1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va preliminarmente evidenziato che l’eccezione di illegittimità costituzionale viene sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimità, non risultando dedotta in sede di convalida dell’arresto ed apparendo, pertanto, oggetto di un motivo non consentito. Si tratta, ad ogni buon conto, di questione che, pur astrattamente rilevante, è manifestamente infondata non apparendo la disciplina in contestazione in contrasto i principi costituzionali richiamati, avendo voluto il legislatore implementare la tutela di beni essenziali, rifuggendo da ogni incongruenza o irragionevolezza.
2.1. La recente novella normativa introdotta con il D.L. 48 del 2025 (c.d. decreto sicurezza) che, proprio allo scopo di tutelare maggiormente gli anziani vittime di artifici e raggiri ha previsto, al comma 2 dell’art. 11, l’introduzione di un nuovo terzo comma dell’articolo 640 cod. pen. recante una specifica ipotesi di truffa aggravata, ha altresì previsto, per tale reato, un’ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza con l’introduzione della lett. f.1. nell’art. 380 comma 2, cod. proc. pen.. L’intervento si colloca in un percorso di ampliamento della tutela che trova fondamento nel particolare allarme sociale scaturito da tale tipo di reati (come quelli indicati dall’art. 380 cod. proc. pen.), commessi ai danni di soggetti particolarmente vulnerabili ed esposti, come gli anziani, sovente anche in ambiti chiusi, come le loro abitazioni, e con il ricorso ad artifici e raggiri, per carpirne il consenso alla consegna di somme di denaro o beni di valore, mediante la falsa rappresentazione di fatti in verità mai accaduti della specie più variegata, spesso facendo leva sulla sfera affettiva. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal soppresso numero 2-bis dell’art. 640 comma 2 cod. pen., alla quale, con l’inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio, viene ora attribuito autonomo rilievo, prevedendo altresì la possibilità di procedere ad arresto obbligatorio in flagranza, autorizzando, in ossequio alla deroga prevista dall’art. 13, terzo comma, Cost., l’intervento repressivo immediato delle forze di polizia, senza una previa disposizione dell’autorità giudiziaria, ricorrendo i “casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge”, connotati, rispetto ad altre fattispecie, proprio dalla particolare gravità del delitto, che legittima la momentanea limitazione della libertà personale dell’autore, nell’ambito di una scelta discrezionale del legislatore, che non appare lesiva dei principi denunciati dal ricorrente, proprio per la peculiarità della situazione considerata di cui, come detto, si è inteso implementare la tutela. L’obiettivo della norma, nella logica dell’eccezionalità sancita a livello costituzionale, è di consentire l’adozione di provvedimenti protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, connotate dalla durata limitata nel tempo (48 ore), prima della convalida dell’autorità giudiziaria, e che, in quanto tali, restano del tutto estranee anche ai principi di colpevolezza e di rieducazione della pena, prospettati dal ricorrente. Non è dunque ravvisabile, nell’intervento in questione, alcun contrasto con i principi costituzionali prospettati, neanche sotto il profilo del mancato rispetto del principio della riserva di legge, trattandosi comunque di intervento soggetto ad un controllo successivo di convalida, di tipo anche caducatorio e disciplinato secondo una rigorosa tempistica che consente la verifica, tra l’altro, dei requisiti di necessità e urgenza necessari quali presupposti giustificativi dell’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza.
3. Sulla base di quanto precede la questione di legittimità costituzionale prospettata risulta manifestamente infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Cass. pen., II, ud. dep. 04.02.2026, n. 4635