1. Rappresenta il ricorrente di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Procida, in parte costituito da un lastrico solare sovrapposto al sottostante immobile in proprietà degli odierni controinteressati.
Avendo verificato l’esecuzione da parte di questi ultimi di opere edilizie, anche mediante apposizione di una ringhiera a margine del suddetto lastrico, con una istanza del 21 agosto 2025 chiedeva al Comune di Procida l’accesso al verbale di sopralluogo eseguito dal Comune ed alle eventuali pratiche edilizie in sanatoria presentate dai vicini.
2. Il Comune inviava ai controinteressati la comunicazione di avvio del procedimento con contestuale assegnazione del termine per far pervenire eventuali motivate ragioni di opposizione all’ostensione.
3. Con il provvedimento gravato l’Ente Locale comunicava al ricorrente che era pervenuta opposizione al rilascio della documentazione da parte dei controinteressati e negava l’accesso rilevando che, per le opere edilizie in parola, pendeva un procedimento penale nell’ambito del quale, tuttavia, non era stato disposto il sequestro.
Il Comune riteneva che il verbale di sopralluogo oggetto di istanza di accesso, in ogni caso fosse collegato alle indagini da parte dell’A.G. e la sua ostensione ne avrebbe potuto compromettere lo svolgimento.
Con riguardo alla richiesta di accesso agli atti della SCIA in sanatoria, il Comune rilevava che il procedimento era ancora in corso.
Per questa duplice ragione, veniva disposto il differimento dell’accesso agli atti.
4. Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato la richiamata nota del Comune di Procida che, di fatto, differendo sine die la possibilità di prendere visione degli atti richiesti, ha negato il diritto di accesso.
4.1 Il ricorrente, inoltre, deduce la violazione dell’art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990 in quanto, pur precisando che il verbale di sopralluogo è nella disponibilità dell’amministrazione, il Comune ha ritenuto di sottrarlo all’accesso per connessione con l’indagine penale; sarebbe violato anche l’art. 24, comma 7, della medesima legge, in quanto nessuna legittima ragione giustifica la sottrazione al diritto di accesso degli atti di un procedimento edilizio relativo ad una iniziativa di terzi pregiudizievole degli interessi del ricorrente.
3. Il Comune di Procida non si è costituito ma ha depositato una relazione a firma del Responsabile dei Servizi tecnici.
I controinteressati non si sono costituiti sebbene la notifica del ricorso nei loro confronti sia rituale.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 7 gennaio 2026.
4. Il ricorso è fondato.
Il Comune di Procida ha inteso differire l’accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente su presupposti non condivisibili, alla luce della finalità di tutela dell’istituto e delle legittime ragioni esposte dall’interessato nella sua richiesta.
Quest’ultimo ha rappresentato e comprovato la titolarità dell’immobile interessato dall’attività edilizia posta in essere dai controinteressati.
Si tratta di un interesse tutelato dall’ordinamento e, rispetto al quale, appare strumentale la conoscenza degli atti detenuti dal Comune.
Questo diritto alla conoscenza non può essere sacrificato se non in ragione della prevalenza di altri interessi, individuati dal legislatore, potenzialmente compromessi dalla divulgazione degli atti richiesti.
E’ vero che lo stesso legislatore ha previsto una misura di cautela meno rigorosa del diniego di accesso prevedendo che gli interessi della amministrazione possano essere tutelati mediante il differimento del diritto di accesso, ma è anche vero che il differimento deve essere giustificato da valide ragioni poste a base della sua motivazione, deve essere limitato nel tempo e proporzionato alla natura degli atti richiesti ed alle esigenze di tutela in rilievo.
Nel caso in esame, il Comune di Procida ha differito sine die l’accesso, in parte per la pendenza di un procedimento penale, ed in parte per la pendenza di un procedimento amministrativo.
Si tratta di ragioni, che per le circostanze del caso concreto, non sono condivisibili.
5. Con riguardo al diniego di accesso al verbale di sopralluogo, va richiamata la costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, che ha invero chiarito che l’esistenza di un’indagine penale “non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso” (cfr., tra le altre, Tar Campania, Napoli, sent. n. 1482 del 2022; n. 7712 del 2021).
Invero, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denuncia all’autorità giudiziaria (cfr., tra le altre, Tar Napoli, sent. n. 1253 del 2017).
La sussistenza in concreto delle stringenti condizioni in presenza delle quali è possibile negare o differire l’accesso c.d. “difensivo”, non sono state comprovate in giudizio dal Comune, che non opposto alcuna esigenza, anche parziale, di segretezza e/o di riservatezza in riferimento alla documentazione richiesta.
6. Analoghe considerazioni possono essere estese anche alle ragioni di diniego alla richiesta di ostensione degli atti della pratica edilizia di interesse dei controinteressati.
In primo luogo, il procedimento in parola riguarda una SCIA in sanatoria e, come tale, una fattispecie con peculiari regole procedimentali che riguardano sia i termini di consolidamento che l’attività dell’amministrazione.
In secondo luogo, la mera pendenza di procedimenti relativi alle istanze di sanatoria o di condono o di rilascio di titoli edilizi non è di per sé ragione sufficiente a sorreggere il diniego se non supportata da un adeguato corredo motivazione che giustifichi il sacrificio delle ragioni di chi ha formulato istanza di accesso.
7. Va dunque ordinato al Comune di Procida di consentire l’accesso agli atti richiesti dal ricorrente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, mediante visione ed estrazione di copia.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, VI – sentenza 06.02.2026 n. 886