1. Il ricorrente è conduttore di un immobile sito nel centro abitato del Comune di Martina Franca, in relazione al quale, in data 24 luglio 2023, presentava segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire (registrata al prot. 54297 del 2 agosto 2023) al fine di ottenere il cambio destinazione d’uso da locale artigianale a commerciale, senza realizzazione di opere edilizie.
1.2. A seguito della presentazione della SCIA, il Comune, con atto del 13 marzo 2024 (trasmesso a mezzo PEC con prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0051864 del 14 marzo 2024), provvedeva a dichiararne l’inefficacia, in quanto “la destinazione d’uso richiesta (commerciale) risulta in contrasto con le destinazioni ammissibili nella zona territoriale omogenea in cui ricade l’immobile (H2-verde privato)”.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 13 maggio 2024 e depositato in data 16 maggio 2025, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2, co. 8 bis, l. 241/1990 e, in subordine, l’annullamento del suddetto provvedimento, formulando, a sostegno delle domande proposte, le seguenti ragioni di censura:
– “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, L. 241/90 – Inefficacia della comunicazione del 13.03.2024, ai sensi dell’art. 2, comma 8bis, L. 241/90 – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica e scorrettezza”.
Con il primo motivo di ricorso è contestata la tardività della dichiarazione di inefficacia della SCIA emessa dal Comune (in quanto intervenuta in data 13 marzo 2024 a fronte di una SCIA presentata in data 24 luglio 2023) e, al contempo, l’insussistenza di elementi per qualificare il provvedimento adottato come esercizio del potere di autotutela, da ciò discendendo la sua invalidità e inefficacia ai sensi dell’art. 2, co. 8 bis, l. 241/1990.
– “Violazione del principio di buon andamento dell’Amministrazione, con violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, commi 3 e 4, nonché dell’art. 21nonies della L. 241/90 – Eccesso di potere per sviamento, erroneità della motivazione, scorrettezza”.
A mezzo del secondo motivo di ricorso il provvedimento è contestato nella parte in cui è fatto espresso riferimento all’art. 19, co. 4, l. 241/1990, evidenziandosi, in particolare, che il mero richiamo testuale a tale norma non consentirebbe di ricondurre il potere esercitato nell’ambito dell’annullamento ex art. 21 nonies l. 241/1990, in quanto non sarebbe stata inviata alcuna comunicazione di avvio del procedimento e difetterebbe l’esplicitazione delle specifiche ragioni di interesse pubblico sottese all’intervento in autotutela.
– “Violazione del principio di libertà dell’iniziativa economica, ai sensi dell’art. 41 Cost., nonché dell’art. 3 del D.L. 138/2011, conv. con modif. in L. 141/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23ter DPR 380/2001; nonché dell’art. 25 NTA del Comune di Martina Franca – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsa presupposizione, erroneità motivazione”.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità nel merito delle ragioni poste dal Comune a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto l’amministrazione, nel dichiarare l’incompatibilità della SCIA con le previsioni del PRG, non avrebbe considerato che l’intervento in questione non prevederebbe opere di nuova costruzione, ma solo il cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare collocata in un edificio esistente e alla quale risulta già assegnata destinazione artigianale; il ricorrente, inoltre, ha dedotto che, in ogni caso, le previsioni delle NTA non potrebbero ritenersi preclusive all’intervento proposto.
2.1. In data 27 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito e ulteriormente argomentato in ordine alle difese formulate.
2.2. Il Comune di Martina Franca si è costituito in giudizio in data 27 dicembre 2025, depositando una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso, sostenendo, in particolare, la radicale inidoneità della SCIA presentata a produrre effetti abilitativi e, pertanto, la tempestività e legittimità del provvedimento impugnato.
2.3. In data 5 gennaio 2025 il Comune ha depositato una memoria di replica, con la quale, richiamando le considerazioni già formulate nella precedente memoria, ha contestato l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente in ordine alla tardività del provvedimento impugnato, in quanto la SCIA presentata non potrebbe ritenersi idonea a determinare alcun effetto abilitativo, stante l’insanabile contrasto dell’intervento proposto con norme imperative e, in particolare, in ragione: della sua incompatibilità con le previsioni del PRG; per avere ad oggetto un’immobile legittimato solo a seguito di condono edilizio; e, inoltre, trattandosi di progetto finalizzato all’apertura di una struttura commerciale, per non essere stato previsto e documentato il rispetto delle dotazioni richieste per i parcheggi dalla l.r. 24/2015 e per mancata acquisizione dei pareri obbligatori dell’Autorità di Bacino, dei Vigili del Fuoco e dell’ASL.
2.4. In data 5 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato una memoria di replica, con la quale ha, in primo luogo, eccepito la tardività della costituzione dell’amministrazione (in quanto intervenuta oltre il termine di cui all’art. 46 cod. proc. amm.) e della documentazione e della memoria difensiva depositate in data 27 dicembre 2025 (per violazione dei termini ex art. 73 cod. proc. amm.), oltre all’inammissibilità dei rilievi contenuti nelle difese del Comune, ove sono esposte delle ragioni di incompatibilità dell’intervento proposto diverse da quelle prospettate nel provvedimento impugnato; il ricorrente, in ogni caso, ha contestato l’infondatezza nel merito dei suddetti rilievi, ribadendo le proprie posizioni in ordine alla compatibilità dell’intervento con le previsioni del PRG e, dall’altra, evidenziando l’irrilevanza dei richiami operati dal Comune ai pareri e alla documentazione necessaria ai fini dell’apertura di un’attività commerciale, trattandosi di SCIA presentata unicamente per il cambio di destinazione d’uso.
2.5. Ad esito dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Devono essere, in primo luogo, esaminate le eccezioni preliminari formulate dal ricorrente nella memoria del 5 gennaio 2026 in ordine alla tempestività della costituzione e delle produzioni difensive del Comune di Martina Franca.
3.1. L’eccezione di tardività della costituzione dell’amministrazione è infondata, risultando sul punto sufficiente evidenziare che “Costituisce infatti ius receptum la qualificazione del termine per la costituzione in giudizio, previsto dall’art. 46 c.p.a. in 60 giorni dalla notifica del ricorso (termine dimidiato in caso di procedure di gara a mente dell’art. 119, comma 2, c.p.a.), quale termine ordinatorio e non perentorio. Come statuito dalla giurisprudenza consolidata “Nel processo amministrativo, giova del resto ricordare, il termine previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a., per la costituzione in giudizio delle parti intimate – e, in tal caso, delle Amministrazioni – ha natura ordinatoria, con la conseguenza che esse possono costituirsi in giudizio anche nell’udienza di merito” (TAR Trentino Alto Adige, Sez. I, sent. n. 182 del 20 novembre 2023).
3.2. È, invece, fondata l’eccezione di tardività della documentazione prodotta dalla difesa comunale in data 27 dicembre 2025, in quanto intervenuta in violazione del termine di giorni quaranta previsto dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., da computarsi a ritroso rispetto all’udienza di merito fissata per il 27 gennaio 2026, ragione per cui deve essere dichiarata l’inutilizzabilità processuale della suddetta documentazione.
3.3. Il Collegio, invece, ritiene di poter prescindere dalla valutazione dell’eccezione di tardività della memoria depositata dal Comune in data 27 dicembre 2025 e, quindi, oltre le ore dodici del trentesimo giorno libero rispetto all’udienza di discussione, avendo il Comune tempestivamente riproposto le proprie deduzioni difensive nella successiva memoria di replica del 5 gennaio 2026, con conseguente irrilevanza delle contestazioni in ordine alla tempestività del precedente deposito.
4. Ciò premesso, quanto al merito, può procedersi all’esame congiunto dei primi due motivi di ricorso, in quanto volti a veicolare censure strettamente connesse tra loro, avendo entrambi ad oggetto la contestazione della tardività del provvedimento adottato da parte del Comune di Martina Franca.
4.1. I motivi di ricorso sono fondati nei sensi e nei termini che seguono.
4.2. Nel caso di specie è impugnato un provvedimento di “Inefficacia e di rimozione degli effetti prodotti dalla Segnalazione certificata di inizio attività” emesso in data 13 marzo 2024 a fronte di una SCIA alternativa ex art. 23 d.P.R. 380/2001 (volta unicamente al cambio di destinazione d’uso di un locale – da artigianale a commerciale – senza esecuzione di opere edilizie) presentata il 24 giugno 2023. Il provvedimento, inoltre, è motivato unicamente mediante richiamo ad alcuni passaggi della comunicazione dell’Ufficio SUE del 23 gennaio 2024, ove è precisato che la destinazione d’uso richiesta sarebbe incompatibile con le previsioni delle NTA del PRG vigente.
4.3. Ciò posto, a fronte dei suesposti rilievi, è in primo luogo evidente il mancato rispetto del termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della SCIA, ai fini dell’esercizio dei poteri inibitori spettanti all’amministrazione ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 6, l. 241/1990.
4.4. Il provvedimento, inoltre, non può nemmeno qualificarsi come legittimo esercizio dei poteri di cui all’art. 19, co. 4, l. 241/1990, in quanto, a di là del formale richiamo a tale disposizione, difettano le condizioni di operatività dell’art. 21 nonies l. 241/1990, essendosi l’amministrazione limitata a rilevare, nell’atto impugnato, l’incompatibilità dell’intervento proposto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale, ma non risultando alcuna indicazione dalla quale poter desumere la sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico sottese alla scelta adottata.
5. Infine, non può nemmeno ritenersi, diversamente da quanto eccepito dall’amministrazione comunale, che nel caso di specie la SCIA presentata dal ricorrente fosse radicalmente improduttiva di effetti, ragione per cui il provvedimento impugnato non potrebbe ritenersi tardivo.
5.1. L’inefficacia della SCIA o comunque l’intervento tardivo dell’amministrazione possono ammettersi, infatti, solo nel caso in cui la segnalazione sia stata utilizzata per interventi non suscettibili di essere eseguiti con tale tipologia di titolo o a fronte della mancata acquisizione di pareri o atti d’assenso obbligatori o in caso di predisposizione di una SCIA incompleta o fuorviante, ipotesi, tuttavia, non ravvisabili nel caso di specie.
5.1. La segnalazione, infatti, è stata proposta unicamente al fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso di un’unità immobiliare, senza l’esecuzione di opere edilizie, ragione per cui si tratta di fattispecie evidentemente rientrante nell’ambito della SCIA alternativa di cui all’art. 23 d.P.R. 380/2001.
5.2. Inoltre, l’unica ragione rappresentata nel provvedimento impugnato a fondamento della comunicazione di inefficacia adottata è rappresentata dalla ritenuta incompatibilità del cambio di destinazione proposto con le previsioni delle NTA del PRG rispetto alla zona in cui si trova collocato l’immobile. Non vi è, invece, alcune rilievo in ordine alla completezza della documentazione, alla corretta rappresentazione dei fatti o all’acquisizione di eventuali altri atti di assenso o di pareri obbligatori, ragione per cui non può ritenersi che la SCIA fosse improduttiva di effetti, con conseguente onere dell’amministrazione di intervenire nei termini e nelle forme di cui all’art. 19, co. 3, 4 e 6, l. 241/1990.
5.3. Deve, invece, evidenziarsi come le ulteriori ragioni di non ammissibilità dell’intervento rappresentate dal Comune nel corso del giudizio (quali la mancata previsione di spazi a parcheggio e l’omessa acquisizione del parere dell’ASL, dell’Autorità di Bacino e dei Vigili del Fuoco – necessari ai fini dell’apertura di un’attività commerciale presso l’immobile), oltre ad essere evidentemente irrilevanti (in quanto afferenti a profili estranei rispetto all’oggetto della SCIA, presentata per il solo cambio di destinazione d’uso e non anche l’apertura di un’attività commerciale), non possono, in ogni caso, essere tenute in considerazione, in quanto volte a rappresentare profili giustificativi non desumibili dalla motivazione del provvedimento impugnato e dagli altri atti del procedimento, configurando, pertanto, un’inammissibile ipotesi di motivazione postuma (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7163 dell’1 settembre 2025: “Quest’ultima è integrata allorquando la p.a. motivi un provvedimento amministrativo successivamente alla sua adozione, direttamente negli scritti difensivi. In siffatti casi la motivazione cd. postuma è inammissibile, perché l’amministrazione deve motivare il provvedimento all’atto della sua emanazione e, comunque, sempre nella naturale sede procedimentale e non certo attraverso gli scritti difensivi (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2024, n. 9760)”). Lo stesso dicasi per le considerazioni in ordine alla ritenuta inammissibilità del cambio di destinazione d’uso a fronte di un’immobile condonato, trattandosi anche in questo caso di un profilo del tutto estraneo alla motivazione del provvedimento impugnato.
5.4. Per quanto detto, deve concludersi per la fondatezza delle censure proposte a mezzo dei primi due motivi di censura e, pertanto, risultando il provvedimento impugnato adottato oltre i termini di legge, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata l’inefficacia ai sensi dell’art. 2, co. 8 bis, l. 241/1990 della comunicazione del Comune di Martina Franca del 13 marzo 2024 (prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0051864 del 14 marzo 2024) oggetto del presente giudizio.
6. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e della domanda di accertamento dell’inefficacia determinano l’assorbimento del terzo motivo, volto a far valere l’illegittimità nel merito delle ragioni addotte dal Comune a motivazione del provvedimento impugnato, in quanto relativo alla domanda subordinata di annullamento.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 06.02.2026 n. 145