Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Affidamento di forniture e legittimità della scelta della P.A. di non applicare la disciplina del Codice relativa ai lavori

Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Affidamento di forniture e legittimità della scelta della P.A. di non applicare la disciplina del Codice relativa ai lavori

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società DiaSorin Italia S.p.a ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 3413 del 13 giugno 2025, con cui il Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise ha indetto la “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per l’affidamento di una fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione di un’area siero di chimica clinica ed immunometria per i laboratori analisi dei PO regionali” – CIG B74FC84DA6 con i relativi allegati; l’impugnativa giurisdizionale è stata estesa al bando e al disciplinare di gara nonché agli altri atti in epigrafe indicati.

2. Il gravame, che ha ad oggetto alcune clausole della lex specialis, di cui la ricorrente ha dedotto la natura “immediatamente escludente”, è stato affidato ai seguenti motivi, così rubricati:

I. Sulla mancata indicazione e quantificazione dei lavori edili e impiantistici: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 14 comma 18, 41 comma 13, 41 comma 5, 87, 108 comma 8 e dell’Allegato II.5 al D. lgs. 36/2023; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, indeterminatezza dell’oggetto, illogicità manifesta, contraddittorietà; violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza di cui all’art. 97 Cost.;

II. Sulla mancata indicazione dei dati di portata dei solai per i laboratori spoke e il laboratorio di base: violazione dell’art. 87 e dell’Allegato II.5 al D. lgs. 36/2023; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, indeterminatezza dell’oggetto, illogicità manifesta; violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza di cui all’art. 97 Cost.

III. Sull’effetto distorsivo della formula di attribuzione del punteggio economico: violazione e falsa applicazione dell’art. 108, D. lgs. 36/2023; disparità di trattamento; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

IV. Sull’errata qualificazione di determinati analiti e sul sovradimensionamento strumentale: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’Allegato II.5 al D. lgs. 36/2023; difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà interna e violazione della par condicio; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

In estrema sintesi, con il primo mezzo la ricorrente ha dedotto che la lex specialis, non reca alcuna descrizione progettuale, neppure nelle linee generali, dei pur richiesti lavori edili ed impiantistici funzionali all’installazione dei sistemi diagnostici, che nondimeno costituiscono una significativa componente dell’appalto: non sarebbe presente un progetto di fattibilità tecnico-economica, manca un computo metrico estimativo, non vi è indicazione dei quantitativi, né delle caratteristiche degli interventi edili da eseguire.

In particolare, si sottolinea che la mancata descrizione e quantificazione dei lavori, si riflette anche sul piano dell’offerta economica in relazione alla quale i concorrenti sono chiamati a formulare una proposta parzialmente “al buio”.

La ricorrente ha, pertanto, lamentato che i detti profili compromettono la determinatezza stessa dell’oggetto dell’appalto e la possibilità stessa per gli operatori economici di formulare un’offerta consapevole e remunerativa.

Con il secondo motivo viene dedotto un ulteriore profilo di indeterminatezza – emerso, anch’esso, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione in data 5.8.2025 – costituito dalla mancanza, all’interno delle planimetrie, di alcuni dati indispensabili relativi alla portata e alla tipologia dei solai dei laboratori destinati ad ospitare i sistemi analitici oggetto dell’appalto.

Con il terzo mezzo la ricorrente, dopo aver ricordato che l’art. 17 del Disciplinare stabilisce che l’offerta economica è suddivisa in diverse componenti, ciascuna delle quali, ai sensi del successivo art. 18.3, incide con un diverso peso specifico sull’attribuzione del relativo punteggio ha contestato le modalità di valutazione, da parte della lex specialis, di alcune voci di offerta, ossia il canone per il noleggio della strumentazione e per l’assistenza tecnica, l’importo relativo ai reagenti e quello concernente i cd. “consumabili”.

Con il quarto mezzo l’interessata ha dedotto che la documentazione di gara, ed in particolare l’elenco degli analiti allegato al Capitolato, si presenta viziata da gravi incoerenze che incidono sulla determinatezza dell’oggetto dell’appalto e sulla par condicio dei concorrenti.

Con il medesimo mezzo la ricorrente ha lamentato che le capacità produttive minime degli strumenti diagnostici richieste dalla lex specialis appaiono sovradimensionate e sproporzionate rispetto alla domanda reale: tale previsione, osserva la ricorrente, “si pone in violazione dell’Allegato II.5 al Codice, che esige che le specifiche tecniche siano formulate in modo da non restringere artificiosamente la concorrenza e da garantire pari accesso agli operatori economici”, e che “si riscontra, altresì, un contrasto con l’art. 3 del Codice, che richiede alle procedure di evidenza pubblica di assicurare proporzionalità e concorrenza effettiva, ma anche con i principi generali di buon andamento e la imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost.” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 26).

Da qui l’invocato carattere escludente anche della clausola in disamina.

2. Nell’interesse della Regione Molise si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha eccepito, in primis, l’inammissibilità del gravame in ragione della insussistenza della natura immediatamente escludente delle clausole della lex specialis oggetto di impugnativa; nel merito, la difesa erariale ha dedotto l’infondatezza del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 8.10.2025 la difesa ricorrente si è riportata alla propria istanza depositata in data 6.10.2025 con la quale ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare articolata nel ricorso introduttivo in vista della necessità di impugnare, con motivi aggiunti, gli atti medio tempore adottati dall’Amministrazione, e segnatamente la determinazione dirigenziale n. 5706 del 26.9.2025.

4. Con motivi aggiunti depositati in data 13.10.2025 la ricorrente ha quindi impugnato la su indicata Determinazione Dirigenziale n. 5706 con cui la Regione, anche aderendo, in parte, ai rilievi formulati dall’interessata nell’istanza con cui veniva sollecitato l’esercizio del potere di autotutela in ordine ai ravvisati profili illegittimità del bando, ha:

a) rettificato il disciplinare di gara con riferimento alla componente lavori dell’appalto,

b) inserito un nuovo allegato al capitolato tecnico concernente l’elenco delle lavorazioni,

b) prorogato i termini relativi alla richiesta di chiarimenti (3 ottobre 2025) e alla presentazione delle offerte (27 ottobre 2025), avendo la stessa rilevato che tali adempimenti risultavano necessari “alla luce delle richieste dei chiarimenti presentate dagli operatori economici, relative agli aspetti tecnici della gara de qua e all’esito dell’approfondimento istruttorio […] al fine di assicurare agli operatori medesimi un’informazione chiara e sufficiente a garantire una corretta formulazione dell’offerta”.

Tale provvedimento viene impugnato, in via derivata, per i medesimi motivi posti a fondamento del gravame introduttivo.

Inoltre, con un ulteriore motivo (il quinto) rubricato “In via autonoma: sull’incompleta ed erronea indicazione e quantificazione dei lavori edili e impiantistici: violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 6 comma 7, 10 comma 3, 100 comma 2, 125 e dell’Allegato I.7 al D. lgs. 36/2023; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, indeterminatezza dell’oggetto, illogicità manifesta, contraddittorietà; violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza di cui all’art. 97 Cost.. In via subordinata: violazione degli obblighi in materia di pubblicazione; violazione del principio di massima concorrenza”, la ricorrente ha lamentato che:

a) attraverso la rettifica, la mancata indicazione e quantificazione, all’interno della lex specialis, dei lavori edili e impiantistici relativi alla procedura di gara non è stata in alcun modo sanata, in quanto, come anticipato, la CUC si è limitata a fissare un importo massimo di spesa per la componente lavori (€ 975.400,00) e a fornire un elenco meramente esemplificativo e generico delle possibili lavorazioni: non sono stati invece predisposti, né resi disponibili, gli elaborati progettuali minimi richiesti dalla normativa vigente, né è stato dato conto di come l’importo dei lavori sia stato quantificato, dato che la stessa CUC ha dichiarato di non avere alcuna contezza delle opere da eseguire;

b) il disciplinare di gara richiede espressamente che gli operatori economici, per poter partecipare alla Procedura, siano in possesso di attestazioni SOA nelle categorie OG11 (impianti) classifica III e OG1 (opere edili) classifica II, rispettivamente abilitanti lavori fino a € 1.033.000,00 e fino a € 516.000,00, peraltro incrementabili un quinto: sicchè, espone la ricorrente, “risulta del tutto illogico e sproporzionato pretendere requisiti SOA che, complessivamente, abilitano l’esecuzione di lavori per importi superiori a € 1.800.000,00, laddove la stessa Stazione Appaltante, con la Rettifica, ha dichiarato che la componente lavori non potrà eccedere l’importo massimo di € 975.400,00, quasi la metà dell’importo abilitato dalle SOA in questione”;

c) la Stazione Appaltante è tenuta qui a rispettare integralmente la disciplina del Codice relativa ai lavori, anche con riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento delle prestazioni: nella specie, tuttavia, né il Disciplinare originario né quello rettificato contengono alcuna disposizione in merito, e ciò non consente agli operatori di comprendere se il corrispettivo dei lavori sarà pagato al termine degli stessi o con quali (e diverse) modalità.

Con il medesimo mezzo la ricorrente la ricorrente ha infine lamentato l’illegittimità della modalità di pubblicazione del gravato provvedimento di “rettifica”, avvenuta solo per il tramite della “piattaforma”: sul punto si osserva come “la modifica apportata, che ha introdotto un dato economico rilevante e prima sconosciuto, avrebbe dovuto comportare l’integrale ripubblicazione degli atti di gara” ( cfr. motivi aggiunti, pagg.33-34).

5. In vista della camera di consiglio del 22.10.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare articolata nei motivi aggiunti, le parti hanno depositato delle memorie, insistendo sulle rispettive tesi.

6. All’esito della su indicata camera di consiglio l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente nei motivi aggiunti è stata respinta da questo Tribunale con l’ordinanza n. 121/2025, in quanto ritenuta priva di adeguati elementi di fumus boni iuris; con la medesima ordinanza è stata fissata per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28.1.2026.

7. Il Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza n. 2372026 ha respinto l’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza cautelare n. 121/2025 di questo Tribunale.

8. In vista dell’udienza pubblica del 28.1.2026 parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria ex art. 73 c.p.a..

9. Alla su indicata udienza pubblica la causa è stata infine trattenuta in decisione.

10. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, come condivisibilmente eccepito dalla Regione resistente, sono inammissibili, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.

11. L’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti discende dal fatto che la ricorrente non ha partecipato alla gara d’appalto e ha impugnato clausole della lex specialis di gara che non sono immediatamente escludenti.

Il Collegio ritiene di dover procedere congiuntamente allo scrutinio del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti; questi ultimi, come detto, hanno infatti ad oggetto la determinazione dirigenziale n. 570 del 26.9.2025 con la quale l’Amministrazione ha “rettificato” alcune disposizioni della lex specialis senza però elidere, secondo la prospettazione ricorsuale, il carattere escludente e quindi lesivo delle clausole gravate pur dopo la loro rettifica: il gravame originario e i motivi aggiunti investono, in definitiva, atti e profili di illegittimità intimamente connessi, da cui l’opportunità della loro trattazione congiunta.

Tanto premesso, il Collegio deve introduttivamente ricordare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “le clausole del bando di gara vanno tempestivamente impugnate allorché, contenendo clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione, si configurino come escludenti, quindi idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale, nella situazione soggettiva dell’interessato, dal momento che la loro asserita lesività non si manifesta e non opera per la prima volta con l’esclusione o la mancata aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale i requisiti di partecipazione sono stati assunti come regole per l’Amministrazione; tali sono tipicamente quelle legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 gennaio 2003, n. 1 e, da ultimo, id., Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4) … Le c.d. clausole immediatamente escludenti sono state quindi individuate (da ultimo Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4) nelle: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 7 novembre 2012 n. 5671); b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Adunanza plenaria n. 3 del 2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003 n. 980); d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, V, 21 novembre 2011 n. 6135; III, 23 gennaio 2015 n. 293); e) clausole impositive di obblighi contra ius (Cons. Stato, II, 19 febbraio 2003 n. 2222); f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate; g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2011, n. 5421)” (cfr.: T.a.r. Campania Salerno, sez. I, 08.11.2024, n.2127 ).

Un operatore economico, il quale non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara d’appalto, è legittimato a impugnare direttamente la lex specialis, solo nel caso in cui contesti le clausole immediatamente escludenti, la cui applicazione gli abbia, per l’appunto, impedito di accedere alla gara alla cui partecipazione esso aspiri. Ma, per giurisprudenza costante, non sono immediatamente impugnabili le clausole che rendano difficile, ma non impossibile, presentare l’offerta (cfr.: T.a.r. Campania Napoli, Sez. I, 05.12.2022, n. 7596).

Per quel che si dirà, come già anticipato in sede cautelare da questo Tribunale, con decisione confermata sul punto anche dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 23/2026 ( “Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, la domanda cautelare non possa essere accolta, non emergendo in maniera evidente l’asserito carattere escludente delle clausole impugnate, che non paiono impedire, in modo oggettivo e macroscopico, ad un operatore del settore accorto e professionale di formulare un’offerta corretta, dovendosi altresì tenere conto della natura accessoria dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico”) nessuna delle clausole impugnate dalla ricorrente presenta tali aspetti d’immediata lesività.

Salva l’ipotesi dell’impugnazione di clausole escludenti o ad esse assimilabili, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, la legittimazione a ricorrere spetta esclusivamente ai partecipanti alla gara, poiché soltanto in tal modo si acquisisce la posizione sostanziale differenziata meritevole di tutela, sia con riguardo all’interesse finale al conseguimento dell’appalto, sia a quello strumentale alla caducazione dell’intera gara e alla sua riedizione (cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2003, n. 4/2011, n. 5/2014, n. 4/2018). In assenza di clausole immediatamente escludenti, la mancata partecipazione dell’operatore economico alla gara di appalto pubblico lo priva della legittimazione attiva a ricorrere.

I cennati profili di inammissibilità del gravame introduttivo e dei motivi aggiunti sono, qui di seguito, meglio esplicitati.

12. Con il primo motivo del ricorso originario, l’interessata ha dedotto che la lex specialis, non reca alcuna descrizione progettuale, neppure nelle linee generali, dei pur richiesti lavori edili ed impiantistici funzionali all’installazione dei sistemi diagnostici, che nondimeno costituiscono una significativa componente dell’appalto: non è presente un progetto di fattibilità tecnico-economica, manca un computo metrico estimativo, non vi è indicazione dei quantitativi, né delle caratteristiche degli interventi edili da eseguire.

12.1. Sul punto, il Collegio rileva, in primis, che nella documentazione di gara e, da ultimo nel disciplinare rettificato con la gravata determinazione dirigenziale n. 5706 del 26.9.2025, i lavori di adeguamento edile e impiantistico costituiscono una componente accessoria e residuale, qualificata espressamente come prestazione secondaria, rispetto all’oggetto principale della procedura. In tale prospettiva, il valore massimo spendibile per la componente lavori è stato da ultimo fissato in € 975.400,00, “pari a meno del 6% dell’importo massimo complessivo di € 17.250.000,00, e non già nel diverso importo stimato dalla ricorrente” (cfr. memoria regionale depositata in data 20.10.2025, pag. 6).

Coerentemente alla natura e all’oggetto – la fornitura – dell’appalto de quo deve infatti evidenziarsi che nella lex specialis (cfr. disciplinare di gara, par. 18.3., pagg. 45-47) è previsto, per la valutazione dell’offerta economica, un punteggio massimo di cinque punti su trenta per la componente relativa ai lavori (“adeguamento edile ed impiantistico”), mentre i restanti venticinque punti attengono alle componenti strettamente connesse alla fornitura di sistemi analitici e reagenti.

Tali considerazioni già di per sé precludono l’invocato carattere escludente delle previsioni in disamina, afferenti la componente lavori dell’appalto, la cui natura accessoria non risulta impedire, in modo oggettivo e macroscopico, ad un operatore del settore accorto e professionale di formulare un’offerta corretta.

12.2. Quanto alla lamentata assenza di descrizioni progettuali, il Collegio rileva, innanzitutto, che nella lex specialis è stato precisato che “la componente “Lavori” verrà remunerata sulla base dell’importo massimo spendibile sopra riportato per tale componente, in considerazione dell’impossibilità di predeterminare in modo puntuale la tipologia delle lavorazioni che potranno essere richieste all’Operatore Economico, anche in ragione della diversa natura e tipologia delle offerte degli operatori economici” (cfr. disciplinare di gara, par.3 rubricato “oggetto dell’appalto e importo”, pag. 11).

Inoltre, la lex specialis “rettificata” in seguito all’adozione della determinazione dirigenziale n. 5706/2025, è stata corredata da un allegato recante un “elenco di massima” delle lavorazioni previste (cfr. documento 23 allegato alla memoria regionale del 20.10.2025); nelle medesima determinazione n. 5706/2025 è stato altresì precisato quanto segue: “come previsto nel disciplinare di gara, la componente Lavori del presente appalto è data a misura con offerta ad unico ribasso sull’elenco prezzi costituito dal Prezziario Regionale in vigore alla data dell’offerta ed allegato alla documentazione di gara. In questa tipologia di appalto il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo, calcolato sulla base del ribasso unico offerto dall’Operatore Economico sul Prezziario Regionale, per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opere”.

La lex specialis appare, pertanto corredata da una molteplicità di parametri e di informazioni sulla cui base l’operatore economico interessato è stato posto nelle condizioni di formulare, anche con riferimento alla componente accessoria costituita dalla componente “lavori”, la propria offerta economica, non già “al buio”, come sostenuto da parte ricorrente, bensì in modo razionale e consapevole: al riguardo appaiono, in particolare, significative le coordinate offerte nella lex specialis rappresentate dall’indicazione di un “importo massimo spendibile” e di un ribasso unico da applicare al prezzario regionale vigente, allegato alla documentazione di gara.

13. Con il secondo motivo del gravame introduttivo viene dedotto un ulteriore profilo di indeterminatezza, costituito dalla mancanza, all’interno delle planimetrie, di alcuni dati indispensabili relativi alla portata e alla tipologia dei solai dei laboratori destinati ad ospitare i sistemi analitici oggetto dell’appalto.

13.1. Sul punto il Collegio deve, innanzitutto, osservare che la Stazione appaltante ha messo a disposizione di tutti gli operatori economici la medesima documentazione tecnica, resa accessibile in maniera uniforme e trasparente, garantendo così la parità di condizioni per tutti i partecipanti.

Inoltre, in coerenza con il carattere accessorio della componente lavori dell’appalto oggetto del presente giudizio, non risulta attribuito alcun punteggio premiante connesso ai requisiti strutturali dei solai.

Infine, la lex specialis ha previsto, a pena di esclusione, lo svolgimento del sopralluogo obbligatorio presso i luoghi oggetto delle prestazioni, e ciò ( cfr. paragrafo 11 del disciplinare di gara) al dichiarato fine di consentire alle imprese partecipanti alla gara di effettuare una “valutazione diretta delle condizioni ambientali e logistiche” e un’ “analisi delle interferenze e delle condizioni operative”, nonché per consentire ai partecipanti di acquisire una “conoscenza dello stato di fatto” dei suddetti luoghi: la citata previsione della lex specialis, come condivisibilmente osservato dalla difesa erariale, è stata rivolta ad assicurare che “la conoscenza delle caratteristiche strutturali e funzionali dei locali avvenga in modo completo, diretto e uniforme per tutti i concorrenti”.

Le disposizioni della lex specialis in disamina non hanno, pertanto, impedito la presentazione di un’offerta corretta, adeguata e consapevole né hanno inciso negativamente sulla par condicio dei partecipanti alla gara: la censura in disamina è inammissibile atteso che le clausole qui contestate sono prive dell’invocato carattere escludente.

14. Sono parimenti prive della lamentata natura escludente le clausole della lex specialis censurate con il terzo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente, dopo aver ricordato che l’art. 17 del Disciplinare stabilisce che l’offerta economica è suddivisa in diverse componenti, ciascuna delle quali, ai sensi del successivo art. 18.3, incide con un diverso peso specifico sull’attribuzione del relativo punteggio, ha contestato le modalità di valutazione di alcune voci di offerta, ossia il canone per il noleggio della strumentazione e per l’assistenza tecnica, l’importo relativo ai reagenti e quello concernente i cd. “consumabili”: la diversa ponderazione dei singoli sub criteri produrrebbe, ad avviso della ricorrente, un effetto distorsivo, consentendo “di incoraggiare strategie di distribuzione artificiosa dei prezzi interni, con violazione dell’art. 108 del Codice, dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nonché per manifesta illogicità e irragionevolezza della lex specialis” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 21).

14.1. Sul punto, il Collegio rileva che la lex specialis ha definito sia i punteggi massimi attribuibili ai singoli sub-criteri, sia le formule matematiche di calcolo, in coerenza con le priorità e gli obiettivi strategici perseguiti dall’Amministrazione, che ha inteso valorizzare in misura maggiore le componenti più rilevanti ai fini della gestione complessiva della fornitura oggetto di gara.

Tanto premesso, il Collegio evidenzia che la ricorrente ha qui rappresentato, in definitiva, che il criterio prescelto dalla Stazione Appaltante non garantirebbe la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma le doglianze articolate sul punto non hanno però dimostrato che le clausole avversate rendano, in definitiva, impossibile o eccessivamente onerosa la presentazione di un’offerta, prospettando, in sostanza, come già affermato dal Tribunale in sede cautelare, delle “ordinarie problematiche di legittimità/illegittimità provvedimentale”: esula, pertanto, la natura escludente delle clausole in disamina.

15. Alla medesima sorte è destinata anche la censura articolata con il quarto mezzo dei motivi aggiunti, con il quale l’interessata ha dedotto:

a) che la documentazione di gara, ed in particolare l’elenco degli analiti allegato al Capitolato, si presenta viziata da gravi incoerenze che incidono sulla determinatezza dell’oggetto dell’appalto e sulla par condicio dei concorrenti.

b) che le capacità produttive minime degli strumenti diagnostici richieste dalla lex specialis appaiono sovradimensionate e sproporzionate rispetto alla domanda reale: tale previsione, osserva la ricorrente, “si pone in violazione dell’Allegato II.5 al Codice, che esige che le specifiche tecniche siano formulate in modo da non restringere artificiosamente la concorrenza e da garantire pari accesso agli operatori economici”, e che “si riscontra, altresì, un contrasto con l’art. 3 del Codice, che richiede alle procedure di evidenza pubblica di assicurare proporzionalità e concorrenza effettiva, ma anche con i principi generali di buon andamento e la imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost.” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 26).

15.1. Con riferimento alla doglianza sub a) deve subito osservarsi come le critiche vertenti sul contenuto delle disposizioni di gara afferenti alla “qualificazione di alcuni test come “obbligatorio” e “auspicabile” non dimostrano ex se l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà da parte dell’operatore economico di formulare un’offerta seria e consapevole.

15.2. Con riferimento alla doglianza sub b) il Collegio rileva che la ricorrente non ha evidenziato elementi in grado di disvelare profili specifici da cui desumere l’insostenibilità economica delle condizioni, richieste dalla lex specialis, di produttività che il sistema diagnostico offerto deve garantire, e l’attitudine delle predette condizioni a restringere ingiustificatamente la platea dei potenziali operatori, che è, in definitiva, solo affermata ma non seriamente documentata; il metodo sulla cui base è stato calcolato dalla ricorrente il “macroscopico” divario tra il fabbisogno reale e la capacità minima richiesta appare astratto ed eccessivamente rigido, sicchè non può ex se fornire la dimostrazione del lamentato carattere sproporzionato, e quindi escludente, della previsione in disamina.

16. Resta da esaminare il quinto mezzo del ricorso per motivi aggiunti, con il quale la società ricorrente, come anticipato in narrativa, ha dedotto l’illegittimità in via autonoma, della determinazione dirigenziale n. 5706/2025 rappresentando che:

a) attraverso la rettifica, la mancata indicazione e quantificazione, all’interno della lex specialis, dei lavori edili e impiantistici relativi alla procedura di gara non è stata in alcun modo sanata, in quanto, come anticipato, la CUC si è limitata a fissare un importo massimo di spesa per la componente lavori (€ 975.400,00) e a fornire un elenco meramente esemplificativo e generico delle possibili lavorazioni: non sono stati invece predisposti, né resi disponibili, gli elaborati progettuali minimi richiesti dalla normativa vigente, né è stato dato conto di come l’importo dei lavori sia stato quantificato, dato che la stessa CUC ha dichiarato di non avere alcuna contezza delle opere da eseguire;

b) il disciplinare di gara richiede espressamente che gli operatori economici, per poter partecipare alla Procedura, siano in possesso di attestazioni SOA nelle categorie OG11 (impianti) classifica III e OG1 (opere edili) classifica II, rispettivamente abilitanti lavori fino a € 1.033.000,00 e fino a € 516.000,00, peraltro incrementabili un quinto: sicché, espone la ricorrente, “risulta del tutto illogico e sproporzionato pretendere requisiti SOA che, complessivamente, abilitano l’esecuzione di lavori per importi superiori a € 1.800.000,00, laddove la stessa Stazione Appaltante, con la Rettifica, ha dichiarato che la componente lavori non potrà eccedere l’importo massimo di € 975.400,00, quasi la metà dell’importo abilitato dalle SOA in questione”;

c) la Stazione Appaltante è tenuta qui a rispettare integralmente la disciplina del Codice relativa ai lavori, anche con riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento delle prestazioni: nella specie, tuttavia, né il Disciplinare originario né quello rettificato contengono alcuna disposizione in merito, e ciò non consente agli operatori di comprendere se il corrispettivo dei lavori sarà pagato al termine degli stessi o con quali (e diverse) modalità.

Con il medesimo mezzo la ricorrente la ricorrente ha infine lamentato l’illegittimità della modalità di pubblicazione del gravato provvedimento di “rettifica”, avvenuta solo per il tramite della “piattaforma”: sul punto si osserva come “la modifica apportata, che ha introdotto un dato economico rilevante e prima sconosciuto, avrebbe dovuto comportare l’integrale ripubblicazione degli atti di gara” (cfr. motivi aggiunti, pagg.33-34).

16.1. Preliminarmente, il Collegio deve subito evidenziare che le doglianze articolate nel motivo in disamina non forniscono elementi idonei a dimostrare la natura immediatamente escludente delle clausole della lex specialis oggetto del gravame originario, pur “rettificate” con la determinazione n. 5706/2025 gravata con i motivi aggiunti: nei precedenti paragrafi, infatti, le censurate clausole della disciplina di gara sono state già esaminate alla luce della suddetta “rettifica”, sicché sulla base di tali considerazioni deve sin d’ora affermarsi l’inammissibilità anche delle censure formulate nell’ultimo mezzo dell’atto di motivi aggiunti.

16.2. In particolare, quanto alla mancata indicazione e quantificazione, attraverso la rettifica, dei lavori edili e impiantistici relativi alla procedura di gara si rinvia a quanto già illustrato nel paragrafo 12 della presente decisione.

16.3. Ed è parimenti privo di valore immediatamente escludente la previsione che impone il possesso delle SOA nelle categorie 0G1 e 0G11, che è stata richiesta a garanzia dei requisiti tecnici minimi per l’esecuzione della componente (accessoria) dei lavori e, quindi, a tutela dell’Amministrazione.

16.4. Deve, ancora, ritenersi priva di pregio la doglianza vertente sulla mancata applicazione, da parte della Stazione Appaltante, della disciplina del Codice relativa ai lavori, anche con riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento delle prestazioni: come già evidenziato nei precedenti paragrafi, i lavori di adeguamento edile e impiantistico costituiscono una componente accessoria e residuale, qualificata espressamente come prestazione secondaria, rispetto all’oggetto principale della procedura, che è rappresentato dalla “fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione di un’area siero di chimica clinica ed immunometria per i laboratori analisi dei PO regionali”, sicchè del tutto legittimamente l’Amministrazione, in coerenza alla disposizione di cui all’art. 14 comma 18 d.lgs. n. 36/2023, ha applicato alla procedura per cui è causa la disciplina in materia di forniture.

17. Quanto alla dedotta illegittimità della modalità di pubblicazione del gravato provvedimento di “rettifica”, avvenuta solo per il tramite della “piattaforma”, laddove, secondo la ricorrente, la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla ripubblicazione degli atti di gara, deve evidenziarsi che la censura è del tutto generica; che la ricorrente non ha evocato alcun parametro normativo specifico a sostegno della doglianza in disamina; che, infine, alcun obbligo di ripubblicazione può ex se profilarsi nel caso di specie, non avendo il provvedimento di rettifica modificato l’importo massimo complessivo, la natura o le modalità di aggiudicazione dell’appalto.

18. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nessuna delle gravate clausole della lex specialis della procedura oggetto della presente controversia reca un contenuto “immediatamente escludente”, alla stregua dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, e quindi un onere di immediata impugnativa da parte del soggetto da esse leso, sicché il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione attiva a ricorrere.

19. Le peculiarità fattuali e giuridiche della presente controversia giustificano, infine, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

TAR MOLISE, I – sentenza 04.02.2026 n. 71

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