Procedimento – Atto amministrativo – Inammissibilità dell’ impugnazione in sede giudiziaria dell’ istanza del privato per ottenere l’adozione da parte della P.A. di un provvedimento di messa in sicurezza di un immobile pericolante

Procedimento – Atto amministrativo – Inammissibilità dell’ impugnazione in sede giudiziaria dell’ istanza del privato per ottenere l’adozione da parte della P.A. di un provvedimento di messa in sicurezza di un immobile pericolante

1.- Con il gravame in decisione i Sigg. RICHMAN Roger Michael e DI CAMPLI Nicoletta Doriana, premesso di essere proprietari dell’immobile per civile abitazione sito nel Comune di Penne alla Via Domenico De Caesars n. 1 – Vico Gaudiosi n. 4/B (distinto in C.F. del medesimo Comune al Foglio 61, p.lla 175: sub. 6) insorgono per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Penne in relazione all’istanza dai medesimi presentata in data 01/07/2025. I ricorrenti espongono che con detta istanza, a causa della situazione di degrado statico e strutturale in cui versa da tempo il fabbricato sito in Penne ubicato sulla Via Vico Gaudiosi nel tratto ad intersezione con Via De Crollis (distinto in C.F. del Comune di Penne al Foglio n. 61, p.lla 234) prospiciente all’immobile di loro proprietà, tale da generare serio e concreto pericolo per la pubblica incolumità, chiedevano al Comune di provvedere alla messa in sicurezza dell’immobile in questione, adottando ogni misura strutturale, idonea e necessaria a rimuovere la situazione di pericolo, nonché al ripristino tempestivo della viabilità della strada pubblica interclusa.

I ricorrenti chiedono, pertanto, l’accertamento dell’obbligo dell’Ente civico intimato di provvedere ex art. 2 L. n. 241/1990 sulla surrichiamata istanza con pronuncia sulla fondatezza della pretesa azionata.

2.- Il Comune di Penne, costituitosi in giudizio dapprima con atto di mera forma, in data 29/01/2025 depositava agli atti di causa documenti e una memoria con cui contesta sia l’esposizione di fatto che i profili di diritto dedotti e conclude per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

3.- Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2026, il Collegio formulava avviso, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., circa un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, come da dichiarazione riportata a verbale; all’esito dell’ampia discussione, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

4.- In via del tutto preliminare, il Collegio rileva la tardività della memoria del Comune di Penne poiché depositata il 29/01/2025 il giorno precedente l’udienza camerale in violazione dei termini posti dal combinato disposto di cui agli artt. 87 e 73 c.p.a., di talché della stessa non se ne deve tener conto ai fini della presente decisione.

5.- Ciò posto, il gravame, come preannunciato in udienza, è inammissibile.

5.1.- Sulla base dei costanti principi giurisprudenziali dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi, appare dirimente la considerazione per cui il rito del silenzio di cui all’art. 31 del codice del processo amministrativo è invocabile nel caso in cui siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento, al fine di far dichiarare l’obbligo di provvedere e, quindi, di chiudere il procedimento stesso.

Diversamente, nel caso di specie l’azione proposta è diretta al diverso scopo di far aprire un procedimento, che dovrebbe sfociare nell’adozione di generici provvedimenti di messa in sicurezza dell’immobile pericolante ovvero di un’ordinanza contingibile e urgente, che costituiscono espressione di valutazioni ampiamente discrezionali dell’Amministrazione.

Detto procedimento invocato è pacificamente qualificato dall’art. 54 T.U.E.L. e dalla relativa costante giurisprudenza come procedimento d’ufficio, rientrante nella piena discrezionalità del Comune odierno resistente (in tali termini, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (ud. 22/04/2020) 19-05-2020, n. 347; TAR Liguria 26 luglio 2016 n. 893).

Per principio consolidato in caso di poteri amministrativi espressione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale a eventuali istanze volte a sollecitare l’esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio – inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dall’art. 117 c.p.a., atteso che la sussistenza o meno dell’obbligo di provvedere o meglio di concludere il procedimento amministrativo ex art. 2 della L. n. 241 del 1990 non può genericamente riconnettersi all’inoltro di istanze da parte del privato “bensì deve essere valutato in relazione alle peculiarità che connotano la vicenda prospettata e, quindi, deve essere ragionevolmente escluso ove risulti -come nel caso in esame- che l’Amministrazione, tenuta a procedere d’ufficio, ha adottato la decisione finale.” (cfr. T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS sentenza n. 13750/2015).

5.2.- Tanto premesso appare evidente che nel caso di specie, l’eliminazione della situazione di pericolo dell’immobile pericolante sito in Penne, alla Via Vico Gaudiosi nel tratto ad intersezione con Via De Crollis, dipendano oltre che dall’attivazione da parte dei ricorrenti degli strumenti civilistici all’uopo previsti dall’ordinamento, anche dall’adozione da parte delle autorità competenti degli ordinari provvedimenti a tutela della incolumità pubblica ovvero dall’esercizio dei poteri extra ordinem previsti dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che costituiscono espressione di valutazioni ampiamente discrezionali.

Resta da aggiungere, per completezza di esposizione, che il Comune intimato si è prontamente attivato a tutela della pubblica incolumità effettuando nel tempo vari sopralluoghi e adottando, dapprima, l’ordinanza sindacale n. 2 del 12.01.2021, con la quale aveva ingiunto i proprietari dell’immobile alla messa in sicurezza del fabbricato, in quanto interessato da dissesti strutturali e, successivamente, l’ordinanza sindacale n. 52/2024 con la quale ha disposto la chiusura, mediante transennamento, della pubblica via, inibendone l’accesso.

Tuttavia occorre rilevare che nonostante il Comune, con l’ordinanza sindacale n. 2 del 12.01.2021, abbia intimato i proprietari dell’immobile a eliminare il pericolo che minaccia l’incolumità pubblica, a oggi non risulta che sia stato spontaneamente dato seguito all’ordine impartito nei trenta giorni prescritti, né risulta che gli uffici comunali, riscontrato l’inadempimento dei proprietari, abbiano provveduto d’ufficio alla messa in sicurezza dell’edificio con spese a carico degli interessati in violazione dell’dell’art. 54, comma 7 del D.Lgs. n. 267 /2000.

Nell’ordinanza infatti, in caso di inerzia dei proprietari, si dava mandato “a) al Responsabile dell’Area tecnica e ambientale di provvedere d’ufficio, alla messa in sicurezza dell’immobile distinto in catasto al fg. 6 part.lla 234 sub 3-6-7-9-11-12 e all’eliminazione delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che esso genera, unitamente agli altri proprietari del complesso edilizio; b) in caso dovesse verificarsi l’eventualità di cui al precedente punto a, di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria e contabile di mettere in atto tutte le iniziative necessarie al recupero delle spese sostenute dall’Ente per l’esecuzione d’ufficio”.

Risulta evidente pertanto che gli uffici comunali non hanno assicurato l’esecutorietà dell’ordinanza sindacale – che aveva posto in capo agli stessi un preciso obbligo di intervento d’ufficio di carattere sussidiario – attivando i poteri sanzionatori e coercitivi che la legge prevede.

6.- In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

7.- Il Collegio ravvisa, comunque, i giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche in ragione della peculiarità delle quaestiones iuris dedotte nel presente giudizio.

TAR ABRUZZO – PESCARA, I – sentenza 07.02.2026 n. 53

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live