Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di istanza di revisione dei prezzi e definizione dei casi in cui opera la giurisdizione del GO e casi ove sussiste quella del GA

Giurisdizione e competenza – Controversie in materia di istanza di revisione dei prezzi e definizione dei casi in cui opera la giurisdizione del GO e casi ove sussiste quella del GA

1. Il Consorzio ricorrente agisce in giudizio per l’accertamento del suo diritto ad ottenere a carico di RFI “la revisione dei prezzi dovuta sui corrispettivi dovuti per prestazioni di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022”, nell’ambito all’appalto avente ad oggetto la “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di completamento della linea ferroviaria convenzionale c.d. Metropolitana di Salerno” negata da RFI con nota del 18.7.2025. Tanto con riguardo a tutte le prestazioni oggetto della convenzione inter partes, e se del caso previa “declaratoria di nullità…delle clausole negoziali contrarie e, in particolare, dell’art. 8 della Convenzione e degli eventuali atti negoziali inter partes, anche successivi, nella parte in cui non prevedono la clausola revisionale per la progettazione esecutiva e per i lavori”.

2. Parte ricorrente ha premesso che:

– con istanza prot. n. RMS-000250-2025/VG/acS del 27 marzo 2025, aveva chiesto “la revisione dei prezzi dovuta sui corrispettivi dovuti per prestazioni di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022”.

– detta istanza – oggetto nei suoi contenuti di una preventiva riserva allegata al momento della sottoscrizione del contratto e rimasta a sua volta priva di risposta – era stata invece riscontrata dalla impugnata nota del 18 luglio 2025, nella quale veniva coì motivato il rigetto: “la Convenzione di appalto all’art. 8, c. 2, stabilisce che: “Al presente Contratto trovano applicazione il comma 1 lett. b) nonché i commi successivi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022” e tale disposizione, e cioè a dire il citato art. 29, c. 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022, costituirebbe – ad avviso delle resistenti Società – “la disciplina speciale e precipuamente applicabile ai lavori pubblici”.

3. Come chiarito poi anche in corso di causa, in particolare, ad avviso della Resistente l’art. 8 dello Schema di Convenzione d’appalto, posto in allegato ai documenti di gara, avrebbe previsto, ai commi 1 e 2, l’invariabilità dei prezzi oggetto dell’appalto, limitando l’applicazione del rimedio compensativo stabilito dall’art. 29, comma 1-lett. b), del D.L. n. 4/2022 alle sole variazioni di costo dei materiali di costruzioni nei termini individuati dai successivi commi del medesimo articolo e senza estendere il meccanismo revisionale anche alle prestazioni afferenti alla componente lavori dell’appalto integrato e, segnatamente, alla relativa progettazione esecutiva.

3.1 Le addotte censure sono state compendiate nel ricorso affidato ai motivi così rubricati: “1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 4/2022; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, terzo periodo, e comma 12 del D.L. 50/2022, nonché dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, della Convenzione n. R4352-A2023. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per travisamento dei fatti ed erroneità della motivazione. 2) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 4/2022; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, terzo periodo, e comma 12 del D.L. 50/2022, nonché dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia e contraddittorietà manifesta ed erroneità della motivazione”.

4. Nel dispiegare i motivi di gravame parte ricorrente ha sostanzialmente lamentato che mediante le clausole contenute nell’art. 8 della Convenzione, ove interpretate nel senso indicato dalla Committente, le stesse : i) abbiano violato l’espressa disposizione di cui all’art. 29 del D.L. n. 4/2022 : a tale riguardo la ricorrente ha invocato l’applicazione del principio dell’inserzione automatica di clausole di cui all’art. 1339 c.c.; ii) siano incorse in un’illegittimità per eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, in quanto da un lato le stesse clausole avevano correttamente ammesso il meccanismo revisionale previsto dall’art. 29 del DL 4/2022 stabilendo che “I compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e relative attività accessorie saranno soggetti a revisione” e nel contempo, illegittimamente, avevano ritenuto di riconoscerlo solo quanto alle prestazioni correlate alla esecuzione della quota “lavori” e non alle ulteriori componenti dell’appalto integrato, anche se afferenti a lavori e alla progettazione esecutiva di riferimento.

4.1 RFI si è costituita in giudizio sollevando in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso e per mancata impugnazione delle specifiche clausole del bando; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso e sollevato in via subordinata questioni di legittimità comunitaria e costituzionale delle norme coinvolte, ove ad avviso del Tribunale si fosse dimostrata fondata la tesi attorea.

4.2 In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato una memoria di replica nella quale, oltre a insistere per la fondatezza nel merito del ricorso, ha ella stessa dubitato della sussistenza del giudice amministrativo, richiamandosi a recenti pronunce del Consiglio di Stato emesse dopo la proposizione del ricorso. In particolare (pag. 3 III capoverso), pur se al fine di resistere alle eccezioni di inammissibilità sollevate per altri profili dalla Resistente (tardività, mancata impugnazione di clausole del bando), la Società ha affermato “non pare possa tacersi che l’inquadramento sistematico finora offerto dalla recente giurisprudenza, di cui la esponente è consapevole avendo per l’effetto instaurato il presente giudizio, oltrechè irrilevante per quanto si dirà appresso, debba essere rimeditato alla luce delle più recenti decisioni del Giudice Amministrativo. In particolare affrontando la questione inerente il diritto dell’Appaltatore all’adeguamento del corrispettivo relativo al contratto di appalto di lavori ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022 il Consiglio di Stato, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario”. Ha soggiunto in proposito che “Le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato in merito al meccanismo di adeguamento del prezzo previsto dall’art. 26 del d.l. 50/2022 devono ritenersi a maggiore ragione valide nella specie ove si discute dell’obbligo di RFI di inserire nel contratto la clausola revisionale prescritta dall’art. 29, comma 1, lettera d) del D.L. 4/2022, che esclude qualsiasi potere autoritativo e/o discrezionalità della pubblica amministrazione, trattandosi di norma imperativa e rivolta a eterointegrare gli atti gara e il contratto di appalto”, concludendoquindi che“non è chi non veda che la rimeditazione della effettiva giurisdizione sussistente nella specie renderebbe recessiva ogni ulteriore considerazione sulla ipotetica tardività del ricorso, che comunque è tempestivo per quanto appresso dedotto.

5. All’odierna udienza pubblica, sentite le parti ai sensi dell’art. 73 cod.proc.amm., alle quali il Collegio ha sollecitato la discussione sulle questioni preliminari e soprattutto in ordine alla questione di giurisdizione – sollevata seppure in via dubitativa dalla stessa parte ricorrente – la causa è stata posta in decisione.

6. Sono fondati i dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del Tribunale adito espressi dalla stessa ricorrente e ripresi dal Collegio nel corso dell’udienza pubblica.

7. Come anticipato nella narrativa dei fatti di causa parte ricorrente, a fronte di una esplicita clausola negoziale che prevedeva limitazioni alla revisione prezzi, o così interpretata dalla committente, ha invocato l’applicazione recta via di una norma eccezionale, l’art. 29 del D.L.4/2022 (cd. “Sostegni-ter) vigente al momento della pubblicazione del bando e che prevedeva, in particolare “1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni: a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”.

7.1 Giova poi richiamare ulteriormente, sia per delineare il complessivo quadro normativo in materia che in ragione dei riferimenti giurisprudenziali che di seguito verranno citati, che nella medesima direzione, di lì a poco, per “fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione”, è altresì intervenuto il c.d. “Decreto Aiuti” 17 maggio 2022, n. 50, il quale all’art. 26 prevedeva ulteriori disposizioni (“in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”), stabilendo che lo stato di avanzamento dei lavori è adottato, “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 [prezzari regionali] ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3” [incremento fino al 20% dei prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021]” (co. 1).

7.2 E’ incontroverso tra le parti che alla gara si applicassero le disposizioni dell’art. 29, riguardando le stesse “procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Ritenendo di applicare correttamente la disposizione all’appalto per cui è causa RFI aveva inserito l’art. 8 nella convenzione contrattuale, il quale stabiliva che “1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, anche in deroga all’art. 1664 primo comma cod. civ., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, fatta eccezione per quanto stabilito nei seguenti commi 2 e 3…” Al citato comma 2 la Convenzione stabiliva quindi che “Al presente Contratto trovano applicazione il comma 1 lett. b) nonché i commi successivi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022. Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni di cui all’art. 29, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 4/2022. Resta altresì fermo che si procederà a compensazione, alle condizioni riportate nel citato art. 29 del D.L. 4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 29. RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d’ufficio alla compensazione. A tal fine, il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all’Appaltatore”; il successivo comma 3 stabiliva, invece, che “I compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e relative attività accessorie saranno soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora tra il momento di presentazione dell’offerta e il momento di esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva, l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT “FOI”) sia aumentato o diminuito di oltre il 5%.

8. Parte ricorrente, pur mediante l’impugnazione dell’atto con il quale RFI aveva respinto la richiesta revisionale, ha chiesto in via principale al Tribunale di estendere a tutte le prestazioni (di lavori) oggetto dell’appalto l’applicazione della previsione revisionale contenuta al citato art. 29, interpretando le previsioni contrattuali nel senso ritenuto corretto dalla stessa ricorrente; per converso, ha invocato l’applicazione del meccanismo di inserzione automatica di cui agli artt. 1419 secondo comma e 1339 c.c. laddove le clausole in questione dovessero essere intese nel modo indicato dalla Resistente.

8.1 Difatti, a suo avviso, l’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, avrebbe imposto, in relazione a tutti i contratti pubblici, inclusi quelli correlati ad appalti integrati, l’inserimento negli atti di gara di una clausola revisionale per le quote “lavori”: sicché l’art. 8 della Convenzione non sarebbe stato pienamente conforme alla norma imperativa ove interpretato nel senso restrittivo inteso da RFI.

A supporto della propria ricostruzione ermeneutica – pur con riguardo agli aspetti di merito – la ricorrente ha richiamato la sentenza del Tar Sicilia – Catania n.737/2025, oltre che la correlata decisione di appello resa dal CGARS (n. 728/2025 la quale tuttavia dava atto che la statuizione di prime cure sulla giurisdizione non era stata oggetto d’impugnazione), con la quale era stata accolta la richiesta di quel ricorrente di integrazione del contratto con la clausola revisionale prevista dall’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2002, in ragione del meccanismo dell’eterointegrazione ex art. 1339 cc.

8.1 Non di meno, rispetto all’odierna vicenda il Collegio reputa che non si rientri in un’ipotesi ascrivibile alla giurisdizione esclusiva del GA, che pur sussiste in materia di revisione prezzi ed è segnatamente prevista all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. Difatti detta riserva, come sottolineato da recente e condivisibile giurisprudenza, deve essere letta nel fuoco “del principio generale secondo cui tale giurisdizione sussiste solo quando la P.A. mantiene una posizione di supremazia rispetto all’appaltatore” (tra le altre TAR Lazio sez. II n. 5299/2025).

9. Del resto la sussistenza di una giurisdizione esclusiva non comporta, invero, l’automatica estromissione della giurisdizione ordinaria. E ciò sulla scorta dello stesso dettato dell’art. 103, comma 1, Cost. e dei principi espressi in materia dalla Corte Costituzionale, che individua il presupposto della giurisdizione esclusiva nella sussistenza e nell’esercizio, anche in via indiretta, di un potere della parte pubblica (cfr. in primis sent. 6 luglio 2004, n. 204). In argomento, come ricordato da recenti arresti del Consiglio di Stato “Secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale (vedi, in particolare sentenza Corte Cost nn. 204/2004, 191/2006 e 140/2007), il citato art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore ordinario un’assoluta e incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe “anche” diritti soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie. Tale necessario collegamento delle “materie” assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive – e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa – è espresso dall’art. 103, laddove statuisce che quelle materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo.” (Consiglio di Stato, sez. V n. 9568/2025).

9.2 Per queste ragioni la giurisprudenza del riparto ha escluso che dall’art. 133 comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. possa discendere il conferimento al giudice amministrativo di qualsivoglia controversia relativa alla revisione dei prezzi di contratti pubblici aventi ad oggetto prestazioni ad esecuzione continuata o periodica, dovendosi invece verificare l’esistenza e l’esercizio di un potere.

9.2.1 In merito, in particolare, le SSUU, nella sentenza n. 21990/2020, hanno delineato il quadro discretivo, enunciando la regola del riparto di giurisdizione in subiecta materia nei seguenti termini: “se il contenuto della clausola esprime e quindi implica la persistenza di una discrezionalità, vale a dire di una posizione di potere, dell’autorità amministrativa, si rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se invece il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell’appaltatore, così da confluire nella giurisdizione ordinaria. La natura del contratto quale fonte di posizione paritetica per le parti che lo hanno stipulato rispetto agli obblighi esecutivi e ai correlati diritti soggettivi trova allora logicamente, prima ancora che normativamente, un limite nel contenuto delle specifiche clausole. Se, dunque, la clausola di revisione dei prezzi non include alcuna discrezionalità determinativa della parte pubblica, ai fini del riparto giurisdizionale vale la situazione paritetica che ne discende, salvo, ex art. 386 c.p.c., ogni successivo esito nel merito, inclusa l’eventuale nullità della clausola stessa. Se, invece, la clausola rimette alla stazione appaltante una discrezionalità nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ricorre, perché la pariteticità non è stata raggiunta nella specifica regola negoziale della revisione e pertanto non può sussistere nella fase esecutiva di detta regola”.

Dal che discende che allorquando la revisione prezzi venga disciplinata da norme o clausole che attribuiscano alla P.A. un margine di discrezionalità nella determinazione dell’an e/o del quantum del compenso revisionale, la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa. Al contrario se la disciplina della revisione imponga un obbligo revisionale automatico, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la P.A. non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del giudice ordinario.

9.3 Parametrando dette conclusioni alla vicenda odierna, emerge che le doglianze rivolte alla Convenzione e, in particolare, all’articolo 8 e che costituiscono l’oggetto del petitum odierno, esulino dai confini della giurisdizione di questo giudice, afferendo al rapporto contrattuale fra la Pubblica Amministrazione e l’appaltatore, sul quale ha sindacato il solo giudice ordinario (Tar Lazio Roma, sez. IV Ter, n. 17471 e 23690/2025).

9.3.1 In analoghi termini, anche in quel caso approdando alla declaratoria di difetto di giurisdizione, si è espresso anche il TAR Sicilia Palermo (Sez. I) nella sentenza n.2497/2025 nella quale, richiamando un precedente analogo a quello oggi in scrutinio ha precisato “In particolare, con la vista sentenza n. 2067/2024, è stato chiarito che la specifica questione su cui si allora si verteva (i.e., il diniego di revisione dei prezzi, espressamente esclusa dalla lex specialis) non rientrava nella giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto – tenuto conto del contenuto della clausola contrattuale che disciplinava la materia – non vi era spazio per l’esercizio di un potere da parte dell’amministrazione, con conseguente collocazione delle parti su un piano di parità. Si discuteva, in altre parole, di una controversia sull’esecuzione di un contratto, rimessa pacificamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale impostazione – come ammesso dalla stessa ricorrente – è stata più di recente confermata dal giudice di appello (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 2 ottobre 2025, n. 735)”. Nella decisione richiamata, ai fini dell’attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, era stato per l’appunto statuito che “Nel caso in esame, invece, viene in rilievo una posizione paritetica dei contraenti in assenza di un potere discrezionale della stazione appaltante di procedere ad una revisione dei prezzi stabiliti, in quanto la clausola negoziale…, avente ad oggetto il divieto di revisione dei prezzi, è vincolante per entrambe le parti” (TAR Sicilia, Palermo, sez. I n.2067/2024).

9.3.2 Alle medesime conclusioni è peraltro già pervenuto questo Tribunale con riguardo al simile e (perciò) già citato meccanismo introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, rilevando in particolare che in materia, ai fini dell’individuazione della giurisdizione esclusiva, “il dato discriminante ai fini dell’esclusione di un potere autoritativo in capo all’Amministrazione e, quindi, di una posizione di interesse legittimo in capo all’impresa, è costituito non dalla mera esistenza di una clausola contrattuale di revisione prezzi, bensì dalla circostanza che questa disciplini in dettaglio l’attività di revisione nell’an, in modo da escludere ogni spazio di valutazione discrezionale in capo al committente e da poter fondare un vero e proprio diritto soggettivo alla revisione dell’appaltatore, con conseguente attribuzione della relativa controversia al giudice ordinario (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, 17 maggio 2024, n. 1843; Consiglio di Stato, III, 25 luglio 2023, n. 7291; Consiglio di Stato, III, 2022, n. 5651/2022; Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza n. 35952/2021)” (TAR Campania, Salerno, sez. II n. 60/2026). In quest’ultimo caso, con considerazioni ceteris paribus applicabili alla vicenda odierna, è stata quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, non residuando “in capo all’Amministrazione intimata alcuna posizione di potere, essendole impedita qualsivoglia valutazione discrezionale in ordine al riconoscimento dell’aumento revisionale dei prezzi e tantomeno all’ammontare dello stesso, la cui misura è puntualmente fissata”.

9.4 In definitiva le autorevoli considerazioni delle SSUU, richiamate dalle altre sentenze innanzi citate, convincono maggiormente il Collegio rispetto all’opinione espressa dal diverso orientamento secondo il quale, a fronte di un’istanza dell’appaltatore, il diniego espresso dall’Amministrazione assumerebbe, comunque, valore provvedimentale, dovendo quindi essere ascritto alla giurisdizione del Giudice amministrativo (TAR Sicilia, Catania, sez. V, n. 737/2025).

10. Nel caso di specie, difatti, la pretesa della ricorrente implica l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge, ossia dall’art. 29 del D.L. 4/2022 il quale prescrive l’indefettibile inserimento, nei documenti di gara iniziali e, di conseguenza, nelle convenzioni contrattuali, delle “clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

10.1 Dalla summenzionata disciplina e dalle coordinate ermeneutiche richiamate emerge dunque che il meccanismo revisionale previsto dall’art. 29 del D.L. 4/2022: i) non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A., ma deve essere riconosciuto d’ufficio, sulla base dei parametri fissati dal legislatore; ii) costituisce una misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia, dai quali sono scaturite talune norme, ad obsolescenza programmata, direttamente applicabili ai contratti correlati a bandi pubblicati nell’arco temporale di riferimento.

10.2 Di conseguenza, il rapporto tra le parti, nella fase esecutiva del contratto, risulta pienamente paritetico, atteso che la P.A., ove ne sussistano i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere il compenso revisionale nella misura legale, non venendo in campo l’esercizio della discrezionalità dell’Amministrazione. Ma la sussistenza dei predicati presupposti applicativi alla singola fattispecie, in ragione della corretta interpretazione delle clausole negoziali, afferisce alla cognizione del giudice ordinario.

11. Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendone la cognizione al giudice ordinario, avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 del c.p.a. entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale.

12. Le spese di causa, tenuto conto della controvertibilità delle questioni preliminari trattate e dell’esito in rito, possono essere senz’altro compensate tra tutte le parti in causa.

TAR CAMPANIA – SALERNO, II – sentenza 06.02.2026 n. 234

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