*Famiglia – Telefonata di un coniuge all’amante, registrazione dell’altro coniuge, infedeltà e addebito della separazione

*Famiglia – Telefonata di un coniuge all’amante, registrazione dell’altro coniuge, infedeltà e addebito della separazione

L’unico motivo del ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2712 c.c, per aver la Corte d’Appello addebitato al C.A. la separazione dalla moglie, ritenendo provata la condotta adulterina dello stesso, affermando che il ricorrente non avrebbe disconosciuto la fonte di prova, costituita dalla telefonata registrata con l’amante.

Al riguardo, il ricorrente assume che in atti non è stata mai depositata alcuna registrazione, risultando una semplice trascrizione di una presunta conversazione avvenuta con la sua asserita amante il cui contenuto, tuttavia, mancando il supporto audio, non era in alcun modo verificabile, non essendo mai stato prodotto in causa.

Pertanto, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore, confondendo la registrazione su supporto meccanico di una telefonata, con la riproduzione scritta (trascrizione) di una conversazione di cui, tuttavia, non era in alcun modo possibile controllare la genuinità e la legittima provenienza, proprio perché mancante dell’esemplare audio.

Ne conseguiva, secondo il ricorrente che, in assenza del deposito in atti della registrazione, egli non aveva l’onere, previsto dall’art. 2712, c.c., di disconoscere il contenuto di una prova inesistente, poiché mai fornita né esaminata, potendo la parte limitarsi ad eccepire l’inutilizzabilità della mera trascrizione dell’atto, asseritamente riproducente il contenuto della telefonata, peraltro illegittimamente carpita.

Il ricorso è infondato.

Anzitutto, va rigettata l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso, sollevata dalla controricorrente poiché non era stato riportato il contenuto della trascrizione della telefonata in questione. Al riguardo, va premesso che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative (Cass., n. 21346/2024; n. 4840/2006).

Tuttavia, è stato altresì affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., n. 12491/2022; n. 11325/2023).

Ora, nella specie, il motivo pone una questione di diritto concernente l’utilizzabilità della trascrizione della telefonata sul supporto audio pendrive, il cui contenuto si evince dall’esposizione complessiva del ricorso che contiene chiari ed univoci riferimenti al contenuto dell’atto in questione.

Premesso ciò, va osservato che a tenore della consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità-la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass., n. 5259/2017; n. 1250/2018; n. 30977/2024; n. 32714/2025).

È stato altresì chiarito che, con riferimento alle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento, per essere idoneo a far perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta e che esso, però, non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza, di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass., n 9526/2010; n. 2117/2011; n. 3122/2015; n. 5259/2017, in tema di registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica e, più di recente, in tema, n. 30977/2024, n. 5141//2019, in tema di disconoscimento della conformità della trascrizione di alcuni “SMS” al loro effettivo contenuto, e Cass., n. 13519/2022 in tema di riproduzione fotografiche).

Nella specie, il ricorrente non ha contestato il contenuto della suddetta registrazione, negando che esso non fosse rispondente alla realtà e ai fatti accaduti, come esposti dalla controparte; infatti, il ricorrente non ha chiarito, se la contestazione avesse ad oggetto la non conformità all’originale o l’inesistenza della registrazione, ma ha solo eccepito che il supporto-audio non fosse stato acquisito agli atti (fatto non contestato dalla controparte che ha anzi affermato di averne fatto richiesta sulla quale, però, non era stato emesso alcun provvedimento).

Pertanto, deve ritenersi corretta la motivazione della Corte d’appello, che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, considerando dunque l’irrilevanza, in ordine alla questione di diritto oggetto dell’unico motivo, della mancata acquisizione agli atti del supporto audio della trascrizione.

Le spese seguono la soccombenza.

Cass. civ., I, ord., 05.02.2026, n. 2409

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