataria non esprima una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento.
Nemmeno può ritenersi sussistente quella coerenza “tendenziale” che la giurisprudenza amministrativa considera sufficiente per riconoscere il requisito in argomento, giacché l’attività concretamente svolta dalla controinteressata, come supra analizzata, non solo non risulta perfettamente coincidente con quella richiesta dall’esecuzione dell’appalto, ma neppure si rivela minimamente “pertinente” con il suo oggetto. È assente, pertanto, nel caso di specie, la stessa “compatibilità in senso lato” che può consentire di ritenere la sussistenza del requisito della capacità professionale anche nell’ipotesi di non perfetta coincidenza fra oggetto sociale e oggetto dell’appalto.
9.6. Da quanto esposto risulta, pertanto, la illegittimità dell’aggiudicazione, giacché la Fad avrebbe dovuto essere esclusa per la mancanza del requisito speciale della capacità professionale.
L’accoglimento del motivo consente, come si è detto, di assorbire le ulteriori censure del ricorso principale e quelle contenute nei motivi aggiunti.
10. Passando all’esame del ricorso incidentale, l’impugnazione proposta dalla controinteressata risulta, in parte, infondata e, per la restante parte, improcedibile.
10.1. Con il primo motivo, la Fad sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per aver omesso di indicare il CCNL con il suo codice alfanumerico, nonché di produrre la dichiarazione di equivalenza.
Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo, deve evidenziarsi che il disciplinare non prevede un obbligo di indicazione del codice alfanumerico del CCNL applicato ma un mero “onere” a carico del concorrente, “al fine di accelerare il procedimento di verifica delle tutele” (art.9 disciplinare di gara).
La previsione, peraltro, risulta coerente con le regole dettate dall’art.11 codice degli appalti, nella versione ratione temporis vigente, il quale dispone, al comma 3, che “[g]li operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”, e, al successivo comma 4, che, in tale caso, “prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”.
Tali norme rilevano anche per il secondo profilo, relativo alla mancata dichiarazione di equivalenza fra il CCNL applicato dalla ricorrente e quello indicato dalla lex specialis. Risulta evidente, infatti, che l’assenza della dichiarazione non comporta la esclusione dell’operatore economico, ma impone alla stazione appaltante di procedere, in ossequio al disposto dell’art. 11, co. 4, codice appalti, sopra richiamato, all’acquisizione e alla verifica della dichiarazione di equivalenza dei CCNL, anche con le modalità di cui all’art. 110 del medesimo decreto legislativo (cfr. Cons. Stato, V, 11 settembre 2025, n.7281; Tar Puglia, Lecce, II, 8 aprile 2025, n.618).
10.2. Con il secondo motivo, la Fad ha contestato, ulteriormente, la mancata esclusione dalla gara della ricorrente, in ragione della indeterminatezza del prezzo offerto.
La predetta ha, sul punto, osservato che, a fronte di un costo della manodopera a base di gara pari a €143.000,00, non ribassabile, la ricorrente principale ha dichiarato per la manodopera un importo diverso e maggiore, pari a €145.000,00, e, ciononostante, ha formulato “una offerta economica applicando un 10% su una base d’asta determinata con il minor costo per la manodopera di €143.000,00”, in tal modo non consentendo di comprendere “su quale quota dell’importo a base d’asta debba essere calcolato il ribasso del 10% offerto”. Ciò che, in tesi, avrebbe generato una “incertezza oggettiva sull’effettivo prezzo offerto e impedi[rebbe] una reale confronto delle offerte”.
Anche tale censura si palesa infondata.
Dall’esame dei documenti di causa, risulta, infatti, che l’offerta sia stata correttamente formulata, essendo congruente il prezzo offerto rispetto al ribasso indicato. Come, peraltro, evidenziato dalla ricorrente principale, “l’importo assoggettato a ribasso dall’ATI è sempre quello previsto a base di gara (al netto del costo della manodopera non soggetto a ribasso come previsto dalla lex specialis)”.
10.3. Con il terzo motivo, la Fad ha contestato l’attribuzione del punteggio della ricorrente, precisando che “nella denegata ipotesi in cui il ricorso principale trovasse accoglimento con riguardo alla rideterminazione del punteggio dell’offerta relative al criterio A1 per l’aggiudicataria, alla luce delle suesposte considerazioni il punteggio complessivo vedrebbe sempre quale migliore offerta quella del ricorrente incidentale. Pertanto si evidenzia, anche sotto tale profilo, l’inammissibilità del ricorso principale”.
Ebbene, giacché il ricorso principale ed i motivi aggiunti sono stati accolti per motivi diversi da quelli relativi alla attribuzione dei punteggi all’offerta della Fad, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente motivo.
Precisamente, essendosi accertata la illegittimità della mancata esclusione della controinteressata, l’accoglimento del motivo in esame, comportando la sola riduzione del punteggio complessivo attribuito all’offerta della ricorrente, non determinerebbe comunque un diverso esito del presente giudizio, né della gara, e, in ultimo, alcun vantaggio alla controinteressata.
11. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso principale deve essere accolto, con assorbimento dei motivi aggiunti. Il ricorso incidentale va, invece, in parte, respinto e, per la restante parte, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ritiene, altresì, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a. per la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto, essendo stata presentata dalla ricorrente la domanda di subentro nel contratto.
Risulta, infatti, che, qualora la controinteressata fosse stata esclusa, la ricorrente avrebbe conseguito l’aggiudicazione dell’appalto, in quanto seconda classificata nella gara, a seguito di scorrimento nell’ordine di graduatoria.
Il contratto di appalto in corso di esecuzione deve, pertanto, essere dichiarato inefficace, con subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., previa verifica del possesso dei prescritti requisiti e della equivalenza del CCNL da essa indicato con quello previsto dalla legge di gara.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.
TAR CALABRIA – CATANZARO, I – sentenza 05.02.2026 n. 238